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Codice di Procedura Civile - Libro terzo - Del processo di esecuzione
Articoli del Codice
Libro Terzo
DEL PROCESSO DI ESECUZIONE
Titolo I: DEL TITOLO ESECUTIVO E DEL PRECETTO
Art. 474. (1)
(Titolo esecutivo)
L'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.
Sono titoli esecutivi:
1) le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;
2) le scritture private autenticate,relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la sua stessa efficacia;
3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.
L'esecuzione forzata per consegna o rilascio non può aver luogo che in virtù dei titoli esecutivi di cui ai numeri 1) e 3) del secondo comma. Il precetto deve contenere trascrizione integrale, ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, delle scritture private autenticate di cui al numero 2) del secondo comma.
(1) Articolo così sostituito dal D.L. n. 35/2005 e successivamente modificato dalla L. n. 263/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.
Il testo precedente recitava:
"Art. 474. (Titolo esecutivo)
L'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.
Sono titoli esecutivi:
1) le sentenze, e i provvedimenti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;
2) le cambiali nonché gli altri titoli di credito e gli atti ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia;
3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli relativamente alle obbligazioni di somme di danaro in essi contenute."
Art. 475.
(Spedizione in forma esecutiva)
Le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, debbono essere muniti della formula esecutiva, salvo che la legge disponga altrimenti.
La spedizione del titolo in forma esecutiva può farsi soltanto alla parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o ai suoi successori, con indicazione in calce della persona alla quale è spedita.
La spedizione in forma esecutiva consiste nell'intestazione "Repubblica italiana - In nome della legge" e nell'apposizione da parte del cancelliere o notaio o altro pubblico ufficiale, sull'originale o sulla copia, della seguente formula:
"Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti".
Art. 476.
(Altre copie in forma esecutiva)
Non può spedirsi senza giusto motivo più di una copia in forma esecutiva alla stessa parte.
Le ulteriori copie sono chieste dalla parte interessata, in caso di provvedimento con ricorso al capo dell'ufficio che l'ha pronunciato, e negli altri casi al presidente del tribunale nella cui circoscrizione l'atto fu formato.
Sull'istanza si provvede con decreto.
Il cancelliere, il notaio o altro pubblico ufficiale che contravviene alle disposizioni del presente articolo è condannato a una pena pecuniaria da euro 1.000 a 5.000 (1), con decreto del capo dell'ufficio o del presidente del tribunale competente a norma del secondo comma.
(1) Comma così modificato dal D.L. n. 35/2005 e dalla L. n. 263/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.
Art. 477.
(Efficacia del titolo esecutivo contro gli eredi)
Il titolo esecutivo contro il defunto ha efficacia contro gli eredi, ma si può loro notificare il precetto soltanto dopo dieci giorni dalla notificazione del titolo.
Entro un anno dalla morte, la notificazione può farsi agli eredi collettivamente e impersonalmente, nell'ultimo domicilio del defunto.
Art. 478.
(Prestazione della cauzione)
Se l'efficacia del titolo esecutivo è subordinata a cauzione, non si può iniziare l'esecuzione forzata finché quella non sia stata prestata. Della prestazione si fa constare con annotazione in calce o in margine al titolo spedito in forma esecutiva, o con atto separato che deve essere unito al titolo.
Art. 479.
(Notificazione del titolo esecutivo e del precetto)
Se la legge non dispone altrimenti, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto.
La notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente a norma degli artt. 137 e seguenti. (1)
Il precetto può essere redatto di seguito al titolo esecutivo ed essere notificato insieme con questo, purché la notificazione sia fatta alla parte personalmente.
(1) Le parole: "ma, se esso è costituito da una sentenza, la notificazione, entro l'anno dalla pubblicazione, può essere fatta a norma dell'art. 170" sono state soppresse dal D.L. n. 35/2005 e dalla L. n. 263/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.
Art. 480.
(Forma del precetto)
Il precetto consiste nell'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni, salva l'autorizzazione di cui all'articolo 482, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata.
Il precetto deve contenere a pena di nullità l'indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo, se questa è fatta separatamente, o la trascrizione integrale del titolo stesso, quando è richiesta dalla legge. In quest'ultimo caso l'ufficiale giudiziario, prima della relazione di notificazione, deve certificare di avere riscontrato che la trascrizione corrisponde esattamente al titolo originale.
Il precetto deve inoltre contenere la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione. In mancanza le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato, e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso.
Il precetto deve essere sottoscritto a norma dell'articolo 125 e notificato alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti.
Art. 481.
(Cessazione dell'efficacia del precetto)
Il precetto diventa inefficace, se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non e' iniziata l'esecuzione.
Se contro il precetto è proposta opposizione, il termine rimane sospeso e riprende a decorrere a norma dell'articolo 627.
Art. 482. (1)
(Termine ad adempiere)
Non si puo' iniziare l'esecuzione forzata prima che sia decorso il termine indicato nel precetto e in ogni caso non prima che siano decorsi dieci giorni dalla notificazione di esso; ma il presidente del tribunale competente per l'esecuzione o un giudice da lui delegato (2), se vi è pericolo nel ritardo, può autorizzare l'esecuzione immediata, con cauzione o senza. L'autorizzazione è data con decreto scritto in calce al precetto e trascritto a cura dell'ufficiale giudiziario nella copia da notificarsi.
(1) Il D.L. 31 dicembre 1996, n. 669 (convertito nella L. 28 febbraio 1997, n. 30) ha disposto che il creditore non ha diritto di procedere né possono essere posti in essere atti esecutivi contro le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici prima di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, termine entro il quale le amministrazioni e gli enti devono completare le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali.
(2) Le parole "il capo dell'ufficio competente per l'esecuzione" sono state sostituite dalle parole "il presidente del tribunale competente per l'esecuzione o un giudice da lui delegato" dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.Titolo II
DELL'ESPROPRIAZIONE FORZATA
Capo IDELL'ESPROPRIAZIONE FORZATA IN GENERALE
Sezione IDEI MODI E DELLE FORME DELL'ESPROPRIAZIONE FORZATA IN GENERALE
Art. 483. (1)
(Cumulo dei mezzi di espropriazione)Il creditore può valersi cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione forzata previsti dalla legge, ma, su opposizione del debitore, il giudice dell'esecuzione, con ordinanza non impugnabile, può limitare l'espropriazione al mezzo che il creditore sceglie o, in mancanza, a quello che il giudice stesso determina.
Se è iniziata anche l'esecuzione immobiliare, l'ordinanza è pronunciata dal giudice di quest'ultima.(1) Articolo così sostituito dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
______________Vedi Maria Elena Bagnato, Creditore non può azionare più esecuzioni se il titolo esecutivo è unitario, Cass. Civile, sez. III, sentenza 9 aprile 2013, n. 8576.
Cfr. la formula "Istanza in opposizione al cumulo dei mezzi di espropriazione", tratta da FormularioCivile.it.Art. 484.
(Giudice dell'esecuzione)L'espropriazione è diretta da un giudice.
Nei tribunali la nomina del giudice dell'esecuzione è fatta dal presidente del tribunale, su presentazione a cura del cancelliere del fascicolo entro due giorni dalla sua formazione. (1)
(...) (2)
Si applicano al giudice della esecuzione le disposizioni degli articoli 174 e 175.(1) Comma così sostituito dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
(2) Il comma che recitava: "Nelle preture fornite di più magistrati la nomina è fatta dal dirigente a norma del comma precedente." è stato soppresso dalD.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.Art. 485.
(Audizione degli interessati)Quando la legge richiede o il giudice ritiene necessario che le parti ed eventualmente altri interessati siano sentiti, il giudice stesso fissa con decreto l'udienza alla quale il creditore pignorante, i creditori intervenuti, il debitore ed eventualmente gli altri interessati debbono comparire davanti a lui.
Il decreto è comunicato dal cancelliere.
Se risulta o appare probabile che alcuna delle parti non sia comparsa per cause indipendenti dalla sua volontà, il giudice dell'esecuzione fissa una nuova udienza della quale il cancelliere dà comunicazione alla parte non comparsa.Art. 486.
(Forma delle domande e delle istanze)Le domande e le istanze che si propongono al giudice dell'esecuzione, se la legge non dispone altrimenti, sono proposte oralmente quando avvengono all'udienza, e con ricorso da depositarsi in cancelleria negli altri casi.
Art. 487.
(Forma dei provvedimenti del giudice)Salvo che la legge disponga altrimenti, i provvedimenti del giudice dell'esecuzione sono dati con ordinanza, che puo' essere dal giudice stesso modificata o revocata finche' non abbia avuto esecuzione.
Per le ordinanze del giudice dell'esecuzione si osservano le disposizioni degli articoli 176 e seguenti in quanto applicabili e quella dell'articolo 186.Art. 488.
(Fascicolo dell'esecuzione)Il cancelliere forma per ogni procedimento d'espropriazione un fascicolo, nel quale sono inseriti tutti gli atti compiuti dal giudice, dal cancelliere e dall'ufficiale giudiziario, e gli atti e documenti depositati dalle parti e dagli eventuali interessati.
Il (1) presidente del tribunale competente per l'esecuzione o il giudice dell'esecuzione stessa può autorizzare il creditore a depositare, in luogo dell'originale, una copia autentica del titolo esecutivo, con obbligo di presentare l'originale a ogni richiesta del giudice.(1) Le parole: "pretore o il" sono state soppresse dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
Art. 489.
(Luogo delle notificazioni e delle comunicazioni)Le notificazioni e le comunicazioni ai creditori pignoranti si fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto nell'atto di precetto; quelle ai creditori intervenuti, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto nella domanda d'intervento.
In mancanza di dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio le notificazioni possono farsi presso la cancelleria del giudice competente per l'esecuzione.Art. 490.
(Pubblicità degli avvisi)Quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia, un avviso contenente tutti i dati, che possono interessare il pubblico, deve essere affisso per tre giorni continui nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si svolge il procedimento esecutivo.
In caso di espropriazione di beni mobili registrati, per un valore superiore a 25.000 euro, e di beni immobili, lo stesso avviso, unitamente a copia dell'ordinanza del giudice e della relazione di stima redatta ai sensi dell'articolo 173-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice, è altresì inserito in appositi siti internet almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto. (1)
Il giudice dispone inoltre che l'avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto (2) una o più volte sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata o, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionale e, quando occorre, che sia divulgato con le forme della pubblicità commerciale. La divulgazione degli avvisi con altri mezzi diversi dai quotidiani di informazione deve intendersi complementare e non alternativa.
Sono equiparati ai quotidiani, i giornali di informazione locale, multisettimanali o settimanali editi da soggetti iscritti al Registro operatori della comunicazione (ROC) e aventi caratteristiche editoriali analoghe a quelle dei quotidiani che garantiscono la maggior diffusione nella zona interessata. Nell'avviso e' omessa l'indicazione del debitore. (3)(1) Comma così modificato dal D.L. n. 35/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.
(2) Comma così modificato dal D.L. n. 35/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.
(3) Comma così da ultimo modificato dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Sezione II: DEL PIGNORAMENTOArt. 491.
(Inizio dell'espropriazione)Salva l'ipotesi prevista nell'art. 502, l'espropriazione forzata si inizia col pignoramento.
Art. 492. (1)
(Forma del pignoramento)Salve le forme particolari previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste in una ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano alla espropriazione e i frutti di essi.
Il pignoramento deve altresi' contenere l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilita' presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice.
Il pignoramento deve anche contenere l'avvertimento che il debitore, ai sensi dell'articolo 495, puo' chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui e' stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale.
Quando per la soddisfazione del creditore procedente i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti ovvero per essi appare manifesta la lunga durata della liquidazione l'ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le generalita' dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l'omessa o falsa dichiarazione.
Della dichiarazione del debitore e' redatto processo verbale che lo stesso sottoscrive. Se sono indicate cose mobili queste, dal momento della dichiarazione, sono considerate pignorate anche agli effetti dell'articolo 388, terzo comma, del codice penale e l'ufficiale giudiziario provvede ad accedere al luogo in cui si trovano per gli adempimenti di cui all'articolo 520 oppure, quando tale luogo e' compreso in altro circondario, trasmette copia del verbale all'ufficiale giudiziario territorialmente competente. Se sono indicati crediti o cose mobili che sono in possesso di terzi il pignoramento si considera perfezionato nei confronti del debitore esecutato dal momento della dichiarazione e questi e' costituito custode della somma o della cosa anche agli effetti dell'articolo 388, quarto comma, del codice penale quando il terzo, prima che gli sia notificato l'atto di cui all'articolo 543, effettua il pagamento restituisce il bene. Se sono indicati beni immobili il creditore procede ai sensi degli articoli 555 e seguenti.
Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il compendio pignorato sia divenuto insufficiente, il creditore procedente puo' richiedere all'ufficiale giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti commi ai fini dell'esercizio delle facolta' di cui all'articolo 499, quarto comma.
In ogni caso l'ufficiale giudiziario, ai fini della ricerca delle cose e dei crediti da sottoporre ad esecuzione, quando non individua beni utilmente pignorabili oppure le cose e i crediti pignorati o indicati dal debitore appaiono insufficienti a soddisfare il creditore procedente e i creditori intervenuti, su richiesta del creditore procedente, rivolge richiesta ai soggetti gestori dell'anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche. La richiesta, eventualmente riguardante piu' soggetti nei cui confronti procedere a pignoramento, deve indicare distintamente le complete generalita' di ciascuno, nonché quelle dei creditori istanti. L'ufficiale giudiziario ha altresi' facolta' di richiedere l'assistenza della forza pubblica, ove da lui ritenuto necessario.
