l'indagine sul presupposto per l'esenzione del tributo proporzionale, e cioè l'esistenza di un effettivo conferimento nel capitale dell'incorporata, può essere introdotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, poichè ne dipende la applicazione della normativa nazionale ovvero di quella comunitaria e quindi l'osservanza del principio di effettività del diritto comunitario affermato dalla
giurisprudenza sulla base dell'art. 10 del Trattato CEE
Sent. n. 21313 del 7 agosto 2008 (ud. del 13 giugno 2008) della Corte Cass., Sez. tributaria
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Sent. n. 21313 del 7 agosto 2008 (ud. del 13 giugno 2008)
della Corte Cass., Sez. tributaria – Pres. Papa, Rel. Bernardi
Registro – Imposta – Società – Fusioni – Agevolazioni – Art. 4 della
Tariffa, parte prima del D.P.R. n. 131/1986
Svolgimento del processo - Con atto notificato il 7 gennaio 2003, il
Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate
proponevano ricorso contro la sentenza in epigrafe indicata, chiedendone la
cassazione con ogni consequenziale statuizione.
L’intimata non si costituiva.
La controversia è stata decisa nella udienza camerale del 13 giugno
2008.
Motivi della decisione - Deducono i ricorrenti che, con atto di fusione
registrato in data 16.01.1995, la C.I. s.r.l. incorporava le società
I.C.I.C., I. s.r.l. e C.S. s.r.l., delle quali già possedeva l’intero
capitale sociale. In sede di registrazione dell’atto, l’Ufficio del Registro
di Ravenna liquidava e riscuoteva l’imposta proporzionale di registro nella
misura dell’1%, giusta quanto previsto dal D.P.R. n. 131 del 1986, allegata
Tariffa, art. 4, lett. b, parte I, nel testo all’epoca vigente. La società
E., incorporante della C. s. p. a., presentava istanza di rimborso della
differenza tra il tributo versato e quello dovuto per la registrazione
dell’atto a tassa fissa, ritenuta applicabile ai sensi delle disposizioni
comunitarie contenute nelle Direttive 17.7.1969 n.
85/303/CEE.
Il ricorso proposto avverso il silenzio rifiuto formatosi su detta
istanza veniva respinto dalla CTP di Ravenna ed accolto in sede di appello
dalla CTR di Bologna. Questa osservava che le direttive comunitarie invocate
dovevano ritenersi di immediata applicazione, quindi vincolanti anche per il
tempo anteriore al loro formale recepimento, operato con il D.L. 20 giugno
1996, convertito nella L. n. 425 del 1996. Lo Stato italiano non si era
infatti avvalso della facoltà di derogare alla applicazione delle direttive,
consentita nei casi ivi previsti dall’art. 9, di quella n. 69/335.
L’operazione di fusione rientrava nella normativa di esenzione dall’imposta
proporzionale.
Col ricorso per cassazione, le Amministrazioni finanziarie denunciano
violazione e falsa applicazione degli artt. 12, della direttiva
69/335/CEE; della L. n. 218 del 1990, art. 7, comma 1, in relazione al
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62 e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Deducono
che la disposizione dell’art. 7 della direttiva 69/335/CEE non poteva essere
applicata, perchè l’aliquota ivi prevista era subordinata alla condizione
che i conferimenti siano esclusivamente remunerati mediante attribuzione di
quote sociali. Tale requisito è rimasto vigente anche dopo le modifiche
introdotte con le direttive 73/80/CEE e 85/303/CEE, la prima disponente una
riduzione dell’aliquota, la seconda l’esenzione. Essendo viceversa, nella
specie, l’incorporante già proprietaria del 100% del capitale delle società
incorporate, la fusione non ha comportato alcun aumento del capitale
sociale, con conseguente esclusione di qualsiasi attribuzione di quote o
azioni alla società incorporante. Viene, in proposito, invocata la sentenza
della Corte di Giustizia delle Comunità Europee 27 n ottobre 1998 in causa C
- 152/97, AGAS C. Amministrazione Finanziaria, nella quale è stato
esplicitamente affermato che le predette direttive non ostano alla
riscossione di un’imposta di registro in caso di incorporazione di società
da parte di un’altra società che già ne detiene la totalità delle azioni o
delle quote.
Il motivo è fondato, come questa corte ha riconosciuto in casi analoghi,
alle cui decisioni è sufficiente fare richiamo (26948/06, 23356/06,
20342/04). Nella ultima di tali sentenze, pronunciata a sezioni unite
(26948/06), è stato anche affermato che l’indagine sul presupposto per
l’esenzione del tributo proporzionale, e cioè l’esistenza di un effettivo
conferimento nel capitale dell’incorporata, può essere introdotta per la
prima volta nel giudizio di legittimità, poichè ne dipende la applicazione
della normativa nazionale ovvero di quella comunitaria e quindi l’osservanza
del principio di effettività del diritto comunitario affermato dalla
giurisprudenza sulla base dell’art. 10 del Trattato CEE.
La sentenza impugnata, che ha ritenuto applicabile la disciplina
comunitaria di agevolazione prescindendo dall’accertamento della condizione
che ne costituiva il necessario presupposto, va quindi cassata. Nel giudizio
di rinvio dovrà accertarsi in fatto se l’operazione di fusione realizzata
con l’atto registrato ha comportato un effettivo aumento di capitale della
società incorporante, come dovrebbe escludersi se risultasse provato -
giusta le allegazioni dei ricorrenti - che la C.I. s.r.l. già deteneva
l’intero capitale sociale delle società incorporate. La CTR della Emilia e
Romagna, altra sezione, deciderà col merito anche sulle spese di questo
giudizio.
P.Q.M. - Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata a rinvia,
anche per le spese, ad altra sezione della CTR dell’Emilia e Romagna.