Anche i diritti di credito possono essere oggetto di usufrutto

Oggetto di usufrutto possono essere anche diritti di credito. L'ipotesi di capitali gravati di usufrutto è espressamente prevista e disciplinata dall'articolo 1000 del Cc in base al quale l'usufruttuario ha anche il diritto alla riscossione delle somme che rappresentano il capitale in concorso con il titolare del credito e con conseguente trasferimento dell'usufrutto sul credito derivante dall'investimento fruttifero (crediti, titoli o altro). è logica, pertanto, e coerente la previsione da parte del testatore che abbia previsto un controllore nell'esercizio dei poteri di amministrazione spettanti all'erede usufruttuaria anche al fine di aiutare quest'ultima, moglie del testatore, nella gestione dei frutti dei beni oggetto dell'usufrutto, nonché di affiancare all'usufruttuaria un soggetto (nominato erede e nudo proprietario del diritto di credito oggetto dell'usufrutto) onde favorire la riscossione del credito e il seguente reinvestimento. (Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 24 febbraio 2009, n. 4435)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VELLA Antonio - Presidente

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - rel. Consigliere

Dott. SCHERILLO Giovanna - Consigliere

Dott. MAZZACANE Vincenzo - Consigliere

Dott. PARZIALE Ippolisto - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17332/2004 proposto da:

OB. NO. , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIAN GIACOMO PORRO 8, presso lo studio dell'avvocato BARENGHI SERGIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CONTARINO ANTONIO;

- ricorrente -

contro

HA. JO. , HA. MA. JO. , EB. MI. , HA. SE. , elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato MANZI LUIGI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato KOLLENSPERGER JURGEN;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 16/2004 della SEZ. DIST. CORTE D'APPELLO di BOLZANO, depositata il 19/01/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/01/2009 dal Consigliere Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio;

udito l'Avvocato, CONTARINO ANTONIO, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito l'Avvocato, ALBINI CARLO, con delega depositata in udienza, dell'Avvocato MANZI LUIGI, difensore del controricorrente che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

HA. Jo. , HA. Ma. Jo. , HA. Se. e EB. Mi. proponevano appello avverso la sentenza n. 732/2002 del tribunale di Bolzano con la quale erano state esaminate le domande di BO. Ma. ved. EN. volte ad ottenere in via gradata: l'accertamento della propria qualita' di erede ex testamento del defunto marito EN. Fr. ; ovvero l'accertamento che il testamento del marito non conteneva alcuna valida istituzione di erede con conseguente apertura della successione legittima o necessaria; ovvero l'accertamento che le disposizioni testamentarie integravano un fedecommesso "de residuo" e percio' invalido con conseguente applicazione della successione legittima o necessaria; ovvero l'accertamento che le disposizioni testamentarie violavano la quota di legittima con i consequenziali provvedimenti; ovvero l'accertamento della rinuncia da parte di essa attrice al legato di usufrutto eventualmente identificabile nelle disposizioni testamentarie con la conseguente attribuzione della quota di legittima.

Con la detta sentenza il tribunale aveva accertato l'istituzione ereditaria a favore della sola attrice dichiarata proprietaria di tutte le sostanze afferenti al compendio ereditario con ordine di consegna a carico dei custodi giudiziari nominati ante causam.

Resisteva al gravame OB.No. quale erede della defunta attrice BO. .

