Il debitore può pretendere, con urgenza, la liberazione del'immobile pignorato

Nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, afferma la Suprema Corte, per consentire la liberazione del bene immobile dagli effetti pregiudizievoli del pignoramento, il creditore che è stato soddisfatto deve rinunciare agli atti esecutivi senza necessità di alcuna sollecitazione da parte del debitore ed entro un termine ragionevolmente contenuto, avuto riguardo allo stato della procedura pendente e ad eventuali motivi di urgenza a lui noti, sempre che l’esecutato non esiga espressamente un immediato deposito dell’atto di rinunzia.

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Ordinanza 21 novembre 2017, n. 27545



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo - Presidente

Dott. ARMANO Uliana - Consigliere

Dott. SCODITTI Enrico - Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco - Consigliere

Dott. FANTICINI Giovanni - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:
 

ORDINANZA

sul ricorso 23908-2014 proposto da:

(OMISSIS), considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) SPA, in persona del Quadro Direttivo di 4 livello Avv. (OMISSIS) e Avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 760/2014 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 20/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/09/2017 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. CARDINO ALBERTO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RILEVATO

CHE:

(OMISSIS) conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Catania la (OMISSIS) S.p.A. (oggi (OMISSIS) S.p.A.) affermando che il proprio immobile sito in (OMISSIS) era stato sottoposto ad esecuzione forzata dalla banca (creditrice ipotecaria), la quale - nonostante l'integrale pagamento del debito in data 7/10/2005 e una diffida alla cancellazione del pignoramento e dell'ipoteca risalente (stando alla sentenza impugnato) ai 19/12/2005 (nel ricorso si indica la diversa data del 7/12/2005) - aveva depositato rinuncia all'espropriazione soltanto in data 6/3/2006 e provveduto alla cancellazione dell'ipoteca il 9/3/2006; a causa dell'inerzia del creditore il (OMISSIS) aveva subito danni in quanto non aveva potuto cedere l'immobile, promesso in vendita come libero da gravami pregiudizievoli con contratto del 15/10/2005 con termine essenziale per il definitivo al 17/12/2005, subendo il recesso della promissaria acquirente (risalente al 13/12/2005) e la perdita del doppio della caparra; solo nel giugno del 2006 l'odierno ricorrente aveva potuto alienare il cespite, ma ad un prezzo inferiore rispetto a quello pattuito nel preliminare del 15/10/2005; domandava, percio', il risarcimento dei danni patiti;

si costituiva Capitalia S.p.A. (gia' (OMISSIS) e poi incorporata in (OMISSIS)) chiedendo il rigetto delle pretese risarcitorie;

il Tribunale di Catania respingeva le domande attoree con sentenza n. 807 del 21 febbraio 2008;

(OMISSIS) proponeva appello lamentando l'erroneita' della decisione poiche' il Giudice di primo grado aveva ritenuto che a) la banca non fosse obbligata a provvedere immediatamente alla rinuncia agli atti esecutivi, b) il bene non fosse incommerciabile in presenza delle trascrizioni pregiudizievoli, c) lo stesso appellante fosse responsabile della mancata cancellazione della formalita' di pignoramento, d) non sussistesse nesso di causalita' tra la condotta omissiva dell'istituto di credito e il minor valore di compravendita del bene;

la Corte d'appello di Catania - con la sentenza n. 760 del 20 maggio 2014 - rigettava l'impugnazione;

= avverso tale decisione (OMISSIS) propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi; resiste con controricorso (OMISSIS);

il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte ex articolo 380-bis cod. proc. civ., comma 1 e ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO

CHE:

1. Col primo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione dell'articolo 1200 cod. civ. per non essere stato ravvisato un inadempimento imputabile alla banca nella mancanza di una rinuncia agli atti esecutivi immediatamente successiva al pagamento del debito; sostiene il ricorrente che la Corte territoriale ha errato nel ritenere che fosse necessaria una specifica assunzione, da parte della banca, dell'obbligazione di procedere immediatamente alla rinuncia agli atti dell'espropriazione immobiliare, trattandosi invece di un'obbligazione ex lege discendente dalla succitata norma a cui l'istituto di credito avrebbe dovuto dare seguito autonomamente e subito dopo il pagamento.

