In tema di espropriazione forzata, la mancanza dell'avvertimento di cui all'articolo 492 c.p.c., comma 3, non determina la nullita' dell'atto di pignoramento

In tema di espropriazione forzata, la mancanza dell'avvertimento di cui all'articolo 492 c.p.c., comma 3, non determina la nullita' dell'atto di pignoramento, in quanto l'interesse del debitore a venire informato delle modalita' e del termine per avanzare un'utile istanza di conversione puo' essere soddisfatto altrimenti nel corso della procedura esecutiva, purche' prima che venga disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli artt- 530, 552 e 569 c.p.c.. In mancanza, il provvedimento che tale vendita o assegnazione disponga e' opponibile ai sensi e nei termini dell'articolo 617 c.p.c.".

Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 23 marzo 2011, n. 6662



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo - Presidente

Dott. UCCELLA Fulvio - Consigliere

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno - Consigliere

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana - rel. Consigliere

Dott. CARLUCCIO Giuseppa - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 733/2009 proposto da:

BL. OR. (OMESSO), SE. DA. (OMESSO), elettivamente domiciliati presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'Avv. DE FRANCESCO BIAGIO in 73033 CORSANO (LE), Via della Liberta' 90 giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro

RU. FR. ;

- intimato -

avverso la sentenza n. 294/2007 del TRIBUNALE di LECCE, SEZIONE DISTACCATA DI MAGLIE, emessa il 18/12/2007, depositata il 18/12/2007 R.G.N. 405/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/01/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso con l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Ru. Fr. propose opposizione agli atti esecutivi avverso diversi atti di pignoramento presso terzi notificatigli ex articolo 492 c.p.c., comma 3, (nel testo in vigore a far data dal 1 marzo 2006).

Il Tribunale di Lecce - sezione distaccata di Maglie ha rigettato il primo motivo di opposizione, ma ha accolto il secondo, ritenendo che la previsione dell'articolo 492 c.p.c., comma 3, sia norma di portata generale applicabile anche all'atto di pignoramento presso terzi e che il relativo avvertimento sia elemento essenziale dell'atto pignoramento, la cui mancanza ne comporti la nullita' insanabile. Ha percio' dichiarato la nullita' dei pignoramenti del (OMESSO), condannando gli opposti al pagamento delle spese di lite.

Avverso la sentenza del Tribunale di Lecce - sezione distaccata di Maglie propongono ricorso per cassazione Bl. Or. e Se. Da. a mezzo di tre motivi. Non si difende l'intimato Ru. Fr. .

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Logicamente preliminare e' l'esame del secondo motivo di ricorso, col quale i ricorrenti deducono violazione dell'articolo 492 c.p.c., dovrebbe intendersi limitato all'ingiunzione al debitore.

Il motivo e' infondato.

L'articolo 518, 543 e 555 c.p.c. che connotano la struttura del pignoramento (e lo rendono efficace erga omnes), rispettivamente, nell'espropriazione mobiliare presso il debitore, nell'espropriazione presso terzi e nell'espropriazione immobiliare.

Alla norma generale originariamente dettata dall'articolo 492 c.p.c., comma 1, le Legge 14 maggio 2005, n. 80, modificata dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 263, e, quindi, Legge 24 febbraio 2006, n. 52, hanno aggiunto numerose altre disposizioni, tra cui - per quel che rileva ai fini della presente decisione - ai commi secondo e terzo, quelle relative ad ulteriori elementi di contenuto del pignoramento: l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione (con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilita' presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice) e l'avvertimento che il debitore, ai sensi dell'articolo 495 c.p.c., puo' chiedere la conversione del pignoramento secondo le forme ed i termini previsti da tale norma.

Orbene, sia la collocazione che la lettera e la ratio di quest'ultima previsione smentiscono l'assunto dei ricorrenti.

Quanto alla collocazione, entrambi i due comma aggiunti all'originaria previsione dell'articolo 492 c.p.c., comma 1, risentono della clausola di salvezza dell'inciso iniziale di tale norma ed, essendo del tutto compatibili con le "forme particolari" che il pignoramento puo' assumere a seconda della natura del bene pignorato, sono applicabili, in generale, a prescindere da quale sia, nel caso singolo, tale forma particolare, essendo l'invito e l'avvertimento di cui al comma secondo cosi' come l'avvertimento di cui al comma terzo elementi comuni dell'atto di pignoramento, che verra' a strutturarsi diversamente soltanto quanto agli altri elementi richiesti dalla particolare forma di espropriazione adottata caso per caso.

Come detto, d'altronde, le formalita' del comma secondo e terzo dell'articolo 492 c.p.c., secondo i rispettivi testi originari, che il legislatore della riforma del 2005/2006 non ha inteso modificare sul punto.

La lettera dell'articolo 495 c.p.c..

Conclusivamente, si deve affermare che: in tema di espropriazione forzata, l'avvertimento di cui all'articolo 543 c.p.c..

