Distinzione tra debiti di valuta e debiti di valore

Per distinguere i debiti di valuta dai debiti di valore, occorre avere riguardo non alla natura dell'oggetto nel quale la prestazione avrebbe dovuto concretarsi al momento dell'inadempimento o del fatto dannoso, bensì all'oggetto diretto ed originario della prestazione che, nelle obbligazioni di valore, consiste in una cosa diversa dal denaro, mentre, nelle obbligazioni di valuta è proprio una somma di danaro, a nulla rilevando l'originaria indeterminatezza della somma stessa. Ne consegue che il debito per il risarcimento del danno conseguente alla mora nell'adempimento di una obbligazione sin dall'origine pecuniaria, ex art. 1224 c.c., ha natura di debito di valuta tanto se il risarcimento sia pari alla sola misura degli interessi al tasso legale e convenzionale, quanto se debba essere determinato anche in relazione alla maggior misura dimostrata. In proposito, tra i precedenti, v. soprattutto Cass. n. 11968 del 1992.
E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, Sez. III, con sentenza n. 14573 del 22/06/2007. La S.C., tornando a pronunciarsi in tema di distinzio e tra debito di valuta e debito di valore ha confermato l'orientamento già consolidato in materia con le sentenze n. 11968/1992 e n. 1423/77.

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