Il pubblico ufficilae che ha illegittimamente levato il protesto deve essere parte del giudizio di cancellazione

Allorché l'istanza di cancellazione dal registro informatico dei protesti, presentata alla Camera di commercio, si fondi sull'illegittimità della levata del protesto a nome del ricorrente - ipotesi disciplinata dall'art. 4, comma 2, della legge 12 febbraio 1955, n. 77, nel testo sostituito dall'art. 2 della legge 18 agosto 2000, n. 235 - è parte necessaria del giudizio, intrapreso avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza, il soggetto al quale detta illegittimità potrebbe essere astrattamente addebitata, e quindi, nel caso di assegno bancario emesso con firma di traenza diversa da quella del titolare del conto corrente, il pubblico ufficiale che abbia levato il protesto, con la conseguente nullità del giudizio stesso ove egli non vi abbia partecipato.

Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 10 giugno 2010, n. 14005



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo - Presidente

Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere

Dott. DI PALMA Salvatore - rel. Consigliere

Dott. NAPPI Aniello - Consigliere

Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso 13542-2005 proposto da:

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANO E AGRICOLTURA DI BARI (c.f. (OMESSO)), in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. CESARE 7, presso l'avvocato STANO GIULIO (STUDIO AVV. NANNA), che la rappresenta e difende, giusta procura speciale per Notaio Dott.ssa PATRIZIA SPERANZA di ALTAMURA (BA) - Rep. n. 67728 del 5.3.08;

- ricorrente -

contro

SI. MA. ;

- intimato -

avverso la sentenza n. 207/2005 del TRIBUNALE di TRANI, depositata il 04/03/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/05/2010 dal Consigliere Dott. SALVATORE DI PALMA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS PIERFELICE che ha concluso per la cassazione della sentenza con rinvio ad altro giudice.

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che Si.Ma. , con istanza del 29 ottobre 2002 al presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari, chiese la cancellazione del proprio nominativo dal registro informatico dei protesti, in riferimento al protesto subito in data 7 luglio 2000, levato dal notaio Buquicchio di Bari sull'assegno bancario n. (OMESSO) di lire 400.000 tratto sul proprio conto corrente intrattenuto presso la Banca cattolica cooperativa di credito-Filiale di (OMESSO);

che il Si. sosteneva che detto protesto era stato levato illegittimamente e/o erroneamente, sia perche' la firma di traenza non era riferibile a se stesso ma ad un tale " Lo. Gi. ", sia perche' la banca trattarla aveva dichiarato per la levata del protesto: "firma falsa-conto estinto";

che, con provvedimento del 14-22 novembre 2002, il Presidente della C.C.I.A.A. di Bari respinse l'istanza, sui concorrenti rilievi che la cancellazione dal registro informatico per erronea od illegittima levata del protesto poteva essere eseguita soltanto in esecuzione di un ordine dell'A.G.O., ovvero sulla base di un'attestazione dell'ufficiale levatore o del creditore cartolare comprovante l'errore, e che, nella specie, il Si. non aveva comprovato in alcun modo l'erroneita' o la illegittimita' del protesto, essendosi limitato ad una mera dichiarazione in tal senso;

che avverso tale provvedimento il Si. propose ricorso al Giudice di pace di Bisceglie - ai sensi della Legge 12 febbraio 1955, n. 77, articolo 4, comma 4, (Pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari), nel testo sostituito dalla Legge 15 novembre 1995, n. 480, articolo 1, comma 1;

che il Giudice di pace adito, in contraddittorio con la C.C.I.A.A. di Bari - la quale resistette alla domanda -, con la sentenza n. 102 del 28 giugno 2004, dichiaro' inammissibile la domanda e compenso' per intero le spese del giudizio;

