Il pignoramento contro l'ente va avanti anche se nell'atto manca il codice fiscale del creditore

Nell'esecuzione forzata contro l'amministrazione l'omissione dei dati anagrafici completi del procedente non è un'irregolarità che riguarda la funzione processuale: è escluso che si possa accertarla in sede d'opposizione. (Corte di Cassazione Sezione 3 Civile
Ordinanza del 14 gennaio 2009, n. 590)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo - rel. Presidente

Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere

Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere

Dott. VIVALDI Roberta - Consigliere

Dott. FRASCA Raffaele - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

BI. RO., anche quale procuratrice generale della figlia MA. DA., giusta l'atto ricevuto il 9.10.1986 dal Notaio Dott. Massimo Petrillo Giannini di Milano, MA. GI., MA. FA., DI. ST., DI. RO., MA. BI. MA., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CONCA D'ORO 300, presso lo studio dell'avvocato BAFILE GIOVANNI, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati BAFILE PASQUALE, BAFILE FRANCESCO giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrenti -

contro

COMUNE DI L'AQUILA, BN. -. BA. NA. DE. LA., - GR. BN. PA. SPA;

- intimati -

sul ricorso 17411-2008 proposto da:

COMUNE DELL'AQUILA, in persona del Sindaco, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GUIDO D'AREZZO 18, presso lo studio dell'avvocato PETILLO ALFREDO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIULIANI PAOLA (comunicazioni via fax n. (OMESSO)) giusta procura speciale in calce al controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

e contro

BI. RO. ved. MA., MA. GI., MA. FA., DI. ST., DI. RO., DI. MA., DI. PA., DI. GI., MA. BI. MA.;

- intimati -

avverso la sentenza n. 627/2007 del TRIBUNALE di L'AQUILA, depositata il 28/12/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 04/12/2 008 dal Consigliere Dott. PAOLO VITTORIA;

udito l'Avvocato.

La Corte:

PREMESSO IN FATTO

l. - Il 6.10.2008 e' stata depositata in cancelleria la relazione prevista dall'articolo 380 bis, di seguito riprodotta:

- 1. - Sono impugnate le sentenze del tribunale di L'Aquila nn. 627 e 628 del 28.12.2007.

Le sentenze sono state pronunciate in due successivi giudizi d'opposizione agli atti esecutivi, promossi dal Comune di L'Aquila a seguito di esecuzione per gli stessi crediti, prima minacciata e poi iniziata in suo confronto, da Bi.Ro. e suoi consorti di lite.

Le opposizioni sono state accolte e sono stati dichiarati nulli prima il precetto e poi l'atto di pignoramento di crediti presso terzi.

Propongono ricorso principale Bi.Ro. e le altre parti mentre propone ricorso incidentale il Comune di L'Aquila.

- 2. - La questione risolta dal tribunale e' la medesima, sebbene riguardi due distinte disposizioni.

Verte sulla interpretazione delle disposizioni contenute nel Decreto Legge 31 dicembre 1996, n. 669, articolo 14, commi 1 ed 1 bis, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 1997, n. 30 nel testo risultante dopo le modifiche introdotte, prima con la Legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 147 e poi dal Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, articolo 44, comma 3, convertito in Legge 24 novembre 2003, n. 326.

La disposizione, per quanto qui interessa, nel testo originario era stata cosi' formulata:

- 1. Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo del pagamento di somme di denaro entro il termine di (sessanta, poi modificato in) centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti della suddette amministrazioni ed enti, ne' possono essere posti in essere atti esecutivi.

- 1 bis. Gli atti di pignoramento e sequestro debbono essere a pena di nullita' notificati presso la struttura territoriale dell'ente pubblico nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati e contenere i dati anagrafici dell'interessato, il codice fiscale e il domicilio. L'ente comunque risponde con tutto il patrimonio.

Dopo la modifica ha presentato questo testo:

- 1. Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo del pagamento di somme di denaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non puo' procedere ad esecuzione forzata ne' alla notifica di atto di precetto.

