Casa:
Ai fini dell'azionamento in sede esecutiva dei ratei di credito successivi a quelli quantificati nel precetto e basati sul medesimo titolo esecutivo è sufficiente la nota di precisazione del credito
Pubblicata il 13/01/2013
Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 11 dicembre 2012, n. 22645
- Leggi la sentenza integrale -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME' Giuseppe - Presidente
Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere
Dott. VIVALDI Roberta - Consigliere
Dott. DE STEFANO Franco - rel. Consigliere
Dott. SCARANO Luigi Alessandro - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 8732-2010 proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR 10, presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
(OMISSIS) (OMISSIS);
- intimata -
Nonche' da:
(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall'avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;
- ricorrente incidentale -
contro
(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR 10, presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) giusta delega in atti;
- controricorrenti all'incidentale -
avverso la sentenza n. 6639/2009 del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 01/10/2009, R.G.N. 22459/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/10/2012 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;
udito l'Avvocato (OMISSIS) per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale, rigetto o inammissibilita' del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), creditori procedenti nei confronti di (OMISSIS) in forza di verbale di conciliazione con previsione di obblighi di fare a carico di costei e penale giornaliera per il ritardo, ricorrono, affidandosi a tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 6639 del di 1.10.09 del tribunale di Torino, con cui e' stata rigettata la loro opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza determinativa delle somme dovute dalla debitrice a titolo di conversione, la quale, non ha tenuto conto dei ratei di penale maturati successivamente al precetto e richiesti con la nota di precisazione del credito, siccome non preceduti da ulteriore atto di precetto e da formale ricorso per intervento. Resiste con controricorso, col quale dispiega ricorso incidentale condizionato sulla riconvenzionale ritenuta assorbita dal giudice del merito e relativa alla contestata debenza della penale successiva, la (OMISSIS); ed a tale ricorso incidentale ribattono, con controricorso apposito, i ricorrenti principali. Per la pubblica udienza del 31.10.12 le parti illustrano le rispettive posizioni con memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. I ricorrenti principali dispiegano tre motivi e:
2.1. con un primo - rubricato "ex articolo 360 c.p.c., n. 3): violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 499 c.p.c." - censurano l'affermata necessita' di previa notifica di un precetto quale condizione per intervenire in una procedura esecutiva (immobiliare);
2.2. con un secondo - rubricato "ex articolo 360 c.p.c., n. 3): violazione, disapplicazione e/o falsa applicazione dell'articolo 499 c.p.c., anche in relazione all'articolo 495 c.p.c., all'articolo 156 c.p.c. ed all'articolo 1424 c.c." - si dolgono della ritenuta necessita' di un autonomo atto di intervento per far valere i ratei del credito recato dal titolo esecutivo gia' azionato, ma maturati successivamente alla notifica del precetto, in luogo della sufficienza della loro richiesta nella nota di precisazione del credito finalizzata all'ordinanza di cui all'articolo 495 cod. proc. civ.;
2.3. con un terzo - rubricato "ex articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5): violazione e falsa applicazione degli articoli 112 e 113 c.p.c., nonche' omessa motivazione su un punto controverso e decisivo" - lamentano avere omesso la gravata sentenza di motivare sull'addotta equipollenza, ai fini del riconoscimento del relativo credito, della menzione dei ratei di questo maturati successivamente al precetto operata nella nota di precisazione del credito.
3. La controricorrente, oltre a contestare i motivi di ricorso, dispiega a sua volta ricorso incidentale condizionato, lamentando omessa pronunzia sulla sua riconvenzionale volta a contestare il diritto delle controparti all'ulteriore penale: ricorso incidentale di cui i ricorrenti principali eccepiscono in primo luogo l'inammissibilita', investendo un capo della sentenza relativo ad un'opposizione ad esecuzione e pertanto impugnabile esclusivamente con l'appello.
4. Va premesso che i due ricorsi, siccome relativi alla medesima sentenza, devono tra loro essere riuniti, ai sensi dell'articolo 335 cod. proc. civ., come pure che non trova applicazione l'articolo 366-bis cod. proc. civ., abrogato con effetto dal 4 luglio 2009 ed in relazione alle sentenze, come quella oggetto degli odierni gravami, pubblicate dopo tale data.
