In materia di esecuzione forzata, la notifica in forma agevolata del titolo esecutivo e del precetto agli eredi non può essere utilizzata oltre il periodo stabilito dalla legge

In materia di esecuzione forzata, la notifica in forma agevolata del titolo esecutivo e del precetto agli eredi, che l'art. 477 cod. proc. civ. consente di compiere, entro un anno dalla morte, collettivamente ed impersonalmente nell'ultimo domicilio del defunto - sulla base della presunzione di sussistenza di un rapporto di fatto con tale domicilio - non può essere utilizzata oltre il periodo stabilito dalla legge o al difuori dei casi espressamente previsti, e ciò in ragione del carattere eccezionale della predetta disposizione; ne consegue che siffatta notifica non può estendersi al pignoramento, vero e proprio atto di esecuzione che, in quanto tale, va indirizzato specificamente a colui che vi è soggetto.

Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 25 settembre 2009, n. 20680



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Presidente

Dott. FILADORO Camillo - Consigliere

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno - Consigliere

Dott. AMENDOLA Adelaide - rel. Consigliere

Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso 30954/2005 proposto da:

VI. AL. AN. , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA R. GRAZIOLI LANTE 16, presso lo studio dell'avvocato BONAIUTI DOMENICO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BORROMEO ANTONELLA giusta delega in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

BR. FA. ;

- intimata -

sul ricorso 1713/2006 proposto da:

BR. FA. , elettivamente domiciliata in ROMA, VIA UMBERTO BOCCIONI 4, presso lo studio dell'avvocato CASSIANO ANTONIO, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- ricorrente -

contro

VI. AL. AN. , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA R. GRAZIOLI LANTE 16, presso lo studio dell'avvocato BONAIUTI DOMENICO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BORROMEO ANTONELLA giusta delega in calce al ricorso principale;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 8665/2005 del TRIBUNALE di MILANO 3 SEZIONE CIVILE, emessa il 05/07/2005, depositata il 22/07/2005; R.G.N. 67419/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/06/2009 dal Consigliere Dott. AMENDOLA ADELAIDE;

udito l'Avvocato BONAIUTI DOMENICO;

udito l'Avvocato CASSIANO ANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'assorbimento del ricorso incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 18 ottobre 2002 Br.Fa. chiedeva che venisse dichiarato nullo e inefficace l'atto di pignoramento presso terzi notificato in forza di sentenza del Tribunale di Milano con la quale Br.Ma. , suo dante causa, era stato condannato a pagare ad Vi.Al. An. la somma di euro 35.591,50.

Assumeva all'uopo che ella, erede con beneficio d'inventario del debitore, si era vista recapitare presso la propria abitazione, sita in (OMESSO), proveniente dall'Ufficio Unico Notificazioni della Corte d'appello di Milano, lettera raccomandata indirizzata agli eredi del signor Br.Ma. , impersonalmente e collegialmente e per essi alla figlia Br. Fa. , con la quale le si dava notizia dell'avvenuta notificazione, su istanza di Vi. Al. , di un pignoramento presso terzi, mediante deposito nella Casa comunale, ove tuttavia l'atto non risultava reperibile. Esponeva quindi di essere venuta successivamente a sapere, tramite Banca Intesa (terzo pignorato), del blocco del conto corrente intestato al padre, in forza di sentenza del Tribunale di Milano.

Vi.Al. An. , costituitosi in giudizio, contestava le avverse deduzioni, eccependo preliminarmente la tardivita' dell'opposizione, in quanto proposta oltre il termine di cui all'articolo 617 c.p.c., comma 2.

Con sentenza depositata il 22 luglio 2005 il Tribunale di Milano, in accoglimento dell'opposizione, dichiarava l'inesistenza del pignoramento presso terzi promosso da Vi.Al. An. nei confronti di Br.Fa. , condannando l'opposto al pagamento delle spese di causa.

