In caso di omonimia l'ingiunto che non ha proposto opposizione a decreto ingiuntivo, finanche tardivo, può proporre opposizione all'esecuzione

In caso di ingiunzione, qualora, specialmente in caso di omonimia, e comunque in una situazione di particolare ambiguità, sarebbe stata pure proponibile un'opposizione ai sensi dell'articolo 645 del Cpc, la sua mancata proposizione non preclude definitivamente al soggetto terzo, e non vera parte del rapporto obbligatorio posto a fondamento della causa petendi della domanda d'ingiunzione, un'adeguata tutela in sede di opposizione all'esecuzione; in tal caso, oggetto dell'accertamento da compiere nel processo di opposizione all'esecuzione non è il fatto costitutivo del credito, nemmeno sotto il profilo dell'individuazione dei soggetti del rapporto, bensì la coincidenza tra il soggetto nei cui confronti il creditore ha rivolto la domanda di condanna ed ottenuto l'ingiunzione di pagamento ed il soggetto nei cui confronti ha poi effettuato la notificazione del decreto ingiuntivo, che sia rimasto non opposto.

Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 30 agosto 2011, n. 17802



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario - Presidente

Dott. FILADORO Camillo - Consigliere

Dott. D'ALESSANDRO Paolo - Consigliere

Dott. SCARANO Luigi Alessandro - Consigliere

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso 24418/2006 proposto da:

CI. ST. (OMESSO), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI S. AGATONE PAPA 50, presso lo studio dell'avvocato MELE CATERINA, rappresentato e difeso dall'avvocato DE ROSA Giuseppe giusto mandato in atti;

- ricorrente -

contro

AN. MO. & C. S.N.C. (OMESSO) in persona del legale responsabile MO. AN. , elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE BELLE ARTI 7, presso lo studio dell'avvocato FERRANTI ALESSANDRA, rappresentata e difesa dall'avvocato PERRI Giacomo Maria giusto mandato in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 202/2005 del GIUDICE DI PACE di CAMERINO, depositata il 30/08/2005 R.G.N. 328/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/07/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito l'Avvocato DE ROSA GIUSEPPE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso con l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Ci.St. , nato a (OMESSO) ed ivi residente, propone ricorso straordinario per cassazione avverso la sentenza del Giudice di Pace di Camerino, con la quale e' stata rigettata l'opposizione all'esecuzione proposta dal Ci. avverso l'atto di precetto per il pagamento della somma complessiva di euro 916,42, a lui notificato nell'interesse della societa' Ditta Mo. An. & C. s.n.c.; il Giudice di Pace ha altresi' condannato l'opponente al pagamento delle spese processuali.

2.- Il ricorso e' svolto a mezzo di un motivo, illustrato da memoria. La societa' intimata si difende con controricorso, pure illustrato da memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di inammissibilita' del ricorso sollevata dalla resistente sull'assunto che, essendo stata la sentenza del Giudice di Pace pronunciata secondo diritto, e non secondo equita', pur essendo il valore della controversia inferiore all'importo di millecento euro, la sentenza sarebbe stata appellabile, ai sensi dell'articolo Decreto Legislativo n. 40 del 2006, articolo 1; modifica, non applicabile al presente giudizio, in quanto introdotto con citazione notificata il 3 dicembre 2003 e concluso con sentenza pubblicata il 30 agosto 2005).

Va fatta applicazione del principio di cui alla sentenza a Sezioni Unite n. 13917/2006, per il quale "L'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso le sentenze del giudice di pace avviene in funzione della domanda, con riguardo al suo valore (ai sensi dell'articolo 1342 cod. civ.".

Poiche', nel caso di specie, il valore incontestato della controversia e' pari alla somma di euro 916,42, portata dal precetto oggetto di opposizione, e poiche' non vi e' in sentenza statuizione alcuna concernente il valore, e' esperibile il rimedio del ricorso straordinario, proprio in applicazione delle norme richiamate dalla resistente, nel testo applicabile ratione temporis.

2.- Con l'unico motivo di ricorso si denuncia la violazione di legge "per avere il giudice di pace pronunciato declaratoria di inammissibilita' dell'opposizione nonostante il c.d. giudicato del decreto ingiuntivo non spiegasse alcuna efficacia nei confronti del ricorrente, terzo estraneo al titolo esecutivo, cosi' comprimendo illegittimamente il suo diritto di agire in giudizio".

