In caso di assegno pagato a un terzo non legittimato non è responsabile il traente che spedì il titolo per posta

La condotta tenuta dal traente un assegno di rilevante importo, sbarrato e non trasferibile, consistita nella spedizione del titolo medesimo al beneficiario, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, non assume alcun rilievo causale in riferimento all'evento produttivo del danno lamentato dallo stesso traente, determinatosi in ragione del successivo pagamento dell'assegno in favore di soggetto estraneo al rapporto cartolare, a seguito di riconoscibile falsificazione nel nome del beneficiario, giacché detto evento è da ascrivere unicamente alle condotte colpose realizzate, nonostante l'evidente falsificazione, rispettivamente dall'istituto di credito che ha posto il titolo all'incasso e dalla banca che lo ha presentato in stanza di compensazione, non potendo essere invocata, al fine di radicare una concorrente responsabilità del traente, la disciplina recata dagli artt. 83 e 84 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, sul divieto di includere nelle corrispondenze ordinarie denaro, oggetti preziosi e carte di valore, giacché attinente ai soli rapporti tra l'ente postale e gli utenti del medesimo.

Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 30 marzo 2010, n. 7618



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SENESE Salvatore - Presidente

Dott. FILADORO Camillo - Consigliere

Dott. FEDERICO Giovanni - Consigliere

Dott. VIVALDI Roberta - rel. Consigliere

Dott. FRASCA Raffaele - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso proposto da:

RA. GI. (OMESSO), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO POMA 4, presso lo studio dell'avvocato RA. GI. , rappresentato e difeso da se' medesimo;

- ricorrente -

contro

SA. IM. SPA (OMESSO), CR. AR. SPA, CA. AL. , TU. AS. SRL;

- intimati -

e sul ricorso n. 27821/2005 proposto da:

TU. AS. S.r.L. in persona del legale rappresentante Dott. TU. SA. elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA 4, presso lo studio dell'avvocato RABACCHI GIOVANNI, che la rappresenta e difende con delega in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

SA. IM. SPA, CR. AR. SPA, CA. AL. ;

- intimati -

e sul ricorso n. 29850/2005 proposto da:

CR. AR. SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. AVEZZANA 6, presso lo studio dell'avvocato DI MAJO ADOLFO, che lo rappresenta e difende con delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- ricorrente -

contro

TU. AS. SRL, in persona del legale rappresentante Dott. TU. SA. elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA 4, presso lo studio dell'avvocato RABACCHI GIOVANNI, che la rappresenta e difende con delega in calce al controricorso a ricorso incidentale;

- controricorrente -

e contro

IS. SA. PA. TO. SPA, CA. AL. ;

- intimati -

e sul ricorso n. 31725/2005 proposto da:

SA. IM. SPA, in persona del suo amministratore delegato Dott. IO. AL. elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ATTILIO FRIGGERI 106, presso lo studio dell'avvocato TAMPONI MICHELE, che lo rappresenta e difende con delega in calce al controricorso con ricorso incidentale;

- ricorrente -

contro

TU. AS. SRL, in persona del legale rappresentante Dott. TU. SA. elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA 4, presso lo studio dell'avvocato RABACCHI GIOVANNI, che lo rappresenta e difende con delega in calce al controricorso a ricorso incidentale;

- controricorrenti -

e contro

CR. AR. SPA, CA. AL. ;

- intimati -

e sul ricorso n. 31726/2005 proposto da:

SA. IM. SPA, in persona del suo amministratore delegato Dott. IZ. AL. elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ATTILIO FRIGGERI 106, presso lo studio dell'avvocato TAMPONI MICHELE, che la rappresenta e difende con delega in calce al controricorso con ricorso incidentale e ricorso incidentale condizionato;

- ricorrente -

contro

RA. GI. , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO POMA 4, presso lo studio dell'avvocato RA. GI. , rappresentato e difeso da se' medesimo;

