Imposte e tasse - Normativa comunitaria - Applicazione - Inderogabilità

Il regime giuridico contenuto nelle Direttive comunitarie, così come interpretato dalla Corte di Giustizia, deve essere applicato, essendo ancora pendente la controversia sul debito d'imposta, nel giudizio di cassazione anche indipendentemente da uno specifico motivo o da un'espressa istanza di parte e, quindi, senza la necessità di una valutazione sull'autosufficienza del ricorso [applicazione alla disciplina dell'art. 4, nn. 1, lettera c), e 2, lettera b), della Direttiva n. 69/335CEE, così come modificata dalle Direttive n. 73/80/CEE e n. 85/303/CEE). (1) Il regime giuridico contenuto nell'art. 4, nn. 1, lettera c), e 2, lettera b), della Direttiva n. 69/335/CEE, così come modificata dalle Direttive n. 73/80/CEE e n. 85/303/CEE, deve essere applicato in conformità all'interpretazione della Corte di Giustizia secondo cui l'incorporazione di una società il cui capitale è interamente detenuto dall'incorporante non determina alcun trasferimento di capitali (fenomeno che le Direttive intendono favorire), e quindi non può beneficiare dell'agevolazione fiscale prevista da tale normativa. (2)

Sent. n. 26948 del 18 dicembre 2006 (ud. del 6 luglio 2006) della Corte Cass., SS.UU.



- Leggi la sentenza integrale -

Sent. n. 26948 del 18 dicembre 2006 (ud. del 6 luglio 2006) della Corte Cass., SS.UU. - Pres. Carbone, Rel. Altieri Imposte e tasse - Normativa comunitaria - Applicazione  -  Inderogabilità  - Giudizio di cassazione  -  Art.  4  della  Direttiva  del  17  luglio  1969, n. 69/335/CEE Imposta di registro - Agevolazioni per  le  fusioni  di  società  -  Società incorporata - Pacchetto azionario interamente posseduto dalla incorporante - Inapplicabilità - 7 della L. n. 218 del 30 luglio 1990     Massime - Il regime giuridico  contenuto  nelle  Direttive  comunitarie, così come interpretato dalla Corte  di  Giustizia,  deve  essere  applicato, essendo ancora pendente la controversia sul debito d'imposta,  nel  giudizio di  cassazione  anche  indipendentemente  da  uno  specifico  motivo  o   da un'espressa  istanza  di  parte  e,  quindi,  senza  la  necessità  di   una valutazione sull'autosufficienza del ricorso [applicazione  alla  disciplina dell'art.  4,  nn.  1,  lettera  c),  e  2,  lettera  b),  della   Direttiva n. 69/335CEE,  così  come  modificata  dalle  Direttive   73/80/CEE   e (1)     Il regime giuridico contenuto nell'art. 4,  nn.  1,  lettera  c),  e  2, lettera b), della  Direttiva  n.  69/335/CEE,  così  come  modificata  dalle Direttive 85/303/CEE, deve essere applicato in  conformità all'interpretazione della Corte di Giustizia secondo cui l'incorporazione di una società il cui capitale è  interamente  detenuto  dall'incorporante  non determina  alcun  trasferimento  di  capitali  (fenomeno  che  le  Direttive intendono favorire), e quindi non può beneficiare dell'agevolazione  fiscale prevista da tale normativa. (2)
1. Svolgimento del processo       La Commissione tributaria provinciale di  Parma  accoglieva  il  ricorso della  P.  S.r.l.  avverso  il   silenzio-rifiuto   formatosi   sull'istanza presentata dalla società per ottenere il rimborso dell'imposta  di  registro pagata oltre quella in misura fissa, a  seguito  dell'atto  di  fusione  del novembre 1993, con cui venivano incorporate  nell'istante  le  società  P.A. S.p.a. e F. S.p.a.     Proponeva appello l'ufficio, deducendo:          - il nuovo criterio di tassazione degli atti di  fusione,  modificato dall'art. 10, comma 5, del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, col  quale  venivano trasposte le Direttive 85/303/CEE, decorreva  dal  giugno 1996, e non era, pertanto, applicabile al caso di specie;        - le disposizioni delle predette Direttive, invocate dalla società  e poste a base della  decisione  di  primo  grado,  non  erano  immediatamente applicabili, in quanto non incondizionate e sufficientemente precise.       Con  sentenza  23  aprile-30  ottobre  2001  la  Commissione  tributaria regionale dell'Emilia-Romagna rigettava l'appello, osservando che  le  norme della Direttiva n. 85/303/CEE, in quanto stabilivano l'esenzione delle  operazioni  di  fusione dal 1° gennaio 1986, erano sufficientemente chiare, per cui dovevano  essere immediatamente applicate  nell'ordinamento  statale,  secondo  il  principio affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 168 del 1991.     