Con sentenza 19/1/2004 la corte di appello di Trento in riforma dell'impugnata decisione: dichiarava che le istituzioni ereditarie contenute nel testamento di EN. Fr. erano valide e con esse erano stati designati BO. Ma. quale erede a titolo di usufrutto e gli appellanti quali eredi a titolo di nudi proprietari; rigettava ogni diversa domanda proposta da BO. Ma. e dal suo successore. La corte di merito osservava: che, secondo il tribunale, il termine "usufrutto" era stato adoperato dal testatore non nella sua accezione tecnica; che pero' voler supporre che il testatore, con il detto termine, intendesse riferirsi alla delazione della piena proprieta' dei beni significava ribaltare il senso letterale dell'espressione adoperata, non gia' per renderla piu' coerente con il contesto logico nel quale essa era inserita e con la non perfetta consapevolezza linguistica, ma per trasformare il risultato pratico che il testatore si riprometteva di realizzare; che, come appariva manifesto ed evidente, il testatore intendeva in tal modo distinguere la posizione dei diversi chiamati con il riconoscere solo ai secondi (i nipoti e l'Eb. M. ) e non alla prima (la moglie Bo. ) un diritto pieno e discrezionale e con il riconoscere solo alla prima e non ai secondi una limitazione di poteri e facolta' nei riguardi del compendio ereditario tanto forte da organizzare addirittura un controllo da parte di uno dei nipoti; che l'espressione prescelta dal testatore poteva ritenersi inserita in un contesto logico e letterale compatibile e coerente con il suo significato tecnico e di comune accezione sicche' alla vocazione della Bo. andava attribuito il significato giuridico che emergeva dal significato letterale del termine e, cioe', quello di "ius in re aliena" disciplinato dell'articolo 978 c.c. e segg.; che, quanto agli appellanti, si trattava di delazione a titolo di nuda proprieta' non solo per la necessita' logica che derivava dall'aver il testatore identificato nella Bo. una semplice usufruttuaria, in carenza di altri soggetti identificati come nudi proprietari, ma anche per il significato proprio delle espressioni usate; che il patrimonio ereditario era composto solo di denaro contante, di titoli e di un credito pecuniario; che la consistenza del lascito ereditario consentiva di supporre che il testatore ritenesse il suo godimento sufficiente a consentire la soddisfazione di ogni bisogno materiale dell'istituita a titolo di usufrutto anche in considerazione della tarda eta' della stessa e delle non eccessive spese per il suo mantenimento; che non vi era contraddizione logica tra l'attribuzione del diritto di usufrutto e le specifiche caratterizzazioni dei poteri della prima istituita che si rinvenivano nella scheda testamentaria; che, infatti, la identificazione di un controllore esterno nella persona di Ha. Jo. non aggiungeva molto di piu' di quanto previsto dall'articolo 1015 c.c., per il caso di abuso da parte dell'usufruttuario non potendosi ravvisare in questa prescrizione una limitazione delle facolta' di godimento spettanti alla Bo. , salvo una raccomandazione a lasciarsi indirizzare nell'esercizio di detti poteri dal nipote del testatore da questo ritenuto idoneo a tale funzione; che il riferimento alla "rimanenza" dei beni ereditari andava inteso in collegamento con il complesso delle disposizioni; che il testatore intendeva riferirsi al compendio rimanente al momento della consolidazione, ossia al "residuo" risultante a seguito dell'esercizio dei poteri di godimento competenti al (quasi) usufruttuario; che con la lettera di ultime volonta' non datata il testatore aveva cosi' disposto: "Ai miei nipoti prego di anticipare le spese, finche' non verranno in possesso dell'eredita'"; che con una simile attribuzione il testatore aveva inteso attribuire ai nipoti un ruolo (misto di oneri e facolta') anche in costanza di esercizio di usufrutto; che cio' era in contraddizione logica con il principio dell'ordine successivo delle chiamate per effetto del quale i ruoli competenti a ciascun istituito non sono esercitabili contemporaneamente ma sono separati da una netta cesura cronologica; che il testatore aveva voluto caratterizzare le fasi di diretto esercizio di poteri e facolta' spettanti a soggetti entrambi coinvolti - sia pur a titoli diversi - nella sua successione sin dal momento della apertura della stessa; che il contenuto delle clausole testamentarie non si prestava ad una ricostruzione piu' coerente con i requisiti del fedecommesso piuttosto che con i requisiti dell'usufrutto; che quindi le istituzioni ereditarie in esame erano valide e con esse era stata designata quale erede a titolo di usufrutto la Bo. e quali eredi a titolo di nudi proprietari gli appellanti; che anche la istituzione della Bo. andava qualificata ereditaria (e non a titolo di legato) come si desumeva, in applicazione della disciplina dell'articolo 588 c.c., dal fatto che era stata attribuita rispetto alla universalita' dei beni del testatore sia pur limitatamente all'esercizio dell'usufrutto sugli stessi per cui non vi era dubbio sulla volonta' del testatore di identificarla tra i suoi successori; che cio' era confermato dal fatto che il testatore non aveva usato l'espressione di "erede" volendo porre tutti i chiamati sulla stesso piano; che con la domanda subordinata l'attrice aveva chiesto la riduzione delle disposizioni fatte a favore degli altri istituiti; che gli appellanti avevano eccepito che la Bo. - con la convenzione 11/8/1992 e con la domanda rivolta al Ministero del Tesoro in data 4/5/1994 - aveva rinunciato ad ogni impugnativa delle disposizioni testamentarie e alla azione di riduzione; che con le dette lettere e convenzione la Bo. si era impegnata a non impugnare il testamento ed aveva rinunciato ad avvalersi dell'azione di riduzione intendendo assuefarsi alla volonta' del testatore; che la detta rinuncia coinvolgeva non solo la facolta' di proposizione dell'azione di riduzione, ma anche - ravvisando la volonta' del testatore di istituire la moglie semplice legataria - la facolta' di rifiutare il legato onde pretendere la legittima.

