Casa:
E' contrario al dovere di correttezza il rifiuto del creditore, senza plausibili motivi, di accettare assegni circolari in luogo di somme di denaro
Pubblicata il 27/11/2014
Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 3 novembre 2014, n. 23364
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BUCCIANTE Ettore - Presidente
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere
Dott. PROTO Cesare A. - Consigliere
Dott. ABETE Luigi - Consigliere
Dott. SCALISI Antonino - rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 2960-2009 proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS);
- ricorrente -
contro
(OMISSIS) (OMISSIS);
- intimato -
Nonche' da:
(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS);
- c/ric. e ricorrente incidentale -
contro
(OMISSIS) (OMISSIS);
- intimate -
avverso la sentenza n. 1151/2008 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 08/10/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/06/2014 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;
udito l'Avvocato (OMISSIS), con delega depositata in udienza dell'Avvocato (OMISSIS), difensore della ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato (OMISSIS), difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELENTANO Carmelo che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso incidentale, rigetto del ricorso principale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(OMISSIS) con atto di citazione del 27 marzo 1995 convocava in giudizio davanti al Tribunale di Savona, (OMISSIS) chiedendo la risoluzione per inadempimento grave e colpevole del convenuto del contratto preliminare di vendita del (OMISSIS) e, conseguentemente, dichiarare tenuto il promittente venditore alla restituzione del prezzo, oltre rivalutazione ed interessi, nonche' il risarcimento del danno da liquidarsi dal Tribunale. A sostegno di questa domanda l'attore esponeva di avere, con contratto preliminare di vendita del (OMISSIS) promesso di acquistare un appartamento facente parte dell'edificio sito nel Comune di (OMISSIS), di aver corrisposto parte del corrispettivo dell'acquisto, che il trasferimento del bene era stato convenuto per il (OMISSIS). Sennonche', il (OMISSIS), (OMISSIS) donava l'immobile alla moglie (OMISSIS) con atto di donazione trascritto lo stesso giorno. In conseguenza di cio', l'attore chiedeva sequestro conservativo sui beni mobili ed immobili, ovvero sui crediti del (OMISSIS) e (OMISSIS) ed ottenutolo instaurava giudizio di convalida chiedendo la declaratoria di revoca o di inefficacia della donazione in via subordinata la dichiarazione di simulazione dell'atto, e in via ulteriormente subordinata la declaratoria di nullita' o di annullamento della donazione, perche' compiuta in frode ad esso istante, chiedeva che il (OMISSIS) venisse dichiarato tenuto alla stipula del contratto definitivo. Il Tribunale di Savona, con sentenza del 31 ottobre 1988, assolveva i convenuti dalle domande attrici fatta eccezione che per il risarcimento del danno. Il giudizio veniva interrotto per la morte del procuratore dell'attore e, pertanto, si estingueva. Veniva impugnata la sentenza del Tribunale di Savona e la Corte di Appello con sentenza del 1994 respingeva sia l'appello principale che l'appello incidentale proposto dalla (OMISSIS).
Si costituiva nel presente giudizio (OMISSIS) eccependo la prescrizione di ogni diritto dell'attore e, in via riconvenzionale, chiedeva il risarcimento dei danni subiti a seguito del sequestro eseguito contro di lui, in subordine, eventualmente, la compensazione delle ragioni accertate in capo a (OMISSIS) e con quanto accertato a suo credito.
Il Tribunale di Savona con sentenza n. 639 del 2004, accogliendo l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno del (OMISSIS), assolveva il convenuto da ogni domanda contro di lui proposta, respingeva ogni altra domanda e compensava le spese del giudizio.
Avverso tale sentenza, proponeva appello (OMISSIS) chiedendo, in totale riforma della sentenza impugnata, che venisse dichiarato risolto il contratto preliminare di vendita e di condannare il convenuto alla restituzione del prezzo corrisposto.
Si costituiva (OMISSIS) chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata ed in via incidentale chiedeva il risarcimento del danno subito in conseguenza del sequestro eseguito contro di lui.
