L'assegno incompleto non è valida promessa di pagamento

Se il titolo contiene delle incertezze sui tempi e modalità di consegna, il beneficiario che lo presenta in giudizio come prova di un prestito non è esonerato dall'obbligo di dimostrare la sussistenza del rapporto fondamentale. (Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 30 settembre 2008, n. 24325)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista - Presidente

Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere

Dott. TALEVI Alberto - rel. Consigliere

Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere

Dott. LEVI Giulio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA

sul ricorso proposto da:

FR. PI. FR. , elettivamente domiciliato a ROMA VIA OTRANTO 36, presso lo studio dell'avvocato MASSANO MARIO, che lo difende unitamente all'avvocato ARMANDO PACHI', giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

DI. MA. LU. ;

- intimata -

e sul 2 ricorso n. 27718/04 proposto da:

DI. MA. LU. , elettivamente domiciliata a ROMA PIAZZA LOTARIO 8, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO GORGO, difesa dall'avvocato M. BRUNO BABINI MITIS, giusta delega in atti;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

FR. PI. FR. ;

- intimato -

avverso la sentenza n. 2952/03 del Tribunale di VENEZIA, emessa il 6/10/2003, depositata il 13/11/03; rg. 4116/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/05/08 dal Consigliere Dott. Alberto TALEVI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nell'impugnata decisione lo svolgimento del processo e' esposto come segue.

"Il giudice di pace di Mestre emetteva in data 15.1.2001 il Decreto Ingiuntivo n. 9 del 2001 con il quale ingiungeva a DI. MA. LU. di pagare a FR. FR. la somma di lire 4.100.000 oltre interessi, e cio' non avendo la stessa restituito la indicata somma datale come mutuo dal FR. e che la DI. MA. restitui' con assegno del (OMESSO), assegno non posto all'incasso dal FR. essendosi reso conto che il conto corrente era da tempo estinto.

Proponeva opposizione al decreto ingiuntivo la DI. MA. evidenziando che l'assegno, da lei dato al marito, con il quale era in separazione dei beni, nel 1994, e mai posto all'incasso, era stato da questi, ora che i loro rapporti si erano deteriorati, alterato nella data (da 1994 a 2000) ed azionato ai fini della richiesta del decreto ingiuntivo rispetto ad un asserito prestito inesistente. Il giudice di pace, istruita la causa documentalmente, emetteva la sentenza n. 534/02 del 4.10.2001 depositata il 16.4.2002, il cui dispositivo cosi' recita respinge l'opposizione al Decreto Ingiuntivo 15 gennaio 2001, n. 9/2001 che resta confermato; condanna la sig.ra DI. MA.LU. al pagamento in favore dell'attore delle spese di lite ...

Ha proposto appello la DI. MA. rilevando che il giudice di pace aveva erroneamente rigettato l'opposizione non avendo considerato: che il conto corrente era cointestato e quindi aveva poco senso un assegno che uno dei due fa all'altro; che il FR. aveva cambiato la ragione del prestito, indicando nella richiesta di decreto ingiuntivo di aver effettuato un prestito alla moglie e poi nella comparsa di costituzione della causa di opposizione di aver egli contratto un prestito con altri per poi destinare il denaro alla moglie dando ai terzi in garanzia l'assegno qui in esame che gli fu restituito dal terzo quando egli, FR. , ebbe a restituire la somma prestatagli, contraddizione questa che rende non credibile la pretesa del FR. ; in ogni caso nessuna prova ha dato il FR. del prestito effettuato alla moglie; erronea interpretazione da parte del giudice del documento definito memorandum avendo il giudice ivi visto la prova del prestito laddove invece vi era la prova del prestito effettuato da altri al FR. .

Si e' costituito il FR. chiedendo il rigetto dell'appello. Le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 2.4.03".

Con sentenza 6.10 - 13.11.03 il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, decideva come segue.