Avverso tale sentenza il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e l'Agenzia delle Entrate hanno proposto ricorso per cassazione, sulla base di un motivo e di memoria.     La P. S.r.l. resiste con controricorso.   2. Il motivo di ricorso       Denunciando violazione e falsa applicazione degli 12  della Direttiva n. 69/335/CEE; 7, comma 1, della L. n. 218 del 1990, in  relazione agli artt. 62 del D.Lgs. n. 546 del 1992 e 360, comma 1, n. 3),  del  codice di  procedura  civile,  le  Amministrazioni  ricorrenti  deducono   che   la disposizione dell'art. 7 della Direttiva n.  69/335/CEE  non  poteva  essere applicata, perché l'aliquota ivi prevista era  subordinata  alla  condizione che i conferimenti siano esclusivamente remunerati mediante attribuzione  di quote sociali. Tale requisito è rimasto  vigente  anche  dopo  le  modifiche introdotte  con  le  Direttive  85/303/CEE,  la  prima disponente una riduzione dell'aliquota, la seconda l'esenzione.     Essendo l'incorporante già proprietaria del 100 per cento  del  capitale delle società incorporate, la fusione non ha comportato  alcun  aumento  del capitale sociale, con conseguente esclusione di  qualsiasi  attribuzione  di quote o azioni alla società incorporante. Viene, in proposito,  invocata  la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 27 ottobre 1998  in causa C-152/97, Agas c. Amministrazione finanziaria,  nella  quale  è  stato esplicitamente  affermato  che  le  predette  Direttive  non   ostano   alla riscossione di un'imposta di registro in caso di incorporazione  di  società da parte di un'altra società che già ne detiene la totalità delle  azioni  o delle quote.     Secondo  l'Avvocatura,  l'applicazione   di   tale   principio   sarebbe consentita anche in cassazione, pur essendosi  la  difesa  dell'ufficio  nei precedenti gradi di giudizio limitata a contestare l'immediata applicabilità della Direttiva. Infatti, il principio jura  novit  curia  comporta  che  il giudice ha l'obbligo di verificare anche d'ufficio se le  norme  di  diritto interno siano o meno compatibili col diritto comunitario, e, secondo  Cass., n. 4555/2001, tale verifica non può essere condizionata  alla  deduzione  di uno specifico motivo.   3. Il contrasto di giurisprudenza       Sulla questione dell'esenzione, e particolarmente se la regola enunciata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia sia o meno applicabile ove per la prima volta dedotta in cassazione, si sono formate due linee contrastanti nella giurisprudenza della Sezione tributaria della Corte. Con ordinanza  30 maggio  2005,  n.  11425,  la  Sezione  tributaria  della  Corte  rimetteva, pertanto, la causa al Primo Presidente, il quale, a sua  volta,  l'assegnava alle Sezioni Unite.     Secondo un primo indirizzo, ove la circostanza dell'intero possesso  del capitale da parte dell'incorporata sia stata dedotta per la prima  volta  in Cassazione e la stessa non risulti da un  accertamento  di  fatto  contenuto nella sentenza impugnata e non sia stata dedotta  nei  precedenti  gradi  di giudizio, non può essere rilevata in sede  di  legittimità.  Secondo  alcune pronunce, la deduzione,  per  la  prima  volta  in  sede  di  illegittimità, dell'inapplicabilità del  divieto  di  imposizione  nel  caso  di  specie  è inammissibile, ove non risulti dall'accertamento di  fatto  contenuto  nella sentenza impugnata e non sia stata dedotta nei precedenti gradi di giudizio. Tali decisioni si basano su  diverse  rationes  decidendi.  Alcune  sentenze (n. 1752, n. 2015, n. 2261, n. 2429 del 2003) rilevano  che  nei  precedenti gradi di giudizio la difesa dell'Amministrazione si era basata sulla diversa allegazione   che   la   Direttiva   non   era   direttamente    applicabile nell'ordinamento nazionale. Altre sottolineano che nella sentenza  impugnata non appariva alcun riferimento all'atto di fusione  e  alle  percentuali  di capitale possedute, e che nel giudizio di merito non era stata  trattata  in alcun modo la questione della compatibilità col  diritto  comunitario  della sottoposizione ad imposta di registro proporzionale di una fusione  che  non comporti spostamento di capitali (n. 6542 e n. 7454 del 2004),  e  che,  per evitare una  pronuncia  di  inammissibilità,  l'Amministrazione  finanziaria avrebbe dovuto dedurre di aver sollevato la questione nel giudizio di merito e indicare in quale atto lo avesse fatto.     