Secondo il giudice di merito la norma di cui all'articolo 477 c.p.c., insuscettibile di applicazione analogica, in ragione della sua eccezionaiita', era utilizzabile nei soli casi in cui si doveva procedere alla notificazione di titolo esecutivo e precetto a soggetto morto prima della notificazione stessa, non gia' quando si doveva notificare il pignoramento. In ogni caso, la notificazione, in base ad essa, avrebbe dovuto essere eseguita all'ultimo domicilio del defunto, ubicato in (OMESSO), e non gia' in via (OMESSO), e cioe' all'indirizzo di una delle eredi. Conseguentemente l'opposizione agli atti esecutivi, proposta al fine di far valere vizi propri della notificazione dell'atto di pignoramento, andava ritenuta tempestiva, in applicazione del principio della c.d. invalidita' riflessa, la quale, implicando la facolta' di impugnare un atto esecutivo anche successivamente al termine di cinque giorni dal suo compimento, fino a quando l'esecuzione sia in vita, presuppone che l'esecutato sia stato impossibilitato a far valere tempestivamente il vizio procedurale per nullita' della notificazione dell'atto invalido, ovvero che l'atto denunziato sia giuridicamente inesistente e quindi insuscettibile di sanatoria.

Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione Vi. Al. An. , articolando tre motivi e notificando l'atto a Br. Fa. , la quale resiste con controricorso, proponendo altresi' ricorso incidentale subordinato, a fronte del quale Vi. Al. An. ha a sua volta notificato controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 Col primo motivo l'impugnante lamenta violazione dell'articolo 617 c.p.c. e vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia per avere la Corte territoriale dichiarato inesistente la notificazione del pignoramento, in

quanto effettuata, ex articolo 477 c.p.c., all'infuori dei casi consentiti, e, comunque, senza l'osservanza delle forme ivi previste.

Sostiene in particolare che il principio ed. della invalidita' riflessa sarebbe stato applicato a sproposito dal giudice di merito, perche' atto giuridicamente inesistente sarebbe solo quello contrassegnato dalla mancanza di elementi indispensabili per il raggiungimento dello scopo, laddove nella fattispecie la notifica del pignoramento, con la dizione collettivamente e impersonalmente, era stata ricevuta dall'erede signora Br. , di modo che lo scopo dell'atto era stato raggiunto.

In definitiva, attenendo i lamentati vizi del procedimento notificatorio alla regolarita' del singolo atto esecutivo, la parte che intendeva farli valere non poteva sottrarsi all'osservanza del disposto dell'articolo 617 c.p.c..

1.2 Col secondo mezzo il ricorrente denuncia violazione di norme di diritto e contraddittorieta' della motivazione, per avere il giudice di merito affermato che la notifica del pignoramento non poteva avvenire secondo le modalita' previste dall'articolo 477 c.p.c., e dall'altro affermato che la predetta notifica andava effettuata all'ultimo domicilio del defunto, inteso come abitazione del medesimo, al tempo del decesso.

1.3 Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e contraddittorieta' della motivazione per avere il giudice di merito ritenuto non validamente eseguita la notifica, in quanto effettuata presso l'abitazione dell'erede, ancorche' nell'ambito del Comune di Milano, ove pure era indiscutibilmente ubicato l'ultimo domicilio del de cuis. Non aveva considerato il decidente che nell'esecuzione della notifica e' in ogni caso necessario osservare le previsioni di cui agli articoli 139 c.p.c., e segg. donde la necessita' di individuare concretamente un destinatario (rectius, consegnatario), pur quando la notifica avvenga collettivamente e impersonalmente. Osserva quindi che nella fattispecie la notifica effettuata in via della (OMESSO) aveva raggiunto il suo scopo, laddove non avrebbe avuto senso andarla ad eseguire in via degli (OMESSO).

1.4 Con l'unico motivo del ricorso incidentale subordinato Br. Fa. sostiene invece che, ove la Corte dovesse ritenere fondate le censure formulate in ricorso, la notificazione andrebbe comunque ritenuta inesistente perche' priva di uno degli adempimenti essenziali ai fini del perfezionamento del complesso iter previsto dall'articolo 140 c.p.c.. E invero il pignoramento presso terzi non era stato depositato presso la Casa Comunale, come inequivocabilmente attestato dal funzionario Qu.Ad. , con atto di valore e forza equivalenti a quello dell'ufficiale giudiziario. Del resto il decidente ben avrebbe potuto rilevare d'ufficio i vizi relativi alla notifica del titolo e del precetto, essendo stati notificati, il primo, presso il domicilio del procuratore costituito, benche' il mandato dovesse ritenersi estinto per morte del rappresentato, e il secondo agli eredi, collettivamente e impersonalmente in via degli (OMESSO), laddove il defunto si era da tempo trasferito in Padano, ove stabilmente viveva.