Sostiene infatti il ricorrente Ci. St. , nato a (OMESSO) ed ivi residente, che il decreto ingiuntivo per il pagamento della somma di euro 115,00 ed accessori a lui notificato, ad istanza della Ditta Mo. , fosse in realta' destinato ad un omonimo Ci. St. , nato a (OMESSO), gia' residente nel comune di nascita, ma di fatto senza fissa dimora, e gia' iscritto alla Camera di Commercio di Macerata, debitore esecutato in procedure esecutive immobiliari e mobiliari ed iscritto al bollettino dei protesti (come da documentazione prodotta in grado di merito). Aggiunge che, pur avendo ricevuto la notificazione del decreto ingiuntivo, non propose opposizione ai sensi dell'articolo 645 cod. proc. civ., perche' non aveva mai intrattenuto rapporti con la Ditta Mo. , ne' ne conosceva l'esistenza; che, comunque, aveva rinviato al mittente l'atto notificato, sostenendo di non essere il giusto destinatario; che, dopo la notificazione del precetto, aveva telefonato al procuratore di controparte e rappresentato la situazione, senza tuttavia sortire alcun effetto; che pertanto aveva proposto opposizione al precetto.

2.1.- Il ricorrente censura la sentenza del Giudice di Pace che, dopo aver svolto attivita' istruttoria in merito alla identita' dell'opponente e dell'ingiunto ed alla (mancanza di) coincidenza tra la sua persona e quella del destinatario del decreto ingiuntivo, in motivazione non si e' affatto occupata delle risultanze istruttorie ma, nel presupposto che il decreto ingiuntivo fosse stato regolarmente notificato a Ci. St. nato a (OMESSO) e da questi non opposto ai sensi dell'articolo 645 cod. proc. civ., ha ritenuto che sia divenuto "cosa giudicata e definitivamente esecutivo nei confronti dell'opponente" ed ha percio' rigettato l'opposizione a precetto.

Rileva il ricorrente che in tanto puo' parlarsi di giudicato in quanto esso si formi tra le parti sostanziali (e formali) della situazione soggettiva accertata, mentre, nel caso di specie, non si sarebbe formato nei suoi confronti alcun giudicato, poiche' egli non sarebbe stato il soggetto destinatario effettivo della notifica del decreto ingiuntivo perche' del tutto estraneo al rapporto sostanziale e processuale; tale situazione sarebbe stata accertata in sede di merito e, comunque, il Giudice di Pace non avrebbe potuto prescindere da siffatto accertamento.

2.2.- La societa' resistente, che risulta essersi tardivamente costituita in grado di merito ed il cui legale rappresentante risulta non essersi presentato a rendere l'interrogatorio formale, si difende richiamando la giurisprudenza di questa Corte formatasi in merito alla legittimazione a proporre opposizione a decreto ingiuntivo (e cita, in particolare, il precedente costituito da 645 cod. proc. civ.; in mancanza, ogni ulteriore accertamento sul merito della pretesa creditoria sarebbe precluso dalla cosa giudicata, formatasi sul decreto ingiuntivo non opposto.

3.- Il ricorso e' fondato e merita accoglimento.

Ritiene il Collegio di dover prendere le mosse dalla giurisprudenza di questa Corte concernente la legittimazione a proporre opposizione a decreto ingiuntivo, specificamente dal principio, che va ribadito, per il quale "parti del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo sono soltanto colui che ha proposto la domanda col ricorso e colui contro il quale la domanda stessa e' stata diretta" (cfr., oltre alle massime di cui appresso, anche, tra le altre, 645 cod. proc. civ., era piuttosto rigoroso e si fondava sul principio per il quale era da dichiarare inammissibile (o improponibile) l'opposizione con cui un terzo, pur essendo consapevole che il decreto non lo riguardava e profittando della sua omonimia con l'effettivo destinatario di esso, si opponesse al solo fine di sostenere di non essere il soggetto passivo della pretesa creditoria posta a base della ingiunzione (cosi' Cass. n. 1747/66, n. 2222/66, n. 1020/70, nonche', sia pure in termini apparentemente meno rigorosi, Cass. n. 328/66).

Detto orientamento subi', anche sulla spinta di una parte della dottrina, una prima attenuazione, volta a riconoscere con maggiore ampiezza la legittimazione all'opposizione ex articolo 645 cod. proc. civ.; di tale orientamento e' espressione

Il principio fatto proprio da Cass. n.4753/80, su cui infra; e ribadito da Cass. n. 2637/83 e Cass. n. 7523/92).

Ancora meno rigoroso appare peraltro il principio espresso da Cass. n. 22489/06).