Secondo un diverso indirizzo, anche esso  fondato  su  diverse  rationes decidendi, il ricorso dell'Amministrazione sarebbe ammissibile.     Alcune decisioni rilevano che nel  giudizio  d'appello  l'ufficio  aveva dedotto l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione  immediata  delle Direttive, e cioè tra conferimento e fusione societaria (sentenza  n.  19371 del   2003).   Altre   che   l'applicabilità   del    diritto    comunitario nell'ordinamento  nazionale  aveva  costituito  oggetto  del  dibattito  nei precedenti gradi ed era ugualmente oggetto del ricorso  per  cassazione,  in quanto   l'Amministrazione   finanziaria   aveva   costantemente   sostenuto l'inapplicabilità  alla  fattispecie  delle  disposizioni  contenute   nella Direttiva (n. 12394 del 2004). In sostanza, la deduzione  della  circostanza che l'incorporazione aveva ad oggetto una  società  integralmente  posseduta dall'incorporante sarebbe una delle tante possibili difese, già contenuta in quella di inapplicabilità della Direttiva.     Altre sentenze giungono  alla  stessa  conclusione,  rilevando  che  per l'ipotesi di fusione per incorporazione de  qua  l'art.  2504-quinquies  del codice  civile  esclude  l'applicazione  delle  disposizioni  di  cui   agli 2501-quinquies, relativamente alle modalità di determinazione del rapporto di cambio e  alle cautele che la debbono accompagnare. Invocano, poi, il  principio  affermato dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee nella  sentenza  27  ottobre 1998 in causa C-152/97, Abruzzi Gas - Agas S.p.a., secondo cui  l'operazione di fusione de  qua  non  comporta  un  aumento  di  capitale  della  società incorporante  e  non  rientra,   pertanto,   nell'ambito   di   applicazione dell'art. 4, nn. 1,  lettera  c),  e  2,  lettera  b),  della  Direttiva,  a differenza dei casi di fusione definiti  propri.  Pertanto,  chi  invoca  il diritto ad ottenere il rimborso dell'imposta  proporzionale  di  registro  è tenuto  ad  allegare  e  provare  che  l'atto  contenga  una   fusione   per incorporazione propria, e cioè tale da comportare un effettivo trasferimento di capitali.     In tale prospettiva, quindi, la  circostanza  del  possesso  dell'intero capitale  dell'incorporata  da  parte  dell'incorporante  sarebbe  una  mera specificazione di una particolarità della  concreta  fattispecie  sottoposta all'esame del giudice di merito.     Nelle predette decisioni vengono, altresì, richiamate le sentenze  della Corte di Giustizia  Peterbroek  (causa  C-312/93)  e  Van  Schijndel  (cause riunite C-430 e 431/93), secondo cui i giudici nazionali hanno l'obbligo  di verificare la compatibilità delle  norme  interne  col  diritto  comunitario indipendentemente dal fatto che la parte le abbia invocate, a condizione che l'applicazione del diritto comunitario alla fattispecie sia  ancora  oggetto di discussione.   4. Motivi della decisione       4.1.   Deve   preliminarmente   essere   esaminata   la   questione   di inammissibilità del ricorso svolta nel controricorso, per  violazione  degli artt. 10, comma 2, della L. n. 328 del 2001 e 7, commi 3 e  4,  della  L. n. 664  del  1987,  non  essendo  stato  il  ricorso,  trasmesso  per   telefax dall'Avvocatura dello Stato ad un ufficio dell'Amministrazione  patrocinata, da un avvocato dello Stato ricevente.     La questione non è fondata.  Come  ha  esattamente  rilevato  la  difesa dell'Amministrazione,  una  costante  giurisprudenza  di  questa  Corte   ha affermato che l'obbligo di sottoscrizione previsto dalle  predette  norme  è soddisfatto  anche  con  la  firma  del  funzionario  titolare  dell'ufficio ricevente o di un suo sostituto, purché, come nella specie è avvenuto, dalla copia   fotoriprodotta   risultino   l'indicazione   e   la   sottoscrizione dell'estensore dell'atto originario.     