Se il debitore e' un imprenditore commerciale l'ufficiale giudiziario, negli stessi casi di cui al settimo comma e previa istanza del creditore procedente, con spese a carico di questi, invita il debitore a indicare il luogo ove sono tenute le scritture contabili e nomina un commercialista o un avvocato ovvero un notaio iscritto nell'elenco di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice per il loro esame al fine dell'individuazione di cose e crediti pignorabili. Il professionista nominato può richiedere informazioni agli uffici finanziari sul luogo di tenuta nonche' sulle modalità di conservazione, anche informatiche o telematiche, delle scritture contabili indicati nelle dichiarazioni fiscali del debitore e vi accede ovunque si trovi, richiedendo quando occorre l'assistenza dell'ufficiale giudiziario territorialmente competente. Il professionista trasmette apposita relazione con i risultati della verifica al creditore istante e all'ufficiale giudiziario che lo ha nominato, che provvede alla liquidazione delle spese e del compenso. Se dalla relazione risultano cose o crediti non oggetto della dichiarazione del debitore, le spese dell'accesso alle scritture contabili e della relazione sono liquidate con provvedimento che costituisce titolo esecutivo contro il debitore.
Quando la legge richiede che l'ufficiale giudiziario nel compiere il pignoramento sia munito del titolo esecutivo, il pretore o il presidente del tribunale competente per l'esecuzione può concedere al creditore l'autorizzazione prevista nell'articolo 488, secondo comma.(1) Articolo così modificato dal D.L. n. 35/2005 e dalla L. n. 263/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.
Art. 493.
(Pignoramenti su istanza di più creditori)Più creditori possono con unico pignoramento colpire il medesimo bene.
Il bene sul quale è stato compiuto un pignoramento può essere pignorato successivamente su istanza di uno o più creditori.
Ogni pignoramento ha effetto indipendente, anche se è unito ad altri in unico processo.Art. 494.
(Pagamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario)Il debitore può evitare il pignoramento versando nelle mani dell'ufficiale giudiziario la somma per cui si procede e l'importo delle spese, con l'incarico di consegnarli al creditore.
All'atto del versamento si può fare riserva di ripetere la somma versata.
Può altresì evitare il pignoramento di cose, depositando nelle mani dell'ufficiale giudiziario, in luogo di esse, come oggetto di pignoramento, una somma di denaro eguale all'importo del credito o dei crediti per cui si procede e delle spese, aumentato di due decimi._______________
Art. 495. (1)
(Conversione del pignoramento)Prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, (2) il debitore può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese.
Unitamente all'istanza deve essere depositata in cancelleria, a pena di inammissibilità, una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. La somma è depositata dal cancelliere presso un istituto di credito indicato dal giudice.
La somma da sostituire al bene pignorato è determinata con ordinanza dal giudice dell'esecuzione, sentite le parti in udienza non oltre trenta giorni dal deposito dell'istanza di conversione.
Qualora le cose pignorate siano costituite da beni immobili, il giudice con la stessa ordinanza può disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di diciotto mesi (3) la somma determinata a norma del terzo comma, maggiorata degli interessi scalari al tasso convenzionale pattuito ovvero, in difetto, al tasso legale.
Qualora il debitore ometta il versamento dell'importo determinato dal giudice ai sensi del terzo comma, ovvero ometta o ritardi di oltre 15 giorni il versamento anche di una sola delle rate previste nel quarto comma, le somme versate formano parte dei beni pignorati. Il giudice dell'esecuzione, su richiesta del creditore procedente o creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, dispone senza indugio la vendita di questi ultimi.
Con l'ordinanza che ammette la sostituzione, il giudice dispone che le cose pignorate siano liberate dal pignoramento e che la somma versata vi sia sottoposta in loro vece. I beni immobili sono liberati dal pignoramento con il versamento dell'intera somma.
L'istanza può essere avanzata una sola volta a pena di inammissibilità(1) Articolo così sostotuito dalla Legge 3 agosto 1998, n. 302.
(2) Comma così modificato dal D.L. n. 35/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.
(3) Comma così modificato dal D.L. n. 35/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.
Art. 496.
(Riduzione del pignoramento)Su istanza del debitore o anche d'ufficio, quando il valore dei beni pignorati è superiore all'importo delle spese e dei crediti di cui all'articolo precedente, il giudice, sentiti il creditore pignorante e i creditori intervenuti, puo' disporre la riduzione del pignoramento.
Art. 497.
(Cessazione dell'efficacia del pignoramento)Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi novanta giorni senza che sia stata richiesta l'assegnazione o la vendita.
Sezione III
DELL'INTERVENTO DEI CREDITORI
Art. 498.
(Avviso ai creditori iscritti)Debbono essere avvertiti dell'espropriazione i creditori che sui beni pignorati hanno un diritto di prelazione risultante da pubblici registri.
A tal fine è notificato a ciascuno di essi, a cura del creditore pignorante ed entro cinque giorni dal pignoramento, un avviso contenente l'indicazione del creditore pignorante, del credito per il quale si procede, del titolo e delle cose pignorate.
In mancanza della prova di tale notificazione, il giudice non può provvedere sull'istanza di assegnazione o di vendita.
Art. 499. (1)
(Intervento)Possono intervenire nell'esecuzione i creditori che nei confronti del debitore hanno un credito fondato su titolo esecutivo, nonche' i creditori che, al momento del pignoramento, avevano eseguito un sequestro. sui beni pignorati ovvero avevano un diritto di pegno o un diritto di prelazione risultante da pubblici registri ovvero erano titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile.
Il ricorso deve essere depositato prima che sia tenuta l'udienza in cui è disposta la vendita o l'assegnazione ai sensi degli articoli 530, 552 e 569, deve contenere l'indicazione del credito e quella del titolo di esso, la domanda per partecipare alla distribuzione della somma ricavata e la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione. Se l'intervento ha luogo per un credito di somma di denaro risultante dalle scritture di cui al primo comma, al ricorso deve essere allegato, a pena di inammissibilità, l'estratto autentico notarile delle medesime scritture rilasciato a norma delle vigenti disposizioni.
Il creditore privo di titolo esecutivo che interviene nell'esecuzione deve notificare al debitore, entro i dieci giorni successivi al deposito, copia del ricorso, nonché copia dell'estratto autentico notarile attestante il credito se l'intervento nell'esecuzione ha luogo in forza di essa.
Ai creditori chirografari, intervenuti tempestivamente, il creditore pignorante ha facolta' di indicare, con atto notificato o all'udienza in cui è disposta la vendita o l'assegnazione, l'esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili, e di invitarli ad estendere il pignoramento se sono forniti di titolo esecutivo o, altrimenti, ad anticipare le spese necessarie per l'estensione. Se i creditori intervenuti, senza giusto motivo, non estendono il pignoramento ai beni indicati ai sensi del primo periodo entro il termine di trenta giorni, il creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito in sede di distribuzione.
Con l'ordinanza con cui è disposta la vendita o l'assegnazione ai sensi degli articoli 530, 552 e 569 il giudice fissa, altresì, udienza di comparizione davanti a sé del debitore e dei creditori intervenuti privi di titolo esecutivo, disponendone la notifica a cura di una delle parti. Tra la data dell'ordinanza e la data fissata per l'udienza non possono decorrere più di sessanta giorni.
All'udienza di comparizione il debitore deve dichiarare quali dei crediti per i quali hanno avuto luogo gli interventi egli intenda riconoscere in tutto o in parte, specificando in quest'ultimo caso la relativa misura. Se il debitore non compare, si intendono riconosciuti tutti i crediti per i quali hanno avuto luogo interventi in assenza di titolo esecutivo. In tutti i casi il riconoscimento rileva comunque ai soli effetti dell'esecuzione. I creditori intervenuti i cui crediti siano stati riconosciuti da parte del debitore partecipano alla distribuzione della somma ricavata per l'intero ovvero limitatamente alla parte del credito per la quale vi sia stato riconoscimento parziale. 1 creditori intervenuti i cui crediti siano stati viceversa disconosciuti dal debitore hanno diritto, ai sensi dell'articolo 510, terzo comma, all'accantonamento delle somme che ad essi spetterebbero, sempre che ne facciano istanza e dimostrino di avere proposto, nei trenta giorni successivi all'udienza di cui al presente comma, l'azione necessaria affinché essi possano munirsi del titolo esecutivo.(1) Articolo così modificato dal D.L. n. 35/2005 e dalla L. n. 263/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.
Il testo precedente recitava:
"Art. 499. (Intervento)
Oltre i creditori indicati nell'articolo precedente, possono intervenire nell'esecuzione gli altri creditori, ancorche` non privilegiati.
Il ricorso deve contenere l'indicazione del credito e quella del titolo di esso, la domanda per partecipare alla distribuzione della somma ricavata e la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione."Art. 500. (1)
(Effetti dell'intervento)L'intervento, secondo le disposizioni contenute nei capi seguenti e nei casi ivi previsti, da' diritto a partecipare alla distribuzione della somma ricavata, a partecipare all'espropriazione del bene pignorato e a provocarne i singoli atti.
(1) Articolo così modificato dal D.L. n. 35/2005 e dalla L. n. 263/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.
Il testo precedente recitava:
"Art. 500. (Effetti dell'intervento)
L'intervento da` diritto a partecipare alla distribuzione della somma ricavata, e, secondo le disposizioni contenute nei Capi seguenti, puo` anche dare diritto a partecipare all'espropriazione del bene pignorato e a provocarne i singoli atti."Sezione IV
DELLA VENDITA E DELLA ASSEGNAZIONE
Art. 501.
(Termine dilatorio del pignoramento)L'istanza di assegnazione o di vendita dei beni pignorati non può essere proposta se non decorsi dieci giorni dal pignoramento, tranne che per le cose deteriorabili, delle quali può essere disposta l'assegnazione o la vendita immediata.
Art. 502.
(Termine per l'assegnazione o la vendita del pegno)Salve le disposizioni speciali del codice civile, per l'espropriazione delle cose date in pegno e dei mobili soggetti ad ipoteca si seguono le norme del presente codice, ma l'assegnazione o la vendita può essere chiesta senza che sia stata preceduta da pignoramento.
In tal caso il termine per la istanza di assegnazione o di vendita decorre dalla notificazione del precetto.Art. 503.
(Modi della vendita forzata)La vendita forzata può farsi con incanto o senza, secondo le forme previste nei capi seguenti.
Art. 504.
(Cessazione della vendita forzata)Se la vendita è fatta in piu' volte o in piu' lotti, deve cessare quando il prezzo già ottenuto raggiunge l'importo delle spese e dei crediti menzionati nell'articolo 495 comma primo.
Art. 505.
(Assegnazione)Il creditore pignorante può chiedere l'assegnazione dei beni pignorati, nei limiti e secondo le regole contenute nei capi seguenti.
Se sono intervenuti altri creditori, l'assegnazione può essere chiesta a vantaggio di uno solo o di più, d'accordo fra tutti.Art. 506.
(Valore minimo per l'assegnazione)L'assegnazione puo' essere fatta soltanto per un valore non inferiore alle spese di esecuzione e ai crediti aventi diritto a prelazione anteriore a quello dell'offerente.
Se il valore eccede quello indicato nel comma precedente, sull'eccedenza concorrono l'offerente e gli altri creditori, osservate le cause di prelazione che li assistono.Art. 507.
(Forma dell'assegnazione)L'assegnazione si fa mediante ordinanza del giudice dell'esecuzione contente l'indicazione dell'assegnatario, del creditore pignorante, di quelli intervenuti, del debitore, ed eventualmente del terzo proprietario, del bene assegnato e del prezzo di assegnazione.
Art. 508.
(Assunzione di debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario)Nel caso di vendita o di assegnazione di un bene gravato da pegno o da ipoteca, l'aggiudicatario o assegnatario, con l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione, può concordare col creditore pignoratizio o ipotecario l'assunzione del debito con le garanzie ad esso inerenti, liberando il debitore.
In tal caso nel provvedimento di vendita o di assegnazione si deve menzionare l'assunzione del debito.______________
Sezione V
DELLA DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA
Art. 509.
(Composizione della somma ricavata)La somma da distribuire è formata da quanto proviene a titolo di prezzo o conguaglio delle cose vendute o assegnate, di rendita o provento delle cose pignorate, di multa e risarcimento di danno da parte dell'aggiudicatario.
Art. 510 (1)
(Distribuzione della somma ricavata)Se vi e' un solo creditore pignorante senza intervento di altri creditori, il giudice dell'esecuzione, sentito il debitore, dispone a favore del creditore pignorante il pagamento di quanto gli spetta per capitale, interessi e spese.
In caso diverso la somma ricavata è dal giudice distribuita tra i creditori a norma delle disposizioni contenute nei capi seguenti, con riguardo alle cause legittime di prelazione e previo accantonamento delle somme che spetterebbero ai creditori intervenuti privi di titolo esecutivo i cui crediti non siano stati in tutto o in parte riconosciuti dal debitore.
