Società - Fusione per incorporazione - mancato notifica avvenuta fusione

In mancanza di un'espressa revoca, da parte della società da fusione, del mandato conferito a suo tempo dalla società fusa, il procuratore costituito in primo grado continua a rappresentare nel processo la società da fusione, anche se la controparte notifica a lui un atto d'impugnazione intimato alla società fusa, in forza di quella peculiare forma di continuità identitaria tra società partecipanti alla fusione, che, pur nelle loro variegate modificazioni soggettive, è propria dell'istituto della fusione societaria. In sostanza, se la società da fusione succede nei cosiddetti stati di scienza (cfr. Corte di cassazione 11 aprile 2003, n. 5716)

Sent. n. 21161 del 6 agosto 2008 (ud. del 30 aprile 2008) della Corte Cass., Sez. tributaria



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Sent. n. 21161 del 6 agosto 2008 (ud. del 30 aprile 2008) della Corte Cass., Sez. tributaria - Pres. Saccucci, Rel. Meloncelli Società - Fusione per incorporazione - Società costituitasi in primo grado a mezzo di procuratore  -  Mancata  notifica  alla  controparte  dell'avvenuta fusione - Conseguenze - Illegittimità dell'appello - Non sussiste     Svolgimento del processo - 1.1. Il 1°  agosto  2003  è  notificato  alla Società  un  ricorso  del  Ministero  dell'economia  e   delle   finanze   e dell'Agenzia delle entrate per la  cassazione  della  sentenza  indicata  in epigrafe, che ha  dichiarato  inammissibile  l'appello  dell'Amministrazione delle finanze contro la sentenza del Tribunale di Bologna 20  ottobre  1998, n. 568/99, depositata il 23 marzo 1999, che aveva accolto la  domanda  della Società di rimborso delle somme pagate a titolo di imposta  addizionale  sui consumi di energia elettrica.     1.2. Il 14 ottobre 2003 è  notificato  alle  ricorrenti  amministrazioni finanziarie il controricorso della  Società.  2.1  fatti  di  causa  sono  i seguenti:     a) il 13 giugno 1994 la B. spa cita in giudizio l'Amministrazione  delle finanze dello Stato, chiedendo che essa  sia  condannata  a  restituirle  L. 14.090.100,  versate  come  imposta  addizionale  sui  consumi  di   energia elettrica;     b) dinanzi al Tribunale di Bologna, nell'udienza del 9 ottobre 1996,  le parti precisano le loro conclusioni;     c) con atto notarile del 6 maggio  1997,  iscritto  nel  registro  delle imprese presso la  Camera  di  commercio  di  Parma  il  10  giugno  1997  e pubblicato per estratto nella Gazzetta ufficiale della  Repubblica  italiana del 30 settembre 1997; la B. spa è incorporata dalla B.R. e figlio sp;     d) all'udienza collegiale dei Tribunale di Bologna del 20  ottobre  1998 la causa è posta in decisione;     e) il 23 marzo 1999 la sentenza di primo  grado  è  pubblicata  mediante deposito in cancelleria;     f)   il   4   gennaio   2000   la    società    incorporante    notifica all'amministrazione finanziaria, unitamente alla sentenza di  primo  grado., il relativo atto di  precetto  per  il  pagamento  della  somma  contestata, portando  così  a  conoscenza  dell'amministrazione  finanziaria  l'avvenuta fusione societaria;     g) il 26 gennaio 2000  l'amministrazione  finanziaria  propone  appello, notificandolo all'incorporata Bormiolo Rocco Casa spa;     h) il 18 ottobre 2000 si costituisce in giudizio l'incorporante  B.R.  e figlio spa, eccependo la nullità dell'appello;     i) l'appello dell'amministrazione finanziaria è dichiarato inammissibile dalla  Corte  d'appello  di  Bologna  con  la  sentenza  ora  impugnata  per cassazione.     3.  