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Imposte sui redditi - Accertamento - Contrasto all'elusione - Fattispecie
Pubblicata il 24/06/2010
Sent. n. 6 del 28 gennaio 2009 (ud. del 15 luglio 2008) della Comm. trib. prov. di Vicenza, Sez. III
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Fatto - Con ricorso ritualmente notificato e depositato B.G. S.p.A. (incorporante della C.M. S.p.A.) impugnava l'avviso di accertamento in materia IRPEG e IRAP emesso per l'anno d'imposta 2003 dall'Agenzia delle entrate. L'Ufficio, a seguito di processo verbale del 21 ottobre 2005 della Guardia di Finanza e previa richiesta di chiarimenti ai sensi dell'art. 37 - bis del D.P.R. n. 600/1973, ha emesso l'avviso impugnato, evidenziando il carattere elusivo dell'operazione di fusione nelle C.M. e di successiva scissione della società P. S.p.A. In particolare, le riprese operate dall'Amministrazione finanziaria riguardavano l'omessa ricostituzione delle riserve in sospensione d'imposta, con recupero ad imposizione dei vantaggi conseguiti per Euro 5.829.232,00, nonché l'indebita deduzione di componenti negativi di reddito per Euro 1.426.177,00. A sostegno del gravame la ricorrente formulava una serie di osservazioni giuridiche, dalle quali si desume che gli atti in parola non risulterebbero conformi alla vigente disciplina normativa, sostenendo di essere del tutto estranea rispetto ai comportamenti elusivi asseritamente addebitati. L'Agenzia delle entrate si costituiva in giudizio, controdeducendo alle eccezioni di parte ricorrente e, conclusivamente, chiedendo il rigetto del ricorso. All'udienza del 15 luglio 2008 la causa veniva trattenuta in decisione. Motivi - Il ricorso appare parzialmente fondato. 1. Anzitutto, occorre rilevare, in fatto, che il G.M. nel corso del 2003 è stato interessato da alcune operazioni straordinarie di fusione e scissione che ne hanno modificato la struttura finanziaria ed operativa. Dette operazioni si sono concretizzate attraverso una fusione per incorporazione in "C.S.V. S.p.A." (poi C.M. S.p.A.) di alcune società controllate da quest'ultima (C. di T. S.p.A. C. di V. S.p.A. P.I.G. e C. S.p.A. e M.G.I. S.r.l.) ed una contestuale scissione dei rami di azienda legati all'attività t. e immobiliare (P.I.G. e C. S.p.A. LM.E. e I.B.). Il disegno organizzativo del G.M. era quello di concentrare in un unico polo le società del gruppo operanti nel settore c. ed effettuare successivamente l'integrazione con il G.B. La scissione dei rami d'azienda c.t. e immobiliare sarebbe stata effettuata perché non erano interessati all'acquisizione da parte della B. S.p.A. Con l'avviso di accertamento in contestazione, basato sul processo verbale di constatazione del 21 ottobre 2005 redatto dalla Guardia di finanza - Nucleo regionale del Veneto, sono stati operati due rilievi: l'omessa ricostruzione di riserve in sospensione di imposta per Euro 5.929.232,00 e l'indebita deduzione di componenti negativi di reddito per Euro 1.426.177,00. In particolare, l'Ufficio ha riscontrato il carattere elusivo dell'operazione di fusione per incorporazione in C.S.V. S.p.A. (poi C.M. S.p.A.) della P.I.G. e C. e contestuale scissione della stessa P., in quanto, ai sensi dell'art. 37 - bis del D.P.R. n. 600/1973, risulterebbe effettuata senza validi fini economici ed allo scopo di ottenere riduzioni o rimborsi di imposte, aggirando obblighi o divieti posti dall'ordinamento tributario. 2. Con un primo ordine di censure viene contestata la pretesa dell'Ufficio, sulla omessa ricostituzione delle riserve in sospensione d'imposta, volta ad affermare la sussistenza e correttezza della fattispecie impositiva gravata. 2.1. Aspetti elusivi, secondo l'Ufficio, potrebbero rilevare nelle seguenti circostanze: - nella stessa data 1° maggio 2003 sono state effettuate due operazioni straordinarie (fusione e scissione), operazioni che, seppur coincidenti nella data, hanno effetti esattamente contrari; - con tali operazioni comunque è rimasta invariata la posizione dell'incorporata - beneficiaria (P.I.G.), la quale, come unica società del gruppo operante nel settore g. e c., nella previsione dello stesso piano di ristrutturazione, doveva rimanere indipendente dalle altre società del gruppo c.; - la fusione di "P. S.p.A." e contestuale scissione si è concretizzata di fatto in un semplice passaggio di quote da "C.M. S.p.A." alla "Holding G.M. S.p.A.". Ad avviso dell'Ufficio, le descritte operazioni non sarebbero sorrette da valide ragioni economiche, tali, in particolare, da giustificare il ricorso a due attività complesse quali la fusione e la scissione, posto che lo stesso risultato si sarebbe potuto ottenere attraverso istituti tipici più lineari, quali il conferimento, lo scambio di partecipazioni con la controllante o la cessione di quote. Inoltre, il vantaggio economico realizzato attraverso dette operazioni si sarebbe concretizzato nell'utilizzo dell'avanzo da annullamento che la fusione ha generato; avanzo, poi, interamente utilizzato per ricostituire le riserve indisponibili delle società incorporate, stabilendo, infatti, l'art. 68 del D.Lgs. n. 546/1992. Del resto, la figura della sanzione non sarebbe coerente con la fattispecie elusiva ove, in sostanza, si realizza un aggiramento delle norme, ma non la loro violazione, mentre il D.Lgs. n. 472/1997, applicato dall'Ufficio, attiene peculiarmente alle sanzioni connesse alle violazioni della normativa fiscale. Dunque, il disconoscimento dei vantaggi tributari conseguiti rappresenta già in sé una sanzione sufficiente per un comportamento che, per aspetti diversi da quelli riferibili all'art. 37 - bis, appare lecito. 5. Per le suesposte considerazioni, il ricorso va quindi parzialmente accolto, restando salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione. Quanto al carico delle spese di giudizio, è avviso del Collegio che la particolarità della vicenda ben giustifichi la loro integrale compensazione fra le parti in causa. P.Q.M. - La Commissione tributaria provinciale di Vicenza, Sez. III, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo accoglie parzialmente nei sensi di cui in motivazione. Spese del giudizio interamente compensate.