4.2. Passando all'esame del ricorso, per risolvere il contrasto  occorre premettere alcuni principi tratti dalla giurisprudenza comunitaria  in  tema di obbligo del giudice e delle autorità nazionali di  applicare  il  diritto comunitario  anche  quando  vi  contrasti  il  diritto  nazionale.  Come  si spiegherà in seguito, il problema non può essere risolto sic et  simpliciter attraverso  l'applicazione  del  principio  jura  novit  curia,  così   come prospettato nel ricorso dell'Amministrazione finanziaria.     Si deve premettere  che  il  principio  di  effettiva  applicazione  del diritto comunitario trova la sua base testuale nell'art. 10 del Trattato CE, secondo il quale "Gli Stati membri adottano tutte  le  misure  di  carattere generale e  particolare  atte  ad  assicurare  l'esecuzione  degli  obblighi derivanti dal presente trattato, ovvero determinati atti  delle  istituzioni della Comunità. Essi facilitano  quest'ultima  nell'adempimento  dei  propri compiti. Essi si astengono da qualsiasi misura che rischi  di  compromettere la realizzazione degli scopi del presente trattato".     Per quanto attiene ai sistemi processuali interni, la loro conformazione in conseguenza della piena applicazione del  diritto  comunitario  trova  un precedente remoto nella sentenza della Corte di Lussemburgo 16 gennaio 1974, in causa 166/73, Rheinmúhlen Dússeldorf, nella quale era stato ritenuto  che le preclusioni operanti nel giudizio di rinvio  nel  processo  tedesco,  nel quale il giudice di rinvio - similmente a quanto avviene in quello  italiano - è vincolato alle valutazioni giuridiche contenute nella sentenza di rinvio di un giudice superiore, non impediscono al giudice di rinvio  di  adire  la Corte di Giustizia perché, in caso contrario, "ne verrebbero pregiudicate la competenza  di  quest'ultima  a  pronunciarsi   in   via   pregiudiziale   e l'applicazione del diritto comunitario in ogni  grado  di  giudizio  dinanzi alle  magistrature  degli  Stati  membri".  Nella  stessa  sentenza   veniva espressamente affermato l'obbligo di applicazione del diritto comunitario, e di disapplicazione delle norme del diritto interno  con  esso  contrastanti, anche indipendentemente da una espressa sollecitazione  di  parte  (punto  3 della motivazione). Tale principio è  stato  costantemente  affermato  dalla giurisprudenza comunitaria.     Da tale giurisprudenza si  ricava,  quindi,  che  la  conformazione  del diritto interno deve trovare piena attuazione anche con riguardo alle regole processuali o procedimentali che  impediscono  una  piena  applicazione  del diritto comunitario. Una significativa  ed  organica  applicazione  di  tali principi è stata fatta dalla Corte di Giustizia nella sentenza  14  dicembre 1995 in  causa  C-312/93,  Peterbroek,  Van  Campenhout  &  Cie  SCS.  Nella controversia dinanzi al giudice  di  rinvio  (una  Corte  d'appello  belga), avente ad oggetto l'applicazione di un'imposta, veniva dedotta dalla società attrice la contrarietà al diritto  comunitario  di  una  norma  fiscale  che sottoponeva una società non nazionale a un trattamento  discriminatorio.  Il sistema  belga  prevedeva  che  avverso  l'atto  impositivo  dovesse  essere esperito un ricorso amministrativo contenzioso, e che la decisione  relativa potesse essere impugnata dinanzi alla Corte d'appello soltanto per i  motivi dedotti in sede amministrativa. Nel caso di specie l'Amministrazione fiscale aveva,  quindi,  eccepito  che  la  questione  di  contrasto   col   diritto comunitario  non  poteva  essere  per  la  prima  volta  dedotta   in   sede giurisdizionale. La Corte di Giustizia affermò che i principi di effettività e di non discriminazione ostavano "all'applicazione di una norma processuale nazionale che ... vieta al giudice nazionale, adito  nell'ambito  della  sua competenza, di valutare d'ufficio la compatibilità di  un  provvedimento  di diritto nazionale con una disposizione comunitaria, quando quest'ultima  non sia stata invocata dal singolo entro un determinato termine". Richiamando la sentenza Rheinmühlen la Corte statuiva (punto 13) che "una norma di  diritto nazionale la quale impedisce l'attivazione del procedimento ex art. 177  del Trattato deve essere disapplicata".     