La  sentenza  della  Corte  d'appello,  oggetto  del   ricorso   per cassazione, è così motivata:     a) "nell'ipotesi in cui, dopo la chiusura dell'udienza di discussione (o dell'udienza di precisazione delle conclusioni, ex art. 300 c.p.c., comma 5) ma prima della notificazione della sentenza,  si  verifica  la  morte  o  la perdita della capacità della parte costituita a,  mezzo  di  procuratore  (o l'estinzione  della  società  che  ha  formato  oggetto  di  fusione  o   di incorporazione), il  giudizio  di  impugnazione  dev'essere  instaurato  nei confronti dei soggetti che siano parti sostanziali  attualmente  interessate alla controversia";     b) "l'impugnazione proposta nei confronti della parte  estinta  è  nulla per un vizio attinente alla vocatio in ius, la cui sanatoria è  disciplinata dall'art.  164  nella  vecchia  formulazione,  trattandosi  di  controversia iniziata prima del  30.4.1995.  Avendo  la  sanatoria  per  costituzione  in giudizio del successore a  titolo  universale  efficacia  ex  tunc,  si  può parlare di sanatoria solo se essa avvenga quando ancora non sia maturato  il termine di cui agli art. 325 e 327: nel caso in  esame,  non  risultando  la sentenza notificata, si applica il termine di un anno e quarantasei giorni";     c) "orbene,  la  sentenza  è  stata  pubblicata  il  23.3.1999  mediante deposito  in   cancelleria;   l'atto   di   appello   è   stato   notificato dall'amministrazione  finanziaria  il  26.1.2000;  il  successore  a  titolo universale Bormioli Rocco e figlio s.p.a. si è  costituito  in  giudizio  il 18.10.2000, vale a dire dopo il decorso del termine per l'impugnazione";     d) "nè l'appellante può invocare a propria  discolpa  quell'orientamento secondo cui la nuova situazione dev'essere  conosciuta  dall'impugnante:  se egli  ha  senza  sua  colpa  ignorato  l'evento,  opererebbe  la  disciplina dell'art. 291.     La questione è stata superata da Cass. n. 11394 del 1996 nel senso sopra delineato";     e) "l'appello è pertanto inammissibile".     4.  Il  ricorso  per  cassazione  delle  amministrazioni  finanziarie  è sostenuto con un solo motivo d'impugnazione e si conclude con  la  richiesta che sia cassata la sentenza impugnata,  con  ogni  conseguente  statuizione, anche in ordine alle spese processuali.     5.   La   Società   resiste   con   controricorso   e    conclude    per l'inammissibilità, l'improponibilità e  l'infondatezza  del  ricorso  e  per l'adozione di ogni conseguente provvedimento, con vittoria di spese.       Motivi della decisione -  6.1.  Con  l'unico  motivo  d'impugnazione  si denunciano la violazione e la falsa  applicazione  degli  artt.  300  e  330 c.p.c., oltre all'insufficienza e alla contraddittorietà  della  motivazione della sentenza impugnata su un punto decisivo della controversia.     6.2. Le ricorrenti amministrazioni finanziarie sostengono, al  riguardo, che il giudice d'appello, da un lato, avrebbe preso atto che la  successione della società incorporante alla società incorporata si  è  verificata  prima della conclusione del giudizio di primo grado e, in particolare, prima della pubblicazione  della  relativa  sentenza,  ma,  dall'altro   lato,   avrebbe applicato principi regolanti la diversa ipotesi in cui l'evento modificativo della soggettività si realizzi dopo la chiusura del giudizio, cioè  dopo  il deposito  della  sentenza.  Infatti,  solo  quando  l'evento  estintivo   si verifichi dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado e prima  della sua notificazione il giudizio d'impugnazione dovrebbe essere instaurato  nei confronti, non  della  parte  estinta,  ma  dei  soggetti  che  siano  parti sostanziali attualmente interessate alla controversia.     