che avverso tale sentenza Si.Ma. propose appello dinanzi al Tribunale di Trani, deducendo che il Giudice di pace aveva errato nel ritenere inapplicabile la disciplina di cui alla Legge n. 77 del 1955 alla fattispecie - concernente il protesto di un assegno bancario -, e nel non considerare la illegittimita' del protesto levato nella specie, comportante necessariamente la cancellazione del suo nome dal registro informatico dei protesti;

che, in. contraddittorio con la C.C.I.A.A. di Bari - la quale resistette al gravame -, il Tribunale adito, con la sentenza n. 207/2005 del 4 marzo 2005, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, condanno' la C.C.I.A.A. di Bari a provvedere alla cancellazione definitiva dal registro informatico del nome dell'appellante e dei dati relativi al protesto in questione, condannandola altresi' al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio;

che, in particolare, il Tribunale: a) ha affermato che la disciplina di cui alla Legge n. 77 del 1955 e' applicabile non soltanto alle ipotesi di protesto di cambiali e vaglia cambiari, ma anche alle ipotesi - quale quella di specie - di protesto di assegni bancari; b) richiamate le sentenze della Corte di cassazione nn. 2936 del 1974 e 6006 del 2003, ha ritenuto fondata la domanda del Si. , osservando in particolare che "non vi sono dubbi - emergendo tanto dalla documentazione in atti - che la sottoscrizione dell'emittente reca un nome e cognome affatto diversi dal ricorrente titolare del conto corrente, sicche' la levata del protesto nei suoi confronti deve considerarsi illegittimamente avvenuta", e che "Del resto, la resistente nulla ha rilevato in proposito, limitandosi ad eccepire l'inapplicabilita' della normativa gia' piu' volte richiamata"; c) ha condannato la Camera di commercio alle spese del doppio grado di giudizio, sulla base della considerazione che "Conseguentemente, la sentenza di primo grado va totalmente riformata, con ogni conseguenza in ordine alle spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano in dispositivo";

che avverso tale sentenza la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura, illustrati con memoria;

che Si.Ma. , benche' ritualmente intimato, non si e' costituito ne' ha svolto attivita' difensiva.

Considerato che, con il primo motivo (con cui deduce: "Violazione e falsa applicazione della Legge n. 77 del 1955, articolo 4, comma 2, - che l'illegittimita' del protesto sia rilevabile ictu oculi, in quanto alla Camera di commercio e' attribuito esclusivamente il potere di un mero controllo formale ed estrinseco, senza necessita' di procedere ad alcuna attivita' istruttoria, mentre nella specie, contrariamente a quanto ritenuto con la sentenza impugnata: 1) le circostanze (soltanto) dichiarate del Si. in ordine alla illegittimita' del protesto non erano corredate da alcuna documentazione ed avrebbero dovuto essere accertate in contraddittorio con l'ufficiale levatore e con la Banca trattarla; 2) "la causale con la quale era stato trasmesso l'elenco dei nominativi alla C.C.I.A.A. per la pubblicazione nel Registro Informatico dei protesti faceva riferimento al "titolo rubato o smarrito" ed il furto o lo smarrimento del titolo costituiscono causa legittima della levata di protesto"; 3) l'attivita' della C.C.I.A.A. quanto alla pubblicazione degli elenchi dei protesti gia' predisposti dai pubblici ufficiali - non implica alcuna possibilita' di valutazione di merito, ma e' strettamente "vincolata"; e) hanno travisato il thema decidendum, consistente nella verifica della illegittimita' o no del provvedimento di rigetto dell'istanza di cancellazione da parte del Presidente della Camera di commercio di Bari;

che, con il secondo motivo (con cui deduce: "Illegittimita' della condanna alle spese per difetto di soccombenza. Difetto di motivazione"), la ricorrente critica la sentenza impugnata, sostenendo che i Giudici a quibus hanno errato nel considerare la Camera di commercio soccombente, posto che alla stessa - come sottolineato nel motivo che precede - non e' addebitabile alcuna responsabilita' ne' alcun comportamento illegittimo, ed inoltre hanno omesso qualsiasi motivazione per giustificare la condanna alle spese;

