Imposte sui redditi - Accertamento - Contrasto all'elusione - Fattispecie

Massima - Il diritto comunitario e nazionale accordano al contribuente piena autonomia negoziale al fine di esercitare la propria attività economica stabilendo altresì il divieto di perseguire quale unico scopo delle operazioni il conseguimento di un vantaggio fiscale altrimenti indebito. Ai fini dell'applicazione dell'art. 37-bis, D.P.R. n. 600/1973 in tema di attività elusive, la disposizione deve essere integralmente soddisfatta in ogni presupposto: carenza di valide ragioni economiche, aggiramento di disposizioni, illegittimo risparmio d'imposta) né la medesima costituisce fonte per l'irrogazione di sanzioni atteso che il disconoscimento degli effetti dei negozi nei confronti dell'Amministrazione finanziaria rappresenta essa medesima ammenda per il contegno del contribuente. Sono ammessi in deduzione i costi sostenuti in relazione ad operazioni poste in essere con soggetti residenti nei paesi aventi regime fiscale privilegiato laddove il contribuente abbia documentalmente soddisfatto l'onere di dimostrazione dell'effettiva attività svolta dall'operatore economico e dell'interesse alla conclusione delle operazioni.

Sent. n. 6 del 28 gennaio 2009 (ud. del 15 luglio 2008) della Comm. trib. prov. di Vicenza, Sez. III