Col secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 1223 e 1227 cod. civ. per avere la Corte d'appello escluso la sussistenza del nesso causale tra la condotta omissiva della banca e il danno subito dall'appellante, in quanto la circolazione del bene formalmente ipotecato, seppure non incommerciabile sotto il profilo strettamente giuridico, era stata comunque ridotta; inoltre, non poteva ragionevolmente attribuirsi a negligenza del creditore il danno derivante dalla permanenza delle formalita'; da ultimo, per la natura contrattuale dell'obbligazione ex articolo 1200 cod. civ., al (OMISSIS) spettava soltanto l'onere di allegare l'inadempimento e di provare l'ammontare del danno subito.

Con l'ultimo motivo si censura la statuizione sulle spese di lite, addossate al (OMISSIS), erroneamente ritenuto soccombente.

2. I motivi, tra loro connessi (vertendo i primi due sugli elementi fondanti la pretesa responsabilita' della banca ed il terzo sulla pronuncia sulle spese, meramente consequenziale al principio di soccombenza), possono essere esaminati congiuntamente.

In punto di colpevole inadempimento dell'istituto di credito (tenuto - in tesi attorea - a presentare, autonomamente ed immediatamente dopo il saldo del debito, la rinuncia agli atti dell'esecuzione forzata intrapresa contro il (OMISSIS)), la Corte d'appello di Catania ha affermato che non era configurabile in capo alla banca l'obbligazione di procedere immediatamente al deposito della rinunzia ex articolo 629 cod. proc. civ. ("non e' stato neppure dedotto dall'appellante che la banca, nel momento in cui ebbe a ricevere il pagamento a saldo rilasciando la relativa quietanza, si sia obbligata a procedere immediatamente al deposito della rinunzia agli atti dell'esecuzione immobiliare") e che - analogamente a quanto ritenuto in giurisprudenza in tema di ipoteca - sarebbe spettato al (OMISSIS) richiedere la formalizzazione di un atto di rinunzia alla procedura (che si sarebbe potuta estinguere anche per inattivita' del creditore ex articolo 631 cod. proc. civ.) e anticipare le spese necessarie per tale attivita' giudiziale ("sino al momento in cui il (OMISSIS) ebbe a richiedere al creditore la rinunzia alla procedura esecutiva ed il consenso alla cancellazione dell'ipoteca, con l'onere di attivarsi e di offrirsi di pagare le spese necessarie, la banca appellata non puo' ritenersi inadempiente, ai sensi dell'articolo 1200 c.c., con conseguente inconfigurabilita' gia' del primo elemento di fattispecie della dedotta responsabilita' e cioe' dell'inadempimento imputabile a quest'ultima").

In sostanza, si interpreta l'articolo 1200 cod. civ. - a norma del quale "Il creditore che ha ricevuto il pagamento deve consentire la liberazione dei beni dalle garanzie reali date per il credito e da ogni altro vincolo che comunque ne limiti la disponibilita'" - operando una analogia tra la disciplina della cancellazione della formalita' ipotecaria per assenso del creditore e quella della rinuncia agli atti esecutivi, dalla quale scaturisce l'estinzione della procedura ex articolo 629 cod. proc. civ. e la conseguente cancellazione della trascrizione del pignoramento immobiliare ex articolo 632 cod. proc. civ..

Ritiene il Collegio che la predetta soluzione ermeneutica non sia corretta, fermo restando che, per quanto sara' esposto nel prosieguo con particolare riferimento alla mancanza di nesso causale, l'erroneita' delle ragioni fondanti la decisione non conduce alla cassazione della sentenza impugnata - il cui dispositivo e' conforme al diritto - ma soltanto ad una correzione della motivazione da parte della Corte di legittimita' (articolo 384 cod. proc. civ.).

3. L'articolo 1200 cod. civ. costituisce norma dettata a tutela del debitore, il quale - una volta che ha adempiuto al proprio debito - ha diritto a riavere i propri beni liberi da vincoli pregiudizievoli, oramai non piu' giustificati. Difatti, con particolare riferimento all'ipoteca, si e' osservato che la garanzia, quale fattispecie accessoria al credito, risulta gia' estinta ex articolo 2878 c.c., n. 3, nel momento in cui l'obbligazione stessa non e' piu' esistente; tuttavia, il permanere dell'iscrizione ipotecaria risulta pregiudizievole per la circolazione del bene stesso, potendo i terzi ignorare la vera situazione del rapporto obbligatorio ed essendo, anzi, generalmente inclini a dare rilevanza all'apparenza del vincolo (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 6958 del 26/07/1994, Rv. 487526-01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3938 del 25/11/1975, Rv. 378209-01).