2. Col primo motivo di ricorso, i ricorrenti deducono violazione o falsa applicazione degli articoli 543 e 492 159 c.p.c., non sarebbe integralmente colpito da nullita' e potrebbe essere integrato successivamente da parte del creditore spontaneamente ovvero a seguito di ordine di integrazione da parte del giudice.

Il motivo e' fondato.

Nessuna delle previsioni dei primi tre comma dell'articolo 492 c.p.c., e' espressamente assistita dalla sanzione della nullita'.

Tuttavia, quanto all'ingiunzione di cui al comma 1, la giurisprudenza di legittimita', seguendo una parte della dottrina, ritiene che essa costituisca elemento essenziale del pignoramento, tale, cioe', da essere indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell'atto (arg. ex articolo 617 c.p.c. e nel termine ivi previsto: cfr. Cass. 23 gennaio 1998, n. 669, nonche', da ultimo, Cass. 30 gennaio 2009, n. 2473).

Non puo' certo concludersi nei medesimi termini con riferimento ai requisiti formali previsti dall'articolo 492 c.p.c., commi 2 e 3, poiche' non si tratta di elementi richiesti per la validita' dell'atto ovvero per consentire a questo di raggiungere lo scopo tipico dell'imposizione del vincolo, ma dettati, il primo, nell'interesse del creditore al piu' celere svolgimento della procedura (ed, in parte, anche nell'interesse del debitore a partecipare consapevolmente al processo esecutivo); il secondo, come detto sopra, nell'interesse del debitore ad attivarsi prontamente per la conversione del pignoramento.

Allora, se deve escludersi che in difetto di apposita previsione, le conseguenze delle relative omissioni comportino la nullita' dell'atto (arg. ex articolo 156 c.p.c., comma 1), deve anche ritenersi che esse siano diverse a seconda che risultino omessi l'invito e l'avvertimento di cui al comma 2, ovvero l'avvertimento di cui al comma 3.

L'omissione dell'invito ovvero l'invito ad eleggere domicilio o a dichiarare la residenza non seguito dall'avvertimento delle conseguenze correlate all'inerzia del debitore renderanno, al piu', operante in toto l'ordinario regime delle notificazioni e delle comunicazioni, che non potranno essere fatte in cancelleria ma dovranno essere fatte ai sensi dell'articolo 136 c.p.c. e segg..

L'omissione dell'avvertimento rivolto al debitore della possibilita' di richiedere la conversione, pur non comportando la nullita' dell'atto di pignoramento in se' considerato, non puo' essere reputata priva di conseguenze sul corso della procedura esecutiva; infatti, se e' vero che l'avvertimento in questione riproduce nell'atto di pignoramento una norma gia' altrimenti operante nel sistema quale e' quella dell'articolo 492 c.p.c., comma 3), sia comunque soddisfatto prima che venga disposta la vendita o l'assegnazione (sia con altro atto fattogli notificare dal creditore, che con un provvedimento del giudice dell'esecuzione comunicato al debitore o pronunciato in sua presenza in udienza), in modo che egli sia messo in grado di avanzare tempestivamente l'istanza di conversione, la procedura esecutiva puo' regolarmente proseguire.

Puo' pertanto essere enunciato il seguente principio di diritto: "In tema di espropriazione forzata, la mancanza dell'avvertimento di cui all'articolo 617 c.p.c.".

3. Poiche' risulta che gli atti di pignoramento notificati il 12 maggio 2006 ad istanza di Se. Da. e Bl. Or. nei confronti di Ru. Fr. non contenevano l'avvertimento dell'articolo 492 c.pc.., comma 3, ma, nel corso delle relative procedure esecutive, poi riunite, i creditori hanno fatto istanza di termine per provvedere all'integrazione dell'atto di pignoramento, prima che fosse disposta l'assegnazione, va cassata la sentenza del Tribunale di Lecce - sezione distaccata di Maglie che ha dichiarato la nullita' degli atti di pignoramento. Decidendo nel merito, va rigettata l'opposizione agli atti esecutivi proposta da Ru. Fr. avverso gli atti di pignoramento a lui notificati il 12 maggio 2006 ad istanza di Se. Da. e Bl. Or. .

4. Resta assorbito il terzo motivo di ricorso per cassazione, riguardante la condanna degli opposti al pagamento delle spese del giudizio dinanzi al Tribunale.

5. La novita' delle questioni trattate rende di giustizia la compensazione delle spese del giudizio di merito e del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso; cassa la sentenza del Tribunale di Lecce - sezione distaccata di Maglie pubblicata il 18 dicembre 2007 e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione agli atti esecutivi proposta da Ru. Fr. avverso gli atti di pignoramento a lui notificati ad istanza di Se. Da. e Bl. Or. . Compensa le spese del giudizio di merito e del presente giudizio di cassazione.

 

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