Il terzo che adempia spontaneamente un'obbligazione altrui non ha diritto di regresso nei confronti del debitore

La disposizione dettata dall'art. 1180 c.c. ha la funzione di attribuire al pagamento effettuato dal terzo, che non abbia interesse ad una prestazione personale, effetto solutorio dell'obbligazione, anche contro la volontà del creditore, ma non conferisce titolo al terzo adempiente per agire nei confronti del debitore al fine di ripetere la somma versata in adempimento, essendo necessario, a tal fine, che sia allegato e dimostrato il rapporto sottostante tra terzo e debitore. Ne consegue che, nel caso in cui sia escluso che tra questi esista un rapporto di mutuo (e, comunque, non sia dimostrata l'esistenza di qualsiasi altra causa a sostegno dell'azione) il giudice non può accogliere la domanda in virtù della mera considerazione che, nella specie, sia effettivamente dimostrato l'avvenuto pagamento, ad opera del terzo, del debito altrui.(Corte di Cassazione, Sezione III Civile,8 novembre 2007, n. 23292)



- Leggi la sentenza integrale -

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Firenze, all'esito del giudizio per convalida di sequestro immobiliare, respinse la domanda di pagamento proposta dal Chigiotti contro la Cardinali, ritenendo che non v'era prova dell'esistenza di un contratto di mutuo tra le parti e che le somme pretese dall'attore risultavano pagate da tal società Centro del Paralume, che ne aveva chiesto restituzione con lettera del 15.9.1988.
La sentenza fu riformata dalla Corte della stessa città, la quale condannò la Cardinali al pagamento della somma richiesta dalla controparte. In particolare, il giudice d'appello ha rilevato che il testimone Tirinnanzi (che aveva sempre agito quale rappresentante della menzionata società e s'era qualificato, in sede testimoniale, quale liquidatore della stessa) aveva affermato di avere ottenuto dal Chigiotti il danaro necessario a provvedere al pagamento delle cartelle esattoriali della Cardinali; circostanza, questa, dalla quale poteva desumersi non l'esistenza di un contratto di mutuo tra le parti, bensì l'estinzione di obbligazioni della convenuta con danaro dell'attore (art. 1180 c.c.), confermata dal fatto che il Chigiotti possedeva le cartelle esattoriali emesse nei confronti della Cardinali, nonché le relative ricevute di pagamento.
Propone ricorso per cassazione a mezzo di quattro motivi. Risponde il Chigiotti con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo la ricorrente censura la sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c, facendo rilevare che la domanda del Chigiotti era fondata sull'esistenza di un contratto di mutuo tra sé e la Cardinali. Il giudice, pur avendo escluso l'esistenza di un siffatto contratto, ha emesso la condanna al pagamento in conformità allo schema dell'art. 1180 c.c. In tal modo la sentenza avrebbe deciso ultrapetita.
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta che la condanna subita non ha giustificazione causale, in quanto “il terzo ha azione nei confronti del debitore o in base a surroga del creditore ... ovvero in base a pattuizione con il debitore che - nella specie - la stessa Corte di Appello assume non essere stata mai stipulata”.
Il terzo motivo sostiene, poi, che la missiva spedita il 15.9.1988 dalla Centro del Paralume costituirebbe la prova che "né l'esponente chiese un prestito al Chigiotti, né che mai il Chigiotti pagò".
Con il quarto motivo, infine, la ricorrente censura la sentenza per avere omesso la valutazione di circostanze decisive.
I primi due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono fondati.
Come s'è visto in precedenza, il primo giudice, nell'escludere la prova dell'esistenza di un contratto di mutuo fra le parti, aveva respinto la domanda di pagamento proposta dal Chigiotti. La sentenza impugnata, pur confermando che la domanda non può essere riferita alla restituzione di somma di danaro mutuata, l'ha accolta con riferimento alla diversa vicenda di cui all'art. 1180 c.c., ossia ha ritenuto che, nella specie, si sia verificata l'ipotesi del pagamento del terzo.
Senonché, sul punto, la motivazione si rivela assolutamente carente, sia in fatto che in diritto, in quanto il riferimento normativo in questione non risolve la problematica che la controversia pone, siccome, esclusa la verificazione di un mutuo, non spiega in base a quale rapporto, sottostante tra le parti, il Chigiotti abbia effettuato, in qualità di terzo, il pagamento al quale era obbligata la Cardinali e, soprattutto, non spiega in base a quale fatto ed a quale disposizione normativa il terzo (in questo caso il Chigiotti) abbia esercitato nei confronti della debitrice (la Cardinali) l'azione che originariamente competeva al creditore.