La giurisprudenza prevalente ha attribuito natura contrattuale all'obbligazione (ex articolo 1200 cod. civ.) del creditore di prestare il proprio consenso alla cancellazione delle ipoteche, una volta che il debito sia stato estinto (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15435 del 20/06/2013, Rv. 626877-01; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 1144 del 26/03/1975, Rv. 374574-01; Cass., Sentenza, n. 897 del 05/05/1962; contra, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 6958 del 26/07/1994, in motivazione); tale qualificazione e' congrua se si considera che l'inadempimento e' classificabile piu' che sotto l'aspetto dell'infrazione dell'obbligo generico di neminem laedere, sotto quello dell'infrazione dell'obbligo di adempiere diligentemente alle proprie obbligazioni e, segnatamente, a una specifica obbligazione preesistente sancita dalla legge.

La dottrina ha elaborato diverse soluzioni ermeneutiche riguardo al concreto contenuto dell'obbligazione incombente sul creditore ipotecario ex articolo 1200 cod. civ.:

a) secondo una prima ricostruzione il creditore sarebbe liberato solo dopo aver prestato il suo assenso alla cancellazione e dopo avere provveduto materialmente alla cancellazione stessa, presentando la relativa nota al Conservatore dei Registri Immobiliari (in giurisprudenza, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 1144 del 26/03/1975, Rv. 374574-01, rimasta isolata);

b) in base ad una diversa ricostruzione il creditore sarebbe liberato dalla sua obbligazione semplicemente prestando - a seguito di apposita richiesta avanzata dal debitore - il suo assenso alla cancellazione nelle dovute forme previste dagli articolo 2821, 2835 e 2837 cod. civ., non sussistendo alcun altro obbligo a lui imposto dalla legge;

c) infine, secondo un'ultima tesi, il creditore sarebbe liberato dalla sua obbligazione soltanto quando, dopo aver prestato nelle forme prescritte dalla legge il suo consenso, costui abbia fatto pervenire nelle disponibilita' del debitore l'assenso stesso, nei modi piu' adeguati alle circostanze.

In proposito, la giurisprudenza di legittimita' ha statuito che:

- a favore del debitore sussiste un diritto all'assenso alla cancellazione (non gia' il diritto alla cancellazione, esercitabile nei confronti del Conservatore) e, cioe', ad ottenere dal creditore ipotecario (anche in caso di cessione del credito non annotata ex articolo 2843 cod. civ., secondo Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4419 del 10/07/1980, Rv. 408295-01) un negozio autorizzativo col quale si acconsenta a che l'iscrizione presa possa essere rimossa (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10893 del 01/10/1999, Rv. 530411-01; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 6958 del 26/07/1994, Rv. 487527-01);

dato che le spese del pagamento sono a carico del debitore a norma dell'articolo 1196 cod. civ., i costi relativi alla cancellazione del vincolo reale di garanzia (per la formazione dell'atto di assenso e il pagamento delle imposte) competono al debitore stesso (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3938 del 25/11/1975, Rv. 378209-01);

fino a quando il debitore non ha offerto il rimborso delle spese, il mancato consenso del creditore alla cancellazione delle garanzie reali non puo' essere qualificato come inadempimento (Cass., Sentenza n. 2974 del 10/11/1973; Cass., Sentenza n. 3073 del 16/11/1960);

l'esatto adempimento del creditore ipotecario consiste nel porre il debitore in condizione di ottenere la cancellazione con la presentazione del proprio consenso nelle forme prescritte e cio' implica che tale assenso pervenga "nei modi piu' adeguati alle circostanze" al debitore (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15435 del 20/06/2013, Rv. 626876-01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10893 del 01/10/1999, Rv. 530411-01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1012 del 27/02/1978, Rv. 390348-01);

la presentazione della richiesta di cancellazione al Conservatore e' un onere gravante su chiunque abbia interesse ad eliminare il vincolo (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 10682 del 27/10/1998, Rv. 520129-01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3335 del 07/12/1973, Rv. 367231-01) e non e' un obbligo nascente dalla legge a carico del creditore soddisfatto (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15435 del 20/06/2013, Rv. 626876-01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10893 del 01/10/1999, Rv. 530411-01);

- in difetto di un atto di consenso da parte del creditore (che per tale ragione puo' essere chiamato a rispondere dei danni in favore del proprietario del bene), qualunque interessato ha facolta' di promuovere la cancellazione giudiziale dell'ipoteca ai sensi dell'articolo 2884 cod. civ. (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10893 del 01/10/1999, in motivazione).