- 1 bis. Gli atti introduttivi del giudizio di cognizione, gli atti di precetto, nonche' gli atti di pignoramento e sequestro debbono essere a pena di nullita' notificati presso la struttura territoriale dell'ente pubblico nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati e contenere i dati anagrafici dell'interessato, il codice fiscale e il domicilio.

- 3. - Il tribunale ha interpretato le disposizioni in questione nel senso che essa imponga che il titolo sia corredato degli elementi identificativi costituiti dai dati anagrafici, dal codice fiscale e dal domicilio e che gli stessi dati siano contenuti negli atti di precetto e di pignoramento, di cui costituirebbero requisiti formali richiesti a pena di nullita'.

- 3.1. - Il tribunale, in particolare, con la sentenza n. 628 del 2007, ha accolto l'opposizione proposta con la citazione notificata il 4.10.2005, contro il precetto che era stato notificato al comune il 30.9.2005 e di questo ha dichiarato la nullita'.

Ha ritenuto che "la ratio ispiratrice della nuova disposizione di cui al comma 1 su richiamato, come modificata dal Decreto Legge n. 269 del 2003 puo' ragionevolmente individuarsi nella volonta' legislativa di impedire ai creditori degli enti pubblici, in possesso di titoli esecutivi, di dare inizio all'esecuzione forzata ed anche solo di minacciarla, prima che l'ente sia stato messo in condizioni di porre in essere le procedure amministrative per effettuare spontaneamente il pagamento, evitando cosi' gli oneri connessi alla procedura di esecuzione forzata".

- 3.2. - Il tribunale, ancora, con la sentenza 627 del 2007, ha accolto l'opposizione proposta con il ricorso depositato il 29.10.2005, contro il pignoramento presso terzi notificato il 25.10.2005, e ne ha dichiarato la nullita' per la ragione d'essere affetto sia da nullita' derivata da quella del precetto sia da nullita' propria.

Ha svolto una prima considerazione.

Ha osservato che, secondo il Decreto Legge n. 669 del 1996 "perche' la condizione di procedibilita' del processo esecutivo si possa ritenere integrata, e' necessario non solo che all'Ente Pubblico obbligato al pagamento sia stato notificato il titolo esecutivo almeno centoventi giorni prima dell'atto di pignoramento (comma 1), ma che tale titolo sia corredato dei dati anagrafici completi del creditore (comma 1 bis). Successivamente, allo stesso Ente Pubblico devono essere notificati l'atto di precetto e l'atto di pignoramento contenenti anch'essi l'indicazione dei medesimi dati (comma 1 bis) ".

Ha concluso affermando: - "Si tratta, pertanto, di una nullita' insanabile in ragione della circostanza che il vizio e' derivato dal vizio del precetto. Solo in caso contrario alla fattispecie in esame, e cioe' nel caso in cui sia stata effettuata la notificazione del titolo esecutivo e del precetto, corredato dei dati anagrafici dei creditori, mentre tali dati siano stati omessi nel solo pignoramento questo se pur nullo, si sarebbe potuto rinnovare salvo il rispetto del termine perentorio non successivo a quello di efficacia dell'atto di precetto. La nullita' insanabile del pignoramento assorbe tutti gli altri motivi dell'opposizione".

- 4. - La cassazione delle due sentenze nel ricorso principale e' chiesta per un motivo.

- 4.1. - Della sentenza 628 del 2007, resa sulla opposizione a precetto, la cassazione e' domandata per il vizio di violazione di norme di diritto (articolo 360 c.p.c., n. 3, in relazione all'articolo 12 preleggi, Decreto Legge 31 dicembre 1996, n. 669, articolo 14, comma 1 bis, conv. in Legge 28 febbraio 1997, n. 30, articolo 480 cod. proc. civ.).

Il motivo e' concluso dal quesito di diritto, per cui si sollecita una risposta negativa, di seguito riportato:

- Se "nella forma del precetto", come prevista e disciplinata dall'articolo 480 c.p.c., debbano o non debbano, in ipotesi il precetto sia da notificare all'ente pubblico, essere indicati i "dati anagrafici" dell'intimante a pena di nullita' del precetto stesso, in ipotesi di mancata indicazione, appunto, dei "dati anagrafici" dell'intimante.