- controricorrenti -
e contro

TU. AS. SPA, CR. AR. SFA, CA. AL. ;

- intimati -

avverso la sentenza n. 3674/2004 della CORTE D'APPELLO di ROMA, Seconda Sezione Civile, emessa il 24/05/2004; depositata il 02/09/2004; R.G.N.4530/2002;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 20/01/2010 dal Consigliere Dott. VIVALDI Roberta;

udito l'Avvocato RA. GI. ;

udito l'Avvocato DI MAJO ADOLFO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 19.4.2001 il tribunale di Roma accoglieva, per quanto di ragione, la domanda proposta dalla societa' Tu. As. srl che denunciava la contraffazione dell'assegno bancario n. (OMESSO) sbarrato e non trasferibile tratto, per l'importo di lire 86.342.470, sul conto corrente bancario in essere presso la Ba. Na. de. Co. - successivamente incorporata dal Sa. Im. spa - in favore della societa' Am. As. spa, ed alla stessa spedito a mezzo raccomandata r.r., successivamente pagato a tale Ca.Al. dalla negoziatrice Cr. Ar. spa filiale di (OMESSO), nonostante la falsificazione del nominativo del beneficiario.

Resistevano gli istituti di credito, mentre restava contumace il Ca. .

Il tribunale condannava, quindi, il Sa. Pa. Im. spa al risarcimento del danno subito dalla traente societa' Tu. nella misura. dei due terzi dell'importo dell'assegno con gli interessi legali dalla data di conferma dell'esito pagato. In alternativa, con la rivalutazione monetaria nei periodi di maggiore incidenza del tasso di inflazione della moneta, nonche' alle spese del giudizio liquidate con provvedimento di distrazione in favore del difensore, sul rilievo che la rimanente frazione dovesse restare a carico della Tu. srl in ragione dell'affidamento del titolo al servizio postale malgrado il suo rilevante importo, e che alla banca fosse addebitabile l'omesso, dovuto controllo del titolo in stanza di compensazione, essendo incontroverso l'inutile decorso del termine previsto dalla "stanza" per la contestazione della negoziazione effettuata dal Cr. Ar. che dichiarava esente da responsabilita'.

Il Sa. Im. spa proponeva appello, al quale resistevano la Tu. srl ed il Cr. Ar. che proponevano anche appello incidentale.

Restava contumace il Ca. .

Con sentenza del 2.9.2004, la Corte d'Appello accoglieva, per quanto di ragione, l'appello principale, respingeva quelli incidentali, condannando il Cr. Ar. spa al pagamento della somma di euro 14.864,05 in favore della Tu. As. spa, che condannava alla restituzione di tale somma al Sa. Im. spa, nonche' l'antistatario avv. Giovanni Rabacchi alla restituzione allo stesso Sa. Im. spa della meta' delle spese liquidate dal tribunale, con provvedimento di distrazione in suo favore.

Hanno proposto ricorsi principali per Cassazione (R.G. 27820/2005) l'avv. Ra.Gi. , affidato a tre motivi e la societa' Tu. As. (R.G. 27821/2005), affidato a quattro motivi.

Resistono con controricorso: al ricorso principale (R.G. 27820/2005) proposto dal Ra. , il Sa. Im. spa, che ha anche proposto ricorso incidentale e ricorso incidentale condizionato (R.G. 31726/2005) nei confronti del ricorso proposto dal Ra. , entrambi affidati ad un motivo, e controricorso al ricorso principale proposto dalla Tu. As. srl, con ricorso incidentale (R.G. 31725/2005) affidato ad un motivo; il Cr. Ar. che ha anche proposto ricorso incidentale (R.G. 29850/2005) affidato ad un motivo; la societa' Tu. As. srl con controricorso al ricorso incidentale (R.G. 29850/2005) proposto dal Cr. Ar. ; l'avv. Ra. Gi. con controricorso avverso il ricorso incidentale (R.G. 31726/2005) proposto dal Sa. Im. spa nei confronti del ricorso principale dallo stesso proposto; la societa' Tu. As. srl avverso il ricorso incidentale (R.G. 31725/2005) proposto dal Sa. Im. spa nei confronti del ricorso principale dalla stessa proposto.

