Il credito vantato nei confronti di una società persiste al caso che questa si fondi o si incorpori in un' altra



Il credito vantato nei confronti di una società persiste al caso che questa si fondi o si incorpori in un' altra anche se il credito si riferisce ad un periodo precedente la fusione, per cui, la società derivante dalla fusione non può eccepire che il credito deriva da un contratto stipulato con un soggetto diverso perché la fusione determina una successione a titolo universale. (Giudice di Pace di Bologna, sezione IV, sentenza del 4 gennaio 2008 n. 18)






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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione in opposizione regolarmente notificato, la TO. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 6264/2005 emesso dal Giudice di Pace di Bologna in data 21/12/2005 con il quale si ingiungeva di pagare la somma di Euro 743,70=, oltre interessi, a saldo della fattura n. 2 del 21/03/2002.

Sosteneva l'opponente che il decreto ingiuntivo opposto è illegittimo e nullo poiché non risulta allegato al ricorso per ingiunzione l'estratto autentico della fattura. Eccepiva poi la carenza di legittimazione passiva della To. srl poiché le pretese economiche avanzate fanno riferimento ad un preteso contratto facente capo ad un altro soggetto, e cioè, la Bo. s.n.c., e quindi ad un soggetto diverso. Affermava inoltre che il presunto credito si riferirebbe a periodi anteriori in cui è avvenuta la cessione di azienda. Sosteneva infine che nel caso di specie non si può parlare di automatico subentro della To. srl.

Concludeva pertanto per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Si costituiva la Ditta Ci.Ma.Pu., in persona dell'omonimo titolare Signor Ci.Ma., il quale contestava in toto quanto dedotto da parte opponente e concludeva per la conferma del decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Bologna il 21/12/2005. Precisate le conclusioni sulla questione relativa all'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da parte opponente, il Giudice di Pace, con sentenza non definitiva depositata in data 21/08/2006, rigettava tale eccezione e rimetteva la causa in istruttoria. Venivano quindi escussi i testi Mo.Fr., di parte opposta, e i testi Al.Fo. e Fi.Go., di parte opponente. All'udienza del 07/11/2007 le parti precisavano le conclusioni e discutevano la causa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Esaminata la questione sotto l'aspetto procedurale, passiamo ad esaminare il merito della presente causa. A tale proposito parte opponente eccepisce: 1) che il decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Bologna è nullo poiché al ricorso non è stato allegato alcun estratto autentico della fattura, come richiesto dall'art. 634, II comma c.p.c. 2) che il preteso contratto faceva capo ad un altro soggetto, e cioè, alla Bo. s.n.c. a cui l'opponente risultava del tutto estranea.

Entrambe le eccezioni sono infondate e pertanto non possono trovare accoglimento. Non può quindi accogliersi la prima eccezione poiché, come insegna la prevalente giurisprudenza, per l'emissione del decreto ingiuntivo è sufficiente qualsiasi documento da cui risulti con certezza l'esistenza del diritto di credito fatto valere in giudizio. Come pure non può accogliersi il secondo motivo di doglianza poiché, come risulta dall'ampio carteggio epistolare allegato agli atti di causa, il rapporto contrattuale oggetto di causa era esistente già prima della fusione tra la To. e la Bo. A proposito poi di tale fusione è stato già detto ampiamente nella sentenza parziale di questo Giudice che la To., è subentrata nell'attività aziendale della Bo. s.n.c. con la conseguenza che la Bo. ha continuato ad operare all'interno della To. S.r.l. Oltretutto, sempre dalla documentazione allegata agli atti di causa, non risulta che la To. S.r.l. abbia mai mosse eccezioni circa l'esistenza del già detto rapporto contrattuale.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, così decide: a) conferma in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 6264/2005 emesso dal giudice di Pace di Bologna il 21/12/2005 e lo dichiara esecutivo; b) condanna parte opponente, To. S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a rifondere alla Ditta Ci.Ma.Pu. le spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 1.611,00=, di cui Euro 29,00= per spese, Euro 752,00= per competenze ed Euro 830,00= per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Bologna il 21 dicembre 2007.

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