In caso di credito unitario a cui si ricollegano l’emissione di più fatture non è ammesso il frazionamento giudiziale, contestuale o sequenziale, del credito.

In caso di credito unitario a cui si ricollegano l’emissione di più fatture, è contraria alla regola generale della buona fede, e si risolve in un abuso del processo, il frazionamento giudiziale, contestuale o sequenziale, del credito.(CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE II CIVILE,Sentenza 6 marzo - 27 maggio 2008, n. 13791)





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SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE II CIVILE

Sentenza 6 marzo - 27 maggio 2008, n. 13791

(Presidente Elefante - Relatore Goldoni)

Svolgimento del processo

La sas Rossi Minuterie metalliche chiedeva ed otteneva dal Pretore di Legnano ingiunzione per L. 43.684.505, oltre accessori, a carico della Srl Ar-Thema a titolo di pagamento di merce fornita a tale ultima società, che proponeva opposizione, con argomenti processuali e di merito; con sentenza del 27.10.1998, l'adito pretore respingeva l'opposizione e confermava il decreto opposto, regolando le spese.

Avverso tale decisione proponeva appello la soccombente, cui resisteva la controparte.

Con sentenza in data 15.10/22.11.2002, la Corte di appello di Milano respingeva l'impugnazione e regolava le spese.

Osservava la Corte meneghina che le dedotta esistenza alla base dei rapporti intercorsi tra le parti di un unico contratto d'appalto intercorso tra le due società, addotta dalla allora appellante e negata dalla controparte, non trovava riscontro negli atti processuali, sicché doveva concludersi che nella specie si ebbero tanti distinti contratti di vendita, quante furono le forniture effettuate.

L'eccezione di incompetenza per territorio non poteva essere accolta, in quanto non sollevata in relazione a tutti i fori previsti dagli artt. 18 e 20 cpc, come era invece richiesto, donde l'inammissibilità della eccezione stessa.

Del pari infondata la dedotta incompetenza per valore, atteso che il credito dedotto non poteva cumularsi con quello azionato davanti al Tribunale, esclusa, per le ragioni dette, l'unicità del rapporto negoziale e la differenza delle fatture.

Erano pure infondate le eccezioni di continenza (in quanto il rapporto non era unico) e di litispendenza (in quanto non poteva essere ravvisata identità di petitum e causa petendi).

Nel merito, le forniture erano provate con le bolle di consegna prodotte e non contestate.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre, sulla base di quattro motivi, illustrati anche con memoria, la srl Art-Thema International; resiste con controricorso la sas in liquidazione Rossi Minuterie metalliche.

Motivi della decisione

Con il primo motivo, si lamenta violazione degli artt. 38 e 39 cpc; si ribadiscono le eccezioni di continenza e litispendenza rispetto ad altro processo instaurato di fronte al tribunale di Milano, sostenendosi che l'unicità del rapporto sussisteva e doveva essere ravvisata dagli atti processuali e la prova della pluralità dei rapporti doveva essere data dalla controparte, che la assumeva; anzi la Rossi sas non aveva neppure sostenuto tale tesi, cosa questa che comportava anche il vizio di ultrapetizione.

Con il secondo mezzo si lamenta violazione degli artt. 38 o 158 cpc, sostenendosi il difetto di competenza per territorio del giudice adito relativamente alla ripartizione degli affari nell'ambito dell'ufficio.

Con il terzo mezzo si lamenta violazione dell'art. 2697 cc, sulla base del fatto che le fatture, considerate prova dai giudici del merito, non hanno tale natura, provenendo dalla parte che le invoca.

Con il quarto motivo (violazione dell'art. 1474 cc) ci si duole della incongruenza ed improprietà dei prezzi applicati, anche in relazione agli stessi manufatti, cosa questa che avrebbe dimostrato la carenza di qualsiasi criterio obiettivo nella redazione delle fatture.

Con i primi due motivi, ai pongono questioni processuali preliminari; per ragioni logiche va esaminato per primo il secondo con cui si evidenzia il difetto di competenza territoriale del giudice adito; non può essere accolto, in quanto una delle rationes decidendi, da sola sufficiente a motivare e sorreggere la decisione assunta, non è stato oggetto di doglianza.

Allorché infatti la Corte territoriale ebbe a rilevare che la eccezione de qua non era stata sollevata con riferimento a tutti e tre i fori previsti dagli artt. 18 e 20 cpc, enunciò una motivazione specifica; non essendo stata la stessa oggetto di censura nella presente sede, il motivo non può trovare accoglimento.

Con il primo motivo, la ricorrente ripropone le eccezioni di litispendenza e di continenza prospettate sia in primo che in secondo grado, argomentando nel senso che un unico contratto di appalto era alla base di tutte le forniture e che pertanto il credito relativo doveva essere ritenuto unico, donde la necessità di ritenere la presente controversia rientrante in quella già pendente di fronte ad altro giudice.

La Corte meneghina ha argomentato nel senso che in base agli atti acquisiti non era provata l'esistenza di tale sottostante rapporto e che la causale rinvenibile nelle fatture azionate era semplicemente "vendita", cosa questa che faceva ritenere che ciascuna fornitura fosse autonoma.

Osta con tale ricostruzione la risultanza, testualmente riportata in ricorso, secondo cui l'indice del fascicolo di controparte menziona anche decreti ingiuntivi azionati di fronte al tribunale di Milano, cosa questa collidente con la pretesa autonomia di ogni singola fornitura.

Inoltre, le fatture poste a base della domanda attorea non recavano l'indicazione di una pluralità di ordini o di contratti, ma non ne indicavano alcuno, altro profilo concorrente per ritenere che unico fosse l'ordine.

Ancora, non risulta dalle difese della odierna controricorrente che la stessa avesse esplicitamente negato l'unicità dell'ordine, ma che aveva invece sostenuto soltanto la pluralità delle fatture.

Appare dunque lacunosa la ricostruzione degli atti sulla cui base le eccezioni della odierna ricorrente sono state disattese, e con essa la tesi della unicità del contratto o dell'ordine, che assume il ruolo di elemento portante della decisione.

Con una recente decisione (SS.UU., n. 23726 del 2007) è stato affermato il principio secondo cui è contraria alla regola generale della buona fede, in relazione al dovere inderogabile di solidarietà di cui all'art. 2 Cost. e si risolve in un abuso del processo (ostativo all'esame della domanda) il frazionamento giudiziale, contestuale (o sequenziale) di un credito unitario, cui questo Collegio presta convinta adesione, anche in ragione di ciò nella specie, appare necessario procedere ad un più compiuto esame delle ragioni in forza delle quali è stato esclusa la sussistenza di un credito derivante da un unico contratto o comunque da un unico ordine, cosa questa che comporta l'accoglimento nei sensi esplicitati del motivo in esame, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano, che provvederà anche sulle spese del presente procedimento per cassazione.

I restanti motivi risultano conseguentemente assorbiti.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta il secondo; assorbiti gli altri. Cassa e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Corte di appello di Milano.



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