La societa' Tu. As. srl ed il Cr. Ar. hanno anche presentato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Tutti i ricorsi - principali, incidentali ed incidentale condizionato - vanno riuniti ai sensi dell'articolo 335 c.p.c..

Ricorso Ra. (R.G. 27820 /2005).

Con il primo motivo il ricorrente principale avv. Ra. denuncia la violazione e erronea applicazione dell'articolo 101 112 c.p.c., non avendo la appellante mai domandato la condanna diretta del legale distrattario alla restituzione.

Con il secondo motivo denuncia la violazione ed erronea applicazione dell'articolo 347 c.p.c., dovendo la Corte di merito rilevare di ufficio la improcedibilita' dell'appello, introdotto con atto notificato il 17/4/2002, non iscritto a ruolo, e poi irritualmente riproposto con nuovo atto di appello, notificato in data 3/5/2002.

Con il terzo motivo denuncia la violazione ed erronea applicazione dell'articolo 345 c.p.c., comma 1, (testo previgente alla Legge n. 353 del 1990), con riferimento all'articolo 389 c.p.c., per avere la Corte di merito accolto la domanda, nuova ed inammissibile, di restituzioni della appellante, malgrado la espressa opposizione della appellata, ritualmente formulata nella comparsa di costituzione in appello del 31/7/2002.

La prima questione da trattare e' quella sollevata con il secondo motivo del ricorso Ra. ed il terzo motivo del ricorso Tu. srl, relativa all'improcedibilita' dell'appello principale proposto dal Sa. Im. spa.

Tali motivi non sono fondati.

Infatti, nell'ipotesi in cui - come nella specie - la stessa parte abbia proposto, avverso la medesima sentenza, due successivi appelli, il primo dei quali inammissibile, senza tuttavia che, alla data di proposizione del secondo gravame, detta inammissibilita' sia stata dichiarata (realizzandosi, in tal caso, l'effetto della consumazione dell'impugnazione), il termine per la proposizione della seconda impugnazione e' quello breve, decorrente dalla notificazione della prima impugnazione (v. per tutte Cass. 18.1.2006 n. 835), termine, nella specie, rispettato, posto che la prima notificazione risulta effettuata il 17.4.2002, mentre il secondo atto di appello risulta notificato il 3.5.2002, e che nessuna dichiarazione di inammissibilita' e' stata pronunciata.

Con il terzo motivo denuncia la violazione ed erronea applicazione dell'articolo 345 c.p.c., comma 1, (testo previgente alla Legge n. 353 del 1990), con riferimento all'articolo 389 c.p.c., per avere la Corte di merito accolto la domanda, nuova ed inammissibile, di restituzioni della appellante, malgrado la espressa opposizione della appellata, ritualmente formulata nella comparsa di costituzione in appello del 31/7/2002.

Ricorso Tu. srl (R.G. 27821/2005).

Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione ed erronea applicazione degli articoli 1173, 1218, 2043, 2055 c.c., nonche' del Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, articoli 83 e 84 con riferimento all'articolo 40 c.p., comma 1, quanto alla ritenuta responsabilita' pro quota della Societa' attrice in riferimento alla inopinata imprudenza connessa alla spedizione a mezzo posta di assegno di rilevante importo, responsabilita' viceversa da escludere, stanti la mancanza di nesso causale fra il comportamento dell'attrice e l'evento dannoso, la incidenza esclusiva del comportamento delle due banche nel determinismo causale dell'evento dannoso, la loro esclusiva responsabilita' solidale (e non la loro semplice responsabilita' pro quota) nei confronti dell'attrice, e, da ultimo, la inapplicabilita' del Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, articoli 83 e 84 al fatto di cui e' causa.

