È valido il precetto sottoscritto da difensore non munito di mandato se il titolare del diritto risultante dal titolo esecutivo gli conferisce la procura dopo la notifica di esso

È valido il precetto sottoscritto da difensore non munito di mandato se il titolare del diritto risultante dal titolo esecutivo gli conferisce la procura dopo la notifica di esso (articolo 480 del Cpc), perché la ratifica del dominus è ammissibile per il compimento di qualsiasi atto giuridico di natura sostanziale.(Corte di Cassazione Sezione 3 civile, Sentenza 18.09.2007, n. 19362)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIDUCCIA Gaetano - Presidente

Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere

Dott. TRIFONE Francesco - Consigliere

Dott. TALEVI Alberto - rel. Consigliere

Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

CO. CI. AN. , elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio dell'avvocato TRALICCI Gina, difesa dall'avvocato MENICACCI Stefano giusta allega in atti;

- ricorrente -

contro

SA. IM. S.P.A., in persona del procuratore avv. Ma. Da. , elettivamente domiciliata in ROMA VIA GIACOMO PUCCINI 10, presso lo studio dell'avvocato FERRI Giancarlo, che la difende, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 28633/02 del Giudice di Pace di ROMA, Sezione Prima Civile, emessa il 4/08/02, depositata il 23/09/02, R.G. 49137/99;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 08/06/07 dal Consigliere Dott. Alberto TALEVI;

udito l'Avvocato Giancarlo FERRI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nell'impugnata decisione lo svolgimento del processo e' esposto come segue.

"Con atto notificato al CO. AN. CI. il 29/11/1999 SA. PA. IM. -SPA, dopo aver premesso di aver ricevuto la notifica di un atto di precetto nullo in quanto mancante di un valido mandato di difesa all'avvocato che lo aveva sottoscritto; che il titolo in base al quale si procedeva all'esecuzione non aveva efficacia esecutiva e che, in ogni caso, alcune delle spese successive all'emissione del titolo non erano dovute, chiedeva in via principale l'accertamento della nullita' del precetto e della conseguente esecuzione intrapresa ed in via subordinata il riconoscimento dell'eccessivo importo intimato e precettato tenendo conto degli importi gia' versati.

CO. AN. CI. si costituiva, all'udienza di prima comparizione depositando fascicolo di parte contenente comparsa di risposta nonche' originale dell'atto di precetto con delega a margine e chiedeva il rigetto dell'opposizione.

Nel corso dell'istruttoria al presente giudizio veniva riunita la causa iscritta al RG. N. 3719/2001 avente ad oggetto l'opposizione all'esecuzione mobiliare iniziata in seguito al precetto opposto, incardinata tra le stesse parti e riassunta presso il competente Giudice di Pace di Roma in seguito al provvedimento adottato dal Tribunale di Roma in merito alla competenza.

Precisate le conclusioni come a verbale, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 08/07/2002".

Con sentenza 4.8 - 23.9.2002 il Giudice di Pace di Roma decideva come segue:

"...definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da SA. PA. IM. - SPA nei confronti di CO. AN. CI. , cosi' provvede:

Accoglie l'opposizione al precetto e l'opposizione all'esecuzione proposta con atto di riassunzione e riunita al presente giudizio. Compensa tra le parti le spese relative ai suddetti giudizi".

Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione Co. An. Ci. .

La SA. IM. s.p.a. ha resistito con controricorso.

La IN. SA. - s.p.a. ha depositato memoria esponendo tra l'altro che i giudizi erano divenuti di sua pertinenza "...in dipendenza di intervenuta fusione, e correlata incorporazione, dettagliatamente regolata con atto rogato dal Notaio Ettore Morone di Torino in data 28 Dicembre 2006 - repertorio numero 109563 -raccolta numero 17118 - e da nuovo statuto sociale..."; inoltre ha depositato brevi osservazioni per iscritto sulle conclusioni del Pubblico Ministero.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va esaminato anzitutto il secondo motivo di ricorso in quanto ha per oggetto l'asserita inammissibilita' dell'opposizione ex articolo 617 c.p.c.. Il ricorrente, con detto secondo motivo, denuncia "Violazione e falsa applicazione dell'articolo 617 c.p.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3" Affermando: - che il SA. IM. doveva far valere il denunciato vizio dell'atto di precetto nel termine di cinque giorni dalla data di notificazione di questo, cioe' nel termine di cinque giorni dal 23/11/99, i quali scadevano il successivo giorno 28/11/99; - che l'opposizione, proposta con l'atto di citazione innanzi al G. di P. di Roma notificato successivamente a tale data, doveva pertanto essere dichiarata inammissibile dal Giudice di Pace; - che la dichiarazione di inammissibilita' dell'opposizione puo' essere resa anche da questa Corte, trattandosi di presupposto processuale dell'azione.