La Corte di Appello di Genova, con sentenza n. 1151 del 2008, accoglieva l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado, condannava (OMISSIS) al pagamento della somma di euro 36.151,98 oltre rivalutazione ed interessi; condannava (OMISSIS) al pagamento delle spese giudiziali di entrambi i gradi del giudizio. Secondo la Corte di Genova: a) l'azione di risoluzione del contratto preliminare di vendita con i suoi effetti restitutori, essendo stata proposta per la prima volta con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio doveva ritenersi prescritta; b) il termine prescrizionale della domanda risarcitoria proposta con l'atto di citazione del 20 settembre 1980 era rimasto sospeso fino al momento del passaggio in giudicato della sentenza che aveva definito il giudizio e, cioe', la sentenza della Corte di Appello di Genova del 28 ottobre 1994. Pertanto essendo la domanda introduttiva del presente giudizio proposta in data 27 marzo 1995 non si era verificata alcuna prescrizione del diritto al risarcimento del danno avanzata da (OMISSIS).
La cassazione di questa sentenza e' stata chiesta da (OMISSIS), unica erede universale di (OMISSIS), con ricorso affidato a quattro motivi. (OMISSIS) ha resistito con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale per un motivo. In prossimita' dell'udienza pubblica entrambi le parti hanno depositato memoria ex articolo 378 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
A.= Ricorso principale.
1.= Con il primo motivo (OMISSIS) lamenta l'insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'errata conclusione della Corte di appello di Genova, secondo la quale il Tribunale di Savona con la sentenza parziale n. 564/1988 avrebbe riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni e rimesso le parti davanti al GI. per la quantificazione dei medesimi (articolo 360 c.p.c., n. 5). Secondo la ricorrente, la Corte di Genova sarebbe incorsa in un gravissimo e palese errore nella ricostruzione dei fatti oggetto di causa ed, in particolare, con riguardo al contenuto della prima sentenza del Tribunale di Savona relativamente alla domanda di risarcimento dei danni spiegata per la prima volta da (OMISSIS) con l'atto di citazione notificato in data 20 settembre 1980.
Erroneamente, la Corte genovese avrebbe ritenuto che al (OMISSIS) spettasse il diritto di risarcimento cosi' come accertato e pronunciato dal Tribunale di Savona confermato dalla Corte di Appello e passata in giudicato. Eppero', sempre secondo la ricorrente, non si sarebbe formato alcun giudicato in ledine al diritto a risarcimento dei danni in favore del sig. (OMISSIS), perche' il Tribunale di Savona nella sua prima sentenza non aveva disposto alcun diritto al risarcimento i danni ma aveva semplicemente rimesso la casa in istruttoria non solo per la quantificazione del danno, ma anche per procedere ad accertare l'eventuale sussistenza. In altri termini, ritiene la ricorrente, ad oggi non sarebbe mai intervenuta alcuna pronuncia che abbia riconosciuto al sig. (OMISSIS) il diritto al risarcimento del danno a seguito dell'inadempimento del sig. (OMISSIS).
Pertanto, conclude la ricorrente, dica l'Ecc.ma Corte di Cassazione: se con la sentenza parziale n. 564 del 14.4.1988 resa nel giudizio, rimesso in istruttoria e poi estinto RG. N. 1554/80, il Tribunale di Savona abbia accertato il diritto del risarcimento del danno del sig. (OMISSIS) con pronuncia passata in giudicato, eventualmente, anche implicito e se, quindi, la prescrizione della domanda risarcitoria interrotta con l'atto di citazione notificato in data 20.9.1980 sia stata sospesa ed abbia ripreso a decorrere dalla data del passaggio in giudicato dalla sentenza della Corte di appello di Genova n. 1172 del 1994 con la conseguente applicabilita' dell'articolo 2945 c.c., comma 2, cosi' come ritenuto dalla Corte di appello di Genova nella sentenza qui impugnata, ovvero, se, a seguito dell'estinzione del giudizio rimesso in istruttoria RG n. 1554/80 promosso avanti il Tribunale di Savona dal sig. (OMISSIS) non si sia formato alcun giudicato nemmeno implicito, sul diritto al risarcimento del sig. (OMISSIS) a causa del mancato accertamento di tale diritto nella sentenza parziale n. 564 del 14.4.1988 e se, quindi, la prescrizione della domanda risarcitoria interrotta con la notifica dell'atto di citazione in data 20 settembre 1080 non sia stata mai sospesa ed abbia ripreso a decorrere da tale data in applicazione dell'articolo 2945 c.c., comma 3, con conseguente prescrizione del diritto risarcitorio a far tempo dal 20 settembre 1990 e cosi' se, per tale motivo la sentenza della Corte di Appello qui impugnata sia motivata in modo insufficiente e contraddittorio.