Motivazione erronea e carente su detto punto decisivo della controversia.

Il motivo e' fondato per le ragioni che seguono.

Dati di fatto accertati dalla Corte di merito, puntualmente indicati in sentenza e non contestati in questa sede, sono che i segni di falsificazione apportati sull'assegno bancario sbarrato e non trasferibile erano evidenti; che le alterazioni erano rilevabili con l'uso della comune diligenza dell'accorto banchiere; che per il loro rilievo, da parte degli istituti di credito, non erano necessari strumenti meccanici o chimici; che le alterazioni erano, percio', riconoscibili de visu da parte degli stessi, tenendo conto che sia il Cr. Ar. , al momento della negoziazione, sia il Sa. Im. spa, quale trattario, in stanza di compensazione, avevano avuto la materiale disponibilita' dell'assegno. A questi rilievi - che gia' di per se' integravano una responsabilita' delle due banche per violazione della normativa di cui all'Regio Decreto n. 1736 del 1933 - la Corte di merito ha aggiunto che il Sa. IM. "non ha dimostrato di avere pagato l'assegno sbarrato ad un cliente di essa Banca trattaria (Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, articolo 41, comma 2)"; riconoscendo, quindi, una concorrente responsabilita' dei due Istituti, nella misura di un terzo ciascuno dell'intero danno subito.
Ha, poi, ritenuto, per il restante terzo, che la responsabilita' dell'evento di danno andasse riconosciuta alla stessa societa' Tu. srl " in riferimento all'imprudenza connessa alla spedizione di assegno di notevole importo a mezzo del servizio postale con semplice lettera raccomandata, ove si consideri che alla predetta societa' e' addebitabile anche la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, articoli 83 e 84, che inibiscono l'inserimento nelle corrispondenze ordinarie, in quelle raccomandate e nei pacchi ordinari di denaro, oggetti preziosi e carte di valori esigibili al portatore, richiedendosi in tali casi l'utilizzo di lettere assicurate".

Condivisile e' la conclusione cui e' pervenuta la Corte di merito in ordine al riconoscimento di responsabilita' degli Istituti di credito, tema questo che sara' trattato con l'esame dei motivi di ricorso incidentale proposti, appunto, avverso tale statuizione dal Sa. IM. spa e dal Cr. Ar. .

A diversa conclusione deve, invece, pervenirsi in ordine al riconoscimento di una concorrente responsabilita' da parte della odierna ricorrente principale societa' Tu. srl.

A tal fine deve, in primo luogo, rilevarsi che la normativa postale richiamata dalla Corte di merito in materia di corrispondenze e pacchi (Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, articoli 83 e 84) - per la quale " E' vietato d'includere nelle corrispondenze ordinarie, in quelle raccomandate e nei pacchi ordinari denaro, oggetti preziosi e carte di valore esigibili al portatore"- attiene ai rapporti fra Ente Postale ed utenti, al fine di prevenire condotte e comportamenti fonte di responsabilita' per le parti del rapporto stesso.

Cio' e' tanto vero che l'ultimo comma della norma del Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, articolo 83 richiamata prevede, a titolo di sanzione, che "Per le corrispondenze ed i pacchi spediti in contravvenzione al divieto del presente articolo, anche se assicurati d'ufficio, non compete nessuna indennita' nei casi di smarrimento, avaria o manomissione".

Non e', pertanto, invocabile ai fini che qui interessano, non essendo in discussione alcun rilievo mosso nei confronti dell'Ente Poste, che non e' parte, ne' del rapporto sostanziale, ne' di quello processuale, che vede coinvolti soltanto la societa' Tu. e le due banche in questione.

Ancora, la fattispecie in esame esula del tutto dalla previsione del Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, articolo 83, posto che l'assegno non trasferibile e sbarrato non e' equiparabile, ne' agli oggetti preziosi, ne' al denaro, ne' alle carte di valore esigibili al portatore.