L'accantonamento e' disposto dal giudice dell'esecuzione per il tempo ritenuto necessario affinche' i predetti creditori possano munirsi di titolo esecutivo e, in ogni caso, per un periodo di tempo non superiore a tre anni. Decorso il termine fissato, su istanza di una delle parti o anche d'ufficio, il giudice dispone la comparizione davanti a se' del debitore, del creditore procedente e dei creditori intervenuti, con l'eccezione di coloro che siano gia' stati integralmente soddisfatti, e dà luogo alla distribuzione della somma accantonata tenuto conto anche dei creditori intervenuti che si siano nel frattempo muniti di titolo esecutivo. La comparizione delle parti per la distribuzione della somma accantonata e' disposta anche prima che sia decorso il termine fissato se vi e' istanza di uno dei predetti creditori e non ve ne siano altri che ancora debbano munirsi di titolo esecutivo.
Il residuo della somma ricavata, dopo l'ulteriore distribuzione di cui al terzo comma ovvero dopo che sia decorso il termine nello stesso previsto, e' consegnato al debitore o al terzo che ha subito l'espropriazione.(1) Articolo così modificato dal D.L. n. 35/2005 e dalla L. n. 263/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.
"Art. 510. (Distribuzione della somma ricavata)
Se vi e` un solo creditore pignorante senza intervento di altri creditori, il giudice dell'esecuzione, sentito il debitore, dispone a favore del creditore pignorante il pagamento di quanto gli spetta per capitale, interessi e spese.
In caso diverso, la somma ricavata è dal giudice distribuita tra i creditori a norma delle disposizioni contenute nei Capi seguenti, con riguardo alle cause legittime di prelazione.
Il residuo della somma ricavata è consegnato al debitore o al terzo che ha subito l'espropriazione."Art. 511.
(Domanda di sostituzione)I creditori di un creditore avente diritto alla distribuzione possono chiedere di essere a lui sostituiti, proponendo domanda a norma dell'articolo 499 secondo comma.
Il giudice dell'esecuzione provvede alla distribuzione anche nei loro confronti, ma le contestazioni relative alle loro domande non possono ritardare la distribuzione tra gli altri creditori concorrenti.Art. 512. (1)
(Risoluzione delle controversie)Se, in sede di distribuzione, sorge controversia tra i creditori concorrenti o tra creditore e debitore o terzo assoggettato all'espropriazione, circa la sussistenza o l'ammontare di uno o piu' crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione, il giudice dell'esecuzione, sentite le parti e compiuti i necessari accertamenti, provvede con ordinanza, impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617, secondo comma.
Il giudice puo', anche con l'ordinanza di cui al primo comma, sospendere, in tutto o in parte, la distribuzione della somma ricavata.(1) Articolo così modificato dal D.L. n. 35/2005 e dalla L. n. 263/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.
Il testo precedente recitava:
"Art. 512. (Risoluzione delle controversie)
Se, in sede di distribuzione, sorge controversia tra creditori concorrenti o tra creditore e debitore o terzo assoggettato all'espropriazione circa la sussistenza o l'ammontare di uno o più
crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione, il giudice dell'esecuzione provvede all'istruzione della causa, se è competente; altrimenti rimette le parti davanti al giudice competente a norma dell'art. 17, fissando un termine perentorio per la riassunzione.
Il giudice, se non sospende totalmente il procedimento, provvede alla distribuzione della parte della somma ricavata non controversa."
_______________
Capo IIDELL'ESPROPRIAZIONE MOBILIARE PRESSO IL DEBITORE
Sezione IDEL PIGNORAMENTO
Art. 513.
(Ricerca delle cose da pignorare)L'ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, può ricercare le cose da pignorare nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti. Puo' anche ricercarle sulla persona del debitore, osservando le opportune cautele per rispettarne il decoro.
Quando è necessario aprire porte, ripostigli o recipienti, vincere la resistenza opposta dal debitore o da terzi, oppure allontanare persone che disturbano l'esecuzione del pignoramento, l'ufficiale giudiziario provvede secondo le circostanze, richiedendo, quando occorre, l'assistenza della forza pubblica.
Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato (1), su ricorso del creditore, può' autorizzare con decreto l'ufficiale giudiziario a pignorare cose determinate che non si trovano in luoghi appartenenti al debitore, ma delle quali egli può direttamente disporre.
In ogni caso l'ufficiale giudiziario può sottoporre a pignoramento, secondo le norme della presente sezione, le cose del debitore che il terzo possessore consente di esibirgli.(1) La parola "pretore" è stata sostituita dalle parole "presidente del tribunale o un giudice da lui delegato" dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
Art. 514.
(Cose mobili assolutamente impignorabili)Oltre alle cose dichiarate impignorabili da speciali disposizioni di legge, non si possono pignorare:
1) le cose sacre e quelle che servono all'esercizio del culto;
2) l'anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi; sono tuttavia esclusi i mobili, meno i letti, di rilevante valore economico, anche per accertato pregio artistico o di antiquariato;
3) i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle altre persone indicate nel numero precedente;
(...) (1)
5) le armi e gli oggetti che il debitore ha l'obbligo di conservare per l'adempimento di un pubblico servizio;
6) le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in generale gli scritti di famiglia, nonche' i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione.(1) Il punto che recitava: "4) gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore;" è stato abrogato dalla L. n. 52/2006 con decorrenza dal 1 marzo 2006.
Art. 515.
(Cose mobili relativamente impignorabili)Le cose, che il proprietario di un fondo vi tiene per il servizio e la coltivazione del medesimo, possono essere pignorate separatamente dall'immobile soltanto in mancanza di altri mobili; tuttavia il giudice dell'esecuzione (1), su istanza del debitore e sentito il creditore, può escludere dal pignoramento, con ordinanza non impugnabile, quelle tra le cose suindicate che sono di uso necessario per la coltura del fondo, o puo' anche permetterne l'uso, sebbene pignorate, con le opportune cautele per la loro conservazione e ricostituzione.
Le stesse disposizioni il giudice dell'esecuzione (1) può dare relativamente alle cose destinate dal coltivatore al servizio o alla coltivazione del fondo.
Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito; il predetto limite non si applica per i debitori costituiti in forma societaria e in ogni caso se nelle attivita' del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro. (2)(1) La parola "pretore" è stata sostituita dalle parole "giudice dell'esecuzione" dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
(2) Comma aggiunto dalla L. n. 52/2006 con decorrenza dal 1 marzo 2006.
Art. 516.
(Cose pignorabili in particolari circostanze di tempo)I frutti non ancora raccolti o separati dal suolo non possono essere pignorati separatamente dall'immobile a cui accedono, se non nelle ultime sei settimane anteriori al tempo ordinario della loro maturazione, tranne che il creditore pignorante si assuma le maggiori spese della custodia.
I bachi da seta possono essere pignorati solo quando sono nella maggior parte sui rami per formare il bozzolo.Art. 517. (1)
(Scelta delle cose da pignorare)Il pignoramento deve essere eseguito sulle cose che l'ufficiale giudiziario ritiene di piu' facile e pronta liquidazione, nel limite di un presumibile valore di realizzo pari all'importo del credito precettato aumentato della meta'.
In ogni caso l'ufficiale giudiziario deve preferire il denaro contante, gli oggetti preziosi e i titoli di credito e ogni altro bene che appaia di sicura realizzazione.(1) Articolo così modificato dalla L. n. 52/2006 con decorrenza dal 1 marzo 2006.
Il testo precedente recitava:
"Art. 517. (Scelta delle cose da pignorare)
Il pignoramento, quando non v'e` pregiudizio per il creditore, deve essere eseguito preferibilmente sulle cose indicate dal debitore.
In ogni caso l'ufficiale giudiziario deve preferire il danaro contante, gli oggetti preziosi e i titoli di credito che ritiene di sicura realizzazione."
Art. 518. (1)
(Forma del pignoramento)L'ufficiale giudiziario redige delle sue operazioni processo verbale nel quale dà atto dell'ingiunzione di cui all'articolo 492 e descrive le cose pignorate, nonché il loro stato, mediante rappresentazione fotografica ovvero altro mezzo di ripresa audiovisiva, determinandone approssimativamente il presumibile valore di realizzo con l'assistenza, se ritenuta utile o richiesta dal creditore, di un esperto stimatore da lui scelto. Se il pignoramento cade su frutti non ancora raccolti o separati dal suolo, l'ufficiale giudiziario ne descrive la natura, la qualità e l'ubicazione.
Quando ritiene opportuno differire le operazioni di stima l'ufficiale giudiziario redige un primo verbale di pignoramento, procedendo senza indugio e comunque entro il termine perentorio di trenta giorni alla definitiva individuazione dei beni da assoggettare al pignoramento sulla base dei valori indicati dall'esperto, al quale è consentito in ogni caso accedere al luogo in cui i beni si trovano.
Il giudice dell'esecuzione liquida le spese ed il compenso spettanti all'esperto, tenuto conto dei valori di effettiva vendita o assegnazione dei beni o, in qualunque altro caso, sulla base dei valori stimati.
Nel processo verbale l'ufficiale giudiziario fa relazione delle disposizioni date per conservare le cose pignorate.
Se il debitore non è presente, l'ufficiale giudiziario rivolge l'ingiunzione alle persone indicate nell'articolo 139, secondo comma, e consegna loro un avviso dell'ingiunzione stessa per il debitore. In mancanza di dette persone affigge l'avviso alla porta dell'immobile in cui ha eseguito il pignoramento.
Il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto devono essere depositati in cancelleria entro le ventiquattro ore dal compimento delle operazioni. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. L’ufficiale giudiziario trasmette copia del processo verbale al creditore e al debitore che lo richiedono a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando ciò non è possibile, a mezzo telefax o a mezzo posta ordinaria. (2)
Su istanza del creditore, da depositare non oltre il termine per il deposito dell'istanza di vendita, il giudice, nominato uno stimatore quando appare opportuno, ordina l'integrazione del pignoramento se ritiene che il presumibile valore di realizzo dei beni pignorati sia inferiore a quello indicato nel primo comma. In tale caso l'ufficiale giudiziario riprende senza indugio le operazioni di ricerca dei beni.
(1) Articolo così modificato dalla L. n. 52/2006 con decorrenza dal 1 marzo 2006.
Il testo precedente recitava:
"Art. 518. (Forma del pignoramento)
L'ufficiale giudiziario redige delle sue operazioni processo verbale nel quale dà atto dell'ingiunzione di cui all'art. 492 e descrive le cose pignorate, determinandone approssimativamente il valore, con l'assistenza quando occorre, di uno stimatore da lui scelto. Se il pignoramento cade su frutti non ancora raccolti o separati dal suolo o su bachi da seta, l'ufficiale giudiziario ne descrive la natura, la qualità e l'ubicazione.
Nel processo verbale l'ufficiale giudiziario fa relazione delle disposizioni date per conservare le cose pignorate.
Se il debitore non è presente, l'ufficiale giudiziario rivolge l'ingiunzione alle persone indicate nell'art. 139 secondo comma, e consegna loro un avviso dell'ingiunzione stessa per il debitore. In mancanza di dette persone affigge l'avviso alla porta dell'immobile in cui ha eseguito il pignoramento.
Il processo verbale col titolo esecutivo e il precetto deve essere depositato in cancelleria entro le ventiquattro ore dal compimento delle operazioni. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione."
(2) Il periodo: "L'ufficiale giudiziario trasmette copia del processo verbale al creditore e al debitore che lo richiedono a mezzo posta ordinaria, telefax o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi." è stato così modificato dalla L. 12 novembre 2011, n. 183.
Art. 519.
(Tempo del pignoramento)Il pignoramento non può essere eseguito nei giorni festivi, né fuori delle ore indicate nell'articolo 147, salvo che ne sia data autorizzazione dal presidente del tribunale o un giudice da lui delegato. (1)
Il pignoramento iniziato nelle ore prescritte può essere proseguito fino al suo compimento.(1) Le parole "dal pretore" sono state sostituite dalle parole "presidente del tribunale o un giudice da lui delegato" dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
(2) Vedi formula Istanza per pignoramento in tempi diversi da quelli consentiti ex lege in FormularioCivile.it.Art. 520.
(Custodia dei mobili pignorati)L'ufficiale giudiziario consegna al cancelliere del tribunale (1) il danaro, i titoli di credito e gli oggetti preziosi colpiti dal pignoramento. Il danaro deve essere depositato dal cancelliere nelle forme dei depositi giudiziari, mentre i titoli di credito e gli oggetti preziosi sono custoditi nei modi che il giudice dell'esecuzione determina.
Per la conservazione delle altre cose l'ufficiale giudiziario provvede, quando il creditore ne fa richiesta, trasportandole presso un luogo di pubblico deposito oppure affidandole a un custode diverso dal debitore; nei casi di urgenza l'ufficiale giudiziario affida la custodia agli istituti autorizzati di cui all'articolo 159 delle disposizioni per l'attuazione del presente codice. (2)(1) Le parole "della pretura" e "pretore" sono state sostituite rispettivamente dalle parole "del tribunale" e "giudice dell'esecuzione" dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
(2) Comma così modificato dalla L. n. 52/2006 con decorrenza dal 1 marzo 2006.
(3) Vedi formula Istanza per la conservazione dei beni mobili pignorati in FormularioCivile.it.Art. 521.
(Nomina e obblighi del custode)Non possono essere nominati custode il creditore o il suo coniuge senza il consenso del debitore, ne' il debitore o le persone della sua famiglia che convivono con lui senza il consenso del creditore.