2.1 Va preliminarmente disposta, ai sensi dell'articolo 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi proposti da Vi.Al. An. e da Br.Fa. avverso la stessa sentenza.

2.2 Il ricorso principale e' infondato.

L'assunto di fondo dell'impugnante, segnatamente svolto nel primo motivo, circa l'insussistenza dei lamentati vizi della notifica del pignoramento o comunque della necessita' di farli valere, in quanto mere irregolarita', col mezzo di cui all'articolo 617 c.p.c., ed entro il relativo termine di decadenza, non puo' essere condiviso.

Mette conto in proposito rilevare che la notificazione agli eredi della parte defunta va, in via di principio, effettuata, ai sensi dell'articolo 330 c.p.c., comma 2, sulla base della presunzione di sussistenza di un rapporto di fatto con l'ultimo domicilio del defunto, non puo' essere utilizzata oltre il periodo stabilito dalla legge (decorso il quale tale presunzione iuris et de iure viene meno) o all'infuori dei casi in cui essa e' riconosciuta dall'ordinamento. Non par dubbio infatti che la norma, in ragione del suo carattere eccezionale, e' insuscettibile di applicazione analogica (articolo 14 disp. gen.).

Segnatamente e' da escludere che la notifica impersonale e collettiva possa estendersi al pignoramento.

E invero questo, in quanto ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all'espropriazione e i frutti di essi (articolo 543 c.p.c., relativa, specificamente, al pignoramento di crediti, vanno coordinate col disposto degli articoli 752 e 754 c.c., che, escludendo che gli eredi rispondano solidalmente dei debiti del de cuius - e onerando quello al quale venga chiesto il pagamento dell'intero di indicare al creditore, in via di eccezione, la sua condizione di coobligato passivo entro il limite della propria quota (Cass. civ., 24 ottobre 2008, n. 25764) -, comportano che il pignoramento rivolto all'erede debba, in via di principio, avere ad oggetto solo la parte di sua spettanza. Il che conferma l'impraticabilita' delle modalita' di notifica utilizzate dal ricorrente.

In tale contesto correttamente il giudice di merito, ritenuta la giuridica inesistenza del pignoramento, ha ignorato la possibilita' di considerarne tuttavia sanate le anomalie per avvenuto raggiungimento dello scopo dell'atto (confr. Cass. civ. 2 ottobre 2008, n. 24442), e cio' tanto piu' che neppure e' dato sapere se, oltre a Br.Fr. , vi fossero altri eredi del debitore.

2.3 Quanto teste' detto, per la radicalita' dei vizi riscontrati, consentirebbe di ritenere assorbiti tutti gli altri motivi di ricorso, oltre che, naturalmente, il ricorso incidentale subordinato proposto dalla controparte.

Per scrupolo di completezza non e' tuttavia superfluo aggiungere che le doglianze formulate nel secondo e nel terzo motivo del ricorso principale sono comunque destituite di fondamento, a sol considerare che la notifica collettivamente e impersonalmente agli eredi va sempre effettuata, in aderenza allo spirito della presunzione che la

sorregge, nel domicilio reale del defunto, e cioe' nel luogo che, al momento del decesso, risultava essere la sede principale dei suoi affari e interessi (confr. Cass. civ. 3, 31 maggio 2003, n. 8827).

Ne deriva che i rilievi svolti dal giudice di merito in ordine alla esorbitanza, dallo schema tipico utilizzato, della notifica eseguita all'indirizzo di una sola delle eredi, non solo sono pienamente aderenti al contesto normativo di riferimento, ma non presentano alcun profilo di contraddittorieta' con le ulteriori argomentazioni svolte nella sentenza impugnata a sostegno della scelta operata in dispositivo.

Segnatamente irrilevante, ai fini che qui interessano, e' la circostanza che l'articolo 477 c.p.c., nella sua formulazione testuale, limiti la possibilita' di avvalersi della notifica agevolata al solo titolo esecutivo, mentre le deduzioni volte a prospettare la necessita' di individuare concretamente un consegnatario dell'atto pongono un problema del tutto inconferente rispetto a quello della necessita' di eseguire la notifica del pignoramento individualmente nei confronti del singolo erede.

In tale contesto il ricorso principale deve essere rigettato. Resta assorbito l'esame del ricorso incidentale condizionato.

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentale. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 3.200,00, (di cui euro 200,00, per spese).

 

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