Procedimento di fusione

Il procedimento di fusione si può suddividere nelle seguenti fasi: Fase preliminare: è la fase in cui si instaurano i rapporti ed i contatti fra gli organi amministrativi. In questa fase vengono prodotti i documenti necessari per avviare il procedimento. Fase pubblicitaria: è la fase in cui si depositano presso la sede sociale i documenti necessari all'avvio del procedimento. Fase deliberativa: è la fase con cui l'Assemblea decide si approvare l'operazione di fusione sulla base della documentazione depositata.

Il procedimento di fusione si può suddividere nelle seguenti fasi:

Fase preliminare: è la fase in cui si instaurano i rapporti ed i contatti fra gli organi amministrativi. In questa fase vengono prodotti i documenti necessari per avviare il procedimento.

Fase pubblicitaria: è la fase in cui si depositano presso la sede sociale i documenti necessari all’avvio del procedimento.

Fase deliberativa: è la fase con cui l’Assemblea decide si approvare l’operazione di fusione sulla base della documentazione depositata.

Fase delle opposizioni: è la fase durante la quale i creditori sociali possono esercitare il diritto di opposizione.

Fase attuativa: è la fase con cui si attua definitivamente il programma di fusione.

Il procedimento di fusione viene attuato mediante una procedura ordinaria, ovvero, a determinate condizioni, mediante procedura semplificata.

Nella Procedura ordinaria il perfezionamento dell’operazione richiede l’approvazione dei soci approvato da parte dei soci si caratterizza per l’approvazione da parte dei soci; inoltre anche nell’ambito della procedura ordinaria sono previste, a determinate condizioni, significative semplificazioni procedurali.

Diversamente la procedura semplificata si caratterizza per il fatto che il perfezionamento della procedura non richiede l’approvaione dei soci e l’intero processo é gestito dagli amministratori

I documenti ed atti che caratterizzano la procedura di fusione sono i seguenti:

- Progetto di fusione

- Relazione dell’Organo Amministrativo

- Relazione degli esperti

- Situazione patrimoniale delle società partecipanti

- Decisione di fusione

- Atto di fusione

Fase preliminare

In questa fase gli organi amministrativi delle società partecipanti alla fusione procedono:

- alla redazione del progetto di fusione

- alla redazione della situazione patrimoniale

- alla redazione della relazione illustrativa

- al deposito del progetto di fusione presso il registro delle imprese, questo deposito deve avvenire almeno trenta giorni prima della assemblea fissata per l’approvazione dell’operazione di fusione.

Inoltre gli esperti, nominate secondo regole particolari che vedremo più avanti, procedono alla redazione della relazione sul rapporto di cambio ed alla relazione di stima nel caso di fusione di società di persone con società di capitali.

Fase pubblicitaria presso la sede delle società coinvolte nell’operazione di fusione

Il deposito di alcuni atti e documenti è, ai sensi dell’art. 2501-sexies, condizione essenziale per la decisione di fusione.

I documenti devono essere depositati presso la sede sociale durante i trenta giorni che precedono la decisione di fusione. Nel caso di assenza di società azionarie tale termine viene ridotto a 15 giorni. Peraltro  soci possono, all’unanimità, rinunciare al termine di deposito.

La giurisprudenza (Tribunale di Milano marzo 1991, e Tribunale di Napoli gennaio 1995) hanno determinato in sei mesi il termine massimo tra il deposito del progetto di fusione presso il registro delle imprese e la decisione in ordine alla fusione.

I documenti  oggetto del deposito sono:

- Progetto di fusione

- Relazione dell’Organo amministrativo (se obbligatoria)

- Relazione degli esperti (se obbligatoria)

- Bilanci regolarmente approvati degli ultimi tre esercizi (o dalla costituzione di periodo inferiore)  delle società partecipanti con relazione dell’organo di controllo contabile

Situazioni patrimoniali delle società partecipanti

Fase deliberativa (La decisione dei soci in ordine alla fusione)

La fusione deve essere approvata dai soci di ciascuna società partecipante mediante approvazione del progetto predisposto dagli Amministratori (art. 2502 c.c.).