Il custode sottoscrive il processo verbale dal quale risulta la sua nomina.
Al fine della conservazione delle cose pignorate, l'ufficiale giudiziario autorizza il custode a lasciarle nell'immobile appartenente al debitore o a trasportarle altrove.
Il custode non può usare delle cose pignorate senza l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione (1) e deve rendere il conto a norma dell'art. 593.
Quando è depositata l'istanza di vendita il giudice dispone la sostituzione del custode nominando l'istituto di cui al primo comma dell'articolo 534 che entro trenta giorni, previo invio di comunicazione contenente la data e l'orario approssimativo dell'accesso, provvede al trasporto dei beni pignorati presso la propria sede o altri locali nella propria disponibilità. Le persone incaricate dall'istituto, quando risulta necessario per apprendere i beni, possono aprire porte, ripostigli e recipienti e richiedere l'assistenza della forza pubblica. Per i beni che risultato difficilmente trasportabili con l'impiego dei mezzi usualmente utilizzati l'istituto puo' chiedere di essere autorizzato a provvedere alla loro custodia nel luogo in cui si trovano. (2)(1) La parola "pretore" è stata sostituita dalle parole "giudice dell'esecuzione" dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
(2) Comma aggiunto dalla L. n. 52/2006 con decorrenza dal 1 marzo 2006.Art. 522.
(Compenso del custode)Il custode non ha diritto a compenso se non l'ha chiesto e se non gli e' stato riconosciuto dall'ufficiale giudiziario all'atto della nomina.
Nessun compenso puo' attribuirsi alle persone indicate nel primo comma dell'articolo precedente.Art. 523.
(Unione di pignoramenti)L'ufficiale giudiziario, che trova un pignoramento gia' iniziato da altro ufficiale giudiziario, continua le operazioni insieme con lui. Essi redigono unico processo verbale.
Art. 524.
(Pignoramento successivo)L'ufficiale giudiziario, che trova un pignoramento già compiuto, ne dà atto nel processo verbale descrivendo i mobili precedentemente pignorati, e quindi procede al pignoramento degli altri beni o fa constare nel processo verbale che non ve ne sono.
Il processo verbale è depositato in cancelleria e inserito nel fascicolo formato in base al primo pignoramento, se quello successivo è compiuto anteriormente alla udienza prevista nell'articolo 525 primo comma (1), ovvero alla presentazione del ricorso per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati nella ipotesi prevista nel secondo comma dell'articolo 525 (1). In tal caso il cancelliere ne da' notizia al creditore primo pignorante e l'esecuzione si svolge in unico processo.
Il pignoramento successivo, se è compiuto dopo l'udienza di cui sopra ovvero dopo la presentazione del ricorso predetto, ha gli effetti di un intervento tardivo rispetto ai beni colpiti dal primo pignoramento. Se colpisce altri beni, per questi ha luogo separato processo.(1) Parole così modificate dal D.L. n. 35/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.
Sezione II
DELL'INTERVENTO DEI CREDITORI
Art. 525.
(Condizione e tempo dell'intervento)(...) (1)
Per gli effetti di cui agli articoli seguenti l'intervento deve avere luogo non oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita o per l'assegnazione. Di tale intervento il cancelliere da' notizia al creditore pignorante.
Qualora il valore dei beni pignorati, determinato a norma dell'articolo 518, non superi ventimila euro, l'intervento di cui al comma precedente deve aver luogo non oltre la data di presentazione del ricorso, prevista dall'articolo 529. (2)(1) Il comma: "Possono intervenire a norma dell'articolo 499 tutti coloro che nei confronti del debitore hanno un credito certo, liquido ed esigibile." è stato abrogato dal D.L. n. 35/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.
(2) Comma così sostituito dal D.L. n. 35/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.Art. 526.
(Facoltà dei creditori intervenuti)I creditori intervenuti a norma dell'articolo 525 (1) partecipano all'espropriazione dei mobili pignorati e, se muniti di titolo esecutivo, possono provocarne i singoli atti.
(1) Parole così modificate dal D.L. n. 35/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.
Art. 527. (1)
(Diritto dei creditori intervenuti alla distribuzione)(...)
(1) L'articolo che recitava: "Ai creditori intervenuti a norma dell'articolo 525 secondo e terzo comma il creditore pignorante ha facoltà di indicare, alla udienza o con atto notificato e, in ogni caso, non oltre i cinque giorni successivi alla comunicazione fattagli dal cancelliere, l'esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili, e di invitarli ad estendere il pignoramento se sono forniti di titolo esecutivo o, altrimenti, ad anticipare le spese necessarie per l'estensione.
Se i creditori intervenuti non si giovano, senza giusto motivo, delle indicazioni loro fatte o non rispondono all'invito entro il termine di dieci giorni, il creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito in sede di distribuzione." è stato abrogato dal D.L. n. 35/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.Art. 528.
(Intervento tardivo)I creditori chirografari che intervengono successivamente ai termini di cui all'articolo 525, ma prima del provvedimento di distribuzione, concorrono alla distribuzione della parte della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante, dei creditori privilegiati e di quelli intervenuti in precedenza. (1)
I creditori che hanno un diritto di prelazione sulle cose pignorate, anche se intervengono a norma del comma precedente, concorrono alla distribuzione della somma ricavata in ragione dei loro diritti di prelazione.(1) Comma così sostituito dal D.L. 35/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.
Sezione III
DELL'ASSEGNAZIONE E DELLA VENDITA
Art. 529. (1)
(Istanza di assegnazione o di vendita)Decorso il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la distribuzione del danaro e la vendita di tutti gli altri beni.
Dei titoli di credito e delle altre cose il cui valore risulta dal listino di borsa o di mercato possono chiedere anche l'assegnazione.
Al ricorso si deve unire il certificato d'iscrizione dei privilegi gravanti sui mobili pignorati.(1) Vedi formula Istanza di assegnazione di titoli di credito pignorati in FormularioCivile.it
Art. 530.
(Provvedimento per l'assegnazione o per l'autorizzazione della vendita)Sull'istanza di cui all'articolo precedente il giudice dell'esecuzione (1) fissa l'udienza per l'audizione delle parti.
All'udienza le parti possono fare osservazioni circa l'assegnazione e circa il tempo e le modalita' della vendita, e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono gia' decadute dal diritto di proporle.
Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle parti comparse, il giudice dell'esecuzione (1) dispone con ordinanza l'assegnazione o la vendita.
Se vi sono opposizioni il giudice dell'esecuzione (1) le decide con sentenza e dispone con ordinanza l'assegnazione o la vendita.
Qualora ricorra l'ipotesi prevista dal secondo comma (2) dell'articolo 525, e non siano intervenuti creditori fino alla presentazione del ricorso, il giudice dell'esecuzione (1) provvederà con decreto per l'assegnazione o la vendita; altrimenti provvederà a norma dei commi precedenti, ma saranno sentiti soltanto i creditori intervenuti nel termine previsto dal secondo comma (2) dell'articolo 525.
Il giudice dell'esecuzione può stabilire che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e l'incanto, ai sensi degli articoli 532, 534 e 534-bis, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche. (3)
In ogni caso il giudice dell'esecuzione può disporre che sia effettuata la pubblicità prevista dall'articolo 490, secondo comma, almeno dieci giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto. (3)(1) La parola "pretore" è stata sostituita dalle parole "giudice dell'esecuzione" dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
(2) Parole così modificate dal D.L. n. 35/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.
(3) Comma aggiunto dal D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella L. 22 febbraio 2010, n. 24.Art. 531.
(Vendita di frutti pendenti o di speciali beni mobili)La vendita di frutti pendenti non puo' essere disposta se non per il tempo della loro maturazione, salvo diverse consuetudini locali.
La vendita dei bachi da seta non puo' essere fatta prima che siano in bozzoli.
Delle cose indicate nell'articolo 515 il giudice dell'esecuzione (1) può differire la vendita per il periodo che ritiene necessario a soddisfare le esigenze dell'azienda agraria.(1) La parola "pretore" è stata sostituita dalle parole "giudice dell'esecuzione" dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
Art. 532.
(Vendita a mezzo di commissionario)Il giudice dell'esecuzione può disporre la vendita senza incanto o tramite commissionario dei beni pignorati. Le cose pignorate devono essere affidate all'istituto vendite giudiziarie, ovvero, con provvedimento motivato, ad altro soggetto specializzato nel settore di competenza, affinché proceda alla vendita in qualità di commissionario. (1)
Nello stesso provvedimento di cui al primo comma il giudice, dopo avere sentito, se necessario, uno stimatore dotato di specifica preparazione tecnica e commerciale in relazione alla peculiarità del bene stesso, fissa il prezzo minimo della vendita e l'importo globale fino al raggiungimento del quale la vendita deve essere eseguita, e può imporre al commissionario una cauzione. (1)
Se il valore delle cose risulta dal listino di borsa o di mercato, la vendita non può essere fatta a prezzo inferiore al minimo ivi segnato.(1) Comma così modificato dal D.L. n. 35/2005 e dalla L. n. 52/2006 con decorrenza dal 1 marzo 2006.
Art. 533.
(Obblighi del commissionario)Il commissionario assicura agli interessati la possibilità di esaminare, anche con modalità telematiche, le cose poste in vendita almeno tre giorni prima della data fissata per l'esperimento di vendita e non può consegnare la cosa all'acquirente prima del pagamento integrale del prezzo. Egli è tenuto in ogni caso a documentare le operazioni di vendita mediante certificato, fattura o fissato bollato in doppio esemplare, uno dei quali deve essere consegnato al cancelliere col prezzo ricavato dalla vendita, nel termine stabilito dal giudice dell'esecuzione nel suo provvedimento. (1)
Qualora la vendita senza incanto non avvenga nel termine di un mese dal provvedimento di autorizzazione, il commissionario, salvo che il termine sia prorogato su istanza di tutti i creditori intervenuti, deve riconsegnare i beni, affinché siano venduti all'incanto.
Il compenso al commissionario è stabilito dal giudice dell'esecuzione (2) con decreto.(1) Comma modificato dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 e dal D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella L. 22 febbraio 2010, n. 24.
(2) Comma modificato dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
(3) Vedi formula Ricorso contro l'operato dell'ufficiale incaricato della vendita in FormularioCivile.itArt. 534.
(Vendita all'incanto)Quando la vendita deve essere fatta ai pubblici incanti, il giudice dell'esecuzione (1), col provvedimento di cui all'articolo 530, stabilisce il giorno, l'ora e il luogo in cui deve eseguirsi, e ne affida l'esecuzione al cancelliere o all'ufficiale giudiziario o a un istituto all'uopo autorizzato.
Nello stesso provvedimento il giudice dell'esecuzione (1) può disporre che, oltre alla pubblicità prevista dal primo comma dell'articolo 490, sia data anche una pubblicità straordinaria a norma del comma terzo dello stesso articolo.(1) La parola "pretore" è stata sostituita dalle parole "giudice dell'esecuzione" dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
Art. 534-bis. (1)
(Delega delle operazioni di vendita)Il giudice, con il provvedimento di cui all'articolo 530, può, sentiti gli interessati, delegare all'istituto di cui al primo comma dell'articolo 534, ovvero in mancanza a un notaio avente sede preferibilmente nel circondano o a un avvocato o a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita con incanto ovvero senza incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri. La delega e gli atti conseguenti sono regolati dalle disposizioni di cui all'articolo 591-bis, in quanto compatibili con le previsioni della presente sezione.
(1) Articolo così modificato dal D.L. n. 35/2005 e dalla L. n. 263/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.
Il testo precedente recitava:
"Art. 534-bis. (Delega al notaio delle operazioni di vendita con incanto)
Il pretore, con il provvedimento di cui all'articolo 530, può, sentiti gli interessati, delegare a un notaio avente sede nel circondario il compimento delle operazioni di vendita con incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri. La delega e gli atti conseguenti sono regolati dalle disposizioni di cui all'articolo 591-bis, in quanto compatibili con le previsioni della presente sezione."Art. 534-ter. (1)
(Ricorso al giudice dell'esecuzione)Quando, nel corso delle operazioni di vendita, insorgono difficolta il professionista delegato può rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto. Le parti e gli interessati possono proporre reclamo avverso il predetto decreto ed avverso gli atti del professionista con ricorso allo stesso giudice, il quale provvede con ordinanza; il ricorso non sospende le operazioni di vendita salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione.
Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 617.(1) Articolo così modificato dal D.L. n. 35/2005 e dalla L. n. 263/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.
Art. 535.
(Prezzo base dell'incanto)Se il valore delle cose risulta da listino di borsa o di mercato, il prezzo base è determinato dal minimo del giorno precedente alla vendita.
In ogni altro caso il giudice dell'esecuzione (1), nel provvedimento di cui all'articolo 530, sentito quando occorre uno stimatore, fissa il prezzo di apertura dell'incanto o autorizza, se le circostanze lo consigliano, la vendita al migliore offerente senza determinare il prezzo minimo.(1) La parola "pretore" è stata sostituita dalle parole "giudice dell'esecuzione" dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
Art. 536.
(Trasporto e ricognizione delle cose da vendere)Chi è incaricato della vendita fa trasportare, quando occorre, le cose pignorate nel luogo stabilito per l'incanto, e può richiedere l'intervento della forza pubblica.