La cassazione della sentenza della corte di appello di Trento e' stata chiesta da OB.No. con ricorso affidato a cinque motivi illustrati da memoria. HA. Jo. , HA. Ma. Jo. e HA. Se. hanno resistito con controricorso mentre l'intimato EB. Mi. non ha svolto attivita' difensiva in sede di legittimita'.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Innanzitutto va rilevato che EB. Mi. , pur risultando nell'intestazione del controricorso, non risulta tra i firmatari della procura rilasciata a margine di tale atto.

Con il primo motivo di ricorso OB.No. denuncia violazione degli articoli 588, 995 e 1362 c.c., nonche' vizi di motivazione, sostenendo che la corte di appello, dichiarando da un lato la Bo. "erede a titolo di usufrutto" (omettendo di aggiungere "generale") e, dall'altro, "eredi a titolo di nudi proprietari gli odierni appellanti" ha errato in quanto l'articolo 588 c.c., prevede che, in tal caso, la disposizione testamentaria costituisce comunque erede il beneficiario al di la' delle espressioni usate. Dunque, se la Bo. e' da considerare usufruttuaria generale, ella e' successore a titolo universale del de cuius e quindi erede. L'interpretazione della corte, con la necessaria conseguenza in diritto (usufrutto generale = istituzione di erede), e' rafforzata dalla circostanza che nessuna indicazione circa una coeva indicazione del nudo proprietario e' contenuta nel testamento in esame: solo con interpretazione errata puo' dirsi (come fa la corte di appello) che il testatore avrebbe indicato come eredi anche i nudi proprietari. In realta' il testamento non contiene alcuna indicazione di nudi proprietari. Infatti e' contrario alla natura dell'usufrutto il prevedere che i beni costituenti l'oggetto di esso posano essere consumati e non ricostituiti. Il testatore ha disposto che dopo la morte della moglie "quello che rimane va in pari eguali ai nipoti", con cio' disponendo che la moglie potesse consumare senza limiti i beni stessi. Con condotta incompatibile con l'usufrutto. La stessa corte di merito ha poi affermato che "anche la istituzione della Bo. debba essere qualificata ereditaria". In sede di dispositivo la corte non ha fatto applicazione dell'articolo 588 c.c. ed ha limitato la veste di erede della Bo. alla qualita' di usufruttuaria promuovendo al rango di eredi i nipoti e l'Eb. M. e creando la nuova figura di erede a titolo di usufrutto laddove l'usufruttuario non puo' mai essere erede ma solo legatario. Il giudice di secondo grado avrebbe dovuto riconoscere nella Bo. l'erede di EM.Fr. .