Nel caso di specie, invece, in cui l'estinzione per incorporazione della società attrice si è verificata nel corso del giudizio di  primo  grado,  si sarebbe dovuto applicare l'art. 300 c.p.c., in virtù del  quale  gli  eventi estintivi  della  parte  costituita  a  mezzo   di   procuratore   sarebbero processualmente  rilevanti  solo  ove  siano  oggetto  di  trasmissione   di conoscenza nel processo e in virtù del quale gli eventi realizzatisi dopo la chiusura della discussione sarebbero privi di effetti processuali (art.  300 c.p.c., comma 4).     6.3. Nel suo controricorso la  Società  resistente,  oltre  ad  eccepire l'inesistenza e, comunque, la nullità dell'appello per il vizio  di  vocatio in ius, in quanto rivolto alla società fusa e, quindi, non più esistente,  e per il vizio  di  notificazione,  in  quanto  anch'essa  indirizzata  ad  un soggetto ormai  inesistente,  al  quale  sarebbe  inapplicabile  l'art.  145 c.p.c., perchè ne sarebbero venuti meno  sia  la  sede  sia  il  suo  organo rappresentativo, ritiene che sulla sentenza di primo grado si sia formato il giudicato.  Essa  segnala,  poi,  che  il  4  gennaio  2001  ha   notificato all'amministrazione  finanziaria,  insieme  alla  sentenza  n.  568/99   del Tribunale di  Bologna,  il  relativo  atto  di  precetto,  portando  così  a conoscenza   dell'amministrazione    finanziaria    l'intervenuta    fusione societaria.     6.4.1. La controversia è caratterizzata in fatto dalla seguente serie di accadimenti, desunta  sia  dalla  sentenza  impugnata  (pag.  5)  sia  dalla descrizione sommaria dei fatti di causa operata dalle parti:     a) la controversia è iniziata il 13 giugno 1994;     b) la fusione è intervenuta (1 giugno 1997) nel corso  del  giudizio  di primo grado tra l'udienza di precisazione delle conclusioni (9 ottobre 1996) e l'udienza collegiale nella quale la causa è stata posta in  decisione  (20 ottobre 1998);     c) il procuratore della società di fusione, costituito in  primo  grado, non  ha  fatto  alcuna  dichiarazione  in  udienza  nè  ha  notificato  alla controparte l'avvenuta fusione;     d) in pendenza del termine per l'impugnazione della  sentenza  di  primo grado, corrente tra il  4  gennaio  2000  (data  della  notificazione  della sentenza a cura della Società all'amministrazione finanziaria) e il 4  marzo 2000,  la  società  da  fusione  ha  reso  conoscibile   all'amministrazione finanziaria,  attraverso  la  notificazione  di   un   atto   di   precetto, l'intervenuta fusione;     e) l'appello delle amministrazioni finanziarie  è  stato  intimato  alla società di fusione e ad essa notificato il 20 e il 26 gennaio 2000 presso  i suoi procuratori costituiti in primo grado;     f) la società da fusione si è costituita in giudizio il 18 ottobre 2000.     6.4.2. Dei fatti di causa così succedutisi la Corte d'appello ha operato la categorizzazione che risulta dalle seguenti considerazioni.     Il giudice di secondo grado ha  dichiarato  l'appello  inammissibile  in base alla motivazione che s'è testualmente riprodotta nel 3 e che merita  di essere ripercorsa. Al fine d'individuare la categorizzazione  dei  fatti  di causa operata dal giudice di secondo grado, si deve mettere in  rilievo  che la sentenza impugnata, dopo aver riferito che "Nel giudizio di  primo  grado le parti precisavano le rispettive conclusioni  all'ud.  9.10.1996;  all'ud. collegiale del 20.10.1998 la  causa  veniva  posta  in  decisione;  in  data 23.3.1999 la sentenza era  pubblicata  mediante  deposito  in  cancelleria", avvia la sua motivazione  affermando  che  "Nell'ipotesi  in  cui,  dopo  la chiusura dell'udienza di discussione (o dell'udienza di  precisazione  delle conclusioni, ex art. 300 c.p.c., comma 5) ma prima della notificazione della sentenza, si verifica ... l'estinzione della società che ha formato  oggetto di  fusione  ...  il  giudizio  d'impugnazione  dev'essere  instaurato   nei confronti dei soggetti che siano parti sostanziali  attualmente  interessate alla controversia".     