Inoltre, - ed il rilievo non e' di poco conto l'eventuale condotta colposa della societa' Tu. srl nell'avere inserito l'assegno sbarrato e non trasferibile in una corrispondenza ordinaria, non ha alcun rilievo causale con riferimento all'evento produttivo del danno reclamato dalla stessa.

Questo, infatti, si e' determinato soltanto quale conseguenza di un comportamento colposo posto in essere dagli istituti di credito chiamati in causa: l'uno per avere posto all'incasso il titolo nonostante l'evidente falsificazione; l'altro per averlo presentato in stanza di compensazione.

Si tratta, pertanto, di fatti sopravvenuti all'inserimento del titolo nella corrispondenza ordinaria, che valgono ad interrompere l'eventuale nesso di causalita' tra la condotta della societa' Tu. srl e l'evento verificatosi in suo danno; vale a dire il pagamento a soggetto estraneo al rapporto cartolare.

Per tali ragioni non e' neppure ipotizzabile un concorso di colpa, ai sensi dell'articolo 1227 c.c., comma 1, della societa' ricorrente, non rivestendo, in ogni caso, l'eventuale fatto colposo del danneggiato efficacia causale concorrente nella determinazione del danno (v. anche Cass. 15.2.2006 n. 5677).

Conclusivamente, nessuna responsabilita', sulla base dei rilievi svolti, puo' essere addebitata alla societa' ricorrente, per il pagamento dell'assegno a soggetto non beneficiario.

Quanto alla responsabilita' degli Istituti di credito ed al riconoscimento di una loro eventuale solidarieta' nei confronti della ricorrente societa' Tu. , il tema, come gia' detto, sara' affrontato in sede di esame dei motivi dei ricorsi incidentali, aventi appunto ad oggetto il riconoscimento o meno delle responsabilita' riconosciute nella sentenza impugnata.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione ed erronea applicazione degli articoli 91 e 91 c.p.c., con riferimento al principio della soccombenza, erroneamente applicato in appello a totale sfavore della Societa' attrice, il cui appello incidentale e' stato in realta' accolto, con conseguente illegittima condanna all'integrale pagamento delle spese di secondo grado in solido con l'appellata Cr. Ar. S.p.a.. Motivazione erronea e carente su detto punto decisivo della controversia.

Con il terzo motivo denuncia la violazione ed erronea applicazione dell'articolo 347 c.p.c., dovendo la Corte di merito rilevare di ufficio la improcedibilita' dell'appello, introdotto con atto notificato il 17/4/2002, non iscritto a ruolo, e poi irritualmente riproposto con nuovo atto di appello, notificato in data 3/5/2002.

L'infondatezza del motivo - la cui censura e' la medesima - e' stata gia' rilevata in sede di esame del secondo motivo del ricorso Ra. , per le medesime ragioni esposte in quella sede che, qui si richiamano.

Con il quarto motivo denuncia la violazione ed erronea applicazione dell'articolo 345 c.p.c., comma 1, (testo previgente alla Legge n. 353 del 1990), con riferimento all'articolo 389 c.p.c., per avere la Corte di merito accolto la domanda, nuova ed inammissibile, di restituzioni della appellante, malgrado la espressa opposizione della appellata, ritualmente formulata nella comparsa di costituzione in appello del 31/7/2002.

Ricorso incidentale Cr. Ar. .

Con unico motivo, proposto avverso i ricorsi principali, il Cr. Ar. sostiene che la Corte di merito non avrebbe motivato sul riconoscimento di colpa del Cr. Ar. , limitandosi a "richiamare gli obblighi che incombono anche alla banca negoziatrice", senza accertare se detti obblighi fossero stati rispettati dalla banca.

Il motivo, al limite dell'inammissibilita' per genericita' non e', comunque, fondato.