- 4.2. - Della sentenza 627 del 2007, resa sull'opposizione contro l'atto di pignoramento, la cassazione e' domandata per il vizio di violazione di norme di diritto (articolo 360 c.p.c., n. 3, in relazione all'articolo 12 preleggi, Decreto Legge 31 dicembre 1996, n. 669, articolo 14, comma 1 bis, conv. in Legge 28 febbraio 1997, n. 30, articoli 491, 492 e 543 cod. proc. civ.).

Il motivo e' concluso dal quesito di diritto, per cui si sollecita una risposta negativa, di seguito riportato:

- Se "nella forma del pignoramento", anche come, in particolare, prevista e disciplinata dall'articolo 543 c.p.c., per la "espropriazione presso terzi" debbano o non debbano, in ipotesi il pignoramento sia da notificare all'ente pubblico, essere indicati i "dati anagrafici" del creditore procedente o dei creditori procedenti a pena di nullita' del pignoramento stesso, in ipotesi di mancata indicazione, appunto, dei "dati anagrafici" del creditore procedente o dei creditori procedenti.

- 5. - Il Comune, con i due ricorsi incidentali, parimenti chiede la cassazione delle due sentenze, ma quanto al diverso capo delle spese processuali, lamentando che la liquidazione ne sia stata fatta in violazione dei minimi di tariffa ed espone a conclusione del motivo il seguente quesito: - Puo' il giudice, nel regolare le spese secondo il criterio di soccombenza ai sensi dell'articolo 91 c.p.c., determinare l'importo dei diritti ed onorari spettanti al vincitore in misura inferiore rispetto agli importi minimi previsti dalla Tariffa Forense per il relativo scaglione di valore della controversia?.

Osserva che, comunque, il tribunale ha considerato assorbite altre questioni poste con le opposizioni, che ripropone.

- 6. - Ricorso principale ed incidentale proposti per l'impugnazione della medesima sentenza hanno dato luogo a separati procedimenti, che andranno riuniti (articolo 335 cod. proc. civ.).

Le due coppie di ricorsi potranno poi essere riunite in un solo procedimento, in ragione della loro connessione.

- 7. - La Corte, con la sentenza 8 aprile 2008 n. 9134, si e' gia' pronunciata sulla interpretazione da dare alla disposizione dettata dal Decreto Legge 31 dicembre 1996, n. 669, articolo 14, comma 1 bis, nel testo risultato dalla modificazione apportatavi dal Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269.

Lo ha fatto, bensi', in relazione agli atti introduttivi del giudizio e non al precetto ed al pignoramento, ma a questo proposito ha osservato che la sanzione di nullita' "e' collegata unicamente alla notifica... presso la struttura territoriale dell'ente pubblico, e non all'omissione dei dati anagrafici, del codice fiscale e del domicilio" e che, se altra fosse stata la intenzione del legislatore, la disposizione avrebbe dovuto essere formulata nel senso di interporre la sanzione di nullita' tra il verbo dovere e le successive prescrizioni da osservare.

Le condivise considerazioni, gia' svolte nella sentenza appena richiamata a proposito della formulazione della norma, sollecitano ulteriori argomentazioni, le quali appaiono capaci di dimostrare che la medesima prescrizione, ancorche' posta in relazione agli atti di precetto e pignoramento, non si traduce, se inosservata, in una irregolarita' dell'atto, che, sancita a fini di un legittimo progredire della esecuzione, giustifichi la dichiarazione di nullita' degli stessi atti.

- 8. - L'articolo 14, comma 1, diversamente da quanto osservato dal tribunale nella sentenza 627 del 2008, non prescrive che la parte istante corredi gia' la richiesta di notificazione del titolo esecutivo degli elementi indicati nel comma 2.

