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Accertamento - Soggetti verificati - Operazioni straordinarie - Fusione per incorporazione
Pubblicata il 24/06/2010
Sent. n. 6347 del 10 marzo 2008 (ud. del 16 gennaio 2008) della Corte Cass., Sez. tributaria -
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Fatto e Diritto - Rilevato che l’Amministrazione finanziaria ha notificato, in data 30 settembre 1996, un avviso di accertamento e liquidazione d’imposta diretto alla società C.L. Spa, alla B.C.I. Spa che l’aveva incorporata, alla fine dell’anno 1999; che la B.C.I. Spa, ossia la società incorporante, proponeva “tempestivo ricorso” (p. 2) deducendo la nullità e/o annullabilità dell’atto, in quanto intestato e diretto a soggetto inesistente, perché fuso per incorporazione nella società ricorrente; che la CTP di Milano respingeva il ricorso; che la società appellava la sentenza di prime cure ma la C.T.R. della Lombardia respingeva l’appello della contribuente; che avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la società sopra intestata (a sua volta incorporante della B.C.I. Spa) sostenuto da un unico motivo, contro cui non resistono gli intimati; che richiesto del parere in ordine all’eventuale sussistenza d’una delle ipotesi di cui all’art. 375 c.p.c., il P.G. presso questa Corte ha chiesto la reiezione del ricorso per manifesta infondatezza; che, con l’unico motivo di ricorso (con il quale lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 19, e D.P.R. n. 131 del 1986, art. 60) la società contribuente deduce che, al momento della notifica dell’avviso di accertamento, la società C.L. Spa, si era già estinta, in ragione della sua incorporazione nella B.C.I. Spa, onde la nullità dell’atto impositivo diretto ad un destinatario inesistente. Considerato che il ricorso è manifestamente infondato e che, perciò, deve essere respinto; che, infatti, pur senza entrare nel merito riguardo alle osservazioni svolte nella memoria della società ricorrente riguardo alla diversa porta dell’art. 2504 bis c.c., tra la sua vecchia e la sua nuova formulazione (e secondo cui la vecchia disciplina della fusione, al contrario della nuova, comporterebbe la morte-estinzione della società incorporata), argomentazione al più idonea a respingere la motivazione delle conclusioni formulate dal PG, il ricorso è infondato per altra e ben diversa ragione; che, infatti, la vera questione sottostante al ricorso riguarda la possibilità che il vizio affliggente l’atto impositivo (perchè intestato e diretto a soggetto non più esistente, ma notificato al suo successore a titolo universale, per avere incorporato quello estinto, ai sensi dell’art. 2504 bis c.c., vecchio testo) si sia risolto per la intervenuta sanatoria dello stesso; che, a tal proposito, questa stessa Corte (nella Sentenza n. 9697 del 2005) ha affermato che la sanatoria per il raggiungimento dello scopo di atti invalidi è principio generale che, enunciato espressamente per gli atti processuali dall’art. 156 c.p.c., comma 3, è applicabile per analogia a tutti gli atti amministrativi e, quindi, anche agli atti amministrativi di imposizione tributaria; che, in particolare, in tale decisione il principio è stato ritenuto applicabile anche alla causa dell’invalidità riguardante la cattiva indicazione dell’autore dell’avviso di accertamento, con conseguente effetto di sanatoria della ipotizzata invalidità dell’avviso stesso quando, prima ancora che si sia pronunciato il giudice tributario, il contribuente abbia mostrato, attraverso la proposizione del ricorso, di saper fornire la corretta interpretazione della struttura della dichiarazione provvedimentale e di saper identificare l’autore dell’atto (nella fattispecie, la società concessionaria del servizio Tosap); che, più in generale, e sia pure con riferimento ad atti conseguenti a quello d’imposizione (nella specie: la sua notificazione al destinatario), le Sezioni Unite di questa Corte (nella sentenza n. 19854 del 2004) hanno affermato che la natura sostanziale e non processuale (né assimilabile a quella processuale) dell’avviso di accertamento tributario - che costituisce un atto amministrativo autoritativo attraverso il quale l’amministrazione enuncia le ragioni della pretesa tributaria - non osta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria; che tale forma di sanatoria, riferibile anche all’avviso di accertamento, non si riduce soltanto all’ipotesi dell’eliminazione dei vizi riguardanti le notificazioni ma è configurabile anche in relazione a quelli attinenti all’atto in senso stretto, ove il legittimo destinatario (nella specie: il successore a titolo universale) sia stato perfettamente in grado di intendere e comprendere a chi si riferiva l’atto (nella specie ad un soggetto estintosi proprio a seguito dell’incorporazione dello stesso da parte dell’effettivo destinatario dell’atto, in quanto suo successore a titolo universale); che, in generale, ove un atto sia stato intestato alla società incorporata e notificato a quella incorporante, quest’ultima ha, può e deve avere (eventualmente, previo esame della documentazione della società incorporata) piena conoscenza della ragione dell’atto alla prima intestato che, pur essendo viziato dall’erronea intestazione alla società estinta, è stato comunque notificato alla società che ne ha preso il posto (per essere subentrata nell’universum ius); che trattandosi non già di atto processuale, ma puramente sostanziale (amministrativo) è ugualmente applicabile il principio iella sanatoria, come questa Corte ha detto, non solo in riferimento alle notifiche di tali atti, ma anche alla loro formazione; che, pertanto, il ricorso deve essere respinto, senza che sia necessario provvedere sulle spese di questa fase, perché gli intimati non hanno svolto difese. P.Q.M. - Rigetta il ricorso.