In primo luogo deve rilevarsi che l'onere della indicazione specifica dei motivi di impugnazione, imposto a pena di inammissibilita' del ricorso per Cassazione dall'articolo 366 c.p.c., n. 4, qualunque sia il tipo di errore (in procedendo od in iudicando) per cui e' proposto, non puo' essere assolto per relationem, con il generico rinvio ad atti del giudizio di appello, senza la esplicazione del loro contenuto (v. anche Cass. 21.10.2005 n. 20454).

Inoltre, e' principio pacifico nella giurisprudenza della Corte di legittimita' quello per cui i motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza non possano essere affidati a deduzioni generali e ad affermazioni apodittiche, con le quali la parte non prenda concreta posizione, articolando specifiche censure esaminabili dal giudice di legittimita' sulle singole conclusioni tratte dal giudice del merito in relazione alla fattispecie decisa.

Il ricorrente incidentale, al pari di quello principale, infatti, ha l'onere di indicare con precisione gli asseriti errori contenuti nella sentenza impugnata.

E cio' perche', per la natura di giudizio a critica vincolata propria del processo di cassazione, il singolo motivo assolve alla funzione condizionante il devolutum della sentenza impugnata (v. anche Cass. 18.5.2005 n. 10420).

Nella specie, il ricorrente incidentale si limita ad una stringata affermazione di mancata motivazione da parte della Corte di merito in ordine al rispetto degli obblighi incombenti sulla banca negoziatrice.

In ogni caso, deve evidenziarsi che la responsabilita' del Cr. Ar. , quale banca girataria per l'incasso, va ravvisata, ai sensi del Regio Decreto 21 dicembre 1988, n. 1736, articolo 43 nella mancata diligenza nell'identificazione del soggetto all'ordine del quale era stato emesso il titolo; e cio' in ragione della violazione dell'obbligo professionale di protezione incombente all'Istituto di credito.

A tal fine, deve rilevarsi che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in sede di risoluzione di contrasto di giurisprudenza sulla natura contrattuale od extra contrattuale di tale responsabilita', hanno, con la sentenza 26.6.2007 n. 14712, affermato che la responsabilita' della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dalla Legge Assegni, articolo 43 (Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736), l'incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilita', a persona diversa dal beneficiario del titolo, ha - nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno - natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione - obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto - che opera nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far si' che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformita' alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso.

Con la conseguenza che l'azione di risarcimento proposta dal danneggiato e' soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale, stabilito dall'articolo 2946 c.c..

Nella specie, l'evidente falsificazione - come accertata dalla Corte di merito - della sottoscrizione del beneficiario sull'assegno sbarrato e non trasferibile e la materiale disponibilita' del titolo da parte dell'istituto di credito erano elementi tali che, se diligentemente ed accortamente valutati, avrebbero dovuto indurre la banca a non consentire l'incasso dell'assegno.

Di qui la sua responsabilita' nei confronti della societa' emittente, e danneggiata.

Ricorso incidentale Sa. Im. spa.

Con unico motivo, proposto avverso i ricorsi principali, il Sa. Im. spa denuncia la violazione o falsa applicazione del Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, articoli 41 e 43 in una con omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Il motivo non e' fondato.

Deve, infatti, rilevarsi che la sostituzione della banca presentatrice ( Cr. Ar. ) a quella trattaria ( Sa. Im. spa) riguarda soltanto il pagamento dell'assegno e non si estende alla verifica della legittimita' del titolo, la quale si esaurisce con la presentazione dell'assegno nella stanza di compensazione, dove il titolo potrebbe e dovrebbe essere esaminato dalla banca trattaria (v. anche Cass. 11.2.2008 n. 3187).

Ora e' proprio questo l'addebito che deve essere mosso al Sa. Im. spa - e cio' indipendentemente dalla dimostrazione di avere pagato l'assegno sbarrato ad un cliente di essa banca trattaria, argomento peraltro adottato dalla Corte di merito soltanto per rafforzare le conclusioni cui era pervenuta - quello cioe' di non avere esaminato il titolo e di averlo presentato, nonostante la visibile riconoscibilita' della falsificazione e la sua materiale disponibilita', nella stanza di compensazione.