5. I motivi di ricorso principale, in quanto tra loro intimamente connessi, vanno congiuntamente trattati: e devono riconoscersi fondati. Infatti:
5.1. la peculiarita' della fattispecie sta in cio': che il titolo esecutivo azionato consiste in un verbale di conciliazione, che prevede, tra l'altro, una penale per ogni giorno di ritardo nell'adempimento alle specifiche obbligazioni di fare; che il titolo e' stato posto a base del precetto intimato, il quale non poteva considerare la penale in ammontare maggiore di quello maturato fino a quella stessa data; che, iniziata espropriazione immobiliare e depositata dall'esecutata istanza di conversione, i creditori, solamente menzionandoli nella memoria o nota di precisazione del credito depositata ai fini dell'udienza in cui il g.e. si sarebbe riservato per pronunciare l'ordinanza determinativa delle somme necessarie per la conversione, hanno reclamato altresi' i ratei della stessa penale come maturati successivamente alla notificazione del precetto, sul presupposto della persistenza dell'inadempimento dell'obbligata esecutata;
5.2. orbene, quanto ai ratei, successivi al precetto, del medesimo credito gia' azionato con il titolo posto a base dell'azione esecutiva, il creditore puo', con tutta evidenza, legittimamente intimarli gia' nel precetto (con formule del tipo "... oltre ratei periodici successivi in ragione di ... dal ... - data del precetto o ultima data calcolata in quest'ultimo - fino al soddisfo"): il relativo potere gli deriva direttamente dal comando contenuto nel titolo, riferito ad un periodo di tempo non ancora esaurito, ma indeterminato, nel senso che non e' prevista una data certa di cessazione della sua efficacia, in quanto invece subordinata alla protrazione di un evento incerto nel futuro (quale l'inadempimento di controparte); ma, qualora egli, legittimamente determinandosi, non lo faccia (come risulta essere avvenuto nella fattispecie, in cui i creditori non constano essersi avvalsi della relativa facolta'), certamente potra' azionare il credito ai ratei successivamente maturatisi e potra' farlo nella medesima procedura esecutiva: solo che non potra' esimersi dal dispiegare a tal fine intervento;
5.3. com'e' noto, l'intervento dei creditori - anche dopo la riforma degli articoli 499 e 500 c.p.c. di cui alle Legge n. 80 del 2005 e Legge n. 263 del 2005: i quali sono stati modificati, rispettivamente, dal Decreto Legge 14 marzo 2005, n. 35, articolo 2, comma 3, lettera e), nn. 7 e 7-bis conv. con mod. in Legge 14 maggio 2005, n. 80, il primo come modificato dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 263, articolo 1, comma 3, lettera e) nonche' il secondo a sua volta inserito dall'articolo 1, comma 2, lettera d) di tale ultima legge - e' il particolare meccanismo processuale in forza del quale un creditore, per soddisfare il suo credito concorrendo alla distribuzione della somma ricavata, puo' fruire dell'attivita' liquidativa gia' posta in essere, con l'instaurazione di un precedente procedimento esecutivo, da altro creditore e, al tempo stesso, il debitore beneficia della riduzione dei costi e dei tempi dovuti dall'unicita' delle operazioni stesse; esso ha quindi la finalita' primaria di consentire ad altri creditori del debitore pignorato, diversi dal creditore procedente, di partecipare ad un'esecuzione gia' avviata e pendente, con evidente funzione di economia processuale;
5.4. non e' mai previsto pero', in linea generale e salve specifiche disposizioni (dettate da esigenze particolari, connesse a peculiari necessita' pubblicistiche di tutela del debitore in funzione delle attivita' esercitate e della destinazione del bene staggito, come ad esempio nel sottosistema delle espropriazioni in danno di pubbliche amministrazioni non economiche: Cass. 18 aprile 2012, n. 6067), che l'intervento debba essere preceduto da precetto;
5.5. la norma esige poi in ogni caso un ricorso, con l'indicazione del credito e quella del suo titolo, nonche' con la domanda di partecipare alla distribuzione della somma ricavata e la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel Comune in cui ha sede il giudice dell'esecuzione (ovvero anche, ma non e' questo il caso in esame, l'estratto autentico notarile delle scritture contabili, quando l'intervento abbia ad oggetto un credito risultante da quelle scritture contabili);