La Corte osservava, inoltre (punto 12), richiamando la propria  costante giurisprudenza, che, in mancanza di una disciplina comunitaria  in  materia, la tutela giurisdizionale spettante ai  singoli  in  forza  delle  norme  di diritto comunitario aventi effetto diretto compete  agli  ordinamenti  degli Stati membri, i quali devono designare i giudici competenti  e  le  modalità procedurali. "Tuttavia, dette modalità non possono essere meno favorevoli di quelle  che  riguardano  ricorsi  analoghi  di  natura  interna  né  rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei  diritti conferiti dall'ordinamento comunitario". Identico principio veniva affermato nella sentenza resa nella stessa data dalla Corte nelle cause riunite  C-430 e 431/93, Van Schijndel e a.c. Stichtingpensioenfonds voor Fysiotherapeuten.     Sembra utile, infine, richiamare, in tema di preclusioni procedimentali, la sentenza 20  marzo  1997,  C-24/95,  Land  Rheinland  -  Pfalz  c.  Alcan Deutschland GmbH, nella quale la Corte di Giustizia ha ritenuto contraria al diritto comunitario, e perciò soggetta  a  disapplicazione  da  parte  delle autorità  nazionali,  una  norma  della  legge  tedesca   sul   procedimento amministrativo (Verwaltungsverfahrensgesetz) che impediva la  revoca  di  un atto amministrativo da cui derivano diritti  per  i  privati,  nella  specie l'erogazione  di  un  aiuto  di  Stato  dichiarato  incompatibile  ai  sensi dell'art. 93 (ora 87) del Trattato CE.     4.3. Per quanto concerne l'ordinamento  italiano,  i  predetti  principi devono considerarsi espressamente recepiti (pur non  essendovene  necessità) dal nuovo testo dell'art. 117, comma 1, della Costituzione, il quale  impone un espresso vincolo al  diritto  comunitario  nell'esercizio  della  potestà legislativa statale e regionale.     Quanto  agli  adattamenti  che  il  sistema  processuale   nazionale   - attraverso un'interpretazione conforme o una disapplicazione -  deve  subire per consentire un'effettiva tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza di  norme  comunitarie  di  diretta  applicazione,  può   essere   utilmente richiamata la sentenza della  Corte  di  Giustizia  del  27  febbraio  2003, C-327/00, Santex  S.p.a.,  resa  sul  rinvio  del  Tribunale  amministrativo regionale della Lombardia, nella quale  è  stata  considerata  contraria  al principio di effettività una regola nazionale  di  diritto  processuale  che impedisce al giudice - in sede di giurisdizione di legittimità - di rilevare un vizio, traducentesi in violazione di norme comunitarie sulla concorrenza, ove non specificamente  e  tempestivamente  impugnato.  Si  trattava,  nella specie, di una norma di un bando di gara d'appalto, immediatamente lesiva  e non impugnata, la cui contrarietà al diritto  comunitario  era  stata  fatta valere soltanto in sede di impugnazione del provvedimento di aggiudicazione.     Si richiamano anche le sentenze della Corte di Giustizia 11 luglio 1989, C-170/88, Ford Espana SA; 4 giugno 1992, C-13 e 119/91, proc. penale  contro Michel  Debus;  13  marzo  1997,  C-358/95,  Modellato;  12  febbraio  1998, C-163/96, proc. penale contro Silvano Raso e a.     La  Corte  ritiene  che  l'esistenza  di  una  conforme  ed   articolata giurisprudenza comunitaria in materia  consenta  di  rendere  una  decisione senza necessità di un  rinvio  pregiudiziale  ai  sensi  dell'art.  234  del Trattato CE.     Proprio  il  principio  affermato  nella  sentenza  Santex  può   essere opportunamente adattato al giudizio di cassazione, che, al  pari  di  quello amministrativo di legittimità, ha un carattere chiuso in quanto, in  via  di principio, la cognizione del giudice non può avere ad oggetto questioni  non specificamente dedotte dal ricorrente. Per quanto riguarda  il  giudizio  di cassazione, a tale limite si aggiunge quello del divieto di introduzione  di nuove questioni di fatto.     4.4. Si pone ora il problema di verificare - alla stregua  dei  principi enunciati dalla giurisprudenza comunitaria - se e in quali casi, che possono essere - secondo  l'indicazione  della  sentenza  Peterbroek  -  considerati simili, il sistema processuale nazionale ammette una pronuncia  del  giudice di un processo chiuso (quale quello di legittimità) anche  indipendentemente da una specifica domanda e anche se dedotto per la prima volta.     