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione degli articoli 692, 981 e 1015 c.c. e vizi di motivazione deducendo che giustamente il tribunale aveva considerato il caso di specie come fedecommesso vietato individuandone gli elementi fondamentali: plurima delazione, ordine successivo delle chiamate. Nel caso in esame, infatti, non vi e' alcuna chiamata simultanea in quanto nessun soggetto viene indicato come nudo proprietario e solo la moglie Bo. viene chiamata alla successione del testatore e solo alla morte della Bo. terzi soggetti. A rafforzare l'assunto del fedecommesso vietato concorrono sia la previsione, per l'usufruttuaria, di diritti e oneri incompatibili con l'usufrutto, sia la circostanza che i nipoti del testatore e l'Eb. M. diverrebbero eredi sopravvivendo alla Bo. . Il testatore ha previsto per l'usufruttuaria un diritto incompatibile con l'usufrutto (usare i beni caduti in successione - il danaro - senza restituirne il "tantundem" in deroga all'articolo 995 c.c.) e l'onere incompatibile con l'usufrutto di veder limitato il proprio diritto di godere della cosa sotto il controllo di un nipote del testatore. Al riguardo la motivazione della corte di appello e' inadeguata, contraddittoria ed affetta da vizio logico. La corte non si e' accorta che le disposizioni testamentarie in questione sono un caso scolastico di fedecommesso "de residuo" mirando tali disposizioni a conservare i beni ereditari, tramite la moglie, onde trasmetterli ai nipoti violando la liberta' di circolazione dei beni, di alienarli e di disporne per testamento.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'articolo 1362 c.c. e vizi di motivazione deducendo che la lettera del testatore richiamata dalla corte di appello conferma la sussistenza del fedecommesso avendo il testatore con tale lettera invitato i nipoti a pazientare in quanto alla morte della moglie gli stessi erediteranno il patrimonio attraverso la conservazione dell'asse ereditario da parte della Bo. . L'espressione usata dal testatore con riferimento ai nipoti "finche' non verranno nel possesso dell'eredita'" significa l'esatto contrario di quanto opina il giudice di secondo grado e, cioe', che i nipoti non erano suoi immediati successori.

La Corte rileva l'infondatezza delle dette censure (in parte ripetitive) che - per evidenti ragioni di ordine logico e per economia di motivazione e di trattazione - possono essere esaminate congiuntamente per la loro stretta connessione riguardando tutte, quale piu' quale meno anche se sotto profili ed aspetti diversi, sostanzialmente le stesse questione e le stesse problematiche e risolvendosi per lo piu', pur se titolate come violazione di legge e come vizi di motivazione, nella prospettazione di una diversa analisi del merito della causa, inammissibile in sede di legittimita', nonche' nella pretesa di contrastare il risultato dell'attivita' svolta dalla corte di appello nell'esercizio dei compiti alla stessa affidati.

Nel caso in esame non sono ravvisabili ne' il lamentato difetto di motivazione, ne' le asserite violazioni di legge: la sentenza impugnata e' del tutto corretta e si sottrae alle critiche di cui e' stata oggetto e che presuppongono una ricostruzione dei fatti diversa da quella ineccepibilmente effettuata dalla corte di appello.

Occorre premettere che, in tema di interpretazione della scheda testamentaria e della previsione dell'attribuzione (separata) simultanea a distinti soggetti della nuda proprieta' e dell'usufrutto di beni ereditari, questa Corte ha avuto modo di affermare i seguenti principi:

- nell'interpretazione del testamento il giudice deve accertare, secondo il principio generale di ermeneutica enunciato dall'articolo 1362 c.c., applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria, quale sia stata l'effettiva volonta' del testatore comunque espressa, considerando congiuntamente ed in modo coordinato l'elemento letterale e quello logico dell'atto unilaterale "mortis causa", salvaguardando il rispetto, in materia, del principio di conservazione del testamento. Tale attivita' interpretativa del giudice del merito, se compiuta alla stregua dei suddetti criteri e con ragionamento immune da vizi logici, non e' censurabile in sede di legittimita' (sentenza 21/2/2007 n. 4022);

- l'interpretazione di una disposizione testamentaria volta a determinare se il testatore abbia voluto disporre una sostituzione fedecommissaria o una costituzione testamentaria di usufrutto, deve necessariamente muovere dalla ricerca della effettiva volonta' del "de cuius", attraverso l'analisi delle finalita' che il testatore intendeva perseguire, oltre che attraverso il contenuto testuale della scheda testamentaria (sentenza 18/9/1998 n. 9320);