"... in totale riforma della sentenza n. 534/02 depositata il 16.4.2002 del Giudice di pace di Mestre, revoca il Decreto Ingiuntivo opposto n. 9 del 2001 del Giudice di Pace di Mestre dichiarandosi l'inesistenza del credito azionato;

Dispone la restituzione di quanto eventualmente versato dalla DI. MA. in relazione alla impugnata sentenza; Compensa tra le parti le spese dell'intera causa".

Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione Fr. Pi. Fr. .

Di. Ma.Lu. ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va anzitutto disposta la riunione dei ricorsi.

I due motivi del ricorso principale vanno esaminati insieme in quanto connessi.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia "Violazione e falsa applicazione degli articoli 1988 e 2697 c.c." esponendo le seguenti doglianze. Il Tribunale, al contrario di quanto deciso dal Giudice di prime cure, ha ritenuto che il sig. Fr. non abbia fornito la prova dell'esistenza del credito esistente a suo favore nei confronti della moglie e cio', nonostante la presenza in atti di un assegno di lire 4.100.000 rilasciato dalla sig.ra Di. Ma. a favore del marito e di un memorandum prodotto dalla controparte in cui, testualmente, si fa riferimento all'esistenza di un obbligo in capo alla stessa di versare a favore del marito la somma di lire 4.100.000. In particolare l'assegno risulta essere stato compilato e rilasciato, per esplicita ammissione di controparte dalla sig.ra Di. Ma. Lu. a favore del sig. Fr.Pi. Fr. ; mentre contestata e', invece, la data di emissione dell'assegno, sostenendo la odierna convenuta, che lo stesso sarebbe stato emesso nel 1994 e non nel 2000. Tale documento deve essere considerato una vera e propria promessa di pagamento a norma dell'articolo 1988 c.c.. Quindi il Tribunale avrebbe dovuto verificare la presenza in atti della prova, da parte della Di. Ma. , dell'avvenuta estinzione del debito e non riformare la sentenza poiche' "era onere del Fr. dare la prova di aver dato lire 4.100.000 alla moglie". In sostanza, prima di valutare l'esistenza e la congruita' di alcuni semplici indizi diretti a contestare i tempi e le modalita' di consegna del titolo dalla Di. Ma. al Fr. , avrebbe dovuto innanzitutto verificare l'esistenza in atti di prove idonee a far ritenere il detto credito estinto, annullato o mai sorto.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia "Motivazione insufficiente e contraddittoria" esponendo le seguenti doglianze. Del tutto inspiegabilmente il Tribunale ritiene non provata l'esistenza del credito pur avendo riconosciuto l'esistenza e la validita' quale promessa di pagamento dell'assegno emesso dalla Di. Ma. e dopo aver evidenziato che il memorandum prodotto in causa dalla stessa testualmente individua un suo obbligo di deposito della somma di lire 4.100.000 a favore del marito. In particolare, con riferimento al memorandum, appare evidente che, comunque, il Giudice ha ravvisato nel contenuto del medesimo l'esistenza di un obbligo (morale o no) della Di. Ma. di depositare la suddetta somma in favore del Fr. . Ma allora, non si capisce come nella riga immediatamente successiva il Giudice affermi che il Fr. non ha dato prova di aver dato lire 4.100.000 alla moglie. Cio' a maggior ragione ove a dimostrazione dell'esistenza dell'obbligo di pagamento e' presente anche un titolo di credito sottoscritto dalla debitrice. Per quanto attiene alla matrice dell'assegno si rileva che, a differenza che sulle altre, non risulta esservi alcuna indicazione dell'istituto di credito che ha rilasciato l'assegno. Secondariamente, essa e' l'ultima del carnet, quindi nulla esclude che l'assegno possa essere stato staccato anche molto tempo dopo che era stato staccato l'assegno precedente, non essendoci possibilita' di riscontrare la data di emissione di un assegno successivo. Da ultimo, nella matrice, con una discrasia inspiegabile ed inspiegata, e' indicato come beneficiario della somma tale "Innominato", mentre sull'assegno de quo il beneficiario e' indicato chiaramente come il sig. Fr. Pi. Fr. . Tutti gli indicati elementi inducono a concludere per l'assoluta inidoneita' probatoria di detta copia di matrice. Per quanto attiene alla idoneita' probatoria del documento prodotto nel settembre 2001, il contenuto dello stesso non avrebbe potuto essere menzionato nell'atto di opposizione, notificato in data 07.03.2001, posto che il detto documento risulta materialmente formato soltanto in data 27.09.2001. Inoltre, tale documento, risulta incontestabilmente depositato in cancelleria tardivamente rispetto ai termini previsti dagli articoli 184, 320 e 321 c.p.c..