In ogni caso, prima di addivenire agli incanti deve fare, in concorso col custode, la ricognizione degli oggetti da vendersi, confrontandoli con la descrizione contenuta nel processo verbale di pignoramento.Art. 537.
(Modo dell'incanto)Le cose da vendere si offrono singolarmente oppure a lotti secondo la convenienza, per il prezzo base di cui all'articolo 535. L'aggiudicazione al maggiore offerente segue quando, dopo una duplice pubblica enunciazione del prezzo raggiunto, non è fatta una maggiore offerta.
Se la vendita non può compiersi nel giorno stabilito, è continuata nel primo giorno seguente non festivo.
Dell'incanto si redige processo verbale, che si deposita immediatamente nella cancelleria.Art. 538. (1)
(Nuovo incanto)Quando una cosa messa all'incanto resta invenduta, il soggetto a cui è stata affidata l'esecuzione della vendita fissa un nuovo incanto ad un prezzo base inferiore di un quinto rispetto a quello precedente.
(1) Articolo così modificato dalla L. n. 52/2006 con decorrenza dal 1 marzo 2006.
Il testo precedente recitava:
"Art. 538. (Nuovo incanto)
Quando una cosa messa all'incanto resta invenduta, il cancelliere ne dà notizia alle parti.
Se delle cose invendute nessuno dei creditori chiede l'assegnazione per il prezzo fissato a norma dell'art. 535 secondo comma, il giudice dell'esecuzione ordina un nuovo incanto nel quale e` ammessa qualsiasi offerta."Art. 539.
(Vendita o assegnazione degli oggetti d'oro e d'argento)Gli oggetti d'oro e d'argento non possono in nessun caso essere venduti per un prezzo inferiore al valore intrinseco.
Se restano invenduti, sono assegnati per tale valore ai creditori.Art. 540.
(Pagamento del prezzo e rivendita)(...) (1)
Se il prezzo non è pagato, si procede immediatamente a nuovo incanto, a spese e sotto la responsabilità dell'aggiudicatario inadempiente.
La somma ricavata dalla vendita è immediatamente consegnata al cancelliere per essere depositata con le forme dei depositi giudiziari.(1) Il comma che recitava: "La vendita all'incanto si fa per contanti." è stato abrogato dal D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella L. 22 febbraio 2010, n. 24.
Art. 540-bis. (1)
(Integrazione del pignoramento)Quando le cose pignorate risultano invendute a seguito del secondo o successivo esperimento ovvero quando la somma assegnata, ai sensi degli articoli 510, 541 e 542, non è sufficiente a soddisfare le ragioni dei creditori, il giudice, ad istanza di uno di questi, provvede a norma dell’ultimo comma dell’articolo 518. Se sono pignorate nuove cose, il giudice ne dispone la vendita senza che vi sia necessità di nuova istanza. In caso contrario, dichiara l’estinzione del procedimento, salvo che non siano da completare le operazioni di vendita.
(1) Articolo aggiunto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69.
Sezione IV: DELLA DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA
Art. 541.
(Distribuzione amichevole)Se i creditori concorrenti chiedono la distribuzione della somma ricavata secondo un piano concordato, il giudice dell'esecuzione (1), sentito il debitore, provvede in conformità.
(1) La parola "pretore" è stata sostituita dalle parole "giudice dell'esecuzione" dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
Art. 542.
(Distribuzione giudiziale)Se i creditori non raggiungono l'accordo di cui all'articolo precedente o dell'esecuzione (1) non l'approva, ognuno di essi puo' chiedere che si proceda alla distribuzione della somma ricavata.
Il dell'esecuzione (1), sentite le parti, distribuisce la somma ricavata, a norma degli articoli 510 e seguenti e ordina il pagamento delle singole quote.(1) La parola "pretore" è stata sostituita dalle parole "giudice dell'esecuzione" dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
Capo III
DELL'ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI
Sezione IDEL PIGNORAMENTO E DELL'INTERVENTO
Art. 543.
(Forma del pignoramento)Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi, si esegue mediante atto notificato personalmente al terzo e al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti.
L'atto deve contenere, oltre all'ingiunzione al debitore di cui all'articolo 492:
1) l'indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto;
2) l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e l'intimazione al terzo di non disporne senza ordine di giudice;
3) la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente nonché l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente; (1)
4) la citazione del terzo e del debitore a comparire davanti al giudice del luogo di residenza del terzo, affinché questi faccia la dichiarazione di cui all'articolo 547 e il debitore sia presente alla dichiarazione e agli atti ulteriori, con invito al terzo a comparire quando il pignoramento riguarda i crediti di cui all'articolo 545, commi terzo e quarto, e negli altri casi a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata. (2)
Nell'indicare l'udienza di comparizione si deve rispettare il termine previsto nell'articolo 501.
L'ufficiale giudiziario, che ha proceduto alla notificazione dell'atto, è tenuto a depositare immediatamente l'originale nella cancelleria del tribunale (3) per la formazione del fascicolo previsto nell'articolo 488. In tale fascicolo debbono essere inseriti il titolo esecutivo e il precetto che il creditore pignorante deve depositare in cancelleria al momento della costituzione prevista nell'articolo 314. (4)(1) La parola "pretore" è stata sostituita dalla parola "tribunale" dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51. Successivamente il periodo: "nonché l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente" è stato aggiunto dall’art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228, in vigore dal 1° gennaio 2013.
(2) Punto così modificato dalla L. n. 52/2006 con decorrenza dal 1 marzo 2006. Successivamente le parole: "ovvero a mezzo di posta elettronica certificata" sono state aggiunte dall’art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228, in vigore dal 1° gennaio 2013.
(3) Le parole "della pretura" sono state sostituite dalle parole "del tribunale" dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
(4) Dopo le modifiche apportate dalla L. 26 novembre 1990, n. 353: articoli 165 e 171 c.p.c.Art. 544.
(Pegno o ipoteca a garanzia del credito pignorato)Se il credito pignorato è garantito da pegno, s'intima a chi detiene la cosa data in pegno di non eseguirne la riconsegna senza ordine di giudice.
Se il credito pignorato è garantito da ipoteca, l'atto di pignoramento deve essere annotato nei libri fondiari.Art. 545. (1)
(Crediti impignorabili)Non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per causa di alimenti, e sempre con l'autorizzazione del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto.
Non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza.
Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altra indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal tribunale o da un giudice da lui delegato.
Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito.
Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre la meta' dell'ammontare delle somme predette.
Restano in ogni caso ferme le altre limitazioni contenute in speciali disposizioni di legge.(1) Articolo così modificato dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
Art. 546. (1)
(Obblighi del terzo)Dal giorno in cui gli è notificato l'atto previsto nell'art. 543, il terzo è soggetto, relativamente alle cose e alle somme da lui dovute e nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà, agli obblighi che la legge impone al custode.
Nel caso di pignoramento eseguito presso più terzi, il debitore può chiedere la riduzione proporzionale dei singoli pignoramenti a norma dell'articolo 496 ovvero la dichiarazione di inefficacia di taluno di essi; il giudice dell'esecuzione, convocate le parti, provvede con ordinanza non oltre venti giorni dall'istanza.(1) Articolo così modificato dal D.L. n. 35/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.
Il testo precedente recitava:
"Art. 546. (Obblighi del terzo)
Dal giorno in cui gli è notificato l'atto previsto nell'art. 543, il terzo è soggetto, relativamente alle cose e alle somme da lui dovute, agli obblighi che la legge impone al custode."Art. 547.
(Dichiarazione del terzo)Con dichiarazione all'udienza o, nei casi previsti, a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata, il terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna. (1)
Deve altresì specificare i sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato.
Il creditore pignorante deve chiamare nel processo il sequestrante nel termine perentorio fissato dal giudice.(1) Comma così modificato dalla L. n. 52/2006 con decorrenza dal 1 marzo 2006. Successivamente le parole: "o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata" sono state aggiunte dall'art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228, in vigore dal 1° gennaio 2013.
Art. 548. (1)
(Mancata dichiarazione del terzo)Se il pignoramento riguarda i crediti di cui all'articolo 545, terzo e quarto comma, quando il terzo non compare all'udienza stabilita, il credito pignorato, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione, e il giudice provvede a norma degli articoli 552 o 553.
Fuori dei casi di cui al primo comma, quando all'udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissa un'udienza successiva.
L'ordinanza è notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi non compare alla nuova udienza, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato a norma del primo comma.
Il terzo può impugnare nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617, primo comma, l'ordinanza di assegnazione di crediti adottata a norma del presente articolo, se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.
(1) L'articolo che recitava: "Mancata o contestata dichiarazione del terzo.
Se il terzo non compare all'udienza stabilita o, comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione, o se intorno a questa sorgono contestazioni, il giudice, su istanza di parte, provvede all'istruzione della causa a norma del libro secondo. (2)
Se il terzo non fa la dichiarazione neppure nel corso del giudizio di primo grado, può essere applicata nei suoi confronti la disposizione dell'articolo 232 primo comma." è stato così sostituito dall'art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228, in vigore dal 1° gennaio 2013.
(2) Comma così modificato dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.Art. 549. (1)
(Contestata dichiarazione del terzo)Se sulla dichiarazione sorgono contestazioni, il giudice dell'esecuzione le risolve, compiuti i necessari accertamenti, con ordinanza. L'ordinanza produce effetti ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione ed è impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617.
(1) L'articolo che recitava: "Accertamento dell'obbligo del terzo.
Con la sentenza che definisce il giudizio di cui all'articolo precedente, il giudice, se accerta l'esistenza del diritto del debitore nei confronti del terzo, fissa alle parti un termine perentorio per la prosecuzione del processo esecutivo." è stato così sostituito dall'art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228, in vigore dal 1° gennaio 2013.
Art. 550.
(Pluralità di pignoramenti)Il terzo deve indicare i pignoramenti che sono stati eseguiti presso di lui.
Se altri pignoramenti sono eseguiti dopo che il terzo abbia fatto la sua dichiarazione, egli può limitarsi a richiamare la dichiarazione precedente e i pignoramenti ai quali si riferiva.
Si applicano le disposizioni dell'articolo 524 secondo e terzo comma.Art. 551.
(Intervento)L'intervento di altri creditori e' regolato a norma degli articoli 525 e seguenti.
Agli effetti di cui all'articolo 526 l'intervento non deve avere luogo oltre la prima udienza di comparizione delle parti.Sezione II: DELL'ASSEGNAZIONE E DELLA VENDITA
Art. 552.
(Assegnazione e vendita di cose dovute dal terzo)Se il terzo si dichiara o è dichiarato possessore di cose appartenenti al debitore, il giudice dell'esecuzione (1), sentite le parti, provvede per l'assegnazione o la vendita delle cose mobili a norma degli articoli 529 e seguenti, o per l'assegnazione dei crediti a norma dell'articolo seguente.
(1) La parola "pretore" è stata sostituita dalle parole "giudice dell'esecuzione"dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
Art. 553.
(Assegnazione e vendita di crediti)Se il terzo si dichiara o è dichiarato debitore di somme esigibili immediatamente o in termini non maggiori di novanta giorni, il giudice dell'esecuzione (1) le assegna in pagamento, salvo esazione, ai creditori concorrenti.
Se le somme dovute dal terzo sono esigibili in termine maggiore, o si tratta di censi o di rendite perpetue o temporanee, e i creditori non ne chiedano d'accordo l'assegnazione, si applicano le regole richiamate nell'articolo precedente per la vendita di cose mobili.
Il valore delle rendite perpetue e dei censi, quando sono assegnati ai creditori, deve essere ragguagliato in ragione di € 0,052 di capitale per € 0,00258 di rendita.(1) La parola "pretore" è stata sostituita dalle parole "giudice dell'esecuzione" dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
Art. 554.
(Pegno o ipoteca a garanzia del credito assegnato)Se il credito assegnato o venduto è garantito da pegno, il giudice dell'esecuzione (1) dispone che la cosa data in pegno sia affidata all'assegnatario o aggiudicatario del credito oppure ad un terzo che designa, sentite le parti.
Se il credito assegnato o venduto è garantito da ipoteca, il provvedimento di assegnazione o l'atto di vendita va annotato nei libri fondiari.(1) La parola "pretore" è stata sostituita dalle parole "giudice dell'esecuzione"dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
Capo IV: DELL'ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE
Sezione I: DEL PIGNORAMENTOArt. 555.
(Forma del pignoramento)Il pignoramento immobiliare si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale gli si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dal codice civile per l'individuazione dell'immobile ipotecato, i beni e i diritti immobiliari che si intendono sottoporre a esecuzione, e gli si fa l'ingiunzione prevista nell'articolo 492.
Immediatamente dopo la notificazione l'ufficiale giudiziario consegna copia autentica dell'atto con le note di trascrizione al competente conservatore dei registri immobiliari, che trascrive l'atto e gli restituisce una delle note.
Le attivita' previste nel comma precedente possono essere compiute anche dal creditore pignorante, al quale l'ufficiale giudiziario, se richiesto, deve consegnare gli atti di cui sopra.Art. 556.
(Espropriazione di mobili insieme con immobili)Il creditore può fare pignorare insieme coll'immobile anche i mobili che lo arredano, quando appare opportuno che l'espropriazione avvenga unitamente.
In tal caso l'ufficiale giudiziario forma atti separati per l'immobile e per i mobili, ma li deposita insieme nella cancelleria del tribunale.Art. 557.
