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Cos'è un recupero crediti?
L'inadempimento del debitore inerente ad una cambiale o ad un assegno,per cui il creditore, sempre previa intimazione di pagamento, può richiedere direttamente l'esecuzione forzata, diminuendo notevolmente tempi e costi della pratica di recupero del credito.
In tutte le circostanze in cui è accertato un inadempimento da parte del debitore, il creditore per recuperare il credito deve innanzitutto rivolgersi all'Autorità Giudiziaria per riuscire ad avere un titolo esecutivo dal Giudice (decreto ingiuntivo o sentenza, etc. ). Successivamente il creditore, dopo aver intimato il pagamento entro il breve termine di gg.10 (cd. precetto), può richiedere l'esecuzione forzata.
In quei casi in cui vi è un inadempimento del debitore inerente ad una cambiale o ad un assegno, il creditore, sempre previa intimazione di pagamento, può richiedere direttamente l'esecuzione forzata, diminuendo notevolmente tempi e costi della pratica di recupero del credito.
In generale sono titoli esecutivi:
- le sentenze e i provvedimenti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;
- le cambiali, gli assegni nonchè gli altri titoli di credito e gli atti ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia;
- gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli, relativamente alle obbligazioni di somme di danaro in essi contenute.
Il titolo esecutivo contro il defunto ha efficacia contro gli eredi, ma si può loro notificare entro un anno dalla morte. La notificazione può farsi agli eredi collettivamente e impersonalmente, nell'ultimo domicilio del defunto.