Si sa, infatti, che la disposizione dell'art. 1180 c.c. prevede, per il caso in cui il creditore non abbia interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione, che questa possa essere adempiuta dal terzo. E ciò può avvenire anche nel caso in cui il creditore non voglia siffatto adempimento. Ma questa norma, che è inclusa nella sezione dedicata all'adempimento in generale delle obbligazioni, ha lo scopo di sancire l'effetto solutorio dell'adempimento, che può essere rifiutato dal creditore solo nel caso in cui il debitore gli abbia manifestato la sua opposizione. Essa, invece, non disciplina affatto - e di questo il giudice del merito non s'è reso conto - i rapporti tra il debitore ed il terzo solutore. Nel senso che il terzo, per avere titolo d'azione nei confronti del debitore deve far riferimento al rapporto diretto tra loro intercorrente. Diversamente, manca la causa in base alla quale il primo agisce nei confronti del secondo. Ci si trova, in altri termini, al cospetto di un'azione di pagamento (o, comunque, restitutoria) rispetto alla quale è definito il petitum ma non la causa pretendi. Dovendo questa necessariamente rinvenirsi, nell'astratta vicenda che ci riguarda, in un rapporto che può essere, tra l'altro, di mandato, o di mutuo, o di delegazione, o di utile gestione. Senza escludere che l'adempimento del terzo può avvenire anche donandi causa.
In tal senso, non è infondata l'osservazione della ricorrente, la quale rappresenta che nel nostro caso non è neppure configurabile una sorta di surrogazione del terzo solvente nelle ragioni del creditore soddisfatto, posto che qui non ricorre né l'ipotesi di surrogazione per volontà del creditore, né quella per volontà del debitore, né quella legale (artt. 1201, 1202, 1203 c.c.). Ed a tal riguardo va citata la disposizione dell'art. 1203 n. 3 c.c., la quale prevede la surrogazione legale a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse a soddisfarlo; il che conferma che l'adempimento autorizza il solvente ad agire nei confronti del debitore (in luogo del creditore) solo se è con o per quest'ultimo obbligato (si pensi all'obbligazione solidale, oppure a quella del garante che paghi il debito).
Allora la sentenza impugnata commette un errore giuridico e si contraddice nella motivazione quando, per un verso, esclude l'esistenza di un contratto di mutuo tra le parti (senza, peraltro, configurare tra di loro alcun altro genere di rapporto) e, per altro verso, attribuisce all'attore il diritto al pagamento sulla base della mera dimostrazione che era stato lui a soddisfare l'originaria obbligazione della debitrice nei confronti del suo creditore. Tutto ciò facendo riferimento alla disposizione dell'art. 1180 c.c., la quale, come s'è visto, di per sé non conferisce azione al terzo che ha pagato nei confronti del debitore.
In conclusione, in accoglimento dei primi due motivi deve essere enunciato il seguente principio: la disposizione dettata dall'art. 1180 c.c. ha la funzione di attribuire al pagamento effettuato dal terzo, che non abbia interesse ad una prestazione personale, effetto solutorio dell'obbligazione, anche contro la volontà del creditore, ma non conferisce titolo al terzo adempiente per agire nei confronti del debitore al fine di ripetere la somma versata in adempimento, essendo necessario, a tal fine, che sia allegato e dimostrato il rapporto sottostante tra terzo e debitore. Ne consegue che, nel caso in cui sia escluso che tra questi esista un rapporto di mutuo (e, comunque, non sia dimostrata l'esistenza di qualsiasi altra causa a sostegno dell'azione) il giudice non può accogliere la domanda in virtù della mera considerazione che, nella specie, sia effettivamente dimostrato l'avvenuto pagamento, ad opera del terzo, del debito altrui.
Gli altri motivi risultano assorbiti a seguito dell'accoglimento dei primi due.
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere cassata ed il giudice del rinvio procederà alla nuova valutazione della controversia, adeguandosi all'enunciato principio di diritto. Il medesimo giudice provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, anche perché provveda sulle spese del giudizio di cassazione.



