I Documenti necessari per procedere all'operazione di fusione

Il primo documento: il progetto di fusione La redazione del progetto é a cura dell'Organo amministrativo di ciascuna societá partecipante. Nelle societá personali ove non esiste Organo amministrativo provvedono, ai sensi degli artt. 2257 e 2258 c.c., i soci che svolgono funzione amministrativa. Il progetto di fusione deve essere depositato per l'iscrizione nel Registro delle Imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti alla fusione (pubblicità esterna).

3.1) Il Progetto di fusione

La redazione del progetto é a cura dell’Organo amministrativo di ciascuna societá partecipante.

Nelle societá personali ove non esiste Organo amministrativo provvedono, ai sensi degli artt. 2257 e 2258 c.c., i soci che svolgono funzione amministrativa.

Il progetto di fusione deve essere depositato per l’iscrizione nel Registro delle Imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti alla fusione (pubblicità esterna). Tra l’iscrizione del progetto e la data fissata per la decisione in ordine alla fusione devono poi decorrere almeno 30 giorni. Inoltre il progetto di fusione, come visto, deve essere depositato presso la sede delle società coinvolte nell’operazione di fusione per almeno 30 giorni. Peraltro quest’ultima forma di pubblicità è posta a tutela dei soci (e non anche dei terzi creditori) che, pertanto, possono rinunciare al termine con il consenso unanime.

Il Progetto di fusione deve contenere, ai sensi dell’articolo art. 2501-ter c.c., i seguenti elementi essenziali:

- Aspetti anagrafici

- Atto costitutivo della nuova società risultante dalla fusione o di quella incorporante

- Rapporto di cambio

- Modalità di assegnazione azioni o quote

- Tempi di partecipazione agli utili

- Decorrenza degli effetti contabili

Inoltre il Progetto può contenere informazioni relative a particolari categorie di soci o di azioni ovvero a vantaggi degli amministratori.

Aspetti anagrafici: si tratta di informazioni concernenti il tipo, denominazione o ragione sociale, la sede delle società partecipanti alla fusione.

Atto costitutivo: il progetto di fusione deve riportare “l’atto costitutivo e lo statuto della nuova società risultante dalla fusione o di quella incorporante, con le eventuali modificazioni derivanti dalla fusione”. Questa informazione permette di rendere conoscibile ai soci le norme costitutive e statutarie che disciplineranno il funzionamento della nuova società o alla società incorporante.

Rapporto di cambio: l’indicazione richiesta è un’indicazione meramente numerica. La giustificazione di detto rapporto viene illustrata nella relazione degli amministratori (art. 2501-quinquies) e nell’eventuale relazione degli esperti (art. 2501-sexies). Deve essere indicato anche l’eventuale conguaglio in denaro determinando la soglia massima del conguaglio che “non può essere superiore al 10% del valore nominale delle quote o azioni assegnate”.

Modalità di assegnazione azioni o quote: il progetto deve indicare “ le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante.”. In altri termini vanno definite ed illustrate le modalità con cui gli amministratori andranno a soddisfare il rapporto di cambio con l’emissione di nuove azioni o quote ovvero con l’assegnazione di azioni o quote già esistenti. Da tali operazioni potranno scaturire differenze di concambio (avanzi-disavanzi di fusione).

In particolare nell’ipotesi di fusione pura l’assegnazione si realizza attraverso la divisione del patrimonio netto della società risultante sulla base dei valori effettivi di ciascuna società fusa.

In questo caso il capitale sociale della società risultante potrà essere fissato tra il valore minimo richiesto dalla legge per il tipo di società e la somma dei patrimoni netti contabili. Quindi il capitale sociale sarà ripartito tra I soci delle fuse in base al rapporto di cambio mediante assegnazione di quote o azioni di nuova emissione della società neo-costituita risultante dalla fusione.

Diversamente nel caso di fusione per incorporazione la modalità tipica  é rappresentata dall’emissione di nuove azioni o quote, ossia all’aumento del capitale sociale al servizio dei soci delle incorporate, nella misura necessaria a consentire la predetta assegnazione sempre sulla base del rapporto di cambio determinato.