Se  ne  deduce  che  la  categorizzazione  del   fatto   oggetto   della controversia è stata effettuata la Corte d'appello in parte  erroneamente  e in parte equivocamente:     a) l'erroneità della categorizzazione consiste nella riconduzione  della specie ultima della fusione per incorporazione della B. spa  nella  Bormioli Rocco e figlio  spa  al  genere  della  fusione  posteriore  all'udienza  di discussione, mentre la  fusione  controversa  è  intervenuta  nel  1997  tra l'udienza  di  precisazione  delle  conclusioni  (1996)   e   l'udienza   di discussione (1998);     b) l'equivocità della categorizzazione, poi, deriva  dal  fatto  che  la riconduzione  della  specie  ultima  al  genere  della  fusione   posteriore all'udienza di discussione è equiparata alla riconduzione  al  genere  della fusione  posteriore  all'udienza  di  precisazione  delle   conclusioni;   e l'equivocità consiste nel fatto che, mentre sarebbe stato esatto considerare la fusione delle società Bormiolo come una specie del genere  della  fusione posteriore all'udienza di precisazione delle conclusioni, è erroneo, per  le ragioni che s'illustreranno tra breve, il suo inserimento nel  genere  della fusione posteriore ali 'udienza di discussione.     Inoltre, si ritiene che sia erronea, nella motivazione  della  sentenza, anche l'assunzione della notificazione della sentenza come il termine finale del periodo in cui assume rilevanza l'adozione della  fusione,  perchè  tale rilevanza è riservata, invece, alla pubblicazione della sentenza.     Tutto ciò precisato in ordine alla categorizzazione della specie  ultima controversa operata dalla Corte d'appello, si  ritiene  che  sia  errata  la norma giuridica ad essa applicata, secondo  la  quale  l'appello  dev'essere intimato alla società incorporante quando la  fusione  sia  intervenuta  tra l'udienza di precisazione delle conclusioni e prima  della  notificazione  - recte  pubblicazione  -  della  sentenza  di  primo  grado,  senza  che   il procuratore della  società  fusa  abbia  dato  notizia  della  fusione  alla controparte. Le ragioni dell'errore  di  diritto  contenuto  nella  sentenza impugnata risultano dalle considerazioni che seguono.     6.4.3. Si ricorda, anzitutto, che, in vigenza del regime  della  fusione societaria all'epoca dei fatti  rilevanti  per  la  controversia  in  esame, derivante dagli artt. 2501 ss. c.c., nel  testo  introdotto  dal  D.Lgs.  16 gennaio 1991, n. 22, s'era consolidato l'orientamento  giurisprudenziale  di questa Corte, confortato dalla  stragrande  maggioranza  della  più  attenta dottrina commercialistica, secondo il quale la fusione di società è un  atto inter vivos che, al fine di unificare le imprese  di  più  società,  produce contestualmente, ma in ordine logico successivo, l'assunzione dei diritti  e degli obblighi delle società fuse da parte della  società  risultante  dalla fusione, la compenetrazione dei loro patrimoni giuridici e dei  loro  gruppi sociali, e la prosecuzione dei rapporti  giuridici  delle  società  fuse  da parte della società da fusione e, quindi, l'estinzione delle  società  fuse, come conseguenza del loro svuotamento og-gettivo (affidamento del patrimonio alla  compenetrazione)  e  soggettivo  (mutamento  del  rapporto  sociale  e cessazione degli  organi  societari)  e  della  loro  ineluttabile  connessa inutilità.     