Il debitore deve notificare l’opposizione a precetto presso il domicilio del creditore

Con sentenza n. 3081 del 13.02.2007, la Terza Sezione Civile della Corte Cassazione si è pronunciata in tema di notificazione dell’atto di opposizione a precetto, statuendo che se nel precetto il creditore ha eletto domicilio in un comune in cui ha sede un tribunale, la relativa opposizione va proposta al tribunale del luogo, in quanto giudice competente per materia, e la relativa citazione in opposizione deve essere notificata nel domicilio eletto.
Qualora, invece, il debitore non possiede beni nel circondario del tribunale che ha sede nel comune dove il creditore procedente ha eletto domicilio, il debitore si può rivolgere al giudice del luogo in cui il precetto è stato notificato, ma deve in ogni caso notificare la relativa citazione in opposizione al domicilio eletto dal creditore.
La Cassazione, in tal modo, si è discostata dall’orientamento consolidatosi nella medesima Corte, applicando, invece, quanto dettato in materia dalla Corte Costituzionale nella recente sentenza 29 dicembre 2005, n. 480. In detta pronuncia, infatti, la Consulta ha rilevato come l'art. 480, terzo comma, c.p.c., che dispone a proposito del giudice davanti al quale vanno proposte le opposizioni contro il precetto ed al luogo dove la relativa citazione va notificata, consentendo al debitore di notificare la citazione presso la cancelleria del giudice del luogo di notifica del precetto da lui adito, avrebbe potuto risultare lesiva del diritto di difesa, perché il creditore rimarrebbe all'oscuro dell'opposizione, in situazioni in cui potrebbe dal canto suo contestare l'assunto del debitore di non possedere beni dove egli, il creditore, ha eletto domicilio nel contrario presupposto che in quel luogo il debitore beni ne possiede.



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CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE
Sentenza 13 febbraio 2007, n. 3081
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudice di pace di Marano di Napoli, pronunciando nella contumacia della società XXX, creditrice procedente, ha rigettato per irregolarità della notifica l'opposizione a precetto proposta da F.M. ed ha dichiarato compensate le spese del giudizio.

Ha osservato che, nel notificare il precetto, la XXX aveva eletto domicilio in Napoli, presso lo studio del suo difensore, e che dunque la citazione in opposizione le doveva essere notificata in quel domicilio, mentre lo era stata presso la cancelleria del giudice di pace di Marano.

La sentenza è stata pronunciata il 26 agosto 2002.

F.M. ne ha chiesto la cassazione con ricorso notificato il 25 luglio 2003.

La notifica è stata eseguita presso la cancelleria del tribunale di Marano.

La società XXX non ha svolto attività di difesa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso contiene tre motivi.

La cassazione della sentenza è chiesta con i primi due motivi per i vizi di difetto di motivazione e di violazione di norme processuali (art. 360, nn. 5 e 4, c.p.c., in relazione all'art. 480, terzo comma, dello stesso codice); con il terzo ancora per violazione di norme sul procedimento (art. 360, n. 4, c.p.c., in relazione all'art. 112 dello stesso codice).

Il ricorso è inammissibile.

Conviene premettere che il giudice di pace non ha pronunciato sul merito della opposizione ed ha bensì definito la causa in base alla decisione di una questione pregiudiziale attinente al processo.

Sicché la parte non è impedita, ma come già non lo era prima, dal riproporre una domanda di opposizione all'esecuzione.

Alla sentenza impugnata ha dato occasione il luogo in cui è stata eseguita la notifica della citazione in opposizione ed a quella di inammissibilità del ricorso per cassazione torna a dare occasione ancora una volta lo stesso argomento.

Sicché è necessario tracciare un quadro di sintesi di come le due notifiche avrebbero dovuto essere eseguite.

L'art. 480, terzo comma, c.p.c., richiamato dagli artt. 27, primo comma, e 617, primo comma, dispone a proposito del giudice davanti al quale vanno proposte le opposizioni contro il precetto ed al luogo dove la relativa citazione va notificata.

Questa norma ha dato di recente occasione alla sentenza 20 dicembre 2005, n. 480, della Corte costituzionale.

La sua portata precettiva può essere così ricostruita, per quanto ha riguardo all'esecuzione forzata per espropriazione.

Se nel precetto il creditore elegge domicilio in un comune in cui ha sede un tribunale, l'opposizione all'esecuzione va fatta al tribunale o al giudice di pace del luogo, in base alla rispettiva competenza per valore, l'opposizione agli atti esecutivi al tribunale del luogo, in quanto giudice competente per materia.

La citazione in opposizione va notificata nel domicilio eletto.

Se però il debitore non possiede beni nel circondario del tribunale che ha sede nel comune dove il creditore procedente ha eletto domicilio, il debitore si può rivolgere al giudice del luogo in cui il precetto è stato notificato.

Se il debitore si sarà comportato così, nel giudizio che ne seguirà, tuttavia, il creditore procedente potrà contestare la competenza del giudice adito dal debitore, dimostrando che egli possiede beni nel circondario del tribunale, nella cui sede ha eletto domicilio.

La precedente giurisprudenza, pure di questa Corte, s'era poi orientata nel senso che il debitore potesse anche notificare la citazione presso la cancelleria del giudice del luogo di notifica del precetto, da lui adito.

Ma, con la recente sentenza 29 dicembre 2005, n. 480, la Corte costituzionale ha mostrato come, in questa direzione, la norma verrebbe a risultare lesiva del diritto di difesa, perché il creditore rimarrebbe all'oscuro dell'opposizione, in situazioni in cui potrebbe dal canto suo contestare l'assunto del debitore di non possedere beni dove egli, il creditore, ha eletto domicilio nel contrario presupposto che in quel luogo il debitore beni ne possiede.

Ne risulta che il debitore deve pur sempre notificare la citazione nel comune in cui il domicilio è stato eletto e presso tale domicilio.

Sicché la notifica della citazione dell'opposizione a precetto avrebbe dovuto comunque essere fatta nel domicilio eletto.

Non lo è stata, il giudice di pace non ha ritenuto di poter disporre la sua rinnovazione, la Tirrena è rimasta contumace.

La disciplina dettata dall'art. 480, terzo comma, c.p.c. si limita però a disciplinare la fase introduttiva dell'opposizione a precetto e con ciò esaurisce la sua portata.

Non regola le impugnazioni della sentenza che decide sulla opposizione.

Se la sentenza è pronunziata in contumacia del convenuto, la notificazione dell'impugnazione si fa alla parte personalmente.

La notificazione del ricorso è stata invece fatta alla …………………… nella cancelleria della sezione distaccata di Marano del Tribunale di Napoli, luogo privo affatto di qualsiasi collegamento con la parte.

Si tratta dunque di una notifica inesistente.

Non si deve provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
 

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