Riporto delle perdite nelle operazioni di fusione e scissione - consolidato fiscale

CM n. 9/E del 2010

La circolare analizza in modo puntuale il complesso meccanismo di riporto delle perdi fiscali nell'ambito delle operazioni di fusione e scissione, anche alla luce di quanto previsto dall'articolo 37 bis, comma 8, del DPR n. 600/1973 in tema di disapplicazione delle norme antielusive, tra le quali rientrano anche gli articoli 172 e 173 del DPR n. 917/1986. Infine la circolare analizza l'applicabilità della citata normativa fiscale sul riporto delle perdite in presenza di consolidato fiscale.
CM n. 9/E del 2010 Oggetto: Riporto delle  perdite  fiscali  nelle  operazioni  di fusione e scissione che coinvolgono societa' che partecipano ad un consolidato fiscale nazionale (Documento in fase di trattamento redazionale.) Testo:                                      INDICE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1. PREMESSA                                                                                                                                                  2. LA  DISCIPLINA  DEL  RIPORTO  DELLE  PERDITE  NELLE OPERAZIONI DI FUSIONE E    SCISSIONE                                                                     2.1. ART. 172, COMMA 7, TUIR                                                  2.2. ART. 173, COMMA 10, TUIR                                               3. OPERAZIONI   DI   FUSIONE   E   SCISSIONE   CHE  COINVOLGONO  SOCIETA'  CHE

   PARTECIPANO ALLA TASSAZIONE DI GRUPPO  

1. PREMESSA                                                                                                                                                  Con la  presente  circolare  s'intendono  fornire  chiarimenti in merito alla disciplina  del  riporto  delle  perdite  nelle  operazioni  di fusione e scissione che  coinvolgono  societa'  che  hanno  optato  per  il  regime  del consolidato fiscale nazionale.                                                      Le disposizioni  in  materia  di  consolidato nazionale, contenute negli articoli da  117  a  129  del  TUIR e nel decreto ministeriale 23 aprile 2004, non delineano  -  infatti - un quadro esauriente in merito alla riportabilita' delle perdite fiscali in operazioni di aggregazione aziendale.                                                                                                     2. LA  DISCIPLINA  DEL  RIPORTO  DELLE  PERDITE  NELLE   OPERAZIONI DI           FUSIONE E SCISSIONE                                                                                                                                       2.1. ART. 172, COMMA 7, TUIR                                                                                                                                  La disciplina  generale  delle  perdite  nell'operazione  di  fusione  - contenuta nell'art.  172,  comma  7,  del TUIR - prevede che "le perdite delle societa' che  partecipano  all'operazione,  compresa la societa' incorporante, possono essere  portate  in  diminuzione del reddito della societa' risultante dalla fusione  o  incorporante  per la parte del loro ammontare che non eccede l'ammontare del   rispettivo   patrimonio  netto,  quale  risulta  dall'ultimo bilancio o,  se  inferiore,  dalla  situazione  patrimoniale  redatta ai sensi dell'art. 2501-quater  del  codice  civile, senza tener conto dei conferimenti e versamenti  fatti  negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa".                                                    Il patrimonio  netto  cui  fare riferimento (c.d. "limite patrimoniale") - che  costituisce  il  limite  massimo  dell'ammontare  delle perdite fiscali delle societa'  partecipanti  alla  fusione  riportabili  in  diminuzione  del reddito della  societa'  incorporante  o  risultante  dalla  fusione  -  deve, pertanto, essere   ridotto   dell'importo   di   eventuali  ricapitalizzazioni (conferimenti e   versamenti)   posti   in   essere   nei   ventiquattro  mesi precedenti, neutralizzando  cosi'  i  tentativi  volti  a consentire un pieno, quanto artificioso, recupero delle perdite fiscali.                                  