- Leggi la sentenza integrale -

Sent. n. 6 del 28 gennaio 2009 (ud. del 15 luglio 2008) della Comm. trib. prov. di Vicenza, Sez. III - Pres. e Rel. Tomasselli Imposte sui redditi - Accertamento - Contrasto all’elusione - Fattispecie  - Operazioni straordinarie - art. 37-bis, D.P.R. n. 600/1973  in tema  di  attività  elusive,  la  disposizione  deve  essere   integralmente soddisfatta in ogni  presupposto:  carenza  di  valide  ragioni  economiche, aggiramento di disposizioni, illegittimo risparmio d’imposta) né la medesima costituisce  fonte   per   l’irrogazione   di   sanzioni   atteso   che   il disconoscimento degli effetti dei negozi nei confronti  dell’Amministrazione finanziaria  rappresenta  essa  medesima  ammenda  per   il   contegno   del contribuente.     Sono ammessi in deduzione i costi sostenuti in relazione  ad  operazioni poste in essere con soggetti  residenti  nei  paesi  aventi  regime  fiscale privilegiato  laddove  il  contribuente  abbia  documentalmente  soddisfatto l’onere  di  dimostrazione  dell’effettiva  attività  svolta  dall’operatore economico e dell’interesse alla conclusione delle operazioni.
    Fatto - Con ricorso ritualmente  notificato  e  depositato  B.G.  S.p.A. (incorporante della C.M.  S.p.A.)  impugnava  l'avviso  di  accertamento  in materia IRPEG e IRAP emesso per l'anno  d'imposta  2003  dall'Agenzia  delle entrate.     L'Ufficio, a seguito di processo  verbale  del  21  ottobre  2005  della Guardia di Finanza e previa richiesta di chiarimenti ai sensi dell'art. 37 - bis del D.P.R. n. 600/1973, ha emesso l'avviso  impugnato,  evidenziando  il carattere elusivo dell'operazione di fusione  nelle  C.M.  e  di  successiva scissione della società P. S.p.A.     In particolare,  le  riprese  operate  dall'Amministrazione  finanziaria riguardavano l'omessa ricostituzione delle riserve in sospensione d'imposta, con recupero ad imposizione dei vantaggi conseguiti per  Euro  5.829.232,00, nonché l'indebita deduzione di  componenti  negativi  di  reddito  per  Euro 1.426.177,00.     A sostegno del gravame la ricorrente formulava una serie di osservazioni giuridiche, dalle quali si desume che gli atti in parola non  risulterebbero conformi alla vigente disciplina normativa, sostenendo di essere  del  tutto estranea rispetto ai comportamenti elusivi asseritamente addebitati.     L'Agenzia delle entrate si costituiva in giudizio, controdeducendo  alle eccezioni di parte ricorrente e, conclusivamente, chiedendo il  rigetto  del ricorso.     All'udienza del 15 luglio 2008 la causa veniva trattenuta in decisione.       Motivi - Il ricorso appare parzialmente fondato.     1. Anzitutto, occorre rilevare, in fatto, che il G.M. nel corso del 2003 è  stato  interessato  da  alcune  operazioni  straordinarie  di  fusione  e scissione che ne hanno modificato la struttura finanziaria ed operativa.     Dette operazioni  si  sono  concretizzate  attraverso  una  fusione  per incorporazione in "C.S.V.  S.p.A."  (poi  C.M.  S.p.A.)  di  alcune  società controllate da quest'ultima (C. di T. S.p.A. C. di V.  S.p.A.  P.I.G.  e  C. S.p.A. e M.G.I. S.r.l.) ed una contestuale scissione  dei  rami  di  azienda legati all'attività t. e immobiliare (P.I.G. e C. S.p.A. LM.E. e  I.B.).  Il disegno organizzativo del G.M. era quello di concentrare in un unico polo le società del gruppo operanti nel settore  c.  ed  effettuare  successivamente l'integrazione con il G.B.     La scissione  dei  rami  d'azienda  c.t.  e  immobiliare  sarebbe  stata effettuata perché non erano interessati all'acquisizione da parte  della  B. S.p.A.     Con l'avviso di  accertamento  in  contestazione,  basato  sul  processo verbale di constatazione del  21  ottobre  2005  redatto  dalla  Guardia  di finanza - Nucleo regionale del  Veneto,  sono  stati  operati  due  rilievi: l'omessa ricostruzione  di  riserve  in  sospensione  di  imposta  per  Euro 5.929.232,00 e l'indebita deduzione di componenti negativi  di  reddito  per Euro 1.426.177,00.     In  particolare,  l'Ufficio  ha   riscontrato   il   carattere   elusivo dell'operazione di fusione per incorporazione in  C.S.V.  S.p.A.  (poi  C.M. S.p.A.) della P.I.G. e C.  e  contestuale  scissione  della  stessa  P.,  in quanto, ai sensi dell'art. 37 - bis del  D.P.R.  n.  600/1973,  risulterebbe effettuata senza validi fini economici ed allo scopo di ottenere riduzioni o rimborsi di imposte, aggirando obblighi  o  divieti  posti  dall'ordinamento tributario.     2.  Con  un  primo  ordine  di  censure  viene  contestata  la   pretesa dell'Ufficio, sulla  omessa  ricostituzione  delle  riserve  in  sospensione d'imposta, volta ad affermare la sussistenza e correttezza della fattispecie impositiva gravata.     2.1. Aspetti  elusivi,  secondo  l'Ufficio,  potrebbero  rilevare  nelle seguenti circostanze:     - nella stessa data 1° maggio 2003 sono state effettuate due  operazioni straordinarie (fusione e  scissione),  operazioni  che,  seppur  coincidenti nella data, hanno effetti esattamente contrari;     -  con  tali  operazioni  comunque  è  rimasta  invariata  la  posizione dell'incorporata - beneficiaria (P.I.G.), la quale, come unica  società  del gruppo operante nel settore g. e c., nella previsione dello stesso piano  di ristrutturazione, doveva  rimanere  indipendente  dalle  altre  società  del gruppo c.;     - la fusione di "P. S.p.A." e contestuale scissione si  è  concretizzata di fatto in un semplice passaggio di quote da "C.M.  S.p.A."  alla  "Holding G.M. S.p.A.".     Ad avviso dell'Ufficio, le descritte operazioni non  sarebbero  sorrette da valide ragioni economiche,  tali,  in  particolare,  da  giustificare  il ricorso a due attività complesse quali la fusione e la scissione, posto  che lo stesso risultato si sarebbe potuto ottenere  attraverso  istituti  tipici più lineari, quali il conferimento, lo  scambio  di  partecipazioni  con  la controllante o la cessione di quote.     Inoltre, il vantaggio economico realizzato attraverso  dette  operazioni si sarebbe concretizzato nell'utilizzo dell'avanzo da  annullamento  che  la fusione ha generato; avanzo, poi, interamente utilizzato per ricostituire le riserve indisponibili delle società incorporate, stabilendo, infatti, l'art. 68 del D.Lgs.  n. 546/1992.     Del resto,  la  figura  della  sanzione  non  sarebbe  coerente  con  la fattispecie elusiva ove, in  sostanza,  si  realizza  un  aggiramento  delle norme, ma non la loro violazione, mentre il D.Lgs.  n.  472/1997,  applicato dall'Ufficio, attiene peculiarmente alle sanzioni connesse  alle  violazioni della normativa fiscale.     Dunque, il disconoscimento dei vantaggi tributari conseguiti rappresenta già in sé una sanzione sufficiente per un  comportamento  che,  per  aspetti diversi da quelli riferibili all'art. 37 - bis, appare lecito.     5. Per le suesposte considerazioni, il ricorso  va  quindi  parzialmente accolto, restando salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione.     Quanto al carico delle spese di giudizio, è avviso del Collegio  che  la particolarità della vicenda ben giustifichi la loro integrale  compensazione fra le parti in causa.       P.Q.M. - La Commissione tributaria provinciale  di  Vicenza,  Sez.  III, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui  in  epigrafe,  lo  accoglie parzialmente nei sensi di cui in motivazione.     Spese del giudizio interamente compensate.    

INDICE
DELLA GUIDA IN Fusione e scissione

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 1993 UTENTI