4. L'obbligazione ex articolo 1200 cod. civ. e' declinata in maniera peculiare dal Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, articolo 40-bis, commi 2, 4 e 5, (aggiunto dal Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 141, articolo 5, comma 1, norma in cui sono confluite le precedenti disposizioni del Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7, articolo 13, commi da 8-sexies a 8-quaterdecies, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 aprile 2007, n. 40.), la cui disciplina non e' applicabile alla fattispecie in esame, ma proprio dalla sua particolarita' ed eccezionalita' rispetto al dettato del codice civile possono trarsi, a contrario, argomenti logici per l'interpretazione delle norme codicistiche.

Infatti, il legislatore ha inteso favorire la celerita' dell'operazione di cancellazione delle ipoteche delineando una nuova procedura, in larga parte derogatoria al diritto comune, imperniata su uno specifico dovere di attivazione del creditore al fine della liberazione del bene dal vincolo e sull'automatica cancellazione da parte del Conservatore, nonche' sulla riduzione dei costi per i consumatori (superfluita' dell'intervento notarile e spese per l'eliminazione della formalita').

Dalla previsione del Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7, articolo 13, comma 8-terdecies, (secondo la quale, per i mutui gia' estinti la cui ipoteca non sia stata ancora cancellata, il termine di 30 giorni fissato al creditore per comunicare al Conservatore la quietanza decorre dalla data della richiesta di quest'ultima da parte del debitore) si evince la conferma della regola codicistica a norma della quale spetta al debitore l'iniziativa per ottenere la cancellazione dell'ipoteca, incombendo sul creditore ipotecario un dovere di collaborazione.

5. Dal punto di vista oggettivo, l'articolo 1200 cod. civ. si riferisce non solo alle garanzie reali (pegno e ipoteca), ma piu' in generale ad "ogni vincolo che comunque limiti la disponibilita'" dei beni del debitore e, quindi, anche al pignoramento immobiliare dal quale derivano gli effetti degli articoli 2913 ss. cod. civ. e articolo 560 cod. proc. civ..

Conseguentemente, il creditore che ha ricevuto il pagamento deve consentire la liberazione dal pignoramento, ma le modalita' con cui questa si realizza e i suoi presupposti sono profondamente diversi da quelli sopra descritti con riguardo all'ipoteca:

- mentre il pagamento del debito estingue immediatamente anche la garanzia ipotecaria a quello accessoria ex articolo 2878 c.c., n. 3, (e la cancellazione ha natura, dunque, di pubblicita'-notizia), l'estinzione dell'obbligazione del debitore nei confronti del creditore non ripercuote automaticamente i suoi effetti sul pignoramento trascritto o sul processo di espropriazione forzata pendente, per la cui chiusura occorre necessariamente l'intervento giudiziale (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5796 del 22/05/1993, Rv. 482471-01, che espressamente esclude che la cancellazione del pignoramento immobiliare possa essere "consentita dalle parti");

- anche in caso di pignoramento l'esatto adempimento del creditore pignorante consiste nel porre il debitore in condizione di ottenere l'eliminazione della formalita': tuttavia, mentre la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria trova fondamento in un atto negoziale del creditore, quella della trascrizione del pignoramento si basa su un provvedimento giurisdizionale di estinzione del processo esecutivo (fermo restando che l'effettiva rimozione - con effetti di pubblicita'-notizia - dipende comunque dall'attivita' del Conservatore);

nell'espropriazione forzata, quindi, il consenso ex articolo 1200 cod. civ. del creditore prende la forma dell'atto processuale codificato dall'articolo 629 cod. proc. civ. e, cioe', della rinunzia agli atti esecutivi;

per il principio di liberta' delle forme processuali non occorre che la rinuncia agli atti esecutivi sia espressa con atto pubblico o scrittura privata autenticata e, dunque, non ci sono costi inerenti alla formazione dell'atto, il quale non sconta nemmeno (come la consequenziale estinzione del processo) tributi ulteriori rispetto al contributo unificato (versato al momento della presentazione dell'istanza di vendita);

