Anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria

Anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c., avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore. Infatti, la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico - giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d'altra parte da escludere l'eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito, stante, per altro, la circostanza per la quale l'accertamento che scaturisce dalla revocatoria ha natura condizionale, nel senso che, qualora successivamente il creditore veda negata la sua qualità, i suoi effetti si risolvono.

Tribunale Roma, Sezione 10 civile, Sentenza 22 febbraio 2012, n. 3651



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ROMA

DECIMA SEZIONE CIVILE

Il Giudice, Dr.ssa Paola Grimaldi, ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 80547 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2006 e rimessa in decisione all'udienza del 25.10.2011, vertente

Tra

La. a r.l., in persona dell'Amministratore Unico Fa.Ca., elettivamente domiciliata in Roma, via (...), presso lo studio degli Avv.ti It. e Ch.Ca. che la rappresentano e difendono in virtù di procura in calce alla citazione.

Parte attrice

E

Te.Vi., Mo.Ro., elettivamente domiciliati in Roma, via (...), presso lo studio dell'Avv.to Ga.Sa., che li rappresenta e difende in virtù di delega in calce alla comparsa di costituzione e di risposta

Parte convenuta

E

Pe.Lu., As.Ro.

Parte convenuta contumace

Oggetto: azione revocatoria.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 14.12.2006 La. r.l. S.r.l. conveniva in giudizio Pe.Lu., As.Ro., Te.Vi. e Mo.Ro., chiedendo che fosse revocato e dichiarato inefficace nei suoi confronti e non opponibile l'atto di vendita per Notaio Ma. del 7.7.2005, rep. 79421 - 23067 relativo all'immobile sito in Roma, località fontana Ca., via (...), appartamento sito al piano terzo pilotis della scala C, interno 6, vano cantina al piano interrato distinto con il numero 31, posto auto al piano interrato distinto con il numero 27, unità immobiliari al Catasto contraddistinte al foglio (...), part. (...), sub (...) (l'appartamento), sub (...) (il locale cantina) sub 77 811 posto auto), con condanna dei convenuti al pagamento delle spese di lite.

Si costituivano in giudizio Te.Vi. e Mo.Ro. chiedendo il rigetto della domanda attrice e la condanna di quest'ultima ex art. 96 c.p.c.

Instaurato il contraddittorio, definito il tema della lite ed esaurita l'istruzione, venivano precisate le conclusioni quindi la causa veniva rimessa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di Pe.Lu. e As.Ro.

La domanda di parte attrice è fondata e merita accoglimento.

La. r.l. S.r.l., con il proprio atto di citazione, assumeva quanto segue:

1. Di essere creditrice di Pe.Lu. della somma di Euro 95.895,72 portata da atto di precetto dell'11.10.2006 intimato sulla base di d.i. n. 10118/2005 emesso dal Tribunale di Roma in data 1.6.2005;

2. Che era intervenuta in un procedimento esecutivo immobiliare promosso da altro creditore in danno del pettinella e, successivamente, poiché l'immobile oggetto dell'esecuzione era stato alienato,. aveva formalizzato con il predetto, in data 17.5.2006, una transazione con la quale si riduceva il debito ad Euro 45.000.00 da pagarsi con effetti cambiari di Euro 5.000,00 l'una, avallate da un terzo, e con scadenza dal (...) al (...), il tutto sotto la condizione risolutiva che l'omesso pagamento anche di una delle predette rate avrebbe invalidato la pattuizione transattiva e la Banca avrebbe potuto agire per il recupero dell'intero credito;

3. Che le cambiali di cui sopra erano rimaste insolute e, quindi, l'attrice aveva intrapreso procedura esecutiva in danno del debitore;

4. Che con atto a rogito del Notaio Ma. del 7.7.2005 il Pe. aveva venduto al Te. ed alla Mo. l'immobile sopra indicato;

5. Che il Pe. bene era a conoscenza della sua posizione debitoria verso la Commerciale e ben sapeva, altresì, che quello che stava vendendo era la sua unica proprietà immobiliare;

6. Del pari, anche gli acquirenti era a conoscenza della situazione sopra descritta atteso che il pignoramento immobiliare eseguito in danno del Pe. era stato trascritto antecedentemente all'atto di acquisto e, nella fattispecie, in data 22.6.2005.