5.6. per la peculiarita' dell'oggetto dell'intervento, deve ritenersi tuttavia che, per il principio di liberta' delle forme e purche' non ne risulti compressa alcuna facolta' di difesa del debitore o degli eventuali altri creditori, possa tener luogo di un formale ricorso anche una dichiarazione, proveniente dallo stesso procuratore del procedente, con cui, sulla base del titolo esecutivo gia' azionato ed in forza del medesimo mandato ad agire esecutivamente, siano chiesti i ratei successivi all'intimazione del precetto o comunque agli ultimi per i quali si sia gia' azionato il titolo esecutivo : nulla infatti impedisce di ritenere equipollente alla richiesta di partecipazione alla distribuzione della somma ricavata (in cui normalmente si risolve il contenuto e l'oggetto dell'intervento) la menzione di tali successive e peculiari ulteriori voci di credito, come operata nella ed. nota di precisazione di quest'ultimo, visto che con un tale atto - del tutto invalso nella prassi - il creditore puntualizza ogni propria posizione - in diritto, in fatto e in punto di mero calcolo - sull'entita' del credito azionato e del quale chiede il coattivo soddisfacimento; in tale ipotesi, il titolo rimane lo stesso, il mandato al procuratore del creditore e' agevolmente rinvenibile nel medesimo mandato riferito all'originario titolo menzionato nel precetto e l'istanza di partecipazione e' contenuta nella precisazione del credito;
5.7. ne' puo' porsi alcun problema di tempestivita' dell'intervento, visto che questo puo' avere legittimamente luogo, anche in ipotesi di presentazione di istanza di conversione, fino a quando non sia tenuta l'udienza in cui determinare le somme da sostituire al pignorato (Cass. 2 4 gennaio 2012, n. 940;
5.8. la gravata sentenza ha errato, quindi, nell'escludere l'ammissibilita', quale equipollente di un atto di intervento, della menzione dei ratei successivi al precetto contenuta nella nota di precisazione del credito, nonche' nel ritenere la necessita' della previa notifica di un apposito atto di precetto; e tanto comporta la fondatezza del ricorso principale, dovendo qui affermarsi il seguente principio di diritto: ai fini dell'azionamento in sede esecutiva dei ratei di credito successivi a quelli quantificati nel precetto e basati sul medesimo titolo esecutivo, non e' necessario, per il creditore, intimare ulteriore precetto e puo' tener luogo di un formale atto di intervento, ove tanto non leda i diritti del debitore o di altri eventuali creditori, la menzione di detti ratei nella c.d. nota precisazione del credito, depositata ai fini dell'ordinanza determinativa delle somme necessarie per la conversione.
6. Tanto impone la disamina del ricorso incidentale, qualificato come condizionato: ma esso e' inammissibile, in quanto rivolto contro un capo della sentenza che deve qualificarsi, non avendo a tanto provveduto il giudice del merito per avere implicitamente ritenuto assorbita la relativa domanda, come opposizione ad esecuzione, siccome rivolta a contestare la spettanza stessa del diritto azionato ex adverso; pertanto, avverso tale implicita reiezione andava dispiegato appello, per l'intervenuto ripristino dell'ordinaria appellabilita' delle sentenze rese su opposizione all'esecuzione, secondo il testo dell'articolo 616 cod. proc. civ. applicabile ratione temporis alla fattispecie.
7. Tanto impone la cassazione della gravata sentenza ed il rinvio al medesimo tribunale di Torino, in persona di diverso giudicante, affinche' riesamini la domanda principale alla stregua del principio di diritto di cui al precedente punto 5.6; quanto a le spese del giudizio di legittimita', poi, esse non possono che conseguire alla soccombenza della ricorrente incidentale, in favore dei ricorrenti principali, tra loro in solido per l'evidente comunanza della posizione processuale.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale e dichiara inammissibile l'incidentale; cassa la gravata sentenza e rinvia al tribunale di Torino, in persona di diverso giudicante; condanna (OMISSIS) al pagamento delle spese del giudizio di legittimita' in favore di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), tra loro in solido, liquidate in euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi.