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Anche il titolare di credito eventuale – ed in particolare di credito soggetto ad accertamento giudiziale – è legittimato a cautelare la sua posizione mediante l’esercizio dell’azione revocatoria
Pubblicata il 21/05/2014
Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 7 maggio 2014, n. 9855
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETTI Giovanni B. - Presidente
Dott. ARMANO Uliana - Consigliere
Dott. SCARANO Luigi Alessandro - Consigliere
Dott. LANZILLO Raffaella - rel. Consigliere
Dott. SCRIMA Antonietta - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 29986/2010 proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS) giusta delega a margine;
- ricorrenti -
contro
(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS);
- intimati -
Nonche' da:
(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS) giusta mandato a margine;
- ricorrenti incidentali -
contro
(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS);
- intimati -
avverso la sentenza n. 312/2010 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 17/03/2010, R.G.N. 1685/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/02/2014 dal Consigliere Dott. RAFFAELLA LANZILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA Mario, che ha concluso per l'inammissibilita' e in subordine rigetto del ricorso principale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 11 agosto 2006 (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno convenuto davanti al Tribunale di Genova (OMISSIS) e (OMISSIS), chiedendo la revoca ai sensi dell'articolo 2901 c.c., del contratto (OMISSIS), mediante il quale (OMISSIS) ha venduto al figlio (OMISSIS) la quota del 50% di un appartamento in (OMISSIS), nel Condominio di via (OMISSIS), cosi' privandosi dell'unico bene di sua proprieta', non gravato da ipoteche o trascrizioni pregiudizievoli.
A fondamento della domanda hanno dedotto di essere creditori del (OMISSIS) - condomino e amministratore del medesimo Condominio, di cui essi pure sono condomini, in cui si trova l'appartamento venduto - per effetto della sentenza n. 868/1993 del Tribunale di Genova, che ha condannato il Condominio a risarcire i danni a certo (OMISSIS), a seguito di infiltrazioni di liquami che il Tribunale stesso ha accertato essersi verificate a causa della cattiva manutenzione e dell'omesso controllo sul regolare deflusso delle acque nere nella condotta condominiale.
A seguito di tale sentenza gli attori hanno dovuto pagare - per la loro quota di proprieta' - la somma di euro 26.855,76 e, con atto di citazione 18 dicembre 2002, hanno proposto azione di responsabilita' contro il (OMISSIS) davanti al Tribunale di Genova, chiedendone la condanna al pagamento del suddetto importo in risarcimento dei danni.
I convenuti hanno resistito alla domanda.
Con sentenza n. 3942/2007 il Tribunale ha respinto la domanda di revoca della compravendita, addebitando agli attori di non avere fornito alcuna prova della consistenza immobiliare dell'asserito creditore e dell'idoneita' dell'atto a pregiudicare le ragioni dei creditori, ne' della dolosa preordinazione a tale scopo, considerato che l'azione di responsabilita' contro il (OMISSIS) e' stata proposta in data successiva a quella della vendita.
Proposto appello dagli (OMISSIS), a cui hanno resistito gli appellati, con sentenza 3 febbraio - 17 marzo 2010 n. 312, notificata il 26 ottobre 2010, la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza di primo grado con diversa motivazione: ha cioe' ritenuto che sia onere del convenuto in revocatoria, e non dell'attore, dimostrare che il proprio patrimonio residuo e' sufficiente a garantire il creditore, ed ha rilevato che il credito azionato dagli appellanti e' sorto prima del compimento dell'atto di disposizione e che quindi non occorreva la dimostrazione della dolosa preordinazione.
Ha pero' respinto la domanda sul rilievo che la domanda di rivalsa proposta dagli appellanti contro l'amministratore e' stata respinta sia dal Tribunale che dalla Corte di appello e che pertanto il credito e' da ritenere insussistente.
I soccombenti propongono quattro motivi di ricorso per cassazione.
Resistono gli intimati con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo e il secondo motivo, denunciando violazione dell'articolo 2901 c.c., e vizi di motivazione, i ricorrenti lamentano che la Corte di appello abbia disatteso la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui anche i crediti eventuali - ed in particolare i crediti oggetto di accertamento giudiziale - legittimano il creditore all'esercizio dell'azione revocatoria.
Fanno rilevare che la responsabilita' dell'amministratore del condominio per le infiltrazioni d'acqua verificatesi nella proprieta' di terzi e' stata concretamente accertata dalle sentenze di primo grado e di appello, emesse nella causa promossa contro il Condominio da (OMISSIS), allorche' il Tribunale di Genova - con sentenza n. 868/1993, confermata dalla Corte di appello e passata in giudicato - ha espressamente affermato che il controllo sul regolare deflusso delle acque nere nelle condotte condominiali e la relativa manutenzione rientrano fra i doveri dell'amministratore del Condominio; che la sentenza di appello, che ha respinto la domanda di rivalsa da loro proposta contro l'amministratore, non e' passata in giudicato, essendo pendente ricorso per cassazione N. 10493/2010, depositato il 29 aprile 2010; che pertanto sussiste tuttora un loro credito eventuale, che li legittima a cautelarsi tramite azione revocatoria.
2.- I motivi sono fondati.
L'accertamento giudiziale dell'obbligo dell'amministratore di risarcire i danni ai ricorrenti, a seguito dell'evento dannoso fatto valere dallo (OMISSIS), e' da ritenere ancora in corso, essendo pendente ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Genova.
I ricorrenti sono quindi titolari di un credito eventuale, che li legittima a proporre azione revocatoria degli atti che il potenziale debitore abbia compiuto in pregiudizio delle loro ragioni (Cass. civ. S.U. 18 maggio 2004 n. 9440; Cass. civ. Sez. 3, 10 marzo 2006 n. 5246, Idem, 14 maggio 2013 n. 11573); fermo restando che l'eventuale sentenza dichiarativa dell'inefficacia dell'atto revocato non puo' essere portata ad esecuzione finche' l'esistenza del credito non sia accertata con efficacia di giudicato (Cass. civ. Sez. 1, 12 luglio 2013 n. 17257).
La circostanza che tali principi siano stati affermati con riferimento a casi in cui si discuteva se sussistessero i presupposti per la sospensione del processo sull'azione revocatoria, in attesa dell'esito del giudizio di accertamento del credito, e' irrilevante e non infirma l'efficacia del principio richiamato dai ricorrenti e disatteso dalla Corte di appello, come affermano i resistenti.
Al contrario, se mai rafforza una tale efficacia, considerato che la sospensione del giudizio sui presupposti della domanda di revoca e' qualcosa di meno che non il completo rigetto della domanda stessa, a cui si dovrebbe procedere ove dovesse essere condivisa la decisione della Corte di appello, che ha escluso del tutto la legittimazione del creditore "eventuale".
3.- Il terzo ed il quarto motivo, che denunciano violazione dell'articolo 2909 c.c., e vizi di motivazione, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto non vincolanti nei confronti dell'amministratore gli accertamenti contenuti nelle sentenze di condanna del Condominio, nella causa promossa dallo (OMISSIS), risultano assorbiti.
4.- In accoglimento dei primi due motivi, la sentenza impugnata e' annullata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Genova, in diversa composizione, affinche' decida la controversia uniformandosi al principio per cui anche il titolare di credito eventuale - ed in particolare di credito soggetto ad accertamento giudiziale - e' legittimato a cautelare la sua posizione mediante l'esercizio dell'azione revocatoria di cui all'articolo 2901 c.c.; fermo restando che l'eventuale sentenza dichiarativa dell'inefficacia non potra' essere portata ad esecuzione finche' l'esistenza del credito non sia concretamente accertata.
5.- La Corte di rinvio decidera' anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di cassazione accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri motivi. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di appello di Genova, in diversa composizione, che decidera' anche sulle spese del presente giudizio.
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