l'unica spesa che puo' ipotizzarsi e' quella relativa al compenso spettante al difensore del pignorante per la presentazione della rinunzia, ma tale emolumento (indicato dalla tariffa professionale al Decreto Ministeriale Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, articolo 4, comma 5, lettera e) ed f)) e' logicamente gia' incluso nel pagamento satisfattivo delle ragioni creditorie, in quanto un pagamento parziale - non comprensivo delle spese di esecuzione - non integrerebbe la fattispecie ex articolo 1200 cod. civ. e, anzi, legittimerebbe il procedente a dare ulteriore impulso all'espropriazione (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 23745 del 14/11/2011, Rv. 620617-01: "Sussiste il diritto del creditore pignorante di proseguire il processo esecutivo fintantoche' il debitore esecutato non abbia pagato per intero l'importo dovuto, in forza del titolo esecutivo posto a base dell'esecuzione, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, con la conseguenza che il pagamento parziale di tale importo non osta a che il creditore se ne avvalga per ottenere il credito residuo, inclusi interessi e spese, nella medesima esecuzione iniziata in forza dello stesso unico titolo esecutivo");

in ogni caso, il dovere di collaborazione del creditore comprende - anche in caso di consenso ex articolo 2882 cod. civ. - il compimento di attivita' minime il cui costo, insignificante sotto il profilo economico (ad "un sacrificio economico relativamente lieve" fanno riferimento plurime pronunce di legittimita'), non puo' ragionevolmente addossarsi al debitore (diversamente opinando, nel caso dell'assenso alla cancellazione dell'iscrizione ipotecaria, si dovrebbe paradossalmente riconoscere al creditore persino il diritto a una remunerazione economica del tempo dedicato alla redazione dell'atto pubblico o all'autentica della sottoscrizione nella scrittura privata);

proprio perche' il creditore non sostiene spese per rinunciare agli atti esecutivi, il debitore non e' tenuto ad anticipare alcunche', ne' ad offrire alcun rimborso al fine di conseguire la rinunzia;

la richiesta di cancellazione puo' essere rivolta al Conservatore da qualunque interessato ad eliminare il vincolo;

in difetto di un atto di rinuncia da parte del creditore l'esecutato puo' proporre opposizione all'esecuzione ai sensi dell'articolo 615 cod. proc. civ., entro i termini stabiliti dalla citata disposizione e, comunque, senza pregiudizio per l'eventuale aggiudicazione nelle more intervenuta (articolo 187-bis disp. att. cod. proc. civ.; Cass., Sez. U., Sentenza n. 21110 del 28/11/2012, Rv. 624256-01);

- il creditore che abbia ingiustificatamente rifiutato il proprio

consenso (nelle forme della rinuncia agli atti esecutivi) soggiace a responsabilita' risarcitoria, eventualmente anche ex articolo 96 c.p.c., comma 2.

In definitiva, il consenso del creditore alla liberazione degli immobili dal pignoramento e' - per natura, modalita' ed effetti - profondamente diverso dall'assenso alla cancellazione dell'iscrizione ipotecaria: quindi, deve ritenersi errata l'operazione ermeneutica effettuata dalla Corte territoriale che ha applicato analogicamente (simmetricamente, si puo' dire) le stesse regole a fattispecie differenti.

Conseguentemente, e' errato affermare - come fa la sentenza impugnata - che "il creditore soddisfatto... non puo' ritenersi inadempiente all'obbligo di depositare la rinunzia agli atti della procedura esecutiva, sino a quando il debitore non abbia richiesto tale formalizzazione di volonta' e non abbia offerto le spese necessarie per tale attivita' giudiziale".

6. Rispetto all'attivita' volta alla rimozione della garanzia ipotecaria, l'obbligazione del creditore di consentire la liberazione dal pignoramento ha un contenuto diverso.

In primis, diversa e' la natura della prestazione in cui si concretizza l'assenso, il quale e' atto negoziale in caso di eliminazione della garanzia reale, mentre riveste la forma di atto processuale in caso di cancellazione della trascrizione del pignoramento.

In secondo luogo, l'iniziativa per la cancellazione del pignoramento spetta al creditore che ha ricevuto il pagamento e non gia' al debitore, il quale - soddisfacendo integralmente la pretesa creditoria - ha diritto a che sia innescato il procedimento che, attraverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione di estinzione del processo esecutivo, conduce alla rimozione della trascrizione pregiudizievole.

L'attivita' che compete al creditore consiste nel deposito della rinuncia agli atti esecutivi prevista dall'articolo 629 cod. proc. civ..

Poiche' la legge non fissa un termine per la presentazione della rinunzia al giudice dell'esecuzione, in mancanza di specifiche pattuizioni tra le parti (che potrebbero disciplinare le modalita' e i tempi dell'obbligazione ex articolo 1200 cod. civ.), lo stesso deve essere individuato in base al combinato disposto dell'articolo 1183 c.c., comma 1, ("Se non e' determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore puo' esigerla immediatamente"), articolo 1175 cod. civ. ("Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza") e articolo 88 cod. proc. civ. ("Le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealta' e probita'").