1.1 .= Il motivo e' infondato.
Come ha avuto modo di chiarire la Corte di Genova con la sentenza qui impugnata: in ordine alla domanda risarcitoria la Corte osserva che il (OMISSIS) con l'atto di citazione del 20 settembre 1980 aveva formulato una domanda volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti. (....) La pronuncia parziale del Tribunale di Savona e' stata impugnata con sentenza del 28 ottobre 1994 e la Corte di appello di Genova ha affermato poiche' per altro sussiste nella specie un indubbio inadempimento del (OMISSIS), il quale si e' posto in condizioni di non poter adempiere l'obbligazione assunta, non resta all'attore che il diritto al risarcimento del danno come riconosciuto dal primo giudice con statuizione che non e' stata fatta oggetto di gravame . (....) Il Tribunale nel riconoscergli il diritto al risarcimento del danno ha rimesso le parti innanzi al GI. per la quantificazione dei danni medesimi. Come e' pacifico, questa pronuncia, non e' stata impugnata .
Ora, emerge, con chiarezza, che, la Corte di Genova, in ordine alla domanda del (OMISSIS) al risarcimento dei danni subiti, ha preso atto dell'esistenza di un giudicato interno e soprattutto, dell'esistenza di un giudicato relativo alla sentenza n. 1172 del 1994 della Corte di Genova non impugnata, la quale senza equivoci, affermava, comunque, l'esistenza di un diritto di (OMISSIS) al risarcimento dei danni, cosi' come riconosciuto dal primo giudice con statuizione che non e' stata oggetto di gravame. La Corte di Genova, in verita', piu' che interpretare o ricostruire, cosi' come indica la ricorrente, i fatti oggetto di causa ed, in particolare, con riguardo al contenuto della prima sentenza del Tribunale di Savona relativamente alla domanda di risarcimento dei danni spiegata, per la prima volta, da (OMISSIS), ha preso atto di una statuizione contenuta nella sentenza n. 1172 del 1994 della Corte di Genova che aveva ormai acquisito forza di giudicato.
1.1.a).= Ininfluente rispetto alla sentenza oggetto del presente giudizio sarebbe, per altro, l'eventuale, erronea interpretazione della sentenza del Tribunale di Savona effettuata dalla Corte di appello con la sentenza n. 1172 del 1994 perche', comunque, non essendo stata impugnata e' passata in giudicato. D'altra parte, l'interpretazione della sentenza impugnata compete al giudice dell'impugnazione, e il sindacato sulla correttezza di tale interpretazione puo' essere sollecitato solo con un'espressa censura, in sede di legittimita', che investa, ad esempio, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 5, l'attivita' ermeneutica del giudice d'appello in ordine alla sentenza di primo grado, ovvero, rincorrendone i presupposti, col rimedio revocatorio, ai sensi dell'articolo 395 c.p.c., n. 4. Eppero' nel caso concreto, quella sentenza (la n. 1172 del 1994) non risulta sia stata impugnata con ricorso in cassazione o per revocazione.
1.1.b).= Corretta, pertanto, e' la sentenza impugnata sotto il profilo del calcolo del termine di prescrizione del diritto di (OMISSIS) al risarcimento dei danni subiti. Come afferma la sentenza impugnata posto che la prescrizione sulla domanda risarcitoria ha ripreso a decorrere dalla data del passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Appello di Genova (27 settembre 1994), la domanda introduttiva del giudizio notificata il 27 marzo 1995 e' tempestiva ed ha nuovamente interrotto il corso della prescrizione.
