Fino a che l'ente non è risanato sono escluse le azioni esecutive per debiti che rientrano nella competenza dell'organo di liquidazione. Ma è possibile continuare a promuovere le azioni di cognizione

Dichiarato il dissesto finanziario di un ente locale, nei confronti di questo non possono essere intraprese o proseguite, fino alla chiusura della gestione liquidatoria e all'approvazione del relativo rendiconto, azioni esecutive per i debiti insoluti alla data di deliberazione dello stato di dissesto, mentre le azioni di cognizione possono continuare ad essere promosse da o contro l'ente dissestato, non essendo prevista alcuna perdita della capacità processuale dell'ente né alcuna sostituzione dell'organo straordinario di liquidazione agli organi istituzionali.
(Corte di Cassazione Sezione 3 Civile,Sentenza del 30 gennaio 2008, n. 2095)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZA Fabio - Presidente

Dott. TRIFONE Francesco - rel. Consigliere

Dott. D'ASCOLA Pasquale - Consigliere

Dott. LEVI Giulio - Consigliere

Dott. D'AMICO Paolo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

LA. LI. NA. DI AL. NA. &. C. SAS, in persona del sig. NA. Al., elettivamente domiciliato in ROMA VIA VIRGILIO 38, presso lo studio dell'avvocato RANIERI LUCREZIA, difeso dall'avvocato GAETANO MONTEFUSCO, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

COM NAPOLI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A CATALANI 26 - presso Avv. D'ANNIBALE Enrico, difeso dall'avvocato BARONE EDOARDO, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 3064/02 della Corte d'Appello di NAPOLI, 3 Sezione Civile emessa il 03.10.02 e depositata il 21/10/02; rg. 5467/01;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/11/07 dal Consigliere Dott. TRIFONE Francesco;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione innanzi al tribunale di Napoli la societa' Li. Na. di Al. Na. &. C. sas conveniva in giudizio il Comune di Napoli per ottenerne la condanna al pagamento della somma di lire 11.756.435, qual saldo per una fornitura di libri, oltre interessi legali dalla scadenza del credito, interessi anatocistici e maggior danno ex articolo 1224 c.c..

Nel contraddittorio delle parti il tribunale adito accoglieva la domanda limitatamente al saldo della fornitura e dichiarava inammissibile la pretesa accessoria per interessi e maggior danno.

La decisione era confermata dalla Corte d'appello della stessa citta' con la sentenza emessa in data 21 ottobre 2002, che rigettava l'appello della societa', considerando che, trattandosi di debitore ente pubblico territoriale per il quale era stato dichiarato lo stato di dissesto, in applicazione della disciplina prevista dal Decreto Legislativo n. 77 del 1995 in tema di risanamento degli enti locali, per i debiti insoluti alla data di deliberazione dello stato di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto finale era sospesa la corresponsione degli interessi e degli altri accessori del credito.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la societa' Li. Na. di Al. Na. &. C. sas, che ha affidato l'accoglimento dell'impugnazione ad un unico motivo.

Ha resistito con controricorso il Comune di Napoli.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo d'impugnazione - deducendo la violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli articoli 1223, 1224, 1226, 1283 e 2056 c.c., e del Decreto Legislativo n. 77 del 1995 articolo 81 comma 4, come modificato dal Decreto Legislativo n. 336 del 1996 articolo 21 la ricorrente sostiene che il giudice del merito, sulla scorta anche della sentenza della Corte Costituzionale n. 269 del 1998, avrebbe dovuto considerare che la disposizione di cui al predetto articolo 81, non escludeva la maturazione degli accessori del credito dopo la deliberazione dello stato di dissesto, ma si limitava ad escludere che detti accessori potessero essere opponibili alla procedura, lasciando pertanto integra la facolta' dei creditori di azionare tali diritti nei confronti dell'ente pubblico una volta cessato lo stato di dissesto ed esaurita la procedura medesima della gestione straordinaria.

Il motivo e' fondato.

Il giudice del merito, infatti, non ha tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 269 del 1998, che ha ritenuto non fondate, in riferimento agli articoli 2, 3, 23, 24, 41, 53, 97 e 113 Cost., le questioni di legittimita' costituzionale dell'articolo 81, comma 4, anche in combinato disposto con del Decreto Legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, articolo 89, comma 11, e degli articolo da 77 a 99 (capo 7) (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali), come modificato dal Decreto Legislativo 11 giugno 1996, n. 336, all'uopo specificando che era erroneo il presupposto, da cui aveva preso le mosse il giudice rimettente, che, a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario di un ente locale, i crediti nei suoi confronti non producano interessi e non siano soggetti a rivalutazione monetaria. Il Giudice delle leggi, pertanto, ha precisato che tali frutti ed accessori maturano anche successivamente all'apertura della procedura concorsuale, rimanendo soltanto non opponibili ad essa ed esclusi dall'ammissione alla massa passiva, mentre resta integra - secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata - la facolta' del creditore di esercitare tali diritti nei confronti del Comune, una volta cessato lo stato di dissesto ed esaurita la procedura di gestione straordinaria.

Ne' per effetto della liquidazione straordinaria in caso di dissesto - che tende al risanamento finanziario dell'ente locale ed a fare fronte ai suoi debiti anche con risorse aggiuntive, derivanti da un apposito mutuo a carico dello Stato - si determina la denunciata estinzione dei crediti, o della parte di essi, rimasti insoddisfatti in sede concorsuale, giacche' i crediti non ammessi o residui, conclusa la procedura di liquidazione, potranno essere fatti valere nei confronti dell'ente risanato.

La giurisprudenza di legittimita' (ex plurimis: Cass. n. 6801/2003; Cass. n. 1191/2001) ha quindi ritenuto che ai sensi dell'articolo 81, comma secondo, del Decreto Legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come sostituito dal Decreto Legislativo 11 giugno 1996, n. 336, articolo 21, dalla data della dichiarazione di dissesto del Comune e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 89 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione, mentre nessuna conseguenza si ha per quanto riguarda le azioni di cognizione, le quali possono continuare ad essere promosse da o contro l'ente dissestato, non essendo prevista alcuna perdita della capacita' processuale del Comune ne' alcuna sostituzione dell'organo della procedura agli organi istituzionali dell'ente.

Di conseguenza, la domanda proposta dalla societa' ricorrente diretta ad ottenere il riconoscimento degli interessi non doveva essere dichiarata inammissibile.

Il ricorso deve, percio', essere accolto e la impugnata sentenza deve essere cassata con rinvio per nuovo giudizio alla medesima Corte d'appello di Napoli in altra composizione, che giudichera' in applicazione del seguente principio di diritto:

"Ai sensi del Decreto Legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, articolo 81, comma 2, come sostituito dal Decreto Legislativo 11 giugno 1996, n. 336, articolo 21, dalla data della dichiarazione di dissesto del Comune sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 89 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione, mentre nessuna conseguenza si ha per quanto riguarda le azioni di cognizione, le quali possono continuare ad essere promosse da o contro l'ente dissestato, non essendo prevista alcuna perdita della capacita' processuale del Comune ne' alcuna sostituzione dell'organo della procedura agli organi istituzionali dell'ente".

Al giudice del rinvio e' rimessa anche la pronuncia in ordine alle spese del presente giudizio di legittimita' (articolo 385 c.p.c., comma 3).

P.Q.M.

La Corte:

Accoglie il ricorso; cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimita', alla Corte d'appello di Napoli in altra composizione.

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