E di cio' sostanzialmente la Corte di merito da atto nella motivazione adottata.

Anche in questo caso, infatti, le caratteristiche del titolo (assegno sbarrato e non trasferibile e l'evidente contraffazione della firma del beneficiario) avrebbero dovuto imporre, quantomeno nella stanza di compensazione, un esame accurato dello stesso da parte della banca trattaria; ed anzi la sua materiale disponibilita' avrebbe dovuto consigliare l'Istituto a non presentarlo neppure nella stanza di compensazione.

E, quindi, evidente che il comportamento negligente della banca trattaria ha concorso a determinare il prodursi del danno consistito nell'indebito pagamento di un assegno a soggetto non legittimato.

Ne consegue che entrambi gli istituti di credito - cosi' come riconosciuto dalla stessa Corte di merito - siano responsabili sulla base di due distinte serie causali, entrambe produttive del danno arrecato alla societa' emittente.

Quanto al profilo della solidarieta', come denunciato nel primo motivo del ricorso principale Tu. srl, deve ritenersene la sua fondatezza.

Infatti, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, quando un medesimo danno e' provocato da piu' soggetti, per inadempimenti di contratti diversi, intercorsi rispettivamente tra ciascuno di essi ed il danneggiato, sussistono tutte le condizioni necessarie perche' i predetti soggetti siano corresponsabili in solido.

Infatti, sia in tema di responsabilita' contrattuale, sia P extracontrattuale, se l'unico evento dannoso e' imputabile a piu' persone, e' sufficiente, al fine di ritenere la responsabilita' di tutte nell'obbligo di risarcimento, che le azioni o omissioni di ciascuna abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento (Cass. 9.11.2006 n. 23918; Cass. 15.6.199 n. 5946); Cass. 10.12.1996 n. 10987; Cass. 4.12.1991 n. 13039).

Cio' discende, non tanto dal fatto che l'articolo 2055 c.c. e' un'esplicitazione in tema di responsabilita' extracontrattuale.

Pertanto, poiche' il danno subito dalla societa' Tu. srl trova causa efficiente nell'inadempimento di entrambi gli Istituti di credito, entrambi sono responsabili solidalmente nei confronti della stessa societa' ricorrente del risarcimento dell'intero danno (articolo 1292 c.c.).

Le conclusioni raggiunte consentono di dichiarare assorbiti tutti gli altri motivi dei ricorsi principali ed incidentali.

Ricorso incidentale condizionato Sa. Im. spa nei confronti del primo motivo del ricorso Ra. .

Con unico motivo il ricorrente incidentale condizionato denuncia la violazione o falsa applicazione degli articoli 93 e 163 c.p.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

L'assorbimento del primo motivo del ricorso Ra. avverso il quale il Sa. Im. spa ha proposto ricorso incidentale condizionato rende irrilevante, in questa sede, il suo esame, con il conseguente assorbimento anche di questo motivo.

Conclusivamente, va accolto il primo motivo del ricorso della societa' Tu. srl e rigettati il terzo motivo dello stesso ricorso ed il secondo motivo del ricorso proposto da Ra. Gi. ; nonche' i ricorsi incidentali proposti dal Sa. Im. spa e dal Cr. Ar. .

Vanno dichiarati assorbiti tutti gli altri.

La sentenza va cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione.

Le spese vanno rimesse al giudice del rinvio.

P.Q.M.

LA CORTE

Accoglie il primo motivo del ricorso proposto dalla societa' Tu. srl. Rigetta il terzo motivo dello stesso ricorso ed il secondo motivo del ricorso proposto da Ra.Gi. ; nonche' i ricorsi incidentali proposti da Sa. Pa. Im. e Cr. Ar. . Dichiara assorbiti tutti gli altri.

Cassa in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione.
 

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