Alternative possibili:

  1. assegnazione di azioni proprie disponibili nell’attivo dell’incorporante
  2. Emissione di azioni prive del valore nominale ( ex 2346 c.c.)
  3. “restringimento”delle percentuali di partecipazione dei vecchi soci

Si rileva che la società risultante dalla fusione non può assegnare quote o azioni, in sostituzione delle azioni o quote di pertinenza delle società partecipanti alla fusione, che erano possedute (anche tramite fiduciaria) dalle stesse società e che sono state annullate per effetto della fusione.

Analogamente, in caso di fusione per incorporazione, l’incorporante non può assegnare quote o azioni, in sostituzione di quote o azioni in società partecipanti alla fusione, che erano possedute (anche tramite schermo fiduciario) dalle stesse società o dall’incorporante e che sono state annullate per effetto della fusione.

Tempi di partecipazione agli utili:  deve essere indicata nel progetto di fusione “la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili”. La previsione è dovuta in quanto vengono emesse nuove azioni o quote ed è quindi necessario stabilire da quando le stesse parteciperanno agli utili. La partecipazione agli utili potrà decorrere dalla data di efficacia della fusione oppure essere, peraltro solo nel caso di incorporazione, anteriore alla data di efficacia della fusione.

Decorrenza effetti contabili: il progetto deve indicare “la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante.”. Tale data nel caso di fusione per incorporazione può essere diversa dalla data in cui la fusione produce i suoi effetti. Questa disposizione è volta a semplificare le operazioni contabili e ad evitare frazionamenti temporali nella redazione del bilancio e nella redazione delle dichiarazioni fiscali.

La retrodatazione, ovviamente, ha un’efficacia esclusivamente obbligatoria e non reale, atteso che inerisce esclusivamente ai profili dell’operazione intercorrenti tra le società partecipanti e soci ed é escluso qualsiasi  effetto di retrodatazione nei confronti dei terzi.

Inoltre il progetto di fusione deve:

-  indicare gli eventuali trattamenti riservati “a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni”. (azioni privilegiate, di risparmio, quote di S.r.l. con diritti o doveri speciali);

- “i vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti cui compete l’amministrazione delle società partecipanti alla fusione”. La norma è generica in quanto vi è ampia discrezionalità nella determinazione di detti benefici.

A tal riguardo si  rileva che l’assemblea dei soci di ciascuna società partecipante può rigettare o modificare le proposte in merito al riconoscimento di detti vantaggi senza che ciò comporti una modificazione sostanziale del progetto.

3.2) La situazione patrimoniale

Gli amministratori delle società partecipanti alla fusione devono, art. 2501-quater c.c., redigere una situazione patrimoniale delle società stesse avente la funzione di ulteriore strumento informativo a tutela dei soci e dei terzi creditori.

La situazione patrimoniale è un mero documento contabile di riferimento destinato ai terzi per poter esercitare il diritto di opposizione ed ai soci per poter valutare vantaggi e svantaggi dell’operazione.

La situazione patrimoniale deve essere redatta con criteri di funzionamento (quindi non straordinari), secondo quanto previsto dalla normativa sul bilancio di esercizio (codice civile, principi contabili OIC, IAS, IFRS).

La situazione patrimoniale è un vero e proprio bilancio composto da Situazione Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa con omissione della relazione sulla gestione sostituita dalla Relazione dell’Organo Amministrativo di cui all’art. 2501 quinquies.

Nel caso di adozione degli IAS (1 e 34) e IFRS 1 il bilancio sará composto da S.P., C.E., prospetto variazioni del P.N., rendiconto finanziario e note esplicative specifiche.

La situazione patrimoniale viene, come detto redatta dagli amministratori, e non deve essere approvata dai soci.

La situazione patrimoniale deve essere riferita ad una data non anteriore a 120 giorni al giorno del deposito del progetto di fusione. La situazione patrimoniale può essere sostituita dal bilancio dell’ultimo esercizio se questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito.

