La cambiale

Le azioni cambiarie, il protesto e la prescrizione.

La cambiale può definirsi un  titolo all'ordine formale (la forma è un elemento essenziale per l'esistenza del titolo) ed astratto (manca qualsiasi menzione al rapporto tra le parti che ha generato il titolo) che attribuisce al possessore legittimo il diritto incondizionato di farsi pagare una somma determinata alla scadenza indicata.


La cambiale deve essere redatta in forma scritta e deve avere carattere autonomo: non può ritenersi valida, pertanto una scrittura cambiaria inserita nel contesto di un altro documento. Le cambiali vengono messe in vendita dall'Amministrazione Finanziaria dello Stato e vanno bollate in relazione all'importo.

La cambiale non bollata sin dall'origine non ha efficacia di titolo esecutivo, ma è valida soltanto come "promessa di pagamento".

Pagamento della cambiale

Gli obbligati al pagamento della cambiale si distinguono in due categorie:

  • obbligato principale: vale a dire chi ha emesso la cambiale;
  • obbligati in via di regresso: ossia nel caso di rifiuto dell'obbligato principale sono obbligati al pagamento i giranti della cambiale.

Alla data di scadenza della cambiale, se l'obbligato principale rifiuta il pagamento, l'attuale portatore legittimo della cambiale può rivolgersi ad uno qualunque, a sua scelta, tra coloro che hanno girato la cambiale. Ovviamente il giratario che effettua il pagamento, può pretendere il rimborso di quanto ha pagato dai giganti che lo precedono o da colui che ha emesso la cambiale.

Le azioni cambiarie ed il protesto

Il portatore di una cambiale, qualora il pagamento venga rifiutato dall'emittente, può pretendere lo stesso da tutti gli obbligati cambiali, ed a tal fine può scegliere tra queste procedure:

  • iniziare l'esecuzione forzata sul patrimonio del debitore, servendosi della cambiale come titolo esecutivo;
  • promuovere un ordinario giudizio ricognizione;
  • avvalersi del procedimento ingiuntivo (poiché esso consente di iscrivere ipoteca giudiziale).

In ciascuno di tali casi, l'azione cambiaria può essere diretta o contro gli obbligati principali, vale a dire l'emittente ed i suoi avallanti, o gli obbligati di regresso, vale a dire contro i giganti e loro avallanti.

L'azione diretta viene esercitata senza formalità particolari o termini di decadenza. L'azione di regresso, invece può essere esercitata:

  • se il pagamento non abbia avuto luogo alla scadenza stabilita;
  • l'esercizio dell'azione di regresso è subordinato ad uno particolare onere: il protesto.
Il protesto

Il protesto è un atto pubblico redatto da un notaio o da un ufficiale giudiziario, nel quale si accerta in forma solenne l'avvenuta presentazione della cambiale ed il conseguente rifiuto a pagare.
Al fine di accrescere il livello di certezza e trasparenza dei rapporti commerciali, l'articolo 3 bis del decreto-legge n. 381/95 ha previsto l'istituzione dei registri informatici dei protestati tenuti dalle camere di commercio secondo modalità definite tramite un apposito regolamento.

Prescrizione

In base all'articolo 94 della legge cambiaria:

  • le azioni cambiarie contro l'emittente si prescrivono in tre anni dalla data della scadenza della cambiale;
  • le azioni del portatore contro i giranti si prescrivono in un anno dalla data del protesto;
  • le azioni dei giranti gli uni contro gli altri si prescrivono in sei mesi dal giorno in cui il girante ha pagato la cambiale o è stata proposta azione di regresso contro di lui;
  • l'azione di arricchimento si prescrive in un anno dal giorno della perdita dell'azione cambiaria.

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