2.= Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'articolo 2945 c.c., commi 2 e 3 (articolo 360 c.p.c., n. 3). Secondo la ricorrente, erroneamente, la Corte di appello di Genova avrebbe ritenuto applicabile alla domanda risarcitoria di cui si dice la norma di cui all'articolo 2945 c.c., comma 2 ricollegando alla notifica dell'atto di citazione del 20 settembre 1980, non soltanto l'effetto interruttivo della prescrizione decennale, ma anche quello sospensivo fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, dato che il Tribunale di Savona non si e' mai pronunciato sulla domanda risarcitoria. hi particolare, sempre secondo la ricorrente, la Corte distrettuale non avrebbe considerato che il giudizio di primo grado (introdotto con citazione del 20 settembre 1980) si era estinto. Cio' avrebbe comportato l'applicazione della norma di cui all'articolo 2945 c.c., che nel caso di estinzione del processo prevede che l'effetto interruttivo rimanga fermo e che il nuovo periodo di prescrizione inizi a decorrere dalla data dell'atto interruttivo.
Pertanto, conclude la ricorrente, dica l'Ecc.ma Corte di cassazione:
a) se a seguito dell'estinzione del giudizio RG 1554/80 per effetto della mancata riassunzione si applichi l'articolo 2945 c.c., comma 3, e, conseguentemente, la prescrizione cominci a decorrere dalla data dell'atto interruttivo, nella specie dalla data di notifica dell'atto di citazione avvenuta in data 20 settembre 1980.
b) se con la sentenza parziale n. 564 del 1988 resa nel giudizio rimesso in istruttoria e poi estinto, n. RG. 1554/80 il Tribunale di Savona abbia accertato il diritto di risarcimento del danno del sig. (OMISSIS) con pronuncia passata in giudicato eventualmente anche implicito, anche se, quindi la prescrizione della domanda risarcitoria, interrotta con l'atto di citazione notificato in data 20 settembre 1980, sia stata sospesa ed abbia ripreso a decorrere dalla data del passaggio in giudicato della sentenza della Corte d'appello di Genova n. 1172 del 27 settembre 1994, con la conseguente applicabilita' dell'articolo 2945 c.c., comma 2, cosi' come ritenuto dalla Corte di appello di Genova nella sentenza qui impugnata, ovvero se a seguito dell'estinzione del giudizio rimesso in istruttoria, RG n. 1554/80 promosso avanti il Tribunale di Savona dal sig. (OMISSIS), non si sia formato alcun giudicato, nemmeno implicito, sul diritto al risarcimento del sig. (OMISSIS) a causa del mancato accertamento di tale diritto nella sentenza parziale n. 564 del 14 aprile 1988 e se, quindi, la prescrizione della domanda risarcitoria, interrotta con la notifica dell'atto di citazione in data 20 settembre 1980 non sia mai stata sospesa ed abbia ripreso a decorrere da tale data in applicazione dell'articolo 2945 c.c., comma 3 e, cosi', se la sentenza della Corte di appello di Genova qui impugnata abbia violato e/o falsamente applicato le norme di diritto previste dall'articolo 2945 c.c., commi 2 e 3.
2.1.= Il motivo e' infondato.
Va qui premesso: a) che secondo l'articolo 310 c.p.c. la sentenza non definitiva di merito sopravvive all'estinzione del giudizio. Con l'ulteriore precisazione che, ai sensi dell'articolo 129 disp. att. c.p.c.: se il processo si estingue in primo grado, la sentenza di merito contro la quale fu fatta la riserva acquista efficacia di sentenza definitiva dal giorno in cui diventa irrevocabile l'ordinanza, o passa in giudicato la sentenza, che pronuncia l'estinzione del processo .