Questo motivo va respinto. Infatti, come rileva giustamente la parte controricorrente a pag. 5 del controricorso, il 28.11.1999 era domenica; quindi la notifica avvenuta il 29.11.1999 (data indicata nell'impugnata decisione e non contestata dal Co. ) deve ritenersi tempestiva.

Co. An. Ci. , con il primo motivo di ricorso denuncia "Violazione e falsa applicazione degli articoli 617, 480, 83 e 125 c.p.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3" esponendo doglianze che possono essere riassunte come segue. L'opposizione proposta dal SA. IM. integra contestualmente un'opposizione agli atti esecutivi (nella parte in cui contesta la validita' formale dell'atto di precetto in quanto sfornita di procura) ed un'opposizione all'esecuzione ex articolo 615 c.p.c., comma 2 (avendo il Magistrato onorario cosi' qualificato l'opposizione gia' incardinata dal SA. IM. innanzi al Tribunale Civile di Roma, Sez. 4, RG. 1442/00 Ruolo Opp., giudizio rimesso innanzi al G. di P. - competente per valore - a seguito di ordinanza riservata del G.E. del 30/10/00).

"...Con il presente ricorso, il sig. CO. CI. AN. intende opporsi al provvedimento che ha accolto il giudizio ex articolo 615 c.p.c., comma 1 (...omissis...) la decisione impugnata deve considerarsi - a sommesso parere del ricorrente - come opposizione agli atti esecutivi. Venendo ora ad esaminare l'esistenza o meno della procura a margine dell'atto di precetto, il ricorrente fa rilevare di aver notificato l'atto di intimazione in forza di procura apposta a margine dell'atto di citazione nel giudizio cognitivo, di mandato a margine dell'atto di precetto e di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta nel giudizio ex articolo 615 c.p.c., la quale ultima costituisce, altresi', ratifica - laddove ce ne fosse bisogno - dell'atto di precetto...". Comunque per giurisprudenza costante e' ammissibile la notificazione di un atto di precetto da parte di un procuratore sfornito di mandato in forza del consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione (Cass. civ. 10/10/1997, n. 9873; e Cass. civ. 22/05/1997, n. 4561).

Il motivo di ricorso (che oggettivamente concerne una opposizione all'esecuzione; e che anche il Co. lo consideri un giudizio ex articolo 617 c.p.c., emerge chiaramente dal ricorso medesimo) deve ritenersi fondato.

Infatti basta la procura rilasciata dal Co. in occasione della causa di opposizione suddetta (emergente dagli atti) per ritenere avvenuta una valida ratifica (detto rilascio implica implicitamente ma chiaramente la volonta' di ratifica), anche se non sussiste una formale ed espressa affermazione in tal senso (cfr. tra le altre Cass. Sentenza n. 9873 del 10/10/1997: "E valido il precetto sottoscritto da difensore non munito di mandato se il titolare del diritto risultante dal titolo esecutivo gli conferisce la procura dopo la notifica di esso (articolo 480 cod. proc. civ., perche' la ratifica del "dominus" e' ammissibile per il compimento di qualsiasi atto giuridico di natura sostanziale", cfr. anche Cass. Sentenza n. 9292 del 09/07/2001).

Giudicando nel merito questa Corte deve dunque rigettare l'opposizione agli atti esecutivi.

Sussistono giusti motivi (in relazione alle peculiarita' della fattispecie) per compensare le spese del giudizio di primo grado e di quello di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; rigetta il secondo; giudicando nel merito rigetta l'opposizione ex articolo 617 c.p.c.; compensa le spese dell'intero giudizio.

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