Registro - Imposta - Società - Fusioni - Agevolazioni - Art. 4 della Tariffa

l'indagine sul presupposto per l'esenzione del tributo proporzionale, e cioè l'esistenza di un effettivo conferimento nel capitale dell'incorporata, può essere introdotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, poichè ne dipende la applicazione della normativa nazionale ovvero di quella comunitaria e quindi l'osservanza del principio di effettività del diritto comunitario affermato dalla giurisprudenza sulla base dell'art. 10 del Trattato CEE

Sent. n. 21313 del 7 agosto 2008 (ud. del 13 giugno 2008) della Corte Cass., Sez. tributaria



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Sent. n. 21313 del 7 agosto 2008 (ud. del 13 giugno 2008) della Corte Cass., Sez. tributaria – Pres. Papa, Rel. Bernardi Registro – Imposta – Società  –  Fusioni  –  Agevolazioni  –  Art.  4  della Tariffa, parte prima del D.P.R. n. 131/1986     Svolgimento del processo - Con atto notificato il  7  gennaio  2003,  il Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze  e   l’Agenzia   delle   Entrate proponevano ricorso contro la sentenza in epigrafe indicata, chiedendone  la cassazione con ogni consequenziale statuizione.     L’intimata non si costituiva.     La controversia è stata decisa nella  udienza  camerale  del  13  giugno 2008.       Motivi della decisione - Deducono i ricorrenti che, con atto di  fusione registrato in  data  16.01.1995,  la  C.I.  s.r.l.  incorporava  le  società I.C.I.C., I. s.r.l. e  C.S.  s.r.l.,  delle  quali  già  possedeva  l’intero capitale sociale. In sede di registrazione dell’atto, l’Ufficio del Registro di Ravenna liquidava e riscuoteva l’imposta proporzionale di registro  nella misura dell’1%, giusta quanto previsto dal D.P.R. n. 131 del 1986,  allegata Tariffa, art. 4, lett. b, parte I, nel testo all’epoca vigente.  La  società E., incorporante della C. s. p. a., presentava  istanza  di  rimborso  della differenza tra il tributo versato  e  quello  dovuto  per  la  registrazione dell’atto a tassa fissa, ritenuta applicabile ai  sensi  delle  disposizioni comunitarie contenute nelle Direttive 17.7.1969 n. 85/303/CEE.     Il ricorso proposto avverso  il  silenzio  rifiuto  formatosi  su  detta istanza veniva respinto dalla CTP di Ravenna ed accolto in sede  di  appello dalla CTR di Bologna. Questa osservava che le direttive comunitarie invocate dovevano ritenersi di immediata applicazione, quindi vincolanti anche per il tempo anteriore al loro formale recepimento, operato con il D.L.  20  giugno 1996, convertito nella L. n. 425 del 1996. Lo  Stato  italiano  non  si  era infatti avvalso della facoltà di derogare alla applicazione delle direttive, consentita  nei  casi  ivi  previsti  dall’art.  9,  di  quella  n.  69/335. L’operazione di fusione rientrava nella normativa di esenzione  dall’imposta proporzionale.     Col ricorso per cassazione, le  Amministrazioni  finanziarie  denunciano violazione e falsa applicazione degli artt.  12,  della  direttiva 69/335/CEE; della L. n. 218 del 1990, art.  7,  comma  1,  in  relazione  al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62 e art. 360 c.p.c., comma 1, n.  3.  Deducono che la disposizione dell’art. 7 della direttiva 69/335/CEE non poteva essere applicata, perchè l’aliquota ivi prevista era  subordinata  alla  condizione che i conferimenti siano esclusivamente remunerati mediante attribuzione  di quote sociali. Tale requisito è rimasto  vigente  anche  dopo  le  modifiche introdotte con le direttive 73/80/CEE e 85/303/CEE, la prima disponente  una riduzione dell’aliquota, la seconda l’esenzione.  Essendo  viceversa,  nella specie, l’incorporante già proprietaria del 100% del capitale delle  società incorporate, la  fusione  non  ha  comportato  alcun  aumento  del  capitale sociale, con conseguente esclusione di qualsiasi  attribuzione  di  quote  o azioni alla società incorporante. Viene, in proposito, invocata la  sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee 27 n ottobre 1998 in causa C -  152/97,  AGAS  C.  Amministrazione  Finanziaria,  nella  quale  è   stato esplicitamente  affermato  che  le  predette  direttive  non   ostano   alla riscossione di un’imposta di registro in caso di incorporazione  di  società da parte di un’altra società che già ne detiene la totalità delle  azioni  o delle quote.     Il motivo è fondato, come questa corte ha riconosciuto in casi analoghi, alle  cui  decisioni  è  sufficiente  fare  richiamo  (26948/06,   23356/06, 20342/04). Nella ultima  di  tali  sentenze,  pronunciata  a  sezioni  unite (26948/06), è stato anche  affermato  che  l’indagine  sul  presupposto  per l’esenzione del tributo proporzionale, e cioè l’esistenza  di  un  effettivo conferimento nel capitale dell’incorporata, può  essere  introdotta  per  la prima volta nel giudizio di legittimità, poichè ne dipende  la  applicazione della normativa nazionale ovvero di quella comunitaria e quindi l’osservanza del  principio  di  effettività  del  diritto  comunitario  affermato  dalla giurisprudenza sulla base dell’art. 10 del Trattato CEE.     La  sentenza  impugnata,  che  ha  ritenuto  applicabile  la  disciplina comunitaria di agevolazione prescindendo dall’accertamento della  condizione che ne costituiva il necessario presupposto, va quindi cassata. Nel giudizio di rinvio dovrà accertarsi in fatto se l’operazione  di  fusione  realizzata con l’atto registrato ha comportato un effettivo aumento di  capitale  della società incorporante, come  dovrebbe  escludersi  se  risultasse  provato  - giusta le allegazioni dei ricorrenti -  che  la  C.I.  s.r.l.  già  deteneva l’intero capitale sociale delle società incorporate. La CTR della  Emilia  e Romagna, altra sezione, deciderà col merito  anche  sulle  spese  di  questo giudizio.       P.Q.M. - Accoglie il ricorso; cassa  la  sentenza  impugnata  a  rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della CTR dell’Emilia e Romagna.          

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