In caso di condanna al pagamento di una somma inferiore a quella richiesta dal creditore, il giudicante può condannare quest’ultimo alla refusione delle spese di costituzione e difesa sostenute dal debitore

Qualora il giudicante, investito di una controversia concernente il pagamento di una somma di denaro, ritenga eccessivamente onerosa la pretesa del creditore e, di conseguenza, accolga solo parzialmente la domanda dell’attore, egli potrà condannare quest’ultimo alla refusione delle spese di costituzione e difesa sostenute dal debitore, ove valuti come assolutamente corretto il comportamento processuale della parte convenuta. (Tribunale Chieti Civile, Sentenza del 24 gennaio 2008, n. 20)



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SENTENZA

nella causa civile segnata al numero 10274/98 del Ruolo Generale affari contenziosi, avente ad oggetto: appalto lavori

promossa da

Tu.An., rappresentato e difeso, per procura a margine dell'atto di citazione, dall'avv. Br.Ma., con domicilio eletto in Chieti, presso lo studio del difensore

- attore -

nei confronti di

Ma.Pa., rappresentata e difesa, per procura in calce all'atto di citazione notificato, dall'avv. Gu.Ma., con domicilio eletto in Chieti, presso lo studio del difensore,

- convenuta -

FATTO E DIRITTO

Tu.An., titolare dell'omonima impresa edile, con sede in Bucchianico, conveniva in giudizio Ma.Pa., chiedendo la condanna della stessa al pagamento della somma di Lire 6.960.000, di cui Lire 2.340.000 per l'acquisto di una porta blindata, al netto degli acconti ricevuti pari a Lire 3.500.000. Si costituiva la convenuta chiedendo il rigetto della domanda formulata dal Tu.

Assumeva di non dover nulla per la porta blindata che, acquistata dall'attore, era per dimensioni e tipologia difforme dalle altre porte di ingresso del condominio di via (omissis) e quindi inutilizzabile. Quanto ai lavori eseguiti dall'attore, contestava l'importo richiesto perché eccessivo, ritenendo di aver saldato quanto dovuto con il versamento della somma di Lire 3.500.000, così come accertato dal geometra Fa.D'A., da lei incaricato di stimare tali lavori.

Ammessa ed espletata la prova orale, per interrogatorio e testi richiesta dalle parti, veniva disposta CTU al fine di accertare il valore delle opere eseguite dal Tu.

Veniva poi chiesto al CTU di accertare le caratteristiche della porta blindata, acquistata dal Tu., da confrontare con le altre porte presenti nel condominio.

Fissata per la data del 19.9.2007 l'udienza di precisazione delle conclusioni, venivano concessi alle parti i termini di legge per il deposito di comparse e di memorie di replica.

La domanda formulata dall'attore è solo in parte fondata. Dalle stesse ammissioni dell'attore, rese in sede di interrogatorio formale e dalle dichiarazioni rese dal teste Ru.Ca., all'epoca dei fatti titolare insieme ai fratelli della Ne.Ab. S.n.c. società che aveva realizzato la porta blindata acquistata dal Tu., è infatti emerso che era stato il Tu. a comunicare alla società, le caratteristiche e le dimensioni della porta blindata. Constatato che il CTU ha accertato che le dimensioni e le caratteristiche estetiche della porta non erano compatibili con le altre porte presenti all'interno dello stabile condominiale, in cui era posto l'appartamento della convenuta, ne consegue che nessuna somma può essere pretesa dall'attore per l'acquisto della porta blindata, non utilizzabile dalla convenuta.

Quanto all'entità dei lavori svolti dal Tu., il CTU aveva accertato che l'importo, richiesto dall'attore, era superiore a quello effettivamente dovuto dalla convenuta.

Ritenuti condivisibili gli accertamenti svolti dal perito, adeguatamente illustrati e motivati, deve rilevarsi che la modesta differenza, tra la somma indicata dal perito e quella corrisposta dalla convenuta, è stata dalla stessa immediatamente offerta banco judicis all'udienza del 13.12.2006, maggiorata di interessi ed IVA.

Constatato che sull'importo complessivo dovuto, quantificato dal CTU in Lire 4.428.062, pari ad Euro 2.286,90 spettano, oltre agli interessi anche la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valore, la convenuta va condannata a corrispondere all'attore, sul residuo dovuto di Euro 479,30, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dovuti, somma via via rivalutata, dal 9.1.1997 al saldo, tenendo conto dell'acconto di Euro 699,25 versato dalla convenuta all'udienza del 13.12.2006.

Considerato che le spettanze dell'attore sono state quantificate dal CTU in misura di poco superiore a quelle ritenute congrue dalla convenuta e dalla stessa già corrisposte al Tu., valutato il corretto comportamento processuale della convenuta, che aveva versato banco judicis l'importo dovuto, maggiorato di interessi e dell'IVA, con la sola esclusione della rivalutazione monetaria, sussistono validi motivi per porre le spese del giudizio, ivi comprese quelle di CTU, integralmente a carico dell'attore.

P.Q.M.

Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando nella causa civile promossa da Tu.An. nei confronti di Ma.Pa., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, in parziale accoglimento della domanda formulata dall'attore, condanna la convenuta a corrispondere a Tu.An. la somma di Euro 479,30, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dovuti, sulla somma via via rivalutata, dal 9.1.1997 al saldo, con scomputo dell'acconto di Euro 699,25 versato dalla convenuta all'udienza del 13.12.2006.

Rigetta perché infondate le altre domande formulate dall'attore, che condanna alla rifusione delle spese di costituzione e difesa sostenute dalla convenuta, liquidate in Euro 3.503,10 di cui Euro 875,91 per diritti ed Euro 2.500,00 per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.

Pone definitivamente a carico dell'attore, le spese di CTU, liquidate come da separato decreto.

Così deciso in Chieti il 31 dicembre 2007.

Depositata in Cancelleria il 24 gennaio 2008.

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