(Deposito dell'atto di pignoramento)L'ufficiale giudiziario che ha eseguito il pignoramento deve depositare immediatamente nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione l'atto di pignoramento e, appena possibile, la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.
Il creditore pignorante deve depositare il titolo esecutivo e il precetto entro dieci giorni (1) dal pignoramento e, nell'ipotesi di cui all'articolo 555 ultimo comma, la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.
Il cancelliere al momento del deposito dell'atto di pignoramento forma il fascicolo dell'esecuzione.(1) Parola così modificata dal D.L. n. 35/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.
Art. 558.
(Limitazione dell'espropriazione)Se un creditore ipotecario estende il pignoramento a immobili non ipotecati a suo favore, il giudice dell'esecuzione può applicare il disposto dell'articolo 496, oppure può sospenderne la vendita fino al compimento di quella relativa agli immobili ipotecati.
Art. 559.
(Custodia dei beni pignorati)Col pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori, comprese le pertinenze, e i frutti senza diritto a compenso.
Su istanza del creditore pignorante o di un creditore intervenuto, il giudice dell'esecuzione, sentito il debitore, può nominare custode una persona diversa dallo stesso debitore. Il giudice provvede a nominare una persona diversa quando l'immobile non sia occupato dal debitore. (1)
Il giudice provvede alla sostituzione del custode in caso di inosservanza degli obblighi su di lui incombenti. (2)
Il giudice, se custode dei beni pignorati è il debitore e salvo che per la particolare natura degli stessi ritenga che la sostituzione non abbia utilità, dispone, al momento in cui pronuncia l'ordinanza con cui è autorizzata la vendita o disposta la delega delle relative operazioni, che custode dei beni medesimi sia la persona incaricata delle dette operazioni o l'istituto di cui al primo comma dell'articolo 534. (2)
Qualora tale istituto non sia disponibile o debba essere sostituito, e' nominato custode altro soggetto. (2)
I provvedimenti di cui ai commi che precedono sono pronunciati con ordinanza non impugnabile. (2)(1) Periodo aggiunto dal D.L. n. 35/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.
(2) Comma aggiunto dal D.L. n. 35/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.Art. 560.
(Modalita' di nomina e revoca del custode. Modo della custodia) (1)Il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere il conto a norma dell'articolo 593.
Ad essi e' fatto divieto di dare in locazione l'immobile pignorato se non sono autorizzati dal giudice dell'esecuzione.
Il giudice dell'esecuzione dispone, con provvedimento non impugnabile, la liberazione dell'immobile pignorato, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca la detta autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile.
Il provvedimento costituisce titolo esecutivo per il rilascio ed è eseguito a cura del custode anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi non lo esentano. (2)
Il giudice, con l'ordinanza di cui al terzo comma dell'articolo 569, stabilisce le modalità con cui il custode deve adoperarsi affinche' gli interessati a presentare offerta di acquisto esaminino i beni in vendita. Il custode provvede in ogni caso, previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione, all'amministrazione e alla gestione dell'immobile pignorato ed esercita le azioni previste dalla legge e occorrenti per conseguirne la disponibilita'. (3)(1) Rubrica così modificata dal D.L. n. 35/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.
(2) Commi così modificati dal D.L. n. 35/2005 e dalla L. n. 263/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.
(3) Comma aggiunto dal D.L. n. 35/2005 e dalla L. n. 263/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.Art. 561.
(Pignoramento successivo)Il conservatore dei registri immobiliari, se nel trascrivere un atto di pignoramento trova che sugli stessi beni è stato eseguito un altro pignoramento, ne fa menzione nella nota di trascrizione che restituisce.
L'atto di pignoramento con gli altri documenti indicati nell'articolo 557 è depositato in cancelleria e inserito nel fascicolo formato in base al primo pignoramento, se quello successivo è compiuto anteriormente all'udienza prevista nell'articolo 564 (1). In tal caso l'esecuzione si svolge in unico processo.
Se il pignoramento successivo e' compiuto dopo l'udienza di cui sopra, si applica l'articolo 524 ultimo comma.(1) Parole così modificate dal D.L. n. 35/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.
Art. 562.
(Inefficacia del pignoramento e cancellazione della trascrizione)Se il pignoramento diviene inefficace per il decorso del termine previsto nell'articolo 497, il giudice dell'esecuzione con l'ordinanza di cui all'articolo 630 dispone che sia cancellata la trascrizione.
Il conservatore dei registri immobiliari provvede alla cancellazione su presentazione dell'ordinanza.Sezione II
DELL'INTERVENTO DEI CREDITORI
Art. 563. (1)
(Condizioni e tempo dell'intervento)(...)
(1) L'articolo che recitava: "Possono intervenire a norma dell'articolo 499 tutti coloro che nei confronti del debitore hanno un credito, anche se sottoposto a termine o a condizione.
Per gli effetti di cui all'articolo seguente l'intervento deve avere luogo non oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita." è stato abrogato dal D.L. n. 35/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.Art. 564. (1)
(Facoltà dei creditori intervenuti)I creditori intervenuti non oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita partecipano all'espropriazione dell'immobile pignorato e, se muniti di titolo esecutivo, possono provocarne i singoli atti.
(1) Articolo così modificato dal D.L. n. 35/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.
Il testo precedente recitava:
"Art. 564. (Facoltà dei creditori intervenuti)
I creditori intervenuti a norma del secondo comma dell'articolo precedente partecipano all'espropriazione dell'immobile pignorato, e, se muniti di titolo esecutivo, possono provocarne i singoli atti."Art. 565.
(Intervento tardivo)I creditori chirografari che intervengono oltre l'udienza indicata nell'articolo 564 (1), ma prima di quella prevista nell'articolo 596, concorrono alla distribuzione di quella parte della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante e di quelli intervenuti in precedenza e a norma dell'articolo seguente.
(1) Parole così modificate dal D.L. n. 35/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.
Art. 566.
(Intervento dei creditori iscritti e privilegiati)I creditori iscritti e i privilegiati che intervengono oltre l'udienza indicata nell'articolo 564 (1), ma prima di quella prevista nell'articolo 596, concorrono alla distribuzione della somma ricavata in ragione dei loro diritti di prelazione, e, quando sono muniti di titolo esecutivo, possono provocare atti dell'espropriazione.
(1) Parole così modificate dal D.L. n. 35/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.
Sezione III
DELLA VENDITA E DELLA ASSEGNAZIONE
§ 1: DISPOSIZIONI GENERALIArt. 567. (1)
(Istanza di vendita)Decorso il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la vendita dell'immobile pignorato.
Il creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro centoventi giorni dal deposito del ricorso, ad allegare allo stesso l'estratto del catasto, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento; tale documentazione può essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari.
Il termine di cui al secondo comma può essere prorogato una sola volta su istanza dei creditori o dell'esecutato, per giusti motivi e per una durata non superiore ad ulteriori centoventi giorni. Un termine di centoventi giorni è inoltre assegnato al creditore dal giudice, quando lo stesso ritiene che la documentazione da questi depositata debba essere completata. Se la proroga non è richiesta o non è concessa, oppure se la documentazione non è integrata nel termine assegnato ai sensi di quanto previsto nel periodo precedente, il giudice dell'esecuzione, anche d'ufficio, dichiara l'inefficacia del pignoramento relativamente all'immobile per il quale non è stata depositata la prescritta documentazione. L'inefficacia è dichiarata con ordinanza, sentite le parti. Il giudice, con l'ordinanza, dispone la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Si applica l'articolo 562, secondo comma. Il giudice dichiara altresì l'estinzione del processo esecutivo se non vi sono altri beni pignorati.(1) Articolo così modificato dal D.L. n. 35/2005 e dalla L. n. 263/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.
Il testo precedente recitava:
"Art. 567 (Istanza di vendita)
Decorso il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la vendita dell'immobile pignorato.
Il creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro sessanta giorni dal deposito del ricorso, ad allegare allo stesso l'estratto del catasto e delle mappe censuarie, il certificato di destinazione urbanistica di cui all'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, di data non anteriore a tre mesi dal deposito del ricorso, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato; tale documentazione puo' essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari.
La documentazione di cui al secondo comma puo' essere allegata anche a cura di un creditore intervenuto munito di titolo esecutivo.
Qualora non sia depositata nei termini prescritti la documentazione di cui al secondo comma, ovvero il certificato notarile sostitutivo della stessa, il giudice dell'esecuzione pronuncia ad istanza del debitore o di ogni altra parte interessata o anche d'ufficio l'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva di cui all'articolo 630, secondo comma, disponendo che sia cancellata la trascrizione del pignoramento.
Si applica l'articolo 562, secondo comma."Art. 568.
(Determinazione del valore dell'immobile)Agli effetti dell'espropriazione il valore dell'immobile si determina a norma dell'articolo 15 primo comma.
Per il diritto del direttario, il valore, agli effetti indicati, si determina in base agli otto decimi di quello calcolato a norma dell'articolo 13 ultimo comma.
Se il bene non è soggetto a tributo diretto verso lo Stato o se per qualsiasi ragione il giudice ritiene che il valore determinato a norma delle disposizioni precedenti sia manifestamente inadeguato, il valore è determinato dal giudice stesso sulla base degli elementi forniti dalle parti e di quelli che gli può fornire un esperto da lui nominato.Art. 569. (1)
(Provvedimento per l'autorizzazione della vendita)A seguito dell'istanza di cui all'articolo 567 il giudice dell'esecuzione, entro trenta giorni dal deposito della documentazione di cui al secondo comma dell'articolo 567, nomina l'esperto convocandolo davanti a sé per prestare il giuramento e fissa l'udienza per la comparizione delle parti e dei creditori di cui all'articolo 498 che non siano intervenuti. Tra la data del provvedimento e la data fissata per l'udienza non possono decorrere più di centoventi giorni.
All'udienza le parti possono fare osservazioni circa il tempo e le modalità della vendita, e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono già decadute dal diritto di proporle.
Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle parti comparse, il giudice dispone con ordinanza la vendita, fissando un termine non inferiore a novanta giorni, e non superiore a centoventi, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 571. Il giudice con la medesima ordinanza stabilisce le modalità con cui deve essere prestata la cauzione, fissa, al giorno successivo alla scadenza del termine, l'udienza per la deliberazione sull'offerta e per la gara tra gli offerenti di cui all'articolo 573 e provvede ai sensi dell'articolo 576, per il caso in cui non siano proposte offerte d'acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai sensi dell'articolo 571, ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze previste dall'articolo 572, terzo comma, ovvero per il caso, infine, in cui la vendita senza incanto non abbia luogo per qualsiasi altra ragione.
Con la stessa ordinanza, il giudice può stabilire che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi previsti, l'incanto, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche.
Se vi sono opposizioni il tribunale le decide con sentenza e quindi il giudice dell'esecuzione dispone la vendita con ordinanza.
Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale essa deve essere notificata, a cura del creditore che ha chiesto la vendita o di un altro autorizzato, ai creditori di cui all'articolo 498 che non sono comparsi.(1) Articolo così modificato dal D.L. n. 35/2005, dalla L. n. 263/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006 e dal D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella L. 22 febbraio 2010, n. 24.
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§ 2: VENDITA SENZA INCANTO
Art. 570.
(Avviso della vendita)Dell'ordine di vendita è dato dal cancelliere, a norma dell'articolo 490, pubblico avviso contenente l'indicazione (1), degli estremi previsti nell'articolo 555, del valore dell'immobile determinato a norma dell'articolo 568, del sito Internet sul quale è pubblicata la relativa relazione di stima, del nome e del recapito telefonico del custode nominato in sostituzione del debitore (1), con l'avvertimento che maggiori informazioni, anche relative alle generalità del debitore, possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia interesse.
(1) Le parole: "del debitore" sono state soppresse dal D.Lgs. 39 giugno 2003, n. 196.
(2) Parole così modificate dal D.L. n. 35/2005 e dalla L. n. 263/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.Art. 571. (1)
(Offerte d'acquisto)Ognuno, tranne il debitore, è ammesso a offrire per l'acquisto dell'immobile pignorato personalmente o a mezzo di procuratore legale anche a norma dell'articolo 579, ultimo comma. L'offerente deve presentare nella cancelleria dichiarazione contenente l'indicazione del prezzo, del tempo e modo del pagamento e ogni altro elemento utile alla valutazione dell'offerta.
L'offerta non è efficace se perviene oltre il termine stabilito ai sensi dell'articolo 569, terzo comma, se è inferiore al prezzo determinato a norma dell'articolo 568 o se l'offerente non presta cauzione, con le modalità stabilite nell'ordinanza di vendita, in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto.
L'offerta è irrevocabile, salvo che:
(...) (2)
2) il giudice ordini l'incanto;
3) siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione ed essa non sia stata accolta.
L'offerta deve essere depositata in busta chiusa all'esterno della quale sono annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell'esecuzione o del professionista delegato ai sensi dell'articolo 591-bis e la data dell'udienza fissata per l'esame delle offerte. Se è stabilito che la cauzione è da versare mediante assegno circolare, lo stesso deve essere inserito nella busta. Le buste sono aperte all'udienza fissata per l'esame delle offerte alla presenza degli offerenti.(1) Articolo così modificato dal D.L. n. 35/2005 e dalla L. n. 263/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.