che, con riferimento alla censura sub b), numero 1), del primo motivo - laddove si deduce che le circostanze (soltanto) dichiarate del Si. in ordine alla illegittimita' del protesto non erano corredate da alcuna documentazione ed avrebbero dovuto essere accertate in contraddittorio con l'ufficiale levatore e con la Banca trattarla -, deve essere rilevata la nullita' del giudizio di primo grado, per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del pubblico ufficiale che, nella specie, ha levato il protesto dell'assegno bancario de quo;

che infatti questa Corte, in fattispecie analoga a quella in esame, ha affermato i seguenti principi: a) il carattere materiale e non tipicamente amministrativo dell'attivita' svolta dalla Camera di commercio in materia di pubblicazione dell'elenco dei protesti per mancato pagamento di cambiali accettate, di vaglia cambiari e di assegni, nonche' dell'elenco dei protesti per mancata accettazione di cambiali - in osservanza della Legge n. 235 del 2000, articolo 2), essendo la domanda di cancellazione strettamente collegata all'accertamento della illegittimita' o della erroneita' della levata del protesto, il giudizio non puo' prescindere dalla presenza necessaria del soggetto cui detta illegittimita' od erroneita' potrebbe essere astrattamente addebitata, soggetto che, nel caso in cui venga dedotta la illegittimita' del protesto di un assegno bancario in quanto emesso con firma di traenza diversa da quella del titolare del conto corrente - come nella specie -, va identificato non gia' nella banca trattarla - non discutendosi della illegittimita' del rifiuto di pagamento in rapporto alla inesistenza della provvista -, ma unicamente nel pubblico ufficiale che ha levato il protesto, cui compete la verifica della regolarita' formale della compilazione dell'assegno bancario all'atto della sua emissione (cfr. la sentenza n. 14991 del 2006);

che, nella specie, non v'e' dubbio che l'istanza di cancellazione dal registro informatico dei protesti, presentata dall'intimato alla C.C.I.A.A. di Bari, si fonda sulla pretesa illegittimita' della levata del protesto a suo nome - ipotesi disciplinata dalla Legge n. 235 del 2000, articolo 2 -, avendo il Si. sostenuto che detto protesto era stato levato illegittimamente e/o erroneamente, sia perche' la firma di traenza non era riferibile a se stesso ma ad un tale " Lo. Gi. ", sia perche' la banca trattarla aveva dichiarato per la levata del protesto: "firma falsa-conto estinto";

che alla medesima ipotesi si' riferisce anche la ricorrente Camera di commercio di Bari, laddove precisa che "la causale con la quale era stato trasmesso l'elenco dei nominativi alla C.C.I.A.A. per la pubblicazione nel Registro Informatico dei protesti faceva riferimento al "titolo rubato o smarrito" ..." (cfr. la censura sub b, n. 2, del primo motivo);

che dunque, in tale ipotesi - sulla base dei su richiamati e qui ribaditi principi di diritto -, pur non essendo preclusa la partecipazione al presente giudizio della C.C.I.A.A. di Bari, parte necessaria del processo e' il pubblico ufficiale che, nella specie, ha levato il proteste - che la mancata partecipazione al giudizio di detto pubblico ufficiale integra violazione del principio del contraddittorio, per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di una parte necessaria, che comporta la nullita' del giudizio di primo grado per la quale il Tribunale di Trani avrebbe dovuto rimettere le parti al Giudice di pace di Bisceglie (articolo 354 c.p.c., comma 1);

che, pertanto - assorbita ogni censura -, la sentenza impugnata deve essere annullata, con conseguente rinvio della causa al Giudice di pace di Bisceglie, in persona di altro magistrato, il quale provvedere anche a regolare le spese del presente grado del giudizio.

P.Q.M.

Pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Giudice di pace di Bisceglie, in persona di altro magistrato.

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