Svolgimento del processo

Il Tribunale di Firenze, all'esito del giudizio per convalida di sequestro immobiliare, respinse la domanda di pagamento proposta dal Chigiotti contro la Cardinali, ritenendo che non v'era prova dell'esistenza di un contratto di mutuo tra le parti e che le somme pretese dall'attore risultavano pagate da tal società Centro del Paralume, che ne aveva chiesto restituzione con lettera del 15.9.1988.
La sentenza fu riformata dalla Corte della stessa città, la quale condannò la Cardinali al pagamento della somma richiesta dalla controparte. In particolare, il giudice d'appello ha rilevato che il testimone Tirinnanzi (che aveva sempre agito quale rappresentante della menzionata società e s'era qualificato, in sede testimoniale, quale liquidatore della stessa) aveva affermato di avere ottenuto dal Chigiotti il danaro necessario a provvedere al pagamento delle cartelle esattoriali della Cardinali; circostanza, questa, dalla quale poteva desumersi non l'esistenza di un contratto di mutuo tra le parti, bensì l'estinzione di obbligazioni della convenuta con danaro dell'attore (art. 1180 c.c.), confermata dal fatto che il Chigiotti possedeva le cartelle esattoriali emesse nei confronti della Cardinali, nonché le relative ricevute di pagamento.
Propone ricorso per cassazione a mezzo di quattro motivi. Risponde il Chigiotti con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo la ricorrente censura la sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c, facendo rilevare che la domanda del Chigiotti era fondata sull'esistenza di un contratto di mutuo tra sé e la Cardinali. Il giudice, pur avendo escluso l'esistenza di un siffatto contratto, ha emesso la condanna al pagamento in conformità allo schema dell'art. 1180 c.c. In tal modo la sentenza avrebbe deciso ultrapetita.
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta che la condanna subita non ha giustificazione causale, in quanto “il terzo ha azione nei confronti del debitore o in base a surroga del creditore ... ovvero in base a pattuizione con il debitore che - nella specie - la stessa Corte di Appello assume non essere stata mai stipulata”.
Il terzo motivo sostiene, poi, che la missiva spedita il 15.9.1988 dalla Centro del Paralume costituirebbe la prova che "né l'esponente chiese un prestito al Chigiotti, né che mai il Chigiotti pagò".
Con il quarto motivo, infine, la ricorrente censura la sentenza per avere omesso la valutazione di circostanze decisive.
I primi due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono fondati.
Come s'è visto in precedenza, il primo giudice, nell'escludere la prova dell'esistenza di un contratto di mutuo fra le parti, aveva respinto la domanda di pagamento proposta dal Chigiotti. La sentenza impugnata, pur confermando che la domanda non può essere riferita alla restituzione di somma di danaro mutuata, l'ha accolta con riferimento alla diversa vicenda di cui all'art. 1180 c.c., ossia ha ritenuto che, nella specie, si sia verificata l'ipotesi del pagamento del terzo.
Senonché, sul punto, la motivazione si rivela assolutamente carente, sia in fatto che in diritto, in quanto il riferimento normativo in questione non risolve la problematica che la controversia pone, siccome, esclusa la verificazione di un mutuo, non spiega in base a quale rapporto, sottostante tra le parti, il Chigiotti abbia effettuato, in qualità di terzo, il pagamento al quale era obbligata la Cardinali e, soprattutto, non spiega in base a quale fatto ed a quale disposizione normativa il terzo (in questo caso il Chigiotti) abbia esercitato nei confronti della debitrice (la Cardinali) l'azione che originariamente competeva al creditore.
