In sede di conversione del pignoramento il g.e. deve valutare sommariamente le pretese del creditore pignorante e dei creditori intervenuti, nonché delle spese anticipate e da anticipare

La determinazione della somma di danaro da versare in sostituzione delle cose pignorate, che il giudice dell'esecuzione deve operare ai sensi dell'articolo 495 del Cpc, comporta una valutazione sommaria delle pretese del creditore pignorante e dei creditori intervenuti, nonché delle spese anticipate e da anticipare. Ne cosegue che il giudice dell'esecuzione non deve tenere conto dell'esistenza e dell'ammontare dei singoli crediti, giacché tali questioni possono porsi solo in sede di distribuzione della somma, a norma dell'articolo 512 dello stesso codice.

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