(2) Il punto che recitava: "1) il giudice disponga la gara tra gli offerenti di cui all'articolo 573;" è stato abrogato dalla L. n. 52/2006 con decorrenza dal 1 marzo 2006.Art. 572. (1)
(Deliberazione sull'offerta)Sull'offerta il giudice dell'esecuzione sente le parti e i creditori iscritti non intervenuti.
Se l'offerta è superiore al valore dell'immobile determinato a norma dell'articolo 568, aumentato di un quinto, la stessa è senz'altro accolta.
Se l'offerta è inferiore a tale valore, il giudice non può far luogo alla vendita se vi è il dissenso del creditore procedente, ovvero se il giudice ritiene che vi è seria possibilità di migliore vendita con il sistema dell'incanto. In tali casi lo stesso ha senz'altro luogo alle condizioni e con i termini fissati con l'ordinanza pronunciata ai sensi dell'articolo 569.
Si applicano le disposizioni degli articoli 573, 574 e 577.(1) Articolo così modificato dal D.L. n. 35/2005 e dalla L. n. 263/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.
Art. 573. (1)
(Gara tra gli offerenti)Se vi sono più offerte, il giudice dell'esecuzione invita gli offerenti a una gara sull'offerta più alta.
Se la gara non può aver luogo per mancanza di adesione degli offerenti, il giudice può disporre la vendita a favore del maggiore offerente oppure ordinare l'incanto.(1) Articolo così modificato dal D.L. n. 35/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.
Art. 574.
(Provvedimenti relativi alla vendita)Il giudice dell'esecuzione, quando fa luogo alla vendita, dispone con decreto il modo del versamento del prezzo e il termine, dalla comunicazione del decreto, entro il quale il versamento deve farsi, e, quando questo è avvenuto, pronuncia il decreto previsto nell'articolo 586.
Si applica anche a questa forma di vendita la disposizione dell'articolo 583.
Se il prezzo non è depositato a norma del decreto di cui al primo comma, il giudice provvede a norma dell'articolo 587.Art. 575. (1)
(Termine delle offerte senza incanto)(...)
(1) L'articolo che recitava: "Se il decreto di cui al primo comma dell'articolo precedente non è pronunciato entro due mesi dalla pubblicazione dell'avviso previsto nell'articolo 570, il giudice dell'esecuzione ordina l'incanto.
Su istanza del creditore pignorante o di un creditore intervenuto il giudice può prorogare tale termine fino a quattro mesi." è stato abrogato dal D.L. 35/2005con decorrenza dal 1 marzo 2006.§ 3: VENDITA CON INCANTO
Art. 576.
(Contenuto del provvedimento che dispone la vendita)Il giudice dell'esecuzione, quando ordina l'incanto, stabilisce, sentito quando occorre un esperto:
1) se la vendita si deve fare in uno o più lotti;
2) il prezzo base dell'incanto determinato a norma dell'articolo 568;
3) il giorno e l'ora dell'incanto;
4) il termine che deve decorrere tra il compimento delle forme di pubblicità e l'incanto, nonché le eventuali forme di pubblicità straordinaria a norma dell'articolo 490 ultimo comma;
5) l'ammontare della cauzione in misura non superiore al decimo del prezzo base d'asta e il termine entro il quale tale ammontare deve essere prestato dagli offerenti; (1)
6) la misura minima dell'aumento da apportarsi alle offerte;
7) il termine, non superiore a sessanta giorni dall'aggiudicazione, entro il quale il prezzo deve essere depositato e le modalità del deposito.
L'ordinanza è pubblicata a cura del cancelliere.(1) Punto così modificato dal D.L. n. 35/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.
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Art. 577.
(Indivisibilita' dei fondi)La divisione in lotti non può essere disposta se l'immobile costituisce un'unità colturale o se il frazionamento ne potrebbe impedire la razionale coltivazione.
Art. 578.
(Delega a compiere la vendita)Se una parte dei beni pignorati è situata nella circoscrizione di altro tribunale, con l'ordinanza che dispone la vendita il giudice dell'esecuzione può stabilire che l'incanto avvenga, per quella parte, davanti al tribunale del luogo in cui è situata.
In tal caso, copia dell'ordinanza è trasmessa dal cancelliere al presidente del tribunale delegato, il quale nomina un giudice per l'esecuzione della vendita.Art. 579.
(Persone ammesse agli incanti)Salvo quanto è disposto nell'articolo seguente, ognuno, eccetto il debitore, è ammesso a fare offerte all'incanto.
Le offerte debbono essere fatte personalmente o a mezzo di mandatario munito di procura speciale.
I procuratori legali possono fare offerte per persone da nominare.Art. 580. (1)
(Prestazione della cauzione)Per offrire all'incanto è necessario avere prestato la cauzione a norma dell'ordinanza di cui all'articolo 576.
Se l'offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione è immediatamente restituita dopo la chiusura dell'incanto, salvo che lo stesso non abbia omesso di partecipare al medesimo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo. In tale caso la cauzione è restituita solo nella misura dei nove decimi dell'intero e la restante parte è trattenuta come somma rinveniente a tutti gli effetti dall'esecuzione.(1) Articolo così modificato dal D.L. n. 35/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.
Il testo precedente recitava:
"Art. 580. (Prestazione della cauzione)
Per offrire all'incanto è necessario avere prestato la cauzione a norma dell'ordinanza di cui all'art. 576, e avere depositato in cancelleria l'ammontare approssimativo delle spese di vendita.
Se l'offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione e il deposito per le spese gli vengono restituiti dopo la chiusura dell'incanto."Art. 581. (1)
(Modalità dell'incanto)L'incanto ha luogo davanti al giudice dell'esecuzione, nella sala delle udienze pubbliche.
Le offerte non sono efficaci se non superano il prezzo base o l'offerta precedente nella misura indicata nelle condizioni di vendita.
Allorché siano trascorsi tre minuti dall'ultima offerta senza che ne segua un'altra maggiore, l'immobile è aggiudicato all'ultimo offerente.
Ogni offerente cessa di essere tenuto per la sua offerta quando essa è superata da un'altra, anche se poi questa è dichiarata nulla.(1) Articolo così sostituito dalla L. 3 agosto 1998, n. 302.
Art. 582.
(Dichiarazione di residenza o elezione di domicilio dell'aggiudicatario)L'aggiudicatario deve dichiarare la propria residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il giudice che ha proceduto alla vendita. In mancanza le notificazioni e comunicazioni possono essergli fatte presso la cancelleria del giudice stesso.
Art. 583.
(Aggiudicazione per persona da nominare)Il procuratore legale, che è rimasto aggiudicatario per persona da nominare, deve dichiarare in cancelleria nei tre giorni dall'incanto il nome della persona per la quale ha fatto l'offerta, depositando il mandato.
In mancanza, l'aggiudicazione diviene definitiva al nome del procuratore.Art. 584. (1)
(Offerte dopo l'incanto)Avvenuto l'incanto, possono ancora essere fatte offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di un quinto quello raggiunto nell'incanto.
Le offerte di cui al primo comma si fanno mediante deposito in cancelleria nelle forme di cui all'articolo 571, prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata ai sensi dell'articolo 580.
Il giudice, verificata la regolarità delle offerte, indice la gara, della quale il cancelliere dà pubblico avviso a norma dell'articolo 570 e comunicazione all'aggiudicatario, fissando il termine perentorio entro il quale possono essere fatte ulteriori offerte a norma del secondo comma.
Alla gara possono partecipare, oltre gli offerenti in aumento di cui ai commi precedenti e l'aggiudicatario, anche gli offerenti al precedente incanto che, entro il termine fissato dal giudice, abbiano integrato la cauzione nella misura di cui al secondo comma.
Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma del terzo comma, l'aggiudicazione diventa definitiva, ed il giudice pronuncia a carico degli offerenti di cui al primo comma, salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo, la perdita della cauzione, il cui importo e' trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall'esecuzione.(1) Articolo così modificato dal D.L. n. 35/2005 e dalla L. n. 263/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.
Il testo precedente recitava:
"Art. 584. (Offerte dopo l'incanto)
Avvenuto l'incanto, possono ancora essere fatte offerte di acquisto entro il termine di dieci giorni, ma non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di un sesto quello raggiunto nell'incanto.
Tali offerte si fanno a norma dell'art. 571 e, prima di procedere alla gara di cui all'art. 573, il cancelliere da` pubblico avviso dell'offerta piu` alta a norma dell'art. 570."Art. 585. (1)
(Versamento del prezzo)L'aggiudicatario deve versare il prezzo nel termine e nel modo fissati dall'ordinanza che dispone la vendita a norma dell'articolo 576, e consegnare al cancelliere il documento comprovante l'avvenuto versamento.
Se l'immobile è stato aggiudicato a un creditore ipotecario o l'aggiudicatario è stato autorizzato ad assumersi un debito garantito da ipoteca, il giudice dell'esecuzione può limitare, con suo decreto, il versamento alla parte del prezzo occorrente per le spese e per la soddisfazione degli altri creditori che potranno risultare capienti.
Se il versamento del prezzo avviene con l'erogazione a seguito di contratto di finanziamento che preveda il versamento diretto delle somme erogate in favore della procedura e la garanzia ipotecaria di primo grado sul medesimo immobile oggetto di vendita, nel decreto di trasferimento deve essere indicato tale atto ed il conservatore dei registri immobiliari non puo' eseguire la trascrizione del decreto se non unitamente all`iscrizione dell'ipoteca concessa dalla parte finanziata.(1) Articolo così modificato dal D.L. n. 35/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.
Il testo precedente recitava:
"Art. 585. (Versamento del prezzo)
L'aggiudicatario deve versare il prezzo nel termine e nel modo fissati dall'ordinanza che dispone la vendita a norma dell'art. 576, e consegnare al cancelliere il documento comprovante l'avvenuto versamento.
Se l'immobile e` stato aggiudicato a un creditore ipotecario o l'aggiudicatario e` stato autorizzato ad assumersi un debito garantito da ipoteca, il giudice dell'esecuzione puo` limitare, con suo decreto, il versamento alla parte del prezzo occorrente per le spese e per la soddisfazione degli altri creditori che potranno risultare capienti."Art. 586.
(Trasferimento del bene espropriato)Avvenuto il versamento del prezzo, il giudice dell'esecuzione può sospendere la vendita quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto, ovvero pronunciare decreto col quale trasferisce all'aggiudicatario il bene espropriato, ripetendo la descrizione contenuta nell'ordinanza che dispone la vendita, e ordinando che si cancellino le trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie, se queste ultime non si riferiscono ad obbligazioni assuntesi dall'aggiudicatario a norma dell'articolo 508. Il giudice con il decreto ordina anche la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie successive alla trascrizione del pignoramento. (1)
Il decreto contiene altresì l'ingiunzione al debitore o al custode di rilasciare l'immobile venduto.
Esso costituisce titolo per la trascrizione della vendita sui libri fondiari e titolo esecutivo per il rilascio.(1) Comma così da ultimo modificato dal D.L. n. 35/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.
Art. 587.
(Inadempienza dell'aggiudicatario)Se il prezzo non è depositato nel termine stabilito, il giudice dell'esecuzione con decreto dichiara la decadenza dell'aggiudicatario, pronuncia la perdita della cauzione a titolo di multa e quindi dispone un nuovo incanto.
Per il nuovo incanto si procede a norma degli articoli 576 e seguenti. Se il prezzo che se ne ricava, unito alla cauzione confiscata, risulta inferiore a quello dell'incanto precedente, l'aggiudicatario inadempiente è tenuto al pagamento della differenza.Art. 588. (1)
(Termine per l'istanza di assegnazione)Ogni creditore, nel termine di dieci giorni prima della data dell'incanto, può presentare istanza di assegnazione a norma dell'articolo 589 per il caso in cui la vendita all'incanto non abbia luogo per mancanza di offerte.
(1) Articolo così modificato dal D.L. n. 35/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.
Il testo precedente recitava:
"Art. 588. (Esito negativo dell'incanto)
Se la vendita all'incanto non ha luogo per mancanza di offerte, ogni creditore nel termine di dieci giorni puo` fare istanza di assegnazione a norma dell'articolo seguente."Art. 589. (1)
(Istanza di assegnazione)L'istanza di assegnazione deve contenere l'offerta di pagamento di una somma non inferiore a quella prevista nell'articolo 506 ed al prezzo determinato a norma dell'articolo 568.
Fermo quanto previsto al primo comma, se nella procedura non risulta che vi sia alcuno dei creditori di cui all'articolo 498 e se non sono intervenuti altri creditori oltre al procedente, questi può presentare offerta di pagamento di una somma pari alla differenza fra il suo credito in linea capitale e il prezzo che intende offrire, oltre le spese.(1) Articolo così modificato dal D.L. n. 35/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.
Il testo precedente recitava:
"Art. 589. (Istanza di assegnazione)
L'istanza di assegnazione deve contenere l'offerta di pagamento di una somma non inferiore a quella prevista nell'art. 506 e al prezzo determinato a norma dell'art. 568."Art. 590. (1)
(Provvedimento di assegnazione)Se la vendita all'incanto non ha luogo per mancanza di offerte e vi sono domande di assegnazione, il giudice provvede su di esse fissando il termine entro il quale l'assegnatario deve versare l'eventuale conguaglio.
Avvenuto il versamento, il giudice pronuncia il decreto di trasferimento a norma dell'articolo 586.(1) Articolo così modificato dal D.L. n. 35/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.
