Il recupero dei crediti esteri tramite Avvocato

Il recupero per crediti esteri segue la stessa logica di quello nazionale, con l'unica differenza che la fase di ricerca delle informazioni utili alla valutazione della solvibilità del debitore è maggiormente complessa.

Il recupero per crediti esteri segue la stessa logica di quello nazionale con la differenza, data la distanza, di una più complessa fase di ricerca delle informazioni utili alla valutazione della solvibilità del debitore. Dopo aver completato la fase di verifica, è necessario procedere con l'invio da parte di un avvocato di una lettera di diffida nella stessa lingua del debitore.

Passati i termini di attesa menzionati sulla diffida (normalmente 10 giorni), è opportuno contattare telefonicamente il debitore per verificare i motivi del ritardo del pagamento e, solo in caso di espessa autorizzazione del creditore, si procederà attraverso uno degli strumenti giudiziali che le leggi del luogo consentono per il recupero coattivo della somma.

I costi (diritti e onorari degli avvocati) per i procedimenti legali sono a carico del debitore, come da direttiva della comunità europea, sempre che sia solvibile. Essi vengono calcolati sulla base di tabelle ufficiali in vigore presso i singoli paesi.

Il creditore deve cercare di fornire tutta la documentazione in suo possesso per agevolare la successiva azione legale.

I principali documenti che possono servire, sono:

  • copia delle fatture scadute ed eventualmente copia dell'estratto conto del debitore;
  • ordine di acquisto;
  • lettere di vettura e bolle di consegna;
  • documenti comprovanti precedenti solleciti;
  • corrispondenza col debitore.
 
Decreto ingiuntivo all'estero

Con l'emanazione del Decreto Legislativo n° 231/2002 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23/10/2002 n° 249) è stato finalmente rimosso il divieto di notificare all'estero le ingiunzione di pagamento concesse ex art. 633 codice di procedura civile.

Il Parlamento italiano - con la promulgazione delle legge n° 39 del 1° marzo 2002 (Legge Comunitaria) - delegava infatti il Governo ad attuare, con lo strumento del decreto legislativo, ben cinquantotto direttive comunitarie imposte al nostro Paese dal Parlamento europeo.

Una di queste - la numero 35/2000/Ce del 29/06/2000 - imponeva di abrogare l'ultimo comma dell'articolo 633 c.p.c. che precludeva ad un creditore residente o domiciliato in Italia di ottenere l'emissione di un decreto ingiuntivo quando la notifica doveva avvenire "al di fuori della Repubblica".-

Con l'abbattimento della limitazione territoriale sarà quindi più agevole per l'imprenditore Italiano, almeno si spera, l'arduo compito di recuperare i propri crediti maturati con soggetti residenti al di fuori dei confini nazionali. La nuova Legge prevede una disciplina differente a seconda che l'ingiunzione debba essere notificata in uno Stato dell'Unione Europea o in altro Stato.

La Legge stabilisce infatti nel primo caso che il "termine di opposizione al decreto" sia limitato a cinquanta giorni; per gli stati extracomunitari viene invece indicato il termine di sessanta giorni.

La nuova disciplina non si discosta di molto rispetto a quanto avviene oggi per i decreti "Italiani" il cui termine per opporsi è invece fissato in quaranta dì. Con l'abbattimento della limitazione territoriale sarà quindi più agevole per l'imprenditore Italiano il recupero dei propri crediti maturati con soggetti residenti al di fuori dei confini nazionali.

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