Inoltre, la giurisprudenza s'era consolidata anche nel ritenere che,  se l'estinzione per fusione della società si verifica nel corso di un  processo di cui la società fusa è  parte,  si  applica  per  analogia  la  disciplina dettata dall'art. 300 c.p.c. e che il regime sostanziale della  circolazione della conoscenza sulle vicende societarie non si applica al processo civile, nel quale la circolazione della conoscenza tra le  parti  è  regolata  dalle norme processuali. In particolare, per quel che  riguarda  l'estinzione  del soggetto che è parte costituita nel giudizio, essa non produce  effetto  nel processo se non sia dichiarata dal procuratore  in  udienza  o  se  non  sia notificata alle altre parti ai sensi dell'art. 300 c.p.c., senza  che  possa invocarsi il  regime  della  circolazione  della  conoscenza  garantito  dal registro delle imprese.  A  ciò  si  deve  aggiungere  che  la  prescrizione legislativa   dell'art.   300   c.p.c.,   non   può    avere    equipollenti extraprocessuali o aventi sede in processi  diversi,  come  quello  invocato dalla Società resistente nel caso di specie, costituito dalla  notificazione dell'avvenuta fusione  in  occasione  della  notificazione  di  un  atto  di precetto.     Questo rigore comportamentale delle parti del processo  corrisponde  non solo all'esigenza di tutelare l'interesse del soggetto che si è  confrontato con la  società  nel  giudizio  precedente  e  che  deve  notificare  l'atto d'impugnazione (Corte di cassazione 7 settembre 2007, n.  18861),  ma  anche alla peculiarità del regime della fusione societaria, per la quale la  legge prevede l'assunzione, da parte della società risultante  dalla  fusione,  di tutte le situazioni giuridiche soggettive di cui  era  titolare  la  società fusa, anche di quelle connesse a stati di fatto (in questo senso,  Corte  di cassazione 11 aprile 2003, n.  5716),  prefigurando  così  un  bilanciamento d'interessi tra le parti che merita di essere confermato.     Pertanto, per l'ipotesi in cui la fusione divenga efficace  prima  dello svolgimento dell'udienza collegiale e la società fusa  venga,  perciò,  meno per una causa - l'estinzione per fusione  -  che,  ai  sensi  dell'art.  110 c.p.c., rientra tra le cause diverse dalla morte fisica per cui un  soggetto può venir meno, senza che il suo procuratore dichiari in udienza o notifichi alle altre parti il fatto estintivo ex art. 300 c.p.c.,  comma  1,  vige,  a maggior ragione, il principio, consolidato nella  giurisprudenza  di  questa Corte in relazione all'ipotesi della fusione successiva  al  deposito  della sentenza  impugnata,  secondo  il  quale   "l'impugnazione   è   validamente notificata al procuratore costituito di una società  estintasi  per  fusione secondo il quale dopo il deposito della sentenza impugnata, se  (come  nella specie) l'istante non abbia avuto  notizia  dell'evento  modificatore  della capacità della persona  giuridica  mediante  notifica  o  dichiarazione  del procuratore all'udienza. Nè può essere invocata in contrario la  presunzione di conoscenza da parte dei  terzi  dei  fatti  di  cui  la  legge  prescrive l'iscrizione nel registro delle imprese, a norma dell'art. 2193  cod.  civ., perchè tale principio non opera in campo processuale" (Corte di cassazione 5 luglio 2007, n. 15234, che richiama numerose sentenze precedenti).     6.4.4. Non  può  essere  seguita,  perciò,  la  tesi  abbracciata  dalla sentenza di questa Corte 12 dicembre 2007, n. 26010, secondo  la  quale  "La questione del coordinamento della regola dettata dall'art. 300  c.p.c.  (per il quale l'estinzione del soggetto che è parte costituita nel  giudizio  non produce effetto nel processo, se non è dichiarata dal procuratore in udienza o notificata alle altre  parti),  e  la  disciplina  dettata  dall'art.  328 c.p.c., in tema di prosecuzione  dell'impugnazione  contro  i  successori  a titolo  universale  della  parte  deceduta  (ispirata   al   principio   che l'impugnazione deve essere proposta in contraddittorio con i  successori)  è stata chiarita dalla pronuncia di questa corte, a sezioni unite (Sez. un. 28 luglio 2005, n. 15783), per la quale, qualora  uno  degli  eventi  idonei  a determinare l'interruzione del processo si verifichi nel corso del  giudizio di primo grado, prima della chiusura della discussione, e  tale  evento  non venga dichiarato nè notificato dal  procuratore  della  parte  cui  esso  si riferisce a norma dell'art. 300  c.p.c.,  il  giudizio  d'impugnazione  deve essere comunque instaurato da e contro i soggetti effettivamente legittimati ...". In applicazione di tale principio la  notificazione  dell'impugnazione alla società estinta per fusione sarebbe stata  nulla,  "secondo  il  quadro normativo e giurisprudenziale anteriore alla riforma del diritto  societario (D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6)".     La tesi appena ricordata  non  può  essere  seguita,  non  solo  per  le considerazioni precedentemente esposte riguardanti  il  rapporto  tra  norme sostanziali e norme processuali sulla circolazione  della  conoscenza  delle vicende societarie, ma anche perchè la citata sentenza di  sezione  semplice di questa Corte, peraltro non isolata (vedansi le sentenze 24 marzo 2006, n. 6686, e 27 ottobre 2006, n.  23168),  applica  alla  fusione  societaria  un principio  che  le  Sezioni  unite  hanno  elaborato  per  le  vicende   che caratterizzano  esclusivamente  le  persone  fisiche,  mentre   le   vicende modificative  che  investono  le  società  partecipanti  alla  fusione  sono sottoposte ad un regime che è così particolare - il regime di  fusione,  per l'appunto - da non sopportare applicazioni analogiche antropomorfiche se non nei limiti della stretta compatibilità con le norme speciali dettate per  la fusione. In particolare, la fusione  societaria  era  caratterizzata,  anche prima della riforma del 2003 (D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6),  dal  principio di continuità dei rapporti giuridici della società di fusione da parte della società da fusione, al punto da giustificare,  come  s'è  veduto,  anche  la successione della seconda negli stati  di  scienza  della  prima  (Corte  di cassazione 11 aprile 2003,  n.  5716),  o,  per  meglio  dire,  com'è  stato dimostrato dalla dottrina, nelle situazioni giuridiche  soggettive  connesse alla conoscibilità o alla conoscenza della società fusa.     La successione da fusione riguarda, in modo particolare,  per  quel  che interessa  questa  causa,  da  un  lato,  il  rapporto  giuridico  in   essa controverso, con la precedente titolarità della società fusa, e il  connesso rapporto giuridico di mandato al suo procuratore costituito in  primo  grado e, dall'altro lato, riguarda anche  l'onere  della  società  da  fusione  di conoscere il duplice rapporto della società fusa, alla quale si è sostituita per successione da fusione.     Ne deriva che, in mancanza di un'espressa revoca, da parte della società da fusione, del mandato  conferito  a  suo  tempo  dalla  società  fusa,  il procuratore costituito in primo grado continua a rappresentare nel  processo la società da fusione, anche se  la  controparte  notifica  a  lui  un  atto d'impugnazione intimato alla società fusa,  in  forza  di  quella  peculiare forma di continuità identitaria tra società partecipanti alla fusione,  che, pur nelle loro variegate modificazioni soggettive, è  propria  dell'istituto della fusione societaria. In sostanza, se la società da fusione succede  nei cosiddetti stati di scienza (Corte di cassazione 11 aprile 2003, n. 5716)  - o, per maggiore precisione, nelle situazioni giuridiche soggettive  connesse alla situazione giuridica  oggettiva  di  conoscibilità  o  alla  conoscenza effettiva - della società fusa, la società che risulta dalla fusione non può sostenere di essere estranea  al  rapporto  giuridico  processuale  pendente intestato alla società fusa e al connesso rapporto di mandato alle liti, ivi compreso il suo presupposto fiduciario, fino al punto da  affermare  che  la società fusa sarebbe un soggetto estraneo, diverso ed estinto.     