Il progetto può essere modificato in sede di approvazione assembleare purché si tratti di modifiche “ che non incidono sui diritti dei soci o dei terzi ”.

Nel caso di srl, spa, e sapa la fusione è approvata dalla assemblea straordinaria dei soci con le maggioranza prevista per la modifica dell’atto costitutivo o dello statuto. Per le società di persone è prevista la maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili.

L’organo amministrativo di ciascuna società partecipante alla fusione deve procedere al deposito della decisione di fusione presso il registro delle imprese competente, allegando i documenti relativi all’operazione.

Si rileva che il socio di snc dissenziente può, ai sensi dell’articolo 2502 c.c., recedere, così come, ai sensi dell’articolo 2473 c.c., il socio di srl. Mentre nel caso di spa il socio può recedere se previsto dallo Statuto

Ovvero al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 2437.

La deliberazione di fusione deve contenere:

- Attestazione della regolarità dei depositi

- Garanzia del rispetto del divieto di cui all’art. 2504-ter

- Dichiarazione di conformità del progetto di fusione approvato a quello depositato

- Indicazione del nuovo Organo Amministrativo e di controllo nel caso di nuova costituzione

- Attestazione che non è iniziata la distribuzione dell’attivo (per le società in liquidazione)

- Informativa su eventuali obbligazioni convertibili

- Conferimento del mandato agli amministratori per stipulare l’atto di fusione

La delibera assembleare può essere impugnata da:

•          Amministratori

•          Sindaci

•          Soci assenti, dissenzienti ovvero astenuti

•          Consiglio di sorveglianza.

Soci legittimati:

•          Possessori di almeno 1 per mille del C.S. per società quotate

•          Possessori di almeno 5% del C.S. per società non quotate

•          Gli altri soci possono agire per il risarcimento del danno

Fase delle opposizioni

I creditori i creditori sociali (anteriori all’iscrizione della delibera di fusione presso il registro delle imprese) possono, ai sensi dell’art. 2503 c.c., opporsi all’operazione di fusione nel termine di giorni 60 decorrenti dall’iscrizione delle deliberazioni delle società partecipanti.

Il Giudice, Ai sensi dell’art. 2378 , può disporre la sospensione dell’esecuzione della delibera assembleare in caso di accertato pregiudizio per il ricorrente in conseguenza della fusione.

Al contrario il Tribunale, in caso di opposizione, può disporre che l’operazione abbia comunque luogo in pendenza di opposizione qualora ritenga infondato il pericolo di pregiudizio ovvero la società abbia prestato idonea garanzia.

Pertanto gli organi amministrativi possono procedere alla stipulazione presso il notaio dell’atto di fusione solo se sono decorsi 60 giorni dall’iscrizione della delibera di fusione presso il registro delle imprese senza alcuna opposizione da parte dei creditori.

Peratro il termine di  60 giorni può essere derogato qualora:

  1. vi sia il consenso alla fusione da parte dei creditori
  2. via sia l’integrale pagamento dei creditori non consenzienti
  3. vi sia il deposito bancario a garanzia delle somme per i creditori non consenzienti
  4. la relazione degli esperti è redatta per tutte le società dalla stessa società di revisione che attesta che non sono necessarie garanzie a tutela dei creditori sociali

Un caso particolare di opposizione alla fusione è rappresentata dalla opposizione degli obbligazionisti.

Gli obbligazionisti possono opporsi a condizione che l’operazione di fusione non sia stata approvata dall’Assemblea degli obbligazionisti (2503, 2503-bis)

Nel caso di obbligazioni convertibili la società deve dare possibilità di conversione mediante pubblicazione di avviso nella GURI almeno 90 giorni prima dell’iscrizione del progetto. Gli obbligazionisti potranno chiedere la conversione entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso.