Inoltre, il  diritto  al  riporto delle perdite e' condizionato, in ogni caso, alla  permanenza  di  condizioni di vitalita' economica (c.d. "requisiti economici") delle  societa'  in  perdita  -  desunte  dai  ricavi conseguiti e dalle spese  per  prestazioni  di  lavoro  subordinato  sostenute - al fine di verificare che  la  societa'  portatrice  di  perdite fiscali pregresse non si sia depotenziata precedentemente all'operazione di fusione.                         La ratio   di   tale   disposizione   e'   quella   di   contrastare  la realizzazione di  fusioni  con societa' prive di capacita' produttiva poste in essere al  fine  di  attuare  la  compensazione  intersoggettiva delle perdite fiscali di  una  societa' con gli utili imponibili dell'altra, introducendo un divieto al   riporto   delle  stesse  qualora  non  sussistano  quelle  minime condizioni di vitalita' economica previste dalla norma.                             In proposito,  si  ricorda  - come peraltro chiarito in occasione di una risposta ad   un'istanza  di  interpello  antielusivo  (cfr.,  risoluzione  24 ottobre 2006,  n.  116)  -  che  la disposizione in esame richiede, in primis, che la  societa',  la  cui perdita si vuole riportare, sia operativa, negando, in sostanza,   il  diritto  al  riporto  delle  perdite  se  non  esiste  piu' l'attivita' economica  cui  tali  perdite  si  riferiscono.  In  tal senso, in un'ottica antielusiva,  i  requisiti  minimi  di  vitalita'  economica debbono sussistere non  solo  nel  periodo  precedente  alla  fusione,  cosi'  come si ricava dal  dato  letterale,  bensi'  debbono  continuare  a permanere fino al momento in   cui   la  fusione  viene  attuata.  Ai  fini  di  tale  verifica, l'ammontare dei  ricavi  e  proventi  dell'attivita'  caratteristica  e  delle spese per  prestazioni  di  lavoro  relativi  a detto intervallo di tempo deve essere ragguagliato  ad  anno,  per  consentire  che il raffronto con la media dell'ammontare dei  medesimi  elementi  contabili  degli  ultimi  due esercizi precedenti sia  effettuato  tra  dati  omogenei  (cfr.,  risoluzione 10 aprile 2008, n. 143).                                                                      La stessa  disposizione,  infatti,  verrebbe  privata  della sua portata antielusiva qualora  fosse  consentito il riporto delle perdite fiscali ad una societa' che   e'   stata   completamente   depotenziata  nell'arco  di  tempo intercorrente fra  la  chiusura  dell'esercizio  precedente  alla  delibera di fusione e la data di efficacia giuridica dell'operazione medesima.                  Ne consegue  che  l'Amministrazione  finanziaria  puo'  disapplicare, su richiesta del  contribuente  da  presentare  ai  sensi  dell'articolo  37-bis, comma 8  del  d.p.r.  29  settembre  1973,  n.  600, la norma in commento solo qualora venga   dimostrato   che   l'operazione  di  fusione  non  rappresenta l'epilogo di  una  manovra  elusiva  consistente nella fusione di una societa' priva di  vitalita'  economica,  allo scopo di decurtare il reddito imponibile di una  delle  altre  societa'  partecipanti con le perdite fiscali accumulate dall'altra societa'  negli  esercizi  precedenti  la fusione, la cui attivita' economica sia ormai inesistente.                                                    Inoltre, l'articolo  1,  comma  33, lettera aa), della legge 24 dicembre 2007, n.  244  (finanziaria  2008)  ha  introdotto  -  a decorrere dal periodo d'imposta successivo  a  quello  in  corso  al  31  dicembre  2007 - nel corpo dell'articolo 172,   comma   7,  del  TUIR,  la  previsione  secondo  cui  "le disposizioni del   presente   comma   si   applicano   anche   agli  interessi indeducibili oggetto  di  riporto  in  avanti  di cui al comma 4 dell'articolo 96". Sono  state,  in  tal  modo, estese agli interessi passivi, che risultano indeducibili nel   periodo  d'imposta  di  contabilizzazione  e  che  potranno essere riportati  in  avanti  e  dedotti  dal  reddito  dei successivi periodi d'imposta, le  medesime  limitazioni  stabilite  dall'ordinamento  fiscale con

riguardo al riporto delle perdite fiscali pregresse.             