Sebbene questi ultimi precedenti siano espressione di un orientamento tendente ad ampliare la sfera dei soggetti legittimati a proporre opposizione ex articolo Cass. n. 4753/80, ha affermato che «quando un decreto ingiuntivo sia notificato a soggetto diverso dal debitore effettivo, ma che potrebbe essere considerato debitore a causa delle ambigue indicazioni contenute nel ricorso, questo e' legittimato a proporre opposizione avverso l'ingiunzione giacche', non essendo piu' possibile la successiva esatta identificazione del soggetto destinatario della pretesa, il decreto ingiuntivo acquisterebbe autorita' di cosa giudicata e qualita' di titolo esecutivo ove non opposto dall'ingiunto, con conseguente incidenza pregiudizievole nella sfera giuridica sostanziale dell'intimato").

3.1.- Ritiene il Collegio di dover confermare tale ultimo orientamento in tema di legittimazione ad agire ex articolo 645 cod. proc. civ., svolgendo tuttavia le precisazioni che seguono in merito alle conseguenze che da questo si debbano trarre in punto di formazione del giudicato nel caso di mancata opposizione e di idoneita' del decreto ingiuntivo non opposto ad acquistare la qualita' di titolo esecutivo, secondo quanto assunto nella seconda parte delle massima da ultimo riportata.

La questione va affrontata tenendo presenti i rapporti tra giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e giudizio di opposizione all'esecuzione intrapresa sulla base del decreto che si assume avere acquistato autorita' di cosa giudicata.

Ed invero, punto di partenza del ragionamento non puo' che essere la constatazione che quando il decreto di ingiunzione sia stato notificato ad un terzo e non alla parte intimata (cioe' quella a cui e' stato ingiunto il pagamento) la notificazione non puo', in se', trasformare il terzo in "parte" e quindi determinare nei suoi confronti la formazione della cosa giudicata.

Poiche' l'opposizione all'esecuzione e' il rimedio tipico di cui avvalersi quando si contesti, tra l'altro, l'errata direzione soggettiva dell'azione esecutiva, vale a dire quando si neghi che l'efficacia del titolo esecutivo si estenda in danno dei soggetti nei cui confronti e' minacciata col precetto (o iniziata) l'azione esecutiva, non vi e' dubbio che esso sia un rimedio esperibile quando si intenda contestare la qualita' di parte del destinatario della notificazione di un decreto ingiuntivo.

La questione dei rapporti tra le due opposizioni, a decreto ingiuntivo (articolo 645 Cass. n. 27159/06, tra le altre).

3.2.- Si tratta allora di verificare se e quando sia preclusa al destinatario della notificazione di decreto ingiuntivo nei cui confronti sia intimato il precetto la deduzione del proprio difetto di legittimazione passiva rispetto all'azione esecutiva, per essersi formato anche su tale punto il giudicato che consegue alla mancata opposizione a decreto ingiuntivo (cfr., per l'ambito anche soggettivo di tale giudicato, da ultimo Cass. n. 18791/09).

Allo scopo non e' sufficiente rilevare, come fatto nella sentenza impugnata, che sia mancata l'opposizione ex articolo 645 cod. proc. civ., pur trovandosi il destinatario della notificazione in una situazione nella quale sarebbe stato legittimato ad opporsi al decreto ingiuntivo, alla stregua della giurisprudenza piu' recente richiamata al precedente punto n. 3, per esservi nel decreto (ed eventualmente anche nel ricorso) elementi di obiettiva incertezza, non superabili prima facie con la lettura dell'uno (eventualmente anche in combinazione con l'altro).

Infatti, ritiene il Collegio che il giudice adito in sede di opposizione all'esecuzione ex articolo Cass. n. 10650/96).

Tale verifica, peraltro, pur dovendosi muovere lungo le direttrici segnate dalla giurisprudenza sopra riportata in tema di legittimazione ad opporsi ex articolo 645 cod. proc. civ., va compiuta applicando comunque i principi che regolano i rapporti tra le due opposizioni.

Pertanto, non puo' essere revocato in dubbio che in sede di opposizione all'esecuzione non possa piu' essere contestata l'esistenza in se' del rapporto obbligatorio da cui scaturisce la pretesa creditoria azionata; in particolare, non puo' essere chiesta al giudice dell'opposizione all'esecuzione l'analisi della fattispecie costitutiva del diritto di credito oramai definitivamente accertato col decreto ingiuntivo.

