In tema di pignoramento presso terzi, l'ordinanza di assegnazione costituisce titolo esecutivo esclusivamente nei confronti del terzo

In tema di esecuzione mobiliare presso terzi, l’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 553 c.p.c. assegna in pagamento al creditore procedente la somma di cui il terzo pignorato si è dichiarato debitore, nei confronti del debitore espropriato costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo ed a favore dell’assegnatario ed ha tale efficacia anche per le spese conseguenti e necessarie per la sua concreta attuazione. (Giudice di Pozzuoli del 27 febbraio 2008, confr. Sent. Cass. Civ. n.3976 del 18/03/03)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L’avv. Italo BRUNO, Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n° 5340/07 R.G. - Affari Contenziosi Civili - avente ad oggetto: Opposizione a precetto.
T R A
S.p.A. TELECOM ITALIA, in persona legale rapp.te pro-tempore, con sede legale in Milano alla Piazza degli Affari, 2 – P.Iva .. - elett.te dom.ta in (…) alla Via (…) n. (…) presso lo studio dell’avv. A. (…) che la rapp.ta e difende giusta mandato in calce dell’atto di precetto notificato; OPPONENTE
E (…) N., elett.te dom.to in (…) alla Via (…) n. (…) presso lo studio dell’avv. G. (…) che lo rapp.ta e difende giusta mandato a margine dell’atto di precetto opposto e all’atto di opposizione notificato; OPPOSTO
CONCLUSIONI Per l’opponente: accogliere l’opposizione; dichiarare l’assoluta nullità ex art. 480 c.p.c. dell’atto di precetto opposto; accertare e dichiarare l’inesistenza del diritto della parte istante a procedere all’esecuzione forzata stante l’assenza e la mancata indicazione del titolo esecutivo legittimante; accertare e dichiarare l’erroneità, l’infondatezza, l’invalidità e l’inefficacia del precetto nei confronti della Spa Telecom Italia; accertare e dichiarare non dovute le somme richieste dall’esecutante con l’atto di precetto opposto; vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione al procuratore anticipatario.
Per l'opposto: dichiarare l’inammissibilità dell’opposizione agli atti esecutivi perché tardivamente proposta; rigettare l’opposizione perché infondata in fatto e in diritto; rigettare la richiesta di dichiarazione di nullità dell’atto di precetto; accertare che la Spa Telecom Italia è debitrice delle somme precettate e, per l’effetto, condannarla al pagamento delle stesse; vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione al procuratore anticipatario.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La S.p.A. TELECOM ITALIA, con atto di citazione notificato il 5/10/07, proponeva opposizione al precetto notificatole il 22/08/07, con il quale N. (…) le intimava il pagamento della somma di € 593,85, dovuta in virtù di ordinanza di assegnazione n.783/07 del 10/7/07 emessa dal Tribunale di Avellino.
Deduceva l’opponente che, N. (…) non aveva diritto a procedere all’esecuzione in virtù del precetto notificato, in quanto detto precetto era assolutamente nullo perché carente di indicazione del titolo esecutivo che legittimasse l’esecuzione.
Deduceva, altresì, che l’ordinanza di assegnazione emessa dal Tribunale di Avellino non aveva natura ed efficacia di titolo esecutivo nei confronti della Spa Telecom Italia. Nel merito, deduceva l’inesattezza delle somme richieste con precetto opposto perché non dovute.
Si costituiva l’opposto che, impugnava estensivamente l’atto di opposizione ed eccepiva la tardività dell’opposizione essendo, la stessa, stata notificata oltre il termine perentorio di gg.20 (rectius gg.5) previsto dall’art. 617 c.p.c., decorrente dalla data di notifica del precetto.
Nel merito, deduceva che il precetto opposto non era nullo in quanto conteneva l’indicazione del titolo esecutivo azionato (ordinanza di assegnazione emessa dal Tribunale di Avellino).
Deduceva, ancora, che le somme precettate erano dovute in virtù del titolo azionato.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, sulle richieste ed eccezioni delle parti, precisate le conclusioni, all’udienza dell’11/2/08, la causa veniva assegnata a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’opposizione proposta dalla S.p.A. TELECOM ITALIA è fondata e va accolta nei limiti di cui in motivazione.
Preliminarmente, in ordine all’eccezione di inammissibilità dell’opposizione perché proposta tardivamente, la stessa è da ritenersi infondata e pertanto va rigettata. Erroneamente l’opposto ritiene che l’opposizione sia stata proposta ai sensi dell’art. 617 c.p.c.
Invero, l’opposizione proposta dalla Spa Telecom Italia, che contesta il diritto dell’opposto a procedere all’esecuzione in virtù del precetto notificato, va qualificata come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. che, se fondata, l’eccezione avrebbe determinato l’incompetenza funzionale di questo Giudice (non eccepita ma, rilevabile anche d’Ufficio). L’art. 615 c.p.c. prevede che l’opposizione all’esecuzione, quando si contesta il diritto di una parte a procedere all’esecuzione, può essere proposta fino a che non sia iniziata l’esecuzione. Essendo indubbio che, nel caso di specie, l’esecuzione non è iniziata, correttamente l’opponente ha proposto l’opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c.
L’opposizione è fondata in quanto il precetto notificato in data 22/8/07 è nullo ai sensi e per gli effetti dell’art. 480 c.p.c. Il titolo esecutivo posto a base del precetto, ordinanza di assegnazione del Tribunale di Avellino N.R.E. 783/07, non ha alcuna efficacia, né valore di titolo esecutivo nei confronti della Spa Telecom Italia, debitrice originaria. Che l’opposto abbia posto a base del precetto la surrichiamata ordinanza, si evince dal tenore letterale del precetto opposto.
L’ordinanza di assegnazione emessa dal Tribunale di Avellino ai sensi dell’art. 553 c.p.c., a seguito della dichiarazione positiva resa dal terzo, ha valore ed efficacia di titolo esecutivo unicamente nei confronti del terzo. Sul punto, vi è costante orientamento della S.C. di Cassazione che ha affermato il principio: in tema di esecuzione mobiliare presso terzi, l’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 553 c.p.c. assegna in pagamento al creditore procedente la somma di cui il terzo pignorato si è dichiarato debitore, nei confronti del debitore espropriato costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo ed a favore dell’assegnatario ed ha tale efficacia anche per le spese conseguenti e necessarie per la sua concreta attuazione (confr. Sent. Cass. Civ. n.3976 del 18/03/03).
Pertanto, il precetto notificato all’originario debitore è nullo e/o inefficace perché non sorretto da titolo esecutivo valevole nei confronti dell’esecutata–opponente. Stante l’affermata nullità, va dichiarato che l’opposto non ha titolo a procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell’opponente Spa Telecom Italia.
L’accoglimento del primo motivo di opposizione, di carattere preliminare ed assorbente, rende inutile l’esame degli altri motivi di opposizione. La peculiarità della questione trattata induce il Giudicante a compensare tra le parti le spese del procedimento.
La sentenza è resa ai sensi dell’art. 113 c.2 c.p.c. ed è esecutiva come per legge.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli, definitivamente pronunciando sull’opposizione proposta dalla S.p.A. TELECOM ITALIA, in persona del legale rapp.te pro-tempore, nei confronti di (…) N., disattesa ogni altra istanza ed eccezione, EQUITATIVAMENTE, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara la nullità del precetto opposto per inidoneità del titolo posto a base dello stesso;
2) compensa tra le parti le spese del procedimento;
3) sentenza esecutiva ex lege.
Così decisa in Pozzuoli e depositata in originale il 27 febbraio 2008.

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