2.2. ART. 173, COMMA 10, TUIR                                                                                                                                La disciplina  delle  perdite  nell'operazione  di scissione - contenuta nell'art. 173,  comma  10,  del  TUIR  -  risulta regolata mediante un rinvio, seppur con  qualche  adeguamento,  alla  disciplina  normativa prevista per le fusioni.                                                                             Ai sensi  del  primo  periodo del comma 10 dell'art. 173, infatti, "alle perdite fiscali  delle  societa'  che  partecipano alla scissione si applicano le disposizioni  del  comma  7 dell'art. 172, riferendosi alla societa' scissa le disposizioni   riguardanti   le   societa'   fuse   o  incorporate  e  alle beneficiarie quelle   riguardanti  la  societa'  risultante  dalla  fusione  o incorporante...".                                                                   Le considerazioni   sopra   riportate,   su   cui  trova  fondamento  la disciplina delle  perdite  nelle operazioni di fusione, pur rilevando in linea di massima  anche  per  la scissione, devono in ogni caso essere adattate alle caratteristiche di quest'ultima operazione.                                         Le due  operazioni  di  riorganizzazione  aziendale, infatti, presentano differenze significative,  atteso  che  con  la  fusione  si  verifica  sempre un'aggregazione di  soggetti,  mentre  la  scissione  comporta in ogni caso la "suddivisione" del  soggetto  scisso  e  -  solo  eventualmente  -  anche  una unificazione di soggetti diversi in caso di beneficiaria preesistente.              In merito  alla  posizione della societa' che procede alla scissione, si osserva che   non  puo'  configurarsi  un  rischio  di  elusione  legato  alla "compensazione intersoggettiva"  delle  perdite,  dal  momento  che la stessa, successivamente all'operazione,  manterra'  la  titolarita'  (di una parte) di perdite da  lei  stessa  generate,  che  non  possono  essere  compensate  con risultati positivi realizzati da altri soggetti.                                    Lo stesso  tenore  letterale della disposizione contenuta dall'art. 173, comma 10   del  TUIR,  rinviando  alle  disposizioni  contenute  nel  comma  7 dell'articolo 172   in   materia  di  fusioni,  assimila  la  posizione  della societa' scissa a quella delle societa' fuse o incorporate.                         Ne deriva   che  le  perdite  che  restano  nella  disponibilita'  della societa' scissa   non   sono   sottoposte   alla  speciale  disciplina  recata dall'articolo 173,  comma  10  del  TUIR,  con  la  conseguenza  che la stessa mantiene pienamente   il   diritto  al  riporto  delle  perdite  dalla  stessa maturate e  non  trasferite  alla  beneficiaria,  non essendo applicabile alle perdite rimaste  in  carico  alla  societa' scissa la disposizione antielusiva ivi contenuta,  in  quanto  -  non  realizzandosi  in  capo alla stessa alcuna concentrazione soggettiva  -  non  sussiste  il  rischio che le stesse possano essere indebitamente  compensate  con  redditi  di  una diversa organizzazione (cfr.  risoluzione n.168/E del 30 giugno 2009).                                     In merito   alla   posizione   della  societa'  beneficiaria  -  che  e' equiparata alla  societa'  risultante  dalla  fusione  o all'incorporante - si osserva come    il    rischio   di   elusione   legato   alla   "compensazione intersoggettiva" delle  perdite  sussiste solo nel caso in cui la beneficiaria stessa preesista  alla  scissione e non sia, quindi, di nuova costituzione; in tal caso,  le  limitazioni alla riportabilita' recate dal comma 10 in commento riguardano tanto   le   perdite  fiscali  pregresse  realizzate  dalla  stessa beneficiaria quanto  quelle  trasferite  dalla  scissa  in base al criterio di attribuzione proporzionale.                                                         