- l'attribuzione per testamento dell'usufrutto generale su tutti i beni, comprendendo l'"universum ius" ai sensi dell'articolo 588 c.c. e dunque conferendo al designato un titolo potenzialmente idoneo ad estendersi ad ogni bene, configura un'istituzione di erede (sentenza 12/9/2002 n. 13310);

- la clausola testamentaria contenente due disposizioni, l'ima attributiva di usufrutto generale e l'altra della nuda proprieta', non integra il divieto di fedecommesso in ragione della simultaneita' della chiamata del nudo proprietario e dell'usufruttuario (sentenza 1/9/1993 n. 9252);

- quando il giudice di merito abbia esattamente indicati gli elementi che caratterizzano la sostituzione, fidecommissoria (duplice vocazione, "ordo successivus", obbligo di conservare per restituire), l'indagine diretta ad accertare se una disposizione testamentaria racchiuda o meno una sostituzione fidecommissoria, essendo di mero fatto, e' incensurabile in cassazione (sentenza 12/2/2000 n. 1573);

- integra fedecommesso, vietato dall'articolo 899 c.c., del 1865, quella disposizione testamentaria, comunque articolata, che conferisca secondo un ordine successivo determinati beni ad un istituto per la durata della sua vita ed i medesimi beni ad un altro soggetto (sostituto) dopo la morte del primo, mentre tale figura non sussiste quando ai chiamati vengano attribuiti in via successiva diritti diversi. Di conseguenza la disposizione con la quale il de cuius lascia a persone diverse rispettivamente l'usufrutto e la nuda proprieta' di uno stesso bene non integra gli estremi della sostituzione fedecommissaria, quando ricorrano le seguenti circostanze: a) le disposizioni siano dirette e simultanee e non in ordine successivo; b) i chiamati non succedono l'uno all'altro, ma direttamente al testatore; c) la consolidazione tra usufrutto e nuda proprieta' costituisca un effetto non della successione, ma della vis e-spansiva della proprieta' (sentenza 10/1/1995 n. 243);

Cio' posto va osservato che nella specie la corte di appello - al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente - si e' correttamente attenuta ai detti principi giurisprudenziali ed e' pervenuta alla conclusione, attraverso un iter logico ineccepibile, di poter affermare che nel caso in esame non era ravvisabile la fattispecie della sostituzione fedecommissaria de residuo, in quanto il testatore aveva inteso istituire la moglie Bo. erede (quale usufruttuaria di tutti i beni costituenti l'asse ereditario) ed i nipoti e l'Eb. M. eredi (quali nudi proprietari di detti beni).

In particolare il giudice di secondo grado, come ampiamente riportato nella parte narrativa che precede, ha evidenziato che:

- il termine "usufrutto" era stato consapevolmente adoperato dal testatore nel suo significato tecnico - giuridico e cio' in coerenza con l'intenzione di costituire due titoli diversi ed autonomi e di distinguere la contemporanea designazione della moglie (di esso testatore) ed i nipoti e l'Eb. M. eredi, rispettivamente, quale usufruttuaria di tutti i beni ereditari (costituiti da denaro, titoli e credito) e quali nudi proprietari di detti beni;

- dal significato delle espressioni usate dal testatore emergeva l'intenzione dello stesso di identificare la moglie come usufruttuaria dell'intero asse ereditario ed i nipoti e l'Eb. M. come nudi proprietari;

- il testatore aveva nominato la moglie erede - usufruttuaria ritenendo il godimento dei beni ereditari (ossia, come rilevato, danaro, titoli rappresentativi di somme e diritti di credito) idonei a soddisfare i bisogni materiali della Bo. ;

- la previsione di un "controllo" esterno all'esercizio dei poteri di "amministrare" spettanti all'usufruttuario non comportava una effettiva diminuzione delle facolta' di godimento concessi all'usufruttuaria e si giustificava sia per la "peculiare" consistenza dei beni ereditari, sia tenendo conto delle norme dettate in tema di usufrutto di beni consumabili;

- con il termine "rimanenza", utilizzato in relazione ai beni ereditari, il testatore aveva inteso riferirsi all'ammontare del compendio ereditario al momento della morte dell'usufruttuaria e della cessazione dei poteri di godimento a questa spettanti e comportanti inevitabilmente una parziale modifica di tale compendio composto di beni "peculiari" assimilabili a quelli consumabili e di cui all'articolo 995 c.c..

