In caso di inadempimento del promittente debitore di pagherò cambiari la competenza non può essere individuata ai sendi dell'art. 44 della legge cambiaria

Qualora in una scrittura venga formulata promessa di pagamento implicante riconoscimento di un debito e nel contempo le parti pattuiscano come modalità di adempimento l'emissione di pagherò cambiari da parte del promittente debitore, la mancata emissione dei pagherò esclude che, ai fini della competenza territoriale sull'azione di pagamento della somma oggetto del riconoscimento, il "forum destinatae solutionis" possa individuarsi ai sensi dell'art. 44 della legge cambiaria, poichè l'applicazione di tale norma presuppone l'emissione dei titoli. Questo il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione con Ordinanza del 30 ottobre 2007, n. 22945.
Nella fattispecie in oggetto la S. C. ha accolto l'istanza di regolamento di competenza e annullato la sentenza impugnata, ritenendo che la mancata emissione dei pagherò cambiari escludeva l'applicabilità, ai fini della determinazione della competenza territoriale, dell'art. 44 legge cambiaria.



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo - Presidente

Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere

Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere

Dott. VIVALDI Roberta - Consigliere

Dott. FRASCA Raffaele - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:



ORDINANZA

sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:

DA. FE., elettivamente domiciliato in ROMA VIA VITTORIA COLONNA 27, presso lo studio dell'avvocato PANZARANI MASSIMO, rappresentato e difeso dall'avvocato ZARBO Gino, giusta procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

FE. GI.;

- intimato -

avverso la sentenza n. 596/05 del Tribunale di ROVIGO del 6.10.05, depositata il 10/10/05;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 19/06/07 dal Consigliere Dott. Raffaele FRASCA;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, dichiarando la competenza del Tribunale di Rovigo.

RITENUTO IN FATTO

p. 1. Il Tribunale di Rovigo, con sentenza del 10 ottobre 2005, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale e la competenza del Tribunale di Ferrara sulla controversia concernente l'opposizione a decreto ingiuntivo introdotta da Fe.Gi. avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale di Rovigo in accoglimento del ricorso monitorio proposto da Da. Fe..

Il Tribunale ha declinato la competenza (e dichiarato conseguentemente nullo il decreto) sul riflesso che il credito si fondava su una promessa di pagamento sottoscritta dal Fe. e datata 22 giugno 1993, con la quale egli, senza menzionare i rapporti sottostanti, si era impegnato a pagare determinati importi mediante rilascio di paghero' cambiari, onde veniva in rilievo l'articolo 44 della Legge Cambiaria ed il forum destinatele solutionis si individuava in Ferrara dove dovevano essere pagate le tratte, che si doveva ritenere rappresentassero l'unica modalita' di pagamento, mentre dagli atti emergeva che la scrittura recante la promessa di pagamento era stata redatta in Ferrara ed ivi era anche il domicilio del Fe..

p. 2. Contro la sentenza ha proposto istanza di regolamento di competenza il Da..

All'istanza non ha resistito il Fe..

Il Procuratore Generale presso la Corte ha concluso per l'accoglimento dell'istanza di regolamento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

p. 1. L'istanza di regolamento di competenza e' fondata.

Invero, erroneamente il giudice dell'impugnata sentenza ha dato rilievo alla pattuizione di adempimento mediante cambiali, contenuta nella promessa di pagamento (o riconoscimento di debito) posti a base del decreto monitorio, per farne discendere l'applicabilita' dell'articolo 44 della Legge Cambiaria.

L'errore risiede nel non avere considerato - come esattamente ha lamentato la parte istante - che i titoli cambiari non vennero emessi.

Di tale mancata emissione la sentenza mostra di essere consapevole, in quanto riferisce il contenuto della scrittura recante la promessa di pagamento di riconoscimento dicendo che in essa venne pattuito il pagamento a certe scadenze "mediante il rilascio di paghero' cambiali" (pagina 3) e, quindi, (pagina 4) identifica la modalita' di pagamento pattuita nella emissione dei titoli.

Ora, in assenza di emissione dei titoli cambiali l'articolo 44 sopra citato non puo' venire in alcun modo in considerazione, in quanto non ne sono mai maturati i presupposti di applicabilita', i quali, evidentemente supponevano che i titoli fossero emessi. Del tutto inconferenti, pertanto, sono le considerazioni che sulla sua interpretazione nel caso di specie in relazione all'articolo 1182 c.c., svolge il giudice a quo.

La stessa sentenza, sia pure inconsapevolmente, lo ammette, la' dove allude all'emissione dei titoli come oggetto di un'obbligazione di fare (pagina 4). In effetti, la scrittura aveva un contenuto duplice, da un lato quello inerente la promessa di pagamento e, quindi, il riconoscimento della posizione debitoria, dall'altro la pattuizione di una modalita' di pagamento, che diveniva effettiva soltanto quando il Fe. avesse rilasciato i paghero'. Inadempiuta questa obbligazione di rilascio, non poteva il Tribunale considerane verificati gli effetti e doveva dare rilievo alla norma dell'articolo 1182 cod. civ., comma 3, applicabile alla promessa di pagamento ed al riconoscimento del debito consacrati nella scrittura e posti a base dell'azione monitoria.

Il principio di diritto che giustifica l'accoglimento dell'istanza di regolamento e', pertanto, il seguente: "qualora in una scrittura venga formulata promessa di pagamento implicante riconoscimento di un debito e nel contempo le parti pattuiscano come modalita' di adempimento remissione di paghero' cambiari da parte del promettente debitore, la mancata emissione dei paghero' esclude che ai fini della competenza territoriale sull'azione di pagamento della somma oggetto del riconoscimento il forum destinatae solutionis possa individuarsi ai sensi dell'articolo 44 della Legge Cambiaria, poiche' l'applicazione di tale norma suppone l'emissione dei titoli".

Il Tribunale, dunque, avrebbe dovuto dare rilievo, in relazione all'obbligazione oggetto della promessa di pagamento recante il riconoscimento, al criterio di cui all'articolo 1182 c.c., comma 3, e, quindi, al domicilio del creditore, che si situava in Rovigo ed era stato correttamente attivato come foro competente.

Infatti, "se la ricognizione del debito, posta a fondamento della domanda giudiziale, indica esattamente l'ammontare e la scadenza del debito, avente per oggetto una somma di denaro, e applicabile la regola che fissa come criterio di collegamento, ai fini della Competenza territoriale facoltativa, il domicilio del creditore" (Cass. n. 1268 del 1969).

p. 2. L'istanza di regolamento e', dunque, accolta e la sentenza impugnata e' annullata, con declaratoria della competenza del Tribunale di Rovigo, avanti al quale il giudizio sara' riassunto dinanzi al giudice del merito nel termine di quattro mesi dalla comunicazione del deposito della presente.

Le spese del giudizio di regolamento seguono la soccombenza e si liquidando in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie l'istanza di regolamento di competenza, annulla la sentenza impugnata e dichiara la competenza per ragioni di territorio sulla controversia del Tribunale di Rovigo, avanti al quale il giudizio sara' riassunto nel termine di quattro mesi dalla comunicazione del deposito della presente. Condanna Fe. Gi. resistente alla rifusione al ricorrente delle spese del giudizio di regolamento, liquidate in euro duemilatrecento, di cui cento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

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