Se si riconosce che la fusione societaria è un istituto, la  cui  natura giuridica  comporta  una  continuità  identitaria  sostanziale  di  rapporti giuridici precedenti da parte  di  un  soggetto  nuovo  (nella  fusione  per unione)  o  rinnovato  (nella  fusione  per  incorporazione)  e,   comunque, formalmente diverso - la società da fusione -, non  v'è  alcuna  ragione  di porsi il problema della tutela del diritto di difesa ex art. 24  Cost.,  del soggetto  -  la  società  da  fusione  -,  quando  l'atto  d'appello   della controparte, pur intimato alla società fusa, sia  stato  notificato  al  suo procuratore costituito in primo grado, che non sia stato revocato e  la  cui eventuale revoca non  sia  stata  portata  a  conoscenza  dell'altra  parte. Infatti, la continuità del rapporto processuale, per sostituzione da fusione della società risultante dalla fusione alla società fusa,  e  la  continuità del rapporto di mandato al procuratore costituito in primo grado  assicurano che la notificazione  dell'appello  al  procuratore,  conservato  nella  sua posizione dalla società da fusione, realizzi a suo favore quella  situazione oggettiva di conoscibilità relativa all'evoluzione del rapporto  processuale pendente, che è voluto dalla legge come  condizione  di  validità  dell'atto d'impugnazione e della sua notificazione.     Diventa conseguentemente irrilevante anche domandarsi se la costituzione in giudizio della società da fusione produca un effetto di sanatoria ex nunc o ex tunc in relazione al regime ex art. 164  c.p.c.  nel  testo  modificato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 90, comma 1, a sua volta  modificato dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, art. 2, comma 3 e ulteriormente modificato dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, di conversione del D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, a seconda che la controversia sia sorta prima o dopo il 1 maggio  1995, perchè, una volta riconosciuta, per le ragioni  precedentemente  illustrate, la validità dell'appello e della sua notificazione, manca  l'oggetto  stesso della sanatoria.     7. In conclusione,  la  sentenza  impugnata,  dichiarando  inammissibile l'appello dell'amministrazione finanziaria, si è discostata dal principio di diritto, ottenuto combinando il materiale letterario  tratto  dall'art.  110 c.p.c., e art. 300 c.p.c., comma 1 e  dall'art.  2504  bis  c.c.,  comma  1, secondo il quale "se una società, costituita  in  primo  grado  a  mezzo  di procuratore, viene meno per fusione prima dell'udienza collegiale e  il  suo procuratore non dichiara in udienza l'avvenuta fusione  o  non  la  notifica all'altra parte, è valido l'appello dell'altra parte intimato  alla  società fusa e notificato al suo procuratore costituito, non revocato dalla  società da fusione".     8. Le considerazioni  esposte  conducono  a  riconoscere  la  fondatezza dell'unico motivo d'impugnazione e, quindi,  ad  accogliere  il  ricorso,  a cassare la sentenza impugnata e a rinviare la causa ad altra  Sezione  della Corte d'appello di Bologna, che, oltre ad applicare il principio di  diritto enunciato nel p. 7,  provvedere  anche  a  liquidare  le  spese  processuali relative al giudizio di cassazione.       P.Q.M. - La Corte accoglie il ricorso, cassa  la  sentenza  impugnata  e rinvia la causa ad altra Sezione della Corte d'appello di Bologna, anche per le spese processuali relative al giudizio di cassazione.              

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