In altre  parole,  al  verificarsi  di  tale  fattispecie,  la  societa' beneficiaria dovra':                                                                - applicare  le  limitazioni  contenute  nel  comma  10 in commento alle "proprie" perdite,  confrontando  l'ammontare  delle  stesse  con  il  proprio patrimonio netto  (nettizzato  dei  conferimenti  e  dei versamenti effettuati nei 24 mesi precedenti), nel rispetto degli indicatori di vitalita';                - applicare   le   medesime  limitazioni  alle  perdite  della  societa' scissa, confrontando   l'ammontare   di   quelle  da  questa  trasferite  alla beneficiaria con  il  patrimonio  netto  ricevuto  per effetto della scissione dalla beneficiaria  stessa  (rettificato  dei  conferimenti  e  dei versamenti effettuati nei  24  mesi  precedenti),  in  ogni  caso  rispettando il test di "vitalita'" economica in capo alla societa' scissa.                                 In caso   di   societa'   beneficiaria  preesistente  all'operazione  di scissione si   realizza,  infatti,  un'aggregazione  di  soggetti  (del  tutto analoga a  quella  che si realizza in ipotesi di fusione per incorporazione) e sussiste, pertanto,  un  possibile  rischio  di  compensazione  delle  perdite pregresse provenienti  dalla  societa'  scissa  con  redditi  di  un  soggetto diverso, o viceversa.                                                               Qualora, invece,    la    societa'    beneficiaria    venga   costituita contestualmente e  per  effetto dell'operazione di scissione, cosi' che il suo patrimonio provenga   unicamente  dalla  scissa,  nessun  effetto  elusivo  e' ravvisabile con  riferimento  al riporto delle perdite maturate dalla scissa e trasferite insieme   al  ramo  scisso  alla  beneficiaria.  In  tali  ipotesi, infatti, la  societa'  beneficiaria  non  e' la risultante dell'unione di piu' organizzazioni, ma,  piuttosto,  parte di una preesistente organizzazione che, per mezzo  dell'operazione  di  scissione,  si  e'  divisa  in  piu' centri di imputazione e  che  -  per  ragioni di ordine logico sistematico - mantiene il diritto a  riportare  le  perdite senza limiti, senza necessita' di presentare interpello disapplicativo  ai  sensi  dell'articolo 37-bis, comma 8 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600.                                                                                                                                                                                                                        3. OPERAZIONI  DI  FUSIONE  E  SCISSIONE  CHE  COINVOLGONO  SOCIETA' CHE          PARTECIPANO ALLA TASSAZIONE DI GRUPPO                                                                                                                     La norma  primaria  che  disciplina la tassazione di gruppo (i.e., artt. 117 e   ss.   del   Tuir)   non   contiene   alcuna   disposizione  in  merito all'applicabilita' delle  limitazioni  al  riporto delle perdite in operazioni di fusione  e  scissione  tra  societa'  che  hanno  optato  per il regime del consolidato fiscale nazionale.                                                       L'unico riferimento  normativo  e'  fornito  dall'articolo  12, comma 1, lettera a),  del  decreto  ministeriale 9 giugno 2004 (i.e., decreto attuativo del regime  di  tassazione  del  consolidato  nazionale),  secondo  cui – alle fusioni tra  societa'  consolidate  -  "si applicano comunque, le disposizioni dell'art. 172,   del  testo  unico...".  La  successiva  lettera  b),  estende l'applicazione delle  disposizioni  recate  dalla lettera a), ove compatibili, anche alle  ipotesi  di scissione di consolidata che non comporta una modifica della compagine  sociale  rilevante ai fini del consolidato, di cui al comma 4 del precedente articolo 11.                                                         In base  al  dato  letterale,  in  presenza  di  operazioni di fusione o scissione realizzate   nell'ambito   di   un  consolidato  fiscale  nazionale, pertanto, troveranno  -  in  linea  generale  -  applicazione  le disposizioni limitative al  riporto  delle  perdite  contenute  rispettivamente nel comma 7 dell'articolo 172 del Tuir e nel comma 10 dell'articolo 173 del Tuir.               