Parte convenuta, costituitasi in giudizio, specificava:

1. Che il pignoramento era stato trascritto in data 22.6.2005 mentre la compravendita era avvenuta in data 7.7.2005;

2. Che nelle more tra la trascrizione e la vendita il Notaio rogante era stato incaricato di controllare che l'immobile fosse libero da iscrizioni e trascrizioni, circostanza questa così riscontrata come documentato nella relazione notarile del 14.6.2005;

3. Che proprio in base a detta relazione notarile gli acquirenti usufruivano del mutuo per l'acquisto della causa;

4. Tuttavia, prima della erogazione della somma mutuata il Notaio aveva effettuati altra visura con la quale aveva scoperto la trascrizione del pignoramento circostanza questa che imponeva alla Banca la sospensione della erogazione del mutuo;

5. Che, comunque; il Pe. aveva proposto opposizione al d.i. posto a fondamento del credito vantato dall'odierna attrice;

6. Che, infine, a prescindere dalla sorte della revocatoria quanto meno il 50% della vendita impugnato doveva essere salvato essendo lo stesso di provenienza della proprietà di As.Ro.

Ciò premesso, occorre osservare quanto segue. L'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c., ha solo la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore ex art. 2740 c.c., la cui consistenza, per effetto dell'atto di disposizione posto in essere dal debitore, si sia ridotta al punto da pregiudicare la realizzazione del diritto del creditore con l'azione espropriativa. In coerenza con tale sua unica funzione, l'azione predetta ove esperita vittoriosamente, non determina il travolgimento dell'atto di disposizione posto in essere dal debitore, ma semplicemente l'inefficacia di esso nei soli confronti del creditore che l'abbia vittoriosamente esperita, per consentire allo stesso di esercitare sul bene oggetto dell'atto l'azione esecutiva ai sensi degli artt.602 e ss. c.c. per la realizzazione del credito (v. Cass. Civ. 18/2/1991, n. 1691).

Va preliminarmente affrontata la questione attinente alla comunione legale esistente tra i coniugi Pe. e As., così come sollevata dalla parte convenuta costituita, e stabilito, quindi, se l'azione revocatoria proposta debba riguardare l'intero immobile oggetto del contratto di compravendita in esame o solo la quota del debitore Pe.

In detta prospettiva, giova ricordare che con la comunione legale tutto ciò che i coniugi acquistano dopo il matrimonio, da soli o congiuntamente, appartiene ad entrambi in parti uguali, salvo che si tratti di beni personali che restano nell'esclusiva disponibilità di ciascuno di essi. Ciò detto, inoltre, va evidenziato che i creditori particolari dei coniugi possono soddisfarsi sui beni della comunione se non in quanto i beni personali del loro debitore non siano capienti, limitatamente al valore della quota del loro debitore, ossia la metà (in detta prospettiva, infatti, giova ricordare la giurisprudenza di merito per la quale "l'azione esecutiva promossa dal creditore personale di uno dei coniugi può ricadere, una volta che il pignoramento sia stato eseguito negativamente sui beni personali del coniuge obbligatosi, su qualunque cespite della comunione, ma limitatamente alla metà spettante del debitore": v. Trib. Genova 30.1.1982).

Più nello specifico, poi, la stessa Corte di Cassazione, in materia di revocatoria fallimentare, ha stabilito che nel caso di atto dispositivo di bene appartenente alla comunione legale la declaratoria di inefficacia dell'atto deve riguardare la quota del bene spettante al coniuge fallito (v. Cass. Civ. 15177/2000).

In conclusione, quindi, stante il tenore dell'atto di compravendita impugnato dal quale risulta che l'As. ed il Pe. vendevano l'immobile de quo in regime di comunione legale, l'azione revocatoria proposta dall'attrice può e deve riguardare esclusivamente la declaratoria di inefficacia del predetto atto limitatamente alla quota della metà spettante al Pe.

Relativamente, poi, alla ulteriore eccezione formulata dai convenuti ed attinente alla contestazione giudiziale del debito del Pe. mediante l'opposizione al d.i. ottenuto dalla Commerciale, occorre ricordare che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore; infatti, la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico - giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d'altra parte da escludere l'eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito (SS. UU. 9440/2004), stante, per altro, la circostanza per la quale l'accertamento che scaturisce dalla revocatoria ha natura condizionale, nel senso che, qualora successivamente il creditore veda negata la sua qualità, i suoi effetti si risolvono.

Ciò premesso, e prima di esaminare la ricorrenza nel caso oggetto di esame dei presupposti richiesti dall'art. 2091 c.c., deve, preliminarmente verificarsi l'anteriorità del credito rispetto all'atto impugnato e ciò ai fini della indagine sulla ricorrenza o meno della c.d. "dolosa preordinazione". In tale prospettiva deve evidenziarsi che "l'acquisto della qualità del debitore nei confronti del creditore risale al momento della nascita stessa del credito (e non anche a quello della scadenza dell'obbligazione del debitore principale), si che è a tale momento che occorre far riferimento al fine di stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito, onde predicare, conseguentemente, la necessità o meno della prova della c.d. "dolosa preordinazione" (Cass. Civ. 591/1999), laddove, nel caso di specie, l'atto oggetto di azione revocatoria risale al 7.7.2005, mentre il d.i. dal quale deriva il credito della Commerciale e che rivive a seguito dell'avveramento della condizione risolutiva apposta alla transazione del 17.5.2006, risale all'1.6.2005.

Premesso quanto sopra, inoltre, in tema di condizioni per l'esercizio della azione revocatoria, deve ricordarsi che, allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (scientia damni), essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza, cui va equiparata l'agevole conoscibilità, nel debitore, ed in ipotesi di atto a titolo oneroso, nel terzo - di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (consilium fraudis), né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore. Ad integrare il pregiudizio alle ragioni del creditore (eventus damni), è, poi, sufficiente che l'atto di disposizione del debitore renda più difficile la soddisfazione coattiva del credito (v. Cass. Civ. 1.6.2000, n. 7262).

Ciò detto chiaramente il Pe., consapevole dell'esistenza del d.i. di cui sopra e dell'azione esecutiva intrapresa in suo danno, nonché il fatto che l'immobile compravenduto rappresentava l'unico cespite patrimoniale di sua proprietà. Parimenti, come correttamente sostenuto dall'attrice, anche i coniugi Te. e Mo. erano a conoscenza di detta situazione, atteso che La. ha documentato la trascrizione del pignoramento in data 22.6.2005 e, quindi, precedente alla vendita del 7.7.2005, laddove ininfluente è la relazione notarile prodotta agli atti dai convenuti, atteso che la stessa dimostra solo che alla data della predetta (14.6.2005) ovviamente non risulta alcuna trascrizione, essendo, come dettò la stessa avvenuta in data 22.6.2005.

Deve, pertanto, essere accolta la domanda dell'attrice con la dichiarazione di inefficacia nei suoi confronti, nei limiti della quota della metà spettante al Pe., dell'atto dispositivo di cui in epigrafe.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti a norma dell'art. 282 c.p.c.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n. 80547/2006, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:

- Dichiara la contumacia di Pe.Lu. e As.Ro.;

- Dichiara l'inefficacia nei confronti di La. S.r.l., nei limiti della quota della metà spettante a Pe.Lu. del seguente atto di compravendita compiuti da Pe.Lu., As.Ro., Te.Vi. e Mo.Ro.: atto di vendita per Notaio Ma. del 7.7.2005, rep. 79421 - 23067 relativo all'immobile sito in Roma, località fontana Candida, via (...), appartamento sito al piano terzo pilotis della scala C, interno 6, vano cantina al piano interrato distinto con il numero 31, posto auto al piano interrato distinto con il numero 27, unità immobiliari al Catasto contraddistinte al foglio (...), part. (...), sub 31 (l'appartamento), sub (...) (il locale cantina) sub (...) (il posto auto), con condanna dei convenuti al pagamento delle spese di lite;

- condanna le parti convenute, in solido tra di loro, a rifondere all'attrice le spese del presente giudizio che liquida nella somma complessiva di Euro 5.514,79, di cui Euro 543,42 per spese, Euro 552,37 quale rimborso forfetario per spese generali, Euro 1.319,00 per diritti, Euro 3.100,00 per onorari, oltre IVA e CPA come per legge.

Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.

Così deciso in Roma il 20 febbraio 2012.

Depositata in Cancelleria il 22 febbraio 2012.

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