I principi di correttezza e buona fede impongono al creditore di salvaguardare il diritto del debitore che ha pagato il debito di conseguire in tempi ragionevolmente contenuti la liberazione dagli effetti pregiudizievoli del pignoramento (oltre all'indisponibilita' giuridica del cespite ex articoli 2913 ss. cod. civ., occorre considerare anche l'impossibilita' di continuare ad abitare l'immobile senza l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione e il divieto di concedere l'immobile in godimento o di percepire i canoni di locazione/affitto ex articolo 560 cod. proc. civ.).

A tutela del predetto diritto, il creditore e' tenuto ad agire tempestivamente, considerando le circostanze concrete e, in particolare, lo stato del processo esecutivo pendente.

Infatti, si deve assolutamente evitare che dalla prosecuzione della procedura (la quale, come detto, non si arresta automaticamente per effetto del sopravvenuto pagamento) possa derivare un irreparabile nocumento all'esecutato: ad esempio, se e' prossimo lo svolgimento di una gara, la rinuncia deve essere presentata in tempo utile ad impedire l'aggiudicazione del cespite, dato che, altrimenti, l'atto abdicativo sarebbe inidoneo a scalfire lo ius ad rem dell'aggiudicatario ex articolo 187-bis disp. att. cod. proc. civ..

L'esigenza di procedere celermente alla rinuncia agli atti esecutivi trova ulteriore giustificazione nella salvaguardia dell'interesse dell'esecutato ad evitare che nella procedura - ancora pendente nonostante il pagamento - possano intervenire altri creditori abilitati a darvi impulso. Difatti, una volta effettuato il deposito dell'atto ex articolo 629 cod. proc. civ. da parte dell'unico creditore, il provvedimento di estinzione del giudice dell'esecuzione ha natura meramente dichiarativa dell'effetto estintivo (istantaneo) che si e' gia' prodotto nel momento in cui il processo esecutivo non e' stato piu' sorretto da un creditore munito di titolo esecutivo; al contrario, un intervento anteriore alla rinuncia impedirebbe l'estinzione della procedura e determinerebbe la sua prosecuzione in danno dell'esecutato (Cass., Sez. U., Sentenza n. 61 del 07/01/2014, Rv. 628705-01: "Nel processo di esecuzione, la regola secondo cui il titolo esecutivo deve esistere dall'inizio alla fine della procedura va intesa nel senso che essa presuppone non necessariamente la continuativa sopravvivenza del titolo del creditore procedente, bensi' la costante presenza di almeno un valido titolo esecutivo (sia pure dell'interventore) che giustifichi la perdurante efficacia dell'originario pignoramento.").

A norma dell'articolo 1183 c.c., comma 1, l'esecutato potrebbe esigere immediatamente il deposito della rinuncia del pignorante, anche rappresentandogli circostanze che determinino l'urgenza di estinguere la procedura e di ottenere la cancellazione della trascrizione del pignoramento.

In tal caso, una specifica richiesta (comunque sottintesa dall'articolo 1183 c.c., comma 1) dell'esecutato oppure la comunicazione di ragioni che giustificano una ancor piu' sollecita rinuncia agli atti esecutivi appaiono indispensabili, poiche' il creditore - certamente a conoscenza dello stato della procedura pendente e dei correlati interessi dell'esecutato - potrebbe invece legittimamente ignorare elementi a questa estranei (ad esempio, come nella fattispecie de qua, l'avvenuta stipula di un contratto preliminare avente ad oggetto l'immobile pignorato).

7. Nella sentenza impugnata si prospetta, come contenuto alternativo dell'obbligazione ex articolo 1200 cod. civ., la strada dell'inattivita' ai sensi dell'articolo 631 cod. proc. civ. e, cioe', la mancata comparizione del creditore a due udienze consecutive (cosi' la Corte d'appello di Catania: "la procedura esecutiva immobiliare, in assenza di accordo tra le parti, ben avrebbe potuto estinguersi anche per la mera inattivita' del creditore procedente").

Anche sotto tale profilo la motivazione e' erronea.

Difatti, la doppia diserzione dell'udienza non soddisfa l'esigenza dell'esecutato di ottenere rapidamente la liberazione degli effetti pregiudizievoli del pignoramento: mentre la rinuncia agli atti produce effetti estintivi istantanei (poiche' il provvedimento del giudice e' meramente ricognitivo), l'estinzione ex articolo 631 cod. proc. civ. si verifica soltanto all'esito del rinvio disposto dal giudice dell'esecuzione (fattore non dipendente dal creditore) e, nelle more, permarrebbero sine die le limitazioni alla disponibilita' giuridica e materiale del cespite; inoltre, potrebbero medio tempore intervenire altri creditori, vanificando cosi' l'interesse sotteso all'articolo 1200 cod. civ..