Tuttavia -  al  fine  di  coordinare  tali  disposizioni  limitative  al riporto delle  perdite  con  la disciplina del consolidato fiscale nazionale - e' necessario  indagare  gli  effetti,  a  livello  di  tassazione  di gruppo, dell'operazione di   aggregazione   aziendale   realizzata   (con  particolare riferimento alle eventuali conseguenze in termini di perdite fiscali).              In via  preliminare,  si  osserva  che  uno  dei  criteri  direttivi del regime del   consolidato   fiscale   nazionale  e'  rappresentato  dal  limite all'utilizzo di  perdite  fiscali anteriori all'ingresso nel gruppo (cfr. art. 4, comma  1,  lettera  a),  della legge 7 aprile 2003, n. 80, cd. legge delega per la riforma del sistema fiscale).                                                Come noto,  infatti,  l'articolo  118,  comma 2, del TUIR stabilisce che "le perdite   fiscali   relative  agli  esercizi  anteriori  all'inizio  della tassazione di  gruppo  possono  essere  utilizzate  solo dalle societa' cui si riferiscono", prevedendo  in  buona  sostanza  che le perdite fiscali maturate anteriormente all'ingresso    nel    regime    possano    essere    utilizzate esclusivamente dal  soggetto  che le ha generate in compensazione con i propri redditi; viceversa,  nessun  limite  e'  previsto  per  perdite maturate dalle singole societa'   in   un  esercizio  ricompreso  nel  periodo  di  validita' dell'opzione per  la  tassazione  consolidata,  che  ai  sensi del comma 1 del medesimo articolo  118,  vengono "trasferite" al soggetto consolidante al fine della determinazione del reddito complessivo globale di gruppo.                     Si evidenzia,  inoltre,  che qualora la somma algebrica degli imponibili dia luogo   ad   un   risultato  fiscale  negativo,  la  perdita  residua  del consolidato sara'  riportata  a  nuovo,  potendo  essere  utilizzata anche per compensare eventuali  imponibili  positivi  trasferiti  alla  fiscal  unit  da societa' "subentrate"  nella  tassazione  di  gruppo;  il  divieto di utilizzo delle perdite  fiscali  pregresse,  di  cui al comma 2 dell'art. 118, infatti, non si  estende  alle  perdite  del  consolidato,  quando  questo  -  anche in presenza di   ulteriori   opzioni   esercitate  dal  soggetto  consolidante  - prosegue senza  perdere  la  propria  identita'  (cfr.  Circolare  20 dicembre 2004, n. 53/E, par. 4.2.2.2).                                                       Nel disegno   del   legislatore   della  riforma  fiscale,  infatti,  il soggetto consolidante  conferisce  al  gruppo  univocita'  e  continuita'  nel tempo, nonostante   l'ingresso   o   la   fuoriuscita   di   altre   societa'; l'unitarieta' del   consolidato   permane   fintanto   che  tutte  le  opzioni esercitate, anche  in  epoche  diverse,  non siano venute meno, per effetto di eventi che  determinano  l'interruzione  anticipata  in toto del consolidato o in conseguenza del mancato rinnovo delle stesse.                                     Cio' premesso,  in  presenza  di  operazioni  di fusione e scissione che coinvolgono societa'  partecipanti  ad  un consolidato e' necessario - al fine di risolvere,  come  si  e' detto, il problema di coesistenza di norme (quelle proprie di  fusione/scissione  e  quelle proprie di consolidato) - distinguere le operazioni   che   non  interrompono  la  tassazione  di  gruppo  ai  sensi dell'articolo 11  del  decreto  da  quelle che, invece, interrompono la stessa prima del  triennio  ovvero  subordinano  la continuazione della tassazione su base consolidata  alla  presentazione  dell'interpello  ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212.                                              Le disposizioni  antielusive  contenute  negli  articoli 172, comma 7, e 173, comma  10  del Tuir, statuiscono - al ricorrere di determinate condizioni - il  divieto  di compensazione intersoggettiva dei risultati fiscali, al fine di contrastare  le  operazioni  di  aggregazione  societaria  realizzate  allo scopo di  recuperare  le  perdite fiscali accumulate negli esercizi precedenti da una delle societa' partecipanti all'operazione.                                  