Ovviamente, il legislatore prende in considerazione le sole sentenze non definitive di merito, le uniche, cioe', aventi attitudine ad acquistare un'efficacia che sopravviva all'estinzione del processo (ex articolo 310 c.p.c.), le uniche rispetto alle quali si pone un interesse ad impugnare e prevede che la sentenza diventi definitiva, b) che il principio fissato dall'ari. 2945 c.c., comma 2, secondo il quale quando l'interruzione della prescrizione derivi da atto di citazione idoneo ad instaurare un valido rapporto processuale, l'interruzione medesima si protrae fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il relativo procedimento.
Ora, nel caso in esame, il Tribunale di Savona, nel giudizio introdotto con l'atto di citazione del 10 settembre 1980 emetteva una sentenza parziale n. 654 depositata il 31 ottobre 1988 e ordinanza con la quale le parti venivano rimesse al GI per la quantificazione dei danni. Il giudizio de quo veniva interrotto per decesso del procuratore dell'attore, non veniva riassunto, e, pertanto, si estingueva. Tuttavia, nonostante l'estinzione del processo di cui si dice, la sentenza non definitiva n. 654 del 31 ottobre 1988 del Tribunale di Savona veniva impugnata davanti alla Corte di Appello di Genova e il relativo processo si concludeva con la sentenza n. 1172 del 27 settembre 1994.
Pertanto, il processo relativamente alle materia oggetto della sentenza non definitiva di cui si dice, tra cui la domanda di risarcimento danno e della sua quantificazione proseguiva e diventava definitiva con la sentenza della Corte di merito n. 1172 del 27 settembre 1994 non essendo stata, quest'ultima, impugnata.
Pertanto, correttamente la Corte di Genova con la sentenza, oggetto del presente giudizio, ha chiarito che la sentenza parziale del Tribunale di Savona era stata impugnata e il processo veniva concluso con sentenza del 27 settembre 1994 depositata il 28 ottobre 1994 della Corte di appello di Genova e, non essendo stata impugnata, la sentenza di cui si dice con tutte le sue statuizioni e' passata in giudicato. Con la conseguenza che la prescrizione sulla domanda risarcitoria ha ripreso a decorrere dalla data del passaggio in giudicato della sentenza della Corte distrettuale e, conseguentemente, la domanda introduttiva del giudizio notificata il 27 marzo 1995 era tempestiva e aveva nuovamente interrotto il corso della prescrizione.
3.= Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli articoli 1223, 1224, 1453 e 1458 c.c. (articolo 360 c.p.c., n. 3).
Secondo la ricorrente, erroneamente la Corte di appello di Genova, dopo aver dichiarato l'intervenuta prescrizione dell'obbligo di (OMISSIS) di restituire il prezzo pagato da (OMISSIS) in forza del contratto preliminare del (OMISSIS), ha condannato il (OMISSIS) al pagamento del medesimo prezzo a titolo di risarcimento del danno, oltre la rivalutazione, cosi', qualificando l'obbligo di restituzione come debito di valore, avente natura risarcitoria, dato che l'obbligazione di cui si dice, non puo': da un lato trovare causa nel comportamento inadempiente del (OMISSIS) (dovendo trovare causa nello scioglimento del vincolo contrattuale), e, per altro, stante la natura risarcitoria costituire un debito di valore.
Pertanto, conclude la ricorrente, dica l'Ecc.ma Corte di Cassazione se l'obbligo di restituzione del prezzo ricevuto dal sig. (OMISSIS) in virtu' del contratto preliminare del (OMISSIS) trovi causa nell'inadempimento contrattuale dello stesso sig. (OMISSIS) ed abbia natura risarcitoria conseguentemente, possa essere qualificato come debito di valore, quindi, soggetto a rivalutazione monetaria, cosi', come ritenuto dalla sentenza della Corte di appello qui impugnata, ovvero, se l'obbligo di restituzione del prezzo ricevuto dal sig. (OMISSIS) in virtu' del contratto preliminare del (OMISSIS) trovi causa nella risoluzione del predetto contratto ed abbia natura non risarcitoria e conseguentemente non possa essere qualificato come debito valore, bensi' come debito di valuta, quindi non soggetto a rivalutazione monetaria, e, cosi', se la sentenza della Corte di appello di Genova abbia errato nel pronunciare la condanna del sig. (OMISSIS) al pagamento in favore del sig. (OMISSIS) della somma di euro 35.115,98 oltre rivalutazione ed interessi, vale a dire il prezzo originariamente pagato da quest'ultimo al primo in virtu' del contratto preliminare del (OMISSIS), a titolo di risarcimento del danno per il comportamento inadempiente del sig. (OMISSIS) e conseguentemente abbia violato e/o falsamente applicato le norme di diritto previste dagli articoli 1223, 1224, 1453 e 1458 c.c..