In alcune decisioni della Corte è stato ritenuto che i casi analoghi  in cui il giudice di legittimità può conoscere di questioni non  specificamente dedotte  sono  la  questione  di  legittimità  costituzionale   e   lo   jus superveniens. In entrambi i casi si pone, infatti, un problema di obbligo di applicazione (o di non applicazione) di un diverso regime normativo, sia per ragioni di rango prevalente, sia per ragioni temporali.     La regola è stata elaborata in modo analitico  dalla  giurisprudenza  di questa Corte per risolvere i problemi suscitati dalla sopravvenienza di  una nuova disciplina sulla misura dell'indennità di espropriazione (l'art. 5-bis della L. n. 333/1992), la cui  sopravvenienza  nel  giudizio  di  cassazione comportava che, se il  dibattito  sulla  misura  dell'indennità  era  ancora aperto, il giudice di legittimità deve applicare  anche  d'ufficio  i  nuovi criteri, decidendo nel merito se risultano accertati i presupposti di  fatto (in particolare, le caratteristiche del  terreno  che  danno  luogo  ad  una decurtazione dell'indennità determinata secondo il  valore  venale),  ovvero cessando e affidando al giudice di rinvio il compito di accertarli. Identica la soluzione seguita allorché sopravvenga nel  giudizio  di  cassazione  una pronuncia di illegittimità costituzionale di una norma applicabile, nel qual caso la Corte di Cassazione deve applicare d'ufficio la normativa risultante dall'intervento demolitorio della Corte Costituzionale, cassando con  rinvio se sono necessari nuovi accertamenti  di  fatto  (sentenza  7  luglio  2005, n. 14314).     4.5.  Gli  evidenti  canoni  dell'ordinamento  comunitario   portano   a privilegiare, fra le contrapposte soluzioni interpretative  che  hanno  dato luogo al contrasto giurisprudenziale, quella con essi coerente. Si deve così affermare che,  nella  controversia  in  tema  di  imposta  di  registro  su operazione di fusione di società mediante incorporazione,  la  contestazione da  parte  dell'ufficio  dell'invocabilità  dell'art.  4   della   Direttiva n. 69/335/CEE (modificata dalle Direttive 85/303/CEE), indipendentemente dalle ragioni poste a base della relativa deduzione,  vale a introdurre, anche in sede di legittimità, l'indagine sul  presupposto  per l'esenzione del tributo proporzionale contemplato da quella norma,  cioè  la sussistenza di un effettivo conferimento nel  capitale  dell'incorporata  e, quindi,   implica   l'esclusione   del   beneficio   nell'ipotesi   in   cui l'incorporante detenga già  l'intero  capitale  dell'incorporata  (Corte  di Giustizia, sentenza 27 ottobre 1998, in causa C-192/97).     Per quanto riguarda il problema dei nuovi presupposti di  fatto  il  cui accertamento sarebbe imposto per l'applicazione del principio di effettività affermato  dalla  giurisprudenza  comunitaria,  nella  specie   non   appare necessario rimettere al giudice di rinvio la relativa  indagine,  secondo  i principi affermati da  questa  Corte  in  tema  di  jus  superveniens  e  di sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale. La detenzione  da parte  della  società  incorporante  dell'intero  capitale  dell'incorporata costituisce, infatti, una circostanza  assolutamente  incontestata,  dedotta dalla stessa  società  fin  dal  ricorso  introduttivo.  In  definitiva,  la decisione della Commissione tributaria regionale, che ha applicato il regime agevolativo in un caso in cui - secondo il diritto comunitario -  lo  stesso non può essere riconosciuto, deve essere cassata. Proprio la  non  necessità di nuove indagini di fatto consente alla Corte, nell'esercizio del potere di decisione nel merito di cui all'art. 384 del codice di procedura civile,  di rigettare il ricorso introduttivo della P. S.r.l.     Stante la complessità della questione e l'esistenza di un  contrasto  di giurisprudenza deve adottarsi una pronuncia  di  compensazione  delle  spese dell'intero giudizio.       P.Q.M. - la Corte di Cassazione a Sezioni Unite,  accoglie  il  ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo  nel  merito,  rigetta  il  ricorso introduttivo della società; compensa le spese dell'intero giudizio            

INDICE
DELLA GUIDA IN Fusione e scissione

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 726 UTENTI