Tuttavia il destinatario della notificazione del decreto che non sia stato parte di quel rapporto obbligatorio puo', ancora in sede esecutiva, dimostrare la diversita' soggettiva tra il destinatario dell'ingiunzione, quindi, a monte, della domanda di condanna da parte del creditore, ed il destinatario della notificazione del decreto, nonche' del precetto, nei cui confronti il creditore abbia improvvidamente o comunque erroneamente minacciato l'esecuzione. Si tratta dell'inevitabile conseguenza del principio da cui si e' inteso prendere le mosse, per il quale le "vere parti" del processo di opposizione a decreto ingiuntivo sono colui che ha proposto la domanda con il ricorso per ingiunzione e colui contro il quale la domanda stessa e' diretta: soltanto nei confronti di costoro si forma e si puo' formare la cosa giudicata che scaturisce dal decreto ingiuntivo non opposto.

Si conferma pertanto che quando non esiste alcun dubbio sull'effettiva diversa identita' del debitore ingiunto, alla stregua dei dati forniti dal decreto eventualmente integrati da quelli emergenti dal ricorso per decreto ingiuntivo, rispetto al soggetto destinatario della sua notificazione e quindi del precetto, questi non sia legittimato a proporre opposizione a decreto ingiuntivo e percio' bene possa difendersi in sede di opposizione all'esecuzione. In questa ipotesi, la legittimazione a proporre opposizione al precetto consegue al difetto di legittimazione a proporre opposizione a decreto ingiuntivo; e, come e' la regola, non e' ipotizzabile alcun concorso tra i due rimedi.

Ma va altresi' affermato che ove, specie in caso di omonimia, e comunque in una situazione di particolare ambiguita', sarebbe stata pure proponibile un'opposizione ai sensi dell'articolo 645 cod. proc. civ., la sua mancata proposizione non preclude definitivamente al soggetto terzo, e non "vera parte" del rapporto obbligatorio posto a fondamento della causa petendi della domanda d'ingiunzione, un'adeguata tutela in sede di opposizione all'esecuzione; in tal caso, oggetto dell'accertamento da compiere nel processo di opposizione all'esecuzione non e' il fatto costitutivo del credito, nemmeno sotto il profilo dell'individuazione dei soggetti del rapporto, bensi' la coincidenza tra il soggetto nei cui confronti il creditore ha rivolto la domanda di condanna ed ottenuto l'ingiunzione di pagamento ed il soggetto nei cui confronti ha poi effettuato la notificazione del decreto ingiuntivo, che sia rimasto non opposto.

In conclusione, non puo' essere oggetto dell'accertamento in sede esecutiva che il soggetto destinatario dell'ingiunzione non abbia intrattenuto rapporti col creditore che ne ha chiesto la condanna, bensi', che, accolta la richiesta di condanna nei confronti di un soggetto (il "vero debitore"), sia stato poi notificato il decreto ingiuntivo e minacciata l'esecuzione nei confronti di soggetto diverso (dal "vero debitore").

Trattasi di accertamento di fatto riservato al giudice del merito (cfr. Cass. n. 10650/96 cit.), che va compiuto tenendo conto, non solo di quanto risulta dal ricorso e dal decreto ingiuntivo, ma, anche, ove i detti elementi non siano sufficienti a superare la confusione, di ogni altro elemento probatorio idoneo allo scopo.

4.- Nel caso di specie, l'attivita' istruttoria di cui si e' appena detto e' stata compiuta dal giudice del merito, il quale, tuttavia, non ne ha tenuto conto, avendo erroneamente ritenuto preclusa la statuizione conseguente a siffatto accertamento.

La sentenza di merito va percio' cassata.

Ritiene il Collegio di potersi avvalere di detta attivita' istruttoria e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decide la causa nel merito; accoglie l'opposizione all'esecuzione proposta da Ci.St. , nato a (OMESSO), dichiara nullo il precetto a lui notificato ad istanza della Ditta Mo. An. & C. s.n.c..

In applicazione del criterio della soccombenza, la societa' opposta, odierna resistente, va condannata al pagamento delle spese del giudizio dinanzi al Giudice di Pace, nonche' alle spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'opposizione all'esecuzione proposta da Ci.St. , nato a (OMESSO); dichiara nullo il precetto notificato al Ci. ad istanza della Ditta An. Mo. & C. s.n.c..

Condanna la Ditta An. Mo. & C. s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese del giudizio di merito, che liquida complessivamente in euro 600,00 (di cui euro 50,00 per spese, euro 350,00 per diritti ed euro 200,00 per onorari), oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge; nonche' alle spese del presente giudizio, che liquida complessivamente in euro 1.300,00 (di cui lire 200,00 per spese), oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
 

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