Si sa, infatti, che la disposizione dell'art. 1180 c.c. prevede, per il caso in cui il creditore non abbia interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione, che questa possa essere adempiuta dal terzo. E ciò può avvenire anche nel caso in cui il creditore non voglia siffatto adempimento. Ma questa norma, che è inclusa nella sezione dedicata all'adempimento in generale delle obbligazioni, ha lo scopo di sancire l'effetto solutorio dell'adempimento, che può essere rifiutato dal creditore solo nel caso in cui il debitore gli abbia manifestato la sua opposizione. Essa, invece, non disciplina affatto - e di questo il giudice del merito non s'è reso conto - i rapporti tra il debitore ed il terzo solutore. Nel senso che il terzo, per avere titolo d'azione nei confronti del debitore deve far riferimento al rapporto diretto tra loro intercorrente. Diversamente, manca la causa in base alla quale il primo agisce nei confronti del secondo. Ci si trova, in altri termini, al cospetto di un'azione di pagamento (o, comunque, restitutoria) rispetto alla quale è definito il petitum ma non la causa pretendi. Dovendo questa necessariamente rinvenirsi, nell'astratta vicenda che ci riguarda, in un rapporto che può essere, tra l'altro, di mandato, o di mutuo, o di delegazione, o di utile gestione. Senza escludere che l'adempimento del terzo può avvenire anche donandi causa.
In tal senso, non è infondata l'osservazione della ricorrente, la quale rappresenta che nel nostro caso non è neppure configurabile una sorta di surrogazione del terzo solvente nelle ragioni del creditore soddisfatto, posto che qui non ricorre né l'ipotesi di surrogazione per volontà del creditore, né quella per volontà del debitore, né quella legale (artt. 1201, 1202, 1203 c.c.). Ed a tal riguardo va citata la disposizione dell'art. 1203 n. 3 c.c., la quale prevede la surrogazione legale a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse a soddisfarlo; il che conferma che l'adempimento autorizza il solvente ad agire nei confronti del debitore (in luogo del creditore) solo se è con o per quest'ultimo obbligato (si pensi all'obbligazione solidale, oppure a quella del garante che paghi il debito).
Allora la sentenza impugnata commette un errore giuridico e si contraddice nella motivazione quando, per un verso, esclude l'esistenza di un contratto di mutuo tra le parti (senza, peraltro, configurare tra di loro alcun altro genere di rapporto) e, per altro verso, attribuisce all'attore il diritto al pagamento sulla base della mera dimostrazione che era stato lui a soddisfare l'originaria obbligazione della debitrice nei confronti del suo creditore. Tutto ciò facendo riferimento alla disposizione dell'art. 1180 c.c., la quale, come s'è visto, di per sé non conferisce azione al terzo che ha pagato nei confronti del debitore.
In conclusione, in accoglimento dei primi due motivi deve essere enunciato il seguente principio: la disposizione dettata dall'art. 1180 c.c. ha la funzione di attribuire al pagamento effettuato dal terzo, che non abbia interesse ad una prestazione personale, effetto solutorio dell'obbligazione, anche contro la volontà del creditore, ma non conferisce titolo al terzo adempiente per agire nei confronti del debitore al fine di ripetere la somma versata in adempimento, essendo necessario, a tal fine, che sia allegato e dimostrato il rapporto sottostante tra terzo e debitore. Ne consegue che, nel caso in cui sia escluso che tra questi esista un rapporto di mutuo (e, comunque, non sia dimostrata l'esistenza di qualsiasi altra causa a sostegno dell'azione) il giudice non può accogliere la domanda in virtù della mera considerazione che, nella specie, sia effettivamente dimostrato l'avvenuto pagamento, ad opera del terzo, del debito altrui.
Gli altri motivi risultano assorbiti a seguito dell'accoglimento dei primi due.
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere cassata ed il giudice del rinvio procederà alla nuova valutazione della controversia, adeguandosi all'enunciato principio di diritto. Il medesimo giudice provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, anche perché provveda sulle spese del giudizio di cassazione.



INDICE
DELLA GUIDA IN Recupero crediti

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 2571 UTENTI