Il ricorso e' privo di pregio in quanto l'impugnata decisione si basa su una motivazione sufficiente, logica, non contraddittoria e rispettosa della normativa in questione.

In particolare il Giudice di secondo grado ha (sia pure in modo parzialmente implicito) ritenuto che all'assegno non potesse attribuirsi il valore di promessa di pagamento valida, e quindi avente gli effetti di cui all'articolo 1988 c.c., a causa delle incertezze (specie in ordine ai tempi ed alle modalita' di consegna) che lo caratterizzano. Trattasi di motivazione giuridicamente corretta ed adeguatamente motivata.

Anche in ordine alla ritenuta mancanza di rilevanza probatoria del memorandum (definito "ermeneuticamente aperto" per esprimere detta mancanza) e' stata esposta una motivazione adeguata.

Quanto al documento depositato il 28 settembre 2001 si e' di fronte a doglianze irrilevanti in quanto il Tribunale ha utilizzato detta risultanza solo con riferimento all'affermata chiusura del conto corrente e sul punto (detta chiusura) non sussistono specifiche e rituali doglianze della parte ricorrente (nel senso che sul punto questa non espone una sua precisa tesi in fatto prospettandola come contrastante con quella del Giudice e suffragandola con adeguato e rituale supporto argomentativo).

Il ricorso va dunque respinto.

Con il ricorso incidentale De. Ma.Lu. denuncia "Violazione e falsa interpretazione dell'articolo 92 c.p.c." lamentando che del tutto immotivatamente il Giudice di appello ha disposto la compensazione delle spese di giudizio.

Il motivo e' privo di pregio. Infatti, premesso che e' applicabile l'articolo 92 c.p.c., non novellato (cfr. Cass. Sentenza n. 24495 del 17/11/2006), va ribadito il seguente principio di diritto: "In tema di regolamento delle spese processuali, e con riferimento alla loro compensazione, poiche' il sindacato della S.C. e' limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunita' di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e cio' sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di concorso di altri giusti motivi. Va altresi' specificato che il giudice di merito puo' compensare le spese di lite per giusti motivi senza obbligo di specificarli, e la relativa statuizione non e' censurabile in Cassazione, poiche' il riferimento a giusti motivi di compensazione denota che il giudice ha tenuto conto della fattispecie concreta nel suo complesso, quale evincibile dalle statuizioni relative ai punti della controversia. Ne', con riferimento al provvedimento di compensazione delle spese solo per la ritenuta sussistenza di giustificati motivi, senza ulteriore specificazione, risulta violato il principio di cui all'articolo 111 Cost., secondo cui ogni provvedimento deve essere motivato, atteso che le ragioni che giustificano la compensazione vanno poste in relazione con la motivazione della sentenza e con tutte le vicende processuali, stante l'inscindibile connessione tra lo svolgimento della causa e la pronuncia sulle spese". (Cass. Sentenza n. 17457 del 31/07/2006).

Entrambi i ricorsi vanno dunque respinti.

Anche in relazione a tale esito del giudizio di cassazione, debbono ritenersi sussistenti giusti motivi per compensare la spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta; compensa le spese del giudizio di cassazione.

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