Il testo precedente recitava:
"Art. 590. (Provvedimento di assegnazione)
Decorsi dieci giorni da quello dell'incanto andato deserto, il giudice dell'esecuzione dispone l'audizione delle parti e dei creditori iscritti non intervenuti.
All'udienza il giudice, se vi sono domande di assegnazione, provvede su di esse, fissando il termine entro il quale l'assegnatario deve versare l'eventuale conguaglio.
Avvenuto il versamento, il giudice pronuncia il decreto di trasferimento a norma dell'art. 586."Art. 591. (1)
(Provvedimento di amministrazione giudiziaria o di nuovo incanto)Se non vi sono domande di assegnazione o se decide di non accoglierle, il giudice dell'esecuzione dispone l'amministrazione giudiziaria a norma degli articoli 592 e seguenti, oppure pronuncia nuova ordinanza ai sensi dell'articolo 576 perché si proceda a nuovo incanto.
In quest'ultimo caso il giudice può altresì stabilire diverse Condizioni di vendita e diverse forme di pubblicità, fissando un prezzo base inferiore di un quarto a quello precedente. Il giudice, se stabilisce nuove condizioni di vendita o fissa un nuovo prezzo, assegna altresi' un nuovo termine non inferiore a sessanta giorni, e non superiore a novanta, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 571.
Si applica il terzo comma, secondo periodo, dell'articolo 569.(1) Articolo così modificato dal D.L. n. 35/2005 e dalla L. n. 263/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.
Il testo precedente recitava:
"Art. 591. (Provvedimento di amministrazione giudiziaria o di nuovo incanto)
All'udienza di cui all'articolo precedente il giudice dell'esecuzione, se non vi sono domande di assegnazione o se non crede di accoglierle, dispone l'amministrazione giudiziaria a norma degli artt. 592 ss., oppure ordina che si proceda a nuovo incanto.
In quest'ultimo caso il giudice può stabilire diverse condizioni di vendita e diverse forme di pubblicità, fissando un prezzo base inferiore di un quinto a quello precedente."§ 3-bis: DELEGA DELLE OPERAZIONI DI VENDITA (1)
(1) Paragrafo inserito dal D.L. n. 35/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.
Art. 591-bis. (1)
(Delega delle operazioni di vendita)Il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza con la quale provvede sull'istanza di vendita ai sensi dell'articolo 569, terzo comma, può, sentiti gli interessati, delegare ad un notaio avente preferibilmente sede nel circondario o a un avvocato ovvero a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita secondo le modalità indicate al terzo comma del medesimo articolo 569. Con la medesima ordinanza il giudice stabilisce il termine per lo svolgimento delle operazioni delegate, le modalità della pubblicità, il luogo di presentazione delle offerte ai sensi dell'articolo 571 e il luogo ove si procede all'esame delle offerte, alla gara tra gli offerenti e alle operazioni dell'eventuale incanto. Si applica l'articolo 569, quarto comma.
Il professionista delegato provvede:
1) alla determinazione del valore dell'immobile a norma dell'articolo 568, terzo comma, tenendo anche conto della relazione redatta dall'esperto nominato dal giudice ai sensi dell'articolo 569, primo comma, e delle eventuali note depositate dalle parti ai sensi dell'articolo 173-bis, quarto comma, delle disposizioni di attuazione del presente codice;
2) agli adempimenti previsti dall'articolo 570 e, ove occorrenti, dall'articolo 576, secondo comma;
3) alla deliberazione sull'offerta a norma dell'articolo 572 e agli ulteriori adempimenti di cui agli articoli 573 e 574;
4) alle operazioni dell'incanto e all'aggiudicazione dell'immobile a norma dell'articolo 581;
5) a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all'articolo 583;
6) sulle offerte dopo l'incanto a norma dell'articolo 584 e sul versamento del prezzo nella ipotesi di cui all'articolo 585, secondo comma;
7) sulla istanza di assegnazione di cui all'articolo 590;
8) alla fissazione del nuovo incanto e del termine per la presentazione di nuove offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 591;
9) alla fissazione dell'ulteriore incanto nel caso previsto dall'articolo 587;
10) ad autorizzare l'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario a norma dell'articolo 508;
11) alla esecuzione delle formalita' di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento nonche' all'espletamento delle formalita' di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 586;
12) alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione al giudice dell'esecuzione che, dopo avervi apportato le eventuali variazioni, provvede ai sensi dell'articolo 596;
13) ad ordinare alla banca o all'ufficio postale la restituzione delle cauzioni e di ogni altra somma direttamente versata mediante bonifico o deposito intestato alla procedura dagli offerenti non risultati aggiudicatari. La restituzione ha luogo nelle mani del depositante o mediante bonifico a favore degli stessi conti da cui sono pervenute le somme accreditate.
Nell'avviso di cui all'articolo 570 e' specificato che tutte le attività, che, a norma degli articoli 571 e seguenti, devono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice dell'esecuzione, o dal cancelliere o dal giudice dell'esecuzione, sono eseguite dal professionista delegato presso il suo studio ovvero nel luogo indicato nell'ordinanza di cui al primo comma. All'avviso si applica l'articolo 173-quater delle disposizioni di attuazione del presente codice.
Il professionista delegato provvede altresì alla redazione del verbale delle operazioni di vendita, che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali le stesse si svolgono, le generalità delle persone presenti, la descrizione delle attività svolte, la dichiarazione dell'aggiudicazione provvisoria con l'identificazione dell'aggiudicatario.
Il verbale è sottoscritto esclusivamente dal professionista delegato ed allo stesso non deve essere allegata la procura speciale di cui all'articolo 579, secondo comma.
Se il prezzo non è stato versato nel termine, il professionista delegato ne dà tempestivo avviso al giudice, trasmettendogli il fascicolo.
Avvenuto il versamento del prezzo con le modalità stabilite ai sensi degli articoli 574, 585 e 590, secondo comma, il professionista delegato predispone il decreto di trasferimento e trasmette senza indugio al giudice dell'esecuzione il fascicolo. Al decreto, se previsto dalla legge, deve essere allegato il certificato di destinazione urbanistica dell'immobile quale risultante dal fascicolo processuale. Il professionista delegato provvede alla trasmissione del fascicolo al giudice dell'esecuzione nel caso in cui non faccia luogo all'assegnazione o ad ulteriori incanti ai sensi dell'articolo 591. Contro il decreto previsto nel presente comma è proponibile l'opposizione di cui all'articolo 617.
Le somme versate dall'aggiudicatario sono depositate presso una banca o su un conto postale indicati dal giudice.
I provvedimenti di cui all'articolo 586 restano riservati al giudice dell'esecuzione in ogni caso di delega al professionista delle operazioni di vendita.(1) Articolo così modificato dal D.L. n. 35/2005, dalla L. n. 263/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006 e dal D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella L. 22 febbraio 2010, n. 24.
Art. 591-ter. (1)
(Ricorso al giudice dell'esecuzione)Quando, nel corso delle operazioni di vendita, insorgono difficoltà, il professionista delegato può rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto. Le parti e gli interessati possono proporre reclamo avverso il predetto decreto nonché avverso gli atti del professionista delegato con ricorso allo stesso giudice, il quale provvede con ordinanza; il ricorso non sospende le operazioni di vendita salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 617.
(1) Articolo così modificato dal D.L. n. 35/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.
Il testo precedente recitava:
"Art. 591-ter. (Ricorso al giudice dell'esecuzione)
Quando, nel corso delle operazioni di vendita con incanto, insorgono difficolta, il notaio delegato può rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto. Le parti e gli interessati possono proporre reclamo avverso il predetto decreto nonché avverso gli atti del notaio delegato con ricorso allo stesso giudice, il quale provvede con ordinanza; il ricorso non sospende le operazioni di vendita salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione.
Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 617."Sezione IV: DELL'AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA
Art. 592.
(Nomina dell'amministratore giudiziario)L'amministrazione giudiziaria dell'immobile è disposta per un tempo non superiore a tre anni e affidata a uno o più creditori o a un istituto all'uopo autorizzato, oppure allo stesso debitore se tutti i creditori vi consentono.
All'amministratore si applica il disposto degli articoli 65 e seguenti.Art. 593.
(Rendiconto)L'amministratore, nel termine fissato dal giudice dell'esecuzione, e in ogni caso alla fine di ciascun trimestre, deve presentare in cancelleria il conto della sua gestione e depositare le rendite disponibili nei modi stabiliti dal giudice.
Al termine della gestione l'amministratore deve presentare il rendiconto finale.
I conti parziali e quello finale debbono essere approvati dal giudice. Questi, con ordinanza non impugnabile, risolve le contestazioni che sorgono in merito ad essi, applicando le disposizioni degli articoli 263 e seguenti.Art. 594.
(Assegnazione delle rendite)Durante il corso dell'amministrazione giudiziaria, il giudice dell'esecuzione può disporre che le rendite riscosse siano assegnate ai creditori secondo le norme degli articoli 596 e seguenti.
Art. 595.
(Cessazione dell'amministrazione giudiziaria)In ogni momento il creditore pignorante o uno dei creditori intervenuti può chiedere che il giudice dell'esecuzione, sentite le altre parti, proceda a nuovo incanto o all'assegnazione dell'immobile. Durante l'amministrazione giudiziaria ognuno può fare offerta di acquisto a norma degli articoli 571 e seguenti.
L'amministrazione cessa, e deve essere ordinato un nuovo incanto, quando viene a scadere il termine previsto nell'ordinanza di cui all'articolo 592, tranne che il giudice, su richiesta di tutte le parti, non ritenga di poter concedere una o piu' proroghe che non prolunghino complessivamente l'amministrazione oltre i tre anni.Sezione V
DELLA DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA
Art. 596.
(Formazione del progetto di distribuzione)Se non si può provvedere a norma dell'articolo 510 primo comma, il giudice dell'esecuzione o il professionista delegato a norma dell'articolo 591-bis (1), non più tardi di trenta giorni dal versamento del prezzo, provvede a formare un progetto di distribuzione contenente la graduazione dei creditori che vi partecipano, e lo deposita in cancelleria affinché possa essere consultato dai creditori e dal debitore, fissando l'udienza per la loro audizione.
Tra la comunicazione dell'invito e l'udienza debbono intercorrere almeno dieci giorni.(1) Parole aggiunte dal D.L. n. 35/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.
Art. 597.
(Mancata comparizione)La mancata comparizione alla prima udienza e in quella fissata a norma dell'articolo 485 ultimo comma importa approvazione del progetto per gli effetti di cui all'articolo seguente.
Art. 598.
(Approvazione del progetto)Se il progetto è approvato o si raggiunge l'accordo tra tutte le parti, se ne dà atto nel processo verbale e il giudice dell'esecuzione o il professionista delegato a norma dell'articolo 591-bis (1) ordina il pagamento delle singole quote, altrimenti si applica la disposizione dell'articolo 512.
(1) Parole aggiunte dal D.L. n. 35/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.
Capo V: DELL'ESPROPRIAZIONE DI BENI INDIVISI
Art. 599.
(Pignoramento)Possono essere pignorati i beni indivisi anche quando non tutti i comproprietari sono obbligati verso il creditore.
In tal caso del pignoramento è notificato avviso, a cura del creditore pignorante, anche agli altri comproprietari, ai quali è fatto divieto di lasciare separare dal debitore la sua parte delle cose comuni senza ordine di giudice.Art. 600.
(Convocazione dei comproprietari)Il giudice dell'esecuzione, su istanza del creditore pignorante o dei comproprietari e sentiti tutti gli interessati, provvede, quando è possibile, alla separazione della quota in natura spettante al debitore.
Se la separazione in natura non è chiesta o non è possibile, il giudice dispone che si proceda alla divisione a norma del codice civile, salvo che ritenga probabile la vendita della quota indivisa ad un prezzo pari o superiore al valore della stessa, determinato a norma dell'articolo 568. (1)(1) Comma così modificato dal D.L. n. 35/2005 con decorrenza dal 1 marzo 2006.
Art. 601.
(Divisione)Se si deve procedere alla divisione, l'esecuzione è sospesa finché sulla divisione stessa non sia intervenuto un accordo fra le parti o pronunciata una sentenza avente i requisiti di cui all'articolo 627.
Avvenuta la divisione, la vendita o l'assegnazione dei beni attribuiti al debitore ha luogo secondo le norme contenute nei capi precedenti.Capo VI: DELL'ESPROPRIAZIONE CONTRO IL TERZO PROPRIETARIO
Art. 602.
(Modo dell'espropriazione)Quando oggetto dell'espropriazione è un bene gravato da pegno o da ipoteca per un debito altrui, oppure un bene la cui alienazione da parte del debitore è stata revocata per frode, si applicano le disposizioni contenute nei capi precedenti, in quanto non siano modificate dagli articoli che seguono.
Art. 603.
(Notificazione del titolo esecutivo e del precetto)Il titolo esecutivo e il precetto debbono essere notificati anche al terzo.
Nel precetto deve essere fatta espressa menzione del bene del terzo che si intende espropriare.Art. 604.
(Disposizioni particolari)Il pignoramento e in generale gli atti d'espropriazione si compiono nei confronti del terzo, al quale si applicano tutte le disposizioni relative al debitore, tranne il divieto di cui all'articolo 579 primo comma.
Ogni volta che a norma dei capi precedenti deve essere sentito il debitore, e' sentito anche il terzo.