Peraltro, verrebbe inutilmente protratta la durata del processo in violazione del principio pubblicistico ex articolo 111 Cost..

8. In difformita' dalle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, puo' dunque affermarsi il seguente principio di diritto:

"In ossequio ai principi di correttezza e buona fede, per consentire la liberazione del bene immobile dagli effetti pregiudizievoli del pignoramento, il creditore che e' stato soddisfatto deve rinunciare agli atti esecutivi senza necessita' di alcuna sollecitazione da parte del debitore ed entro un termine ragionevolmente contenuto, avuto riguardo allo stato della procedura pendente e ad eventuali motivi di urgenza a lui noti, sempre che l'esecutato non esiga espressamente un immediato deposito dell'atto di rinunzia".

9. Con riferimento all'assenso alla cancellazione dell'ipoteca, la Corte territoriale ha correttamente applicato i principi giurisprudenziali sopra esposti al paragrafo 3, atteso che il creditore iscritto non era tenuto ad attivarsi autonomamente prima della richiesta del debitore adempiente.

Al contrario, puo' astrattamente fondarsi un rimprovero alla banca che, ricevuta la diffida del debitore a rinunciare agli atti esecutivi, ha mancato di provvedervi immediatamente ex articolo 1183 c.c., comma 1, (non risulta - dal ricorso o dalla sentenza - che siano state prospettate altre ragioni di urgenza dipendenti dallo stato della procedura espropriativa pendente).

Nel confermare la decisione di primo grado il giudice dell'appello ha addotto ulteriori motivazioni (censurate col secondo motivo): ex articolo 1227 c.c., comma 2, si e' escluso il "nesso causale tra il comportamento addebitato alla banca ed il danno lamentato dall'appellante" che avrebbe potuto evitare il danno impiegando l'ordinaria diligenza e, cioe', inviando tempestivamente la diffida o contestando l'essenzialita' del termine fissato nel preliminare. Inoltre, i pregiudizi derivanti dallo scioglimento dal preliminare non potevano essere causalmente collegati (articolo 1223 cod. civ.) alla permanenza dei gravami, oramai "meramente formali" e non ostativi alla vendita, ma casomai (quanto alla differenza di prezzo) alla libera determinazione del (OMISSIS) di alienare il cespite, dopo la cancellazione, ad un importo inferiore a quello del preliminare.

E' corretto il rilievo del ricorrente secondo cui le formalita', risultanti dai registri immobiliari anche se riferite ad un debito gia' estinto, erano ex se potenzialmente pregiudizievoli per la circolazione del bene.

Infatti, la giurisprudenza ha piu' volte ritenuto (con riguardo all'iscrizione ipotecaria, ma esprimendo principi che si attagliano anche alla trascrizione del pignoramento) la potenziale lesivita' insita nella persistenza della formalita': "In tema di ipoteca... il permanere dell'iscrizione, nonostante l'estinzione del credito, puo' essere di pregiudizio per il proprietario, in quanto determina un intralcio al commercio giuridico del bene, potendo i terzi ignorare la reale situazione ed essendo essi generalmente inclini a dare rilevanza all'apparenza del vincolo" (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 6958 del 26/07/1994, Rv. 487526-01; analogamente, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3938 del 25/11/1975, Rv. 378209-01); "L'esistenza della iscrizione nonostante il venir meno della causa della iscrizione e' situazione di per se' pregiudizievole anzitutto per il soggetto titolare della proprieta' del bene ipotecato, il quale, se in concreto e' nella condizione di poter opporre il venir meno della causa giustificativa dell'ipoteca, tuttavia, sotto il profilo della libera ed agevole commerciabilita' del bene si trova, per effetto della permanenza della cancellazione, in una situazione potenzialmente pregiudizievole per l'incomodo rappresentato dal dover dare dimostrazione al terzo interessato all'acquisto del venir meno della causa giustificativa dell'ipoteca" (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22267 del 22/11/2010, non massimata).