Dunque, a proposito della notificazione del titolo esecutivo non si puo' postulare un'irregolarita' della relativa operazione perche' non corredata dai dati identificativi previsti dal comma 2.

Ma da cio' si puo' anche argomentare che il corredo di questi dati non serve allo scopo ritenuto dal tribunale.

Se questo fosse stato lo scopo, il legislatore avrebbe richiesto - come supposto dal tribunale - che i dati fossero forniti in sede di notifica del titolo.

Tanto piu' che - nell'esecuzione contro le amministrazioni pubbliche - la previa notifica del titolo esecutivo e il decorso di un consistente lasso di tempo da questa notifica hanno assunto il ruolo di fatto costitutivo del diritto a procedere ad esecuzione forzata, appunto allo scopo di consentire alla P.A. di far luogo ad un adempimento da considerare spontaneo, senza dovere percio' sopportare le spese degli atti preparatori (Cass. 14 ottobre 2005 n. 19966).

Ne risulta che non e' condivisibile sul piano logico che questi dati debbano essere contenuti a tale scopo nel precetto - dopo la notifica del quale va osservato il ben piu' breve termine di dieci giorni per il pagamento, ma oramai non piu' spontaneo - ed allo stesso scopo debbano esserlo nel pignoramento, con il quale la esecuzione e' oramai iniziata, sicche' il pagamento deve percio' riguardare non piu' il solo credito risultante dal titolo, ma anche le spese successive (articolo 494 c.p.c., comma 1).

Ed allora avere richiesto che precetto e atto di pignoramento contengano i dati di cui si discute non e' stato fatto allo scopo di mettere in condizioni la P.A. di avere a disposizione tutti gli elementi necessari per liquidare il pagamento al fine di evitare spese successive e la stessa espropriazione forzata, ma a quello, soltanto, di riscontro contabile della esattezza degli atti del procedimento di liquidazione.

Deriva da cio', che siccome la inosservanza della forma indicata dalla norma non costituisce un'irregolarita' degli atti nella loro funzione processuale, tale irregolarita' non costituisce possibile oggetto di accertamento in sede di opposizione agli atti esecutivi, sebbene questo rimedio non sia dato solo per far valere la nullita' del precetto, ma anche la sua irregolarita', se rilevante sul piano processuale.

La P.A. potra' invece contestare nel processo il diritto della parte istante al pagamento delle spese processuali, quante volte, richiesta di eseguire il pagamento mediante la notificazione del titolo esecutivo; mancando dei dati necessari per emettere il titolo di pagamento, li abbia inutilmente chiesti, tenendo un comportamento di buona fede, anziche' attendere che i dati le siano forniti con il precetto, nella prospettiva di poter opporne un'irregolarita' e cosi' dilatare ancora il tempo dell'adempimento.

- 9. - Se la Corte fara' suoi questi principi, i ricorsi principali potranno essere accolti come manifestamente fondati con assorbimento di quelli incidentali e rinvio al giudice di merito per l'esame degli altri profili di opposizione.

2. - La relazione e' stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Ne' il pubblico ministero ha presentato conclusioni scritte ne' le parti hanno depositato memorie.

RITENUTO IN DIRITTO

1. - Ricorsi principali ed incidentali hanno dato luogo a distinti procedimenti che, per ciascuna coppia, debbono essere riuniti tra loro, perche' le due impugnazioni sono state proposte contro la stessa sentenza (articolo 335 cod. proc. civ.).

I procedimenti, riuniti due a due, possono essere ancora riuniti, perche' le impugnazioni prospettano le stesse questioni di diritto.

2. - Il collegio esaminati gli scritti delle parti e la relazione, condivide di questa gli argomenti e la conclusione.

3. - I ricorsi principali sono accolti, quelli incidentali restano assorbiti.

Le sentenze sono cassate e le cause riunite sono rinviate al tribunale di L'Aquila, in diversa composizione, per l'ulteriore esame.

Al giudice di rinvio e' rimesso di provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie i principali e dichiara assorbiti gli incidentali, cassa e rinvia al tribunale di L'Aquila in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di cassazione.

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