Restano impregiudicati per chi non converte tutti i diritti equivalenti a quelli loro spettanti prima della fusione.

Fase attuativa (Atto di fusione)

Il procedimento si conclude con la redazione di un unico documento, l’ATTO DI FUSIONE. L’atto di fusione è sottoscritto dagli amministratori delle società partecipanti e deve essere redatto per atto pubblico.

L’atto di fusione deve essere depositato nei trenta giorni successivi presso il Registro delle Imprese dei luoghi ove hanno sede le società partecipanti.

Il deposito relativo alla società beneficiaria o alla incorporante non deve precedere quello delle altre società. La fusione ha effetto quando è stata effettuata l’ultima delle iscrizioni previste dall’art. 2504 c.c. (efficacia costitutiva). Peraltro è prevista la possibilità della posdatazione nel caso di fusione per incorporazione. Inoltre è ammissibile la retrodatazione per quanto riguarda:

- la data di partecipazione agli utili delle azioni o quote assegnate

- la data a partire dalla quale le operazioni delle società estinte sono imputate all’incorporante ovvero alla società beneficiaria

A seguito della fusione, ai sensi dell’art.  2504-bis 1°comma, l’incorporante ovvero la società beneficiaria si sostituiscono alle società estinte nei rapporti contrattuali e processuali anteriori alla fusione. Le società incorporate o fuse si estinguono ed i loro diritti ed obblighi sono assunti dalla società incorporante o risultante dalla fusione

Fusione con procedimento agevolato ex art. 2505

La fattispecie riguarda l’operazione di fusione per incorporazione di società interamente possedute.

In questo caso il progetto di fusione non contiene:

- il rapporto di concambio e gli eventuali conguagli

- le modalità di assegnazione

- la data di partecipazione agli utili

Inoltre non devono essere predisposte

- la relazione dell’organo amministrativo

- la relazione degli esperti

L’atto costitutivo, o lo Statuto, può prevedere che la decisione di fusione sia presa dall’organo amministrativo con atto pubblico (facoltà dei soci che rappresentano almeno il 5% del C.S. di richiedere la deliberazione assembleare; detta richiesta và avanzata entro otto giorni dal deposito del progetto di fusione.

Fusione con procedimento agevolato art. 2505-bis

La fattispecie la fusione per incorporazione di società possedute al 90%.

In questo caso non deve essere predisposta la relazione dell’esperto sulla congruità del rapporto di cambio (art. 2501-sexies) purché ai soci della società incorporata sia concesso “ il diritto di far acquistare le loro azioni o quote dalla società incorporante per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso “.

L’atto costitutivo, o lo Statuto, può prevedere che la decisione di fusione sia presa dall’organo amministrativo con atto pubblico (facoltà dei soci che rappresentano almeno il 5% del C.S. di richiedere la deliberazione assembleare; detta richiesta và avanzata entro otto giorni dal deposito del progetto di fusione.

Fusione con procedimento agevolato art. 2505-quater

Si tratta di  fusioni cui non partecipano società con capitale rappresentato da azioni.

Non si applicano le disposizioni:

- Art. 2501 comma 2 (la partecipazione alla fusione è vietata alle soc. in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell’attivo)

- Art. 2501-ter comma 2 (il conguaglio in denaro non può essere superiore al 10% del v.n. delle azioni o quote assegnate)

- Art. 2501-sexies (può essere derogata con il consenso unanime dei soci delle società partecipanti)

Inoltre alcuni termini possono essere dimezzati:

- il periodo tra la data di iscrizione del progetto (art. 2501-ter) e la decisione (termine derogabile) è ridotto da 30 a 15 giorni

- il termine relativo al deposito atti presso la sede delle società (art. 2501-septies), derogabile, è ridotto da 30 a 15 giorni

- il termine per l’opposizione dei creditori (art. 2503 comma 1) è ridotto da 60 a 30 giorni

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