3.3) Relazione dell’organo amministrativo

Il progetto di fusione deve essere corredato della relazione dell’Organo Amministrativo ex art. 2501-quinqies (norma già prevista dal D.Lgs. 22/1991). La relazione ha lo scopo di illustrare ai soci la consistenza effettiva dei patrimoni delle società partecipanti all’operazione di fusione. La relazione ha natura informativa e, pertanto, illustra il progetto di fusione fornendo informazioni per quanto riguarda gli aspetti giuridici, operativi, economici (opportunità, vantaggi e svantaggi) dell’operazione. La relazione illustra, altresì, la metodologia di determinazione del rapporto di cambio: quindi delinea i metodi di valutazione adottati nella determinazione dei valori economici attribuiti alle società.

L’aspetto saliente della relazione è quello di fornire:

- la giustificazione economica: l’operazione deve essere rispondente agli interessi aziendali e deve produrre vantaggi economici per la stessa. Resta inteso che detta valutazione è ampiamente discrezionale. Non vi è giustificazione economica se l’operazione persegue finalità fraudolente o sono basate su intento antisociale degli amministratori;

- la giustificazione giuridica: la relazione deve chiarire le implicazioni rispetto ai diritti dei soci nonché le caratteristiche dell’entità societaria che si verrà a creare.

La relazione viene normalmente predisposta congiuntamente dagli organi amministrativi di tutte le società partecipanti ed é pertanto unica.

La relazione é sempre obbligatoria, anche se vi é consenso unanime dei soci per ometterla, poste le finalità informative dei soci e dei terzi.

Risulta non obbligatoria nel caso di fusione per incorporazione di società interamente posseduta.

3.4) La relazione degli esperti

L’art. 2501-sexies dispone che uno o più esperti debbano redigere una relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o quote. La relazione degli esperti può essere omessa, oltre i casi previsti dalla legge, con il consenso unanime dei soci di tutte le società partecipanti, atteso che, conformemente a quanto indicato nella massima n. 26 Consiglio Notarile Milano 18-0-2004, la relazione è un adempimento/documento posto a tutela degli stessi e non dei terzi (peraltro si rileva il parere contrario del Tribunale di Milano, sentenza 2 novembre 2000).

L’esperto deve essere iscritto al ruolo dei Revisori contabili o essere iscritto presso il Ministero tra le società di revisione. L’esperto è designato dal Tribunale competente se la società incorporante o risultante dalla fusione è una S.p.A. o S.a.p.A.. L’esperto deve essere scelto tra le società di revisione se la società è quotata. In tutti gli altri casi l’esperto è nominato dalle stesse società.

Gli esperti hanno il compito di valutare la bontà del metodo assunto dagli amministratori per determinare il rapporto di cambio; in altri termini gli stessi effettuano una valutazione di congruità dei metodi adottati. In particolare gli esperti devono accertare che il rapporto di cambio non arrechi danno ad alcuni soci, e che lo stesso non crei vantaggi ad alcuni soci.

Si rileva che nel caso di fusione tra società di persone e società di capitali gli esperti devono eseguire, altresì, una relazione di stima del patrimonio della società di persone ai sensi dell’art. 2343 c.c..

Gli esperti rispondono dei danni causati a:

- società partecipanti alla fusione;

- soci di dette società.

- terzi in genere.

La responsabilità può essere di natura civile (cosiddetta responsabilità civile professionale), e anche penale: in caso di dolo o colpa grave del professionista esperto è previsto, ex art. 64 c.p.p., arresto fino ad un anno e ammenda fino a € 10.329,00 oltre il risarcimento del danno.

La relazione degli esperti non è obbligatoria nel caso di:

- fusione tra due o più società (A e B) le cui azioni sono interamente possedute da una terza (C possiede il 100% di A e di B) o comunque da un unico soggetto (procedura semplificata ex art. 2505)

- fusione tra due o più società (A e B) una delle quali interamente posseduta da una terza le cui azioni sono interamente possedute da una terza (C possiede il 100% di A) e l’altra posseduta in parte da quest’ultima (C possiede il 40% di B) e per la restante dalla prima (A possiede il 60% di B).

- fusione di tre o più società (A, B, C) interamente possedute a cascata (A possiede il 100% di B; B possiede il 100% di C).

- fusione di due o più società A e B) i cui soci siano i medesimi, secondo le stesse percentuali e gli stessi diritti

- fusione inversa con incorporazione della controllante A nella controllata B

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