E' pure improprio il richiamo, nella sentenza, dell'articolo 1227 c.c., comma 2, per affermare l'insussistenza dell'evento pregiudizievole: infatti, la predetta disposizione non si riferisce alla fattispecie integrativa del danno e, cioe', alla verificazione del cosiddetto danno evento (elemento che unitamente alla condotta determina la fattispecie di illecito contrattuale od extracontrattuale), bensi' al cosiddetto danno conseguenza e, cioe', a quel pregiudizio che, in dipendenza causale dalla verificazione della fattispecie costitutiva dell'illecito (danno evento), si verifica sul piano causale come ulteriore conseguenza dannosa a cui sostanzialmente allude l'articolo 1223 cod. civ. (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22267 del 22/11/2010, non massimata). In altri termini, l'articolo 1227, comma 1, cod. civ. concerne il concorso colposo del danneggiato nella produzione dell'evento che configura l'inadempimento, quindi la sua cooperazione attiva, mentre nel comma 2 il danno e' eziologicamente imputabile al danneggiante, ma le conseguenze dannose dello stesso avrebbero potuto essere impedite o attenuate da un comportamento diligente del danneggiato (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 13242 del 06/06/2007, Rv. 597544-01).

Anche sotto questo profilo, percio', la motivazione della sentenza e' difettosa, ma, come gia' rilevato con riguardo al primo motivo di ricorso, cio' non puo' determinare la cassazione della sentenza impugnata (articolo 384 cod. proc. civ.).

Per procedere alla ricostruzione del rapporto di causalita' ex articolo 1223 cod. civ. la Corte territoriale avrebbe propriamente dovuto argomentare sulla sussistenza (o insussistenza) di un nesso di derivazione eziologica tra la condotta della banca (omesso deposito della rinuncia agli atti esecutivi) e la conseguenza dannosa indicata dal (OMISSIS) (scioglimento del preliminare), dato che il mantenimento del gravame nei registri "costituisce fatto potenzialmente dannoso... ma la prova di un concreto pregiudizio economico e' riservata alla fase successiva di determinazione e liquidazione, che non preclude al giudice di negare la sussistenza stessa del danno" (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9039 del 03/11/1994, Rv. 488348-01).

In punto di fatto, la Corte d'appello di Catania ha accertato che:

- l'odierno ricorrente "ebbe a richiedere alla banca di rinunziare alla procedura esecutiva e di prestare il consenso alla cancellazione dell'ipoteca soltanto in data 19/12/2005, e cioe' addirittura dopo la scadenza del termine pattuito per la stipula del contratto definitivo con la sua promittente acquirente";

- la banca era "del tutto ignara dell'obbligazione autonomamente assunta dal (OMISSIS) nei confronti di un soggetto terzo".

In base a tali circostanze - pur rilevando che la banca avrebbe dovuto provvedere alla rinuncia ex articolo 629 cod. proc. civ. immediatamente dopo aver ricevuto la richiesta del debitore - il danno derivato al Coníglione dal recesso della promissaria acquirente non puo' essere collegato all'inadempimento dell'istituto di credito.

Infatti, al momento della diffida del 19/12/2005 - dalla quale scaturiva il dovere della banca di rinunciare agli atti esecutivi - era gia' intervenuto il recesso (risalente al 13/12/2005) della promissaria, che aveva comportato la restituzione del doppio della caparra e la perdita dell'affare a condizioni piu' vantaggiose di quelle successivamente pattuite per la vendita del 30 giugno 2006.

Concludendo: non puo' ravvisarsi un inadempimento dell'odierna controricorrente all'obbligazione ex articolo 1200 cod. civ. per aver omesso di prestare il consenso alla cancellazione dell'ipoteca prima della richiesta e per aver mancato di rinunciare agli atti esecutivi in un periodo anteriore alla diffida a presentare la rinuncia ex articolo 629 cod. proc. civ.; dall'inottemperanza alla diffida non puo' essere derivato il pregiudizio patito dal (OMISSIS), realizzatosi in un momento antecedente all'inadempimento della banca.

Cosi' rettificata la motivazione, si deve respingere il ricorso avverso la sentenza di merito che aveva confermato il rigetto delle domande attoree.

10. L'impugnata statuizione sulle spese di lite e' correttamente fondata sulla dichiarata soccombenza del (OMISSIS).

Alla decisione di rigetto del ricorso fa seguito la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese anche per questo giudizio di cassazione, le quali sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo secondo i parametri del Decreto Ministeriale Giustizia 10 marzo 2014, n. 55.

11. Infine, sussistono i presupposti ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio, liquidate in Euro 15.000,00 per compensi, oltre a Euro 200,00 per esborsi e ad accessori di legge;

ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, da' atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

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