In particolare,  in  presenza  di  operazioni  di  fusione  tra societa' partecipanti al  medesimo  consolidato  nazionale (cfr. articolo 11, commi 1 e 2 del  decreto)  e con perdite fiscali riportabili conseguite "in costanza" di consolidato, puo'  escludersi  qualsiasi  manovra  elusiva  tesa a realizzare, con l'operazione  di  aggregazione,  la  compensazione  intersoggettiva  delle perdite fiscali  tra  i  soggetti  coinvolti,  atteso  che questi, per effetto dell'operazione medesima,  non  possono  fruire di alcun vantaggio addizionale in termini  di  compensazione  degli  imponibili in quanto le perdite prodotte dalle societa'  aderenti  al  consolidato  "nascono" gia' compensabili con gli utili di altre societa' incluse nella tassazione di gruppo.                         Il principale  beneficio,  infatti,  che  caratterizza  la tassazione di gruppo, e'    rappresentato    dall'automatica   e   integrale   compensazione intersoggettiva dei  risultati  imponibili  positivi e negativi realizzati nei periodi di vigenza dell'opzione dai soggetti che ad essa partecipano.               Ne deriva,   pertanto,   che  gia'  il  regime  di  consolidato  fiscale nazionale -  in  assenza  di  fusione  -  avrebbe  consentito la compensazione intersoggettiva delle   medesime   perdite   conseguite   negli   esercizi  di validita' dell'opzione,  con  la  conseguenza  che  tali  operazioni risultano essere -  finche'  permane  il  regime  di  tassazione  di gruppo - operazioni "neutrali" nei  confronti  delle  perdite  fiscali  residue  risultanti  dalla dichiarazione dei redditi del consolidato.                                          In altre  parole,  il  ricorso  all'operazione  di  fusione non consente alcun vantaggio  ulteriore  in  termini  di  recupero  delle  perdite  fiscali conseguite in  vigenza  dell'opzione  che  le  norme  sul consolidato gia' non consentano; le    societa'    partecipanti    all'operazione,   infatti,   pur fondendosi, non "fuoriescono" dal medesimo consolidato.                             Pertanto, in  ipotesi  di  fusione  che,  ai  sensi dell'articolo 11 del decreto, non   interrompono   la   tassazione   di   gruppo,  le  disposizioni limitative al  riporto  delle  perdite  devono  - per ragioni di ordine logico sistematico -   trovare   applicazione   solo  con  riferimento  alle  perdite "pregresse" all'ingresso   nel   regime   consolidato   di  ciascuna  societa' partecipante all'operazione,   rimanendo   escluse   le  perdite  prodotte  in vigenza del consolidato.                                                            Cio', naturalmente,  non  vale  per  le  perdite  conseguite in esercizi anteriori all'ingresso  nella  tassazione di gruppo, nei confronti delle quali rimangono pienamente  applicabili  le  limitazioni  di  cui  all'articolo 172, comma 7 del Tuir.                                                                    Ne deriva,  pertanto,  che  -  ad  esempio  -  in ipotesi di fusione per incorporazione di  societa'  non  inclusa  in societa' inclusa nel consolidato (cfr., articolo  11,  comma 3 del decreto), le limitazioni di cui all'articolo 172, comma  7  del  Tuir  risulteranno  applicabili limitatamente alle perdite qualificabili ai  sensi  dell'articolo  118,  comma  2 del TUIR (i.e., perdite realizzate dalla   societa'  consolidata/consolidante  in  esercizi  anteriori all'ingresso nella  tassazione  di  gruppo e perdite realizzate dalla societa' non inclusa).                                                                       Le riferite  considerazioni  valgono  -  in  linea  generale  - anche in ipotesi di   scissione  che,  ai  sensi  dell'articolo  11  del  decreto,  non interrompono il  consolidato,  con  la  conseguenza  ulteriore che - in virtu' del principio   generale   della   unitarieta'   del   consolidato   e   dello "spossessamento" degli   imponibili,   realizzati   nei   periodi  di  vigenza dell'opzione, dai  diversi  soggetti  in favore della fiscal unit - le perdite realizzate dalla  societa'  scissa  nei  periodi  di  vigenza  dell'opzione  e trasferite alla    tassazione    di    gruppo   rimarranno   nella   esclusiva disponibilita' della fiscal unit.                                                   