3.1.= La censura e' infondata, ed e', comunque, frutto di un'errata interpretazione della sentenza di cui si chiede l'annullamento con la quale la Corte di appello ha determinato il risarcimento del danno dovuto al (OMISSIS) nella misura del prezzo del bene che era stato corrisposto, oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi legali.
E' decisivo rilevare - com'e' pacifico in dottrina e nella giurisprudenza di questa stessa Corte - che l'obbligazione di risarcimento del danno, ancorche' derivante - come nel caso di specie - da inadempimento contrattuale, configura un debito di valore - in quanto diretta a reintegrare completamente il patrimonio del danneggiato - che resta sottratta al principio nominalistico e deve, pertanto, essere quantificata, tenendo conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla data della liquidazione (v. Cass. n. 166/96).
Pertanto correttamente la Corte distrettuale ha chiarito che l'unico danno che risulta accertato (....) e' proprio il pagamento del prezzo del bene che per un comportamento inadempiente del (OMISSIS) non e' riuscito ad acquisire (...) trattandosi di debito di valore compete la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat oltre agli interessi legali.
4.- Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli articoli 1220, 11756, e 1375 c.c. (articolo 360 c.p.c., n. 3). Secondo la ricorrente erroneamente la Corte distrettuale avrebbe, condannato (OMISSIS) al pagamento della somma di euro 36.151,98 oltre rivalutazione e interessi, nonostante, gia' in occasione della prima udienza (OMISSIS) avesse offerto in pagamento al sig. (OMISSIS) l'intero prezzo ricevuto a mezzo assegni circolari. Piuttosto, ai sensi dell'articolo 1220 c.c., il debitore che abbia tempestivamente offerto, anche in modo non formale la prestazione dovuta non puo' essere costituito in mora e, conseguentemente, non sarebbe tenuto a corrispondere gli interessi.
Pertanto, conclude la ricorrente, dica l'Ecc.ma Corte di Cassazione se l'offerta di pagamento effettuata al sig. (OMISSIS) per l'intero importo di lire 70.000.000 ricevuto dal sig. (OMISSIS) a mezzo assegni circolari all'udienza tenutasi il 21 novembre 1980 non integri la fattispecie di cui all'articolo 1220 e quindi se sussiste il diritto del sig. (OMISSIS) al pagamento degli interessi legali cosi' come ritenuto dalla sentenza della Corte d'appello qui impugnata, ovvero se l'offerta di pagamento effettuata dal (OMISSIS) per l'intero importo di lire 70.000.000 ricevuta dal sig. (OMISSIS) a mezzo assegni circolari all'udienza del 21 novembre 1980 costituisca valida offerta non formale ai sensi dell'articolo 1220 c.c., e quindi se non sussista il diritto del sig. (OMISSIS) al pagamento degli interessi legali su tale somma fatto salvo per l'eventuale conguaglio per gli interessi maturati sino al 21 novembre 1980 e cosi' se la sentenza della Corte di appello qui impugnata abbia violato e/o falsamente applicato gli articoli 1220, 1175 e 1375 c.c..
4.1= Il motivo, ancorche' infondato, e' inammissibile perche' investe una questione che non risulta sia stata dedotta nel giudizio di appello. La pretesa offerta formale della somma di lire 70.000.000, e', invero, questione non trattata affatto nella sentenza impugnata e quindi nuova. Va qui ricordato che i motivi del ricorso per cassazione devono investire a pena di inammissibilita' questioni gia' comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, di modo che e' preclusa la proposizione di doglianze che, modificando la precedente impostazione, pongano a fondamento delle domande e delle eccezioni titoli diversi o introducano, comunque, piste ricostruttive fondate su elementi di fatto nuovi e difformi da quelli desumibili dalla sentenza impugnata.
