La penale fissata per il ritardo nell'adempimento consente al creditore di pretendere l'intera prestazione anche dopo il ritardo

La clausola penale, la quale configura una concordata e preventiva liquidazione del danno in favore del creditore, può essere stipulata, secondo la previsione dell'articolo 1382 del Cc, per il caso di inadempimento ovvero per il caso di ritardo nell'adempimento. Qualora la penale sia fissata per il solo ritardo, il creditore, esigendola, non perde il diritto di pretendere la prestazione pur dopo il verificarsi di tale ritardo, né, quindi, il diritto, a fronte di un inadempimento definitivo, di essere risarcito del danno ulteriore e diverso rispetto a quello coperto dalla penale medesima. L'articolo 1383 del Cc vieta il cumulo tra la domanda della prestazione principale e quella diretta a ottenere la penale per l'inadempimento, ma non esclude che si possa chiedere tale prestazione insieme con la penale per il ritardo, e, nell'ipotesi di risoluzione del contratto, il risarcimento del danno da inadempimento e la penale per la mancata esecuzione dell'obbligazione nel termine stabilito ovvero, cumulativamente, la penale per il ritardo e quella per l'inadempimento, salvo, in questo caso, la necessità di tener conto, nella liquidazione di quest'ultima, dell'entità del danno ascrivibile al ritardo che sia stato già considerato nella determinazione della penale, al fine di evitare un ingiusto sacrificio del debitore. (Fonte: Lex24) PUBBLICAZIONE Il Sole 24 Ore, Guida al Diritto, 2018, 48, pg. 89, annotata da Mario Piselli

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 31 ottobre 2018, n. 27994

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