Nel consolidato     domestico,    infatti,    si    assiste    ad    una "spersonalizzazione" dei  redditi  e  delle  perdite  prodotti  dalle societa' partecipanti al  regime  nel  periodo di vigenza dell'opzione, dal momento che detti risultati  vengono  ipso  iure  "trasferiti" alla fiscal unit per essere inclusi nella   somma   algebrica  degli  imponibili  dalla  quale  scaturira' l'unico risultato (positivo o negativo) di gruppo.                                  Ne deriva  che  - fintanto che permane la tassazione di gruppo - nessuna variazione al   regime  di  libera  circolazione  delle  perdite  prodotte  in costanza di  consolidato  puo'  derivare  da  un'operazione  straordinaria non interruttiva del regime di tassazione di gruppo.                                    Piu' in  particolare,  nelle  ipotesi di scissione, indicate dal comma 4 (scissione di  consolidata  che  non  determini  una  modifica della compagine sociale rilevante  ai  fini  del  consolidato, cfr. Risoluzione 30 marzo 2007, n. 65/E)  e  dal  comma  6  (scissione  parziale  della  consolidante  che non modifica gli  effetti  derivanti  dall'opzione  alla  tassazione  di gruppo da parte della  scissa)  del citato articolo 11 del decreto, che non interrompono la tassazione  di  gruppo, le perdite fiscali realizzate in vigenza del regime non soggiaceranno  alle  limitazioni  contenute nel comma 10 dell'articolo 173 del TUIR  e  non  potranno  essere  ripartite  tra  la  societa'  scissa  e la societa' beneficiaria,  essendo  -  finche'  il  consolidato  resta  in vita - nella esclusiva disponibilita' della fiscal unit.                                   Cio', naturalmente,  non  vale  per  le  perdite  conseguite in esercizi anteriori all'ingresso  nella  tassazione di gruppo, nei confronti delle quali rimangono pienamente  applicabili  tutte  le  disposizioni di cui all'articolo 173 del Tuir.                                                                        Nelle ipotesi  di  scissione  recate  dal comma 5, le limitazioni di cui all'articolo 173,  comma  10  del  Tuir  risulteranno applicabili alle perdite realizzate dalla  societa'  beneficiaria  consolidata  in  esercizi  anteriori all'ingresso nella  tassazione  di  gruppo  e  alle  perdite  relative al ramo scisso della  societa'  non  inclusa  (i.e.,  perdite  qualificabili  ai sensi dell'articolo 118, comma 2, del TUIR).                                              In conclusione,  in  presenza  di operazioni di fusione e scissione che non interrompono  la  tassazione  di  gruppo,  le  disposizioni  limitative al riporto delle  perdite  troveranno  applicazione  solo  con  riferimento  alle perdite "pregresse"  al  consolidato,  rimanendo  escluse  le perdite maturate dalla societa'  partecipanti  alle  operazioni  negli  esercizi  di  validita' dell'opzione, in  quanto  nessun effetto elusivo e' ravvisabile - almeno da un punto di  vista  teorico  -  con riferimento al riporto delle perdite, finche' permane la tassazione di gruppo.                                                    Naturalmente -  in  presenza  di  operazioni  strumentalmente realizzate alla vigilia    della    cessazione    del   consolidato   e/o   da   societa' successivamente fuoriuscite   dal   perimetro   di   consolidamento   -  resta impregiudicato, ai  sensi  dell'articolo  37-bis  del  DPR n. 600 del 1973, il potere di  sindacato  dell'Amministrazione  finanziaria  volto a verificare se l'operazione sia  stata  realizzata  in vigenza dell'opzione per la tassazione di gruppo  al  solo  fine  di eludere le disposizioni contenute negli articoli 172, comma 7, e 173, comma 10, del TUIR.              

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