Tuttavia, la ricorrente non ha, comunque, tenuto conto che, come ha gia' affermato questa Corte in altra occasione (Cass. n. 18240 del 21/12/2002), nello svolgimento del rapporto obbligatorio, e' contrario al dovere di correttezza il rifiuto del creditore, senza plausibili motivi, di accettare assegni circolari in luogo di somme di denaro al cui pagamento sia tenuto il debitore, ma a tale rifiuto non puo' attribuirsi efficacia estintiva dell'obbligazione, costituendo l'assegno circolare prestazione diversa rispetto a quella oggetto dell'obbligazione pecuniaria, la quale, ai sensi dell'articolo 1277 c.c., comma 1, si estingue con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale. L'offerta di pagamento della somma dovuta fatta dal debitore con l'invio, a mezzo posta, di assegno circolare al domicilio del creditore al tempo della scadenza dell'obbligazione integra la fattispecie di cui all'articolo 1220 cod. civ., che vale ad escludere soltanto la mora del debitore, salvo che l'offerta sia rifiutata dal creditore per un motivo legittimo. E, nel caso in esame, non solo l'offerta cosi' come descritta dall'attuale ricorrente non e' stata effettuata nella mani del creditore, ma, ancor di piu' quell'offerta e' stata rifiutata in quanto non conforme alla prestazione dovuta.
B.= Ricorso incidentale.
5.= Con l'unico motivo del ricorso incidentale (OMISSIS) lamenta la violazione e falsa applicazione dell'articolo 91 c.p.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3. Secondo il ricorrente incidentale, la Corte distrettuale avrebbe liquidato, a titolo di spese giudiziali, ponendole a carico del (OMISSIS), una somma inferiore a quella dovuta secondo lo scaglione tariffario cui apparteneva la causa di cui si dice. In particolare: a) la causa di cui di dice apparterrebbe allo scaglione tariffario di valore tra euro 103.300,00 ad euro 258.300,00 e, pertanto, i diritti non potevano ammontare ad euro 1.050,00 ma ad euro 4,693,52, b) il Giudice avrebbe obliterato la rifusione delle spese documentate; e) gli onorari liquidati per il primo grado del giudizio non potevano ammontare ad euro 1.800,00, ma a complessivi euro 7.221,37. D) i diritti relativamente al secondo grado non potevano ammontare ad euro 890,00, ma sarebbero dovuti essere corrispondenti alla somma di euro 2.965,82 mentre gli onorari avrebbero dovuto essere euro 7.400,00 e non, invece, euro 2.210,00. Pertanto, conclude il ricorrente, dica Ecc.ma Corte di cassazione se l'inosservanza dei minimi tariffari da parte della Corte di Appello di Genova nella liquidazione dei diritti ed onorati dei due gradi di giudizio inferiori ai minimi, nonche' l'omessa liquidazione degli esborsi, ancorche' documentati, integri la violazione dell'articolo 91 c.p.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3.
5.1= Il motivo e' infondato, essenzialmente, perche' la liquidazione effettuata dalla Corte distrettuale risponde alle tariffe minime previste dal Decreto Ministeriale 8 aprile 2004, n. 127, applicabili ratione temporis.
E' sufficiente evidenziare che la concreta determinazione degli onorari dovuti ad un avvocato costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice sempre che, come e' avvenuto nel caso in esame, essa risulta contenuta tra i limiti minimi e massimi previsti dalla vigente tariffa forense.
In definitiva, vanno rigettati entrambi i ricorsi (principale e incidentale). Posto che e' prevalente la soccombenza di (OMISSIS), come appare evidente dalle questioni trattate, questa (cioe' l'attuale ricorrente), in ragione del principio di soccombenza ex articolo 91 c.p.c., va condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che verranno liquidate con il dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che liquida in euro 5.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese ed accessori, come per legge.