La Corte di merito - dopo aver proceduto ad una logica e coerente inter-pretazione della lettera e dello spirito della scheda testamentaria in questione e della lettera di ultime volonta' non datata a firma del testatore - e' pervenuta alle conclusioni sopra precisate (e dal ricorrente criticate) attraverso argomentazioni complete ed appaganti, improntate a retti criteri logici e giuridici.

Il giudice di appello ha dato conto delle proprie valutazioni esponendo adeguatamente le ragioni del suo convincimento.

Alle dette valutazioni il ricorrente contrappone le proprie, ma della maggiore o minore attendibilita' di queste rispetto a quelle compiute dal giudice del merito non e' certo consentito discutere in questa sede di legittimita', cio' comportando un nuovo autonomo esame del materiale delibato che non puo' avere ingresso nel giudizio di Cassazione.

Dalla motivazione della sentenza impugnata risulta chiaro che la corte territoriale, nel porre in evidenza gli elementi probatori favorevoli alle tesi degli appellanti (attuali resistenti) ha implicitamente espresso una valutazione negativa delle contrapposte tesi di Ob.No. (attuale ricorrente).

Il procedimento logico - giuridico sviluppato nell'impugnata decisione a sostegno delle riportate affermazioni e conclusioni e' ineccepibile in quanto coerente e razionale e frutto di un'accurata e puntuale interpretazione del testamento di En.Fr. .

La corte di appello ha al riguardo svolto un'indagine penetrante sull'effettiva volonta' del testatore avendo presente la contrapposizione delle tesi delle parti, nonche' valutando criticamente tutti gli elementi utilizzabili al fine di individuare la portata e le finalita' delle disposizioni testamentarie in favore della Bo. e degli Ha. e Eb. M. .

In particolare va segnalato che il ragionamento seguito nella sentenza impugnata, in punto di qualificazione del contenuto delle disposizioni testamentarie in questione, e' esente da vizi logici ed e' conforme alla volonta' del de cuius come manifestata in dette disposizioni: il giudizio di fatto in cui si e' concretato il risultato dell'attivita' interpretativa e' fondato su un'indagine condotta nel rispetto dei canoni di ermeneutica applicabili all'atto unilaterale non recettizio del negozio mortis causa che e' il testamento.

In definitiva deve ritenersi corretta l'operazione ermeneutica compiuta dal giudice del merito il che rende manifesto che con le censure mosse dalla ricorrente e' stato essenzialmente investito il "risultato" interpretativo raggiunto il che e' inammissibile in questa sede.

Va solo segnalato - con riferimento ad alcuni punti sui quali nei motivi in esame si e' piu' volte soffermato il ricorrente e al contrario di quanto da questi sostenuto - che:

- la disposizione testamentaria di attribuzione dell'usufrutto generale sui beni (mobili e/o immobili) costituisce istituzione di erede e non di legato;

- oggetto di usufrutto possono essere anche diritti di credito: l'ipotesi di capitali gravati di usufrutto e' espressamente prevista e disciplinata dall'articolo 1000 c.c., in base al quale l'usufruttuario ha anche il diritto alla riscossione delle somme che rappresentano il capitale in concorso con il titolare del credito e con conseguente trasferimento dell'usufrutto sul credito derivante dall'investimento fruttifero (credito, titoli o altro). Da cio' la logica e coerente previsione da parte del testatore di un controllore nell'esercizio dei poteri di amministrazione spettanti alla erede - usufruttuaria anche al fine di aiutare la moglie (nominata usufruttuaria) nella gestione dei frutti dei beni oggetto dell'usufrutto, nonche' di affiancare all'usufruttuaria un soggetto (nominato erede e nudo proprietario del diritto di credito oggetto dell'usufrutto) onde favorire la riscossione del credito e il seguente reinvestimento. Infatti, come accertato in fatto dai giudici del merito, al momento del decesso del de cuius il credito in questione era ancora "incognito" e non era stato ancora "materializzato" nell'indennizzo pecuniario successivamente riscosso dal debitore Ministero del Tesoro;

- l'usufrutto del credito attribuisce all'usufruttuario l'illimitata facolta' di godimento dei frutti del credito, ossia degli interessi che costituiscono oggetto di diritto esclusivo dell'usufruttuario (e solo da questi riscossi) il quale diventa immediatamente unico proprietario delle somme ricevute con facolta' di disporne e di cederle a terzi;

- alla nozione di usufrutto del credito va ricondotto l'assimilabile usufrutto di titoli di credito pecuniario.

Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione degli articoli 458, 590, 692, 1418 e 2697 c.c., nonche' vizi di motivazione, sostenendo che ha errato la corte di appello nel valorizzare la convenzione 11/8/1992 e la domanda 4/5/1994 rispettivamente quale rinuncia all'impugnazione del testamento e quale esecuzione volontaria di disposizioni testamentarie mille. La semplice richiesta al Ministero del Tesoro non costituisce conferma o esecuzione di disposizioni testamentarie nulle, posto che l'istanza poteva essere rivolta dalla Bo. in qualunque veste (usufruttuaria, erede, legittimaria) senza con cio' realizzare la fattispecie di cui all'articolo 590 c.c.. Detta norma presuppone la conoscenza della causa di nullita' ed e' da escludere che la Bo. fosse a conoscenza di una causa di nullita' cosi' peculiare come la sostituzione fedecommissaria de residuo. Quanto alla convenzione va innanzitutto rilevato che la clausola di fedecommesso de residuo e' nulla. Trattandosi di nullita' rilevabile di ufficio la stessa non puo' essere elusa attraverso un atto di rinuncia a farla valere. Pertanto anche la rinuncia e' affetta da nullita' in quanto contraria alla norma imperativa di cui all'articolo 692 c.c., per illiceita' della causa o dei motivi, o per illiceita' dell'oggetto, o in quanto costituente contratto in frode alla legge. Peraltro la natura sinallagmatica della causa delle convenzione costituisce violazione del divieto di patti successori di cui all'articolo 458 c.c..

Il motivo e' manifestamente infondato in quanto le censure ivi sviluppate presuppongono la nullita' della scheda testamentaria in esame perche' contenente una sostituzione fedecommissaria vietata.

In proposito e' appena il caso di osservare che nel caso in esame, come sopra rilevato, correttamente e' stata esclusa dalla corte di appello la ravvisabilita' di detta sostituzione fedecommissaria ed e' stata affermata la validita' delle clausole testamentarie in questione. Da cio' consegue che nella specie non e' applicabile l'articolo 590 c.c., invocato dal ricorrente a sostegno della censura e che, come recita la rubrica, si riferisce alla "conferma ed esecuzione volontaria di disposizioni testamentarie mille".

Con il quinto motivo il ricorrente denuncia violazione dell'articolo 551 c.c., e vizi di motivazione deducendo che la corte di appello ha errato nel non aver - quale conseguenza dell'incongrua designazione della Bo. come erede a titolo di usufrutto - comunque accolto la domanda subordinata della Bo. per il riconoscimento della quota di legittima in luogo di legato.

Il giudice di secondo grado non e' riuscito a distinguere tra disposizione a titolo particolare e disposizione a titolo generale. Invece con maggior coerenza rispetto ai propri assunti avrebbe dovuto riconoscere che la Bo. e' legataria di usufrutto ed accogliere quindi la domanda di sostituzione di tale legato con la quota di legittima.

Anche questo motivo, al pari degli altri, non e' meritevole di accoglimento atteso che nella specie - avendo la corte di appello correttamente interpretato la scheda testamentaria in questione nel senso della istituzione della Bo. come erede e non come legataria - non puo' trovare applicazione la disposizione dettata dall'articolo 551 c.c., posto a base della censura in esame e che disciplina l'ipotesi del legato lasciato ad un legittimario in sostituzione della legittima.

Il ricorso deve pertanto rigettato.

Sussistono giusti motivo per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione in considerazione: della natura della controversia e delle questioni trattate; della difformita' tra le pronunzie rese nei gradi di merito; dell'ambiguita' - evidenziata dalla corte di appello - di alcune parti della scheda testamentaria in esame.

P.Q.M.

La Corte:

Rigetta il ricorso e compensa per intero tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

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