L’attore, il quale chieda la restituzione di somme date a mutuo, è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda

L’attore, il quale chieda la restituzione di somme date a mutuo, è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo la consegna, ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l’obbligo della vantata restituzione. Infatti, l’esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro, essendo l’attore tenuto a dimostrare, per intero, il fatto costitutivo della sua pretesa. Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 7 maggio 2014, n. 9864

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 7 maggio 2014, n. 9864



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMATUCCI Alfonso - Presidente

Dott. VIVALDI Roberta - Consigliere

Dott. D'ALESSANDRO Paolo - Consigliere

Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24260/2010 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS) giusta delega a margine;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 4685/2009 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 26/11/2009, R.G.N. 5317/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/02/2014 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;

udito l'Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CORASANITI Giuseppe, che ha concluso per l'inammissibilita' in subordine rigetto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. (OMISSIS) propose opposizione, davanti al Tribunale di Roma, avverso due decreti con i quali gli era stato ingiunto il pagamento, rispettivamente, di lire 316.274.726 e di lire 35.953.210, in favore di (OMISSIS), a titolo di prestiti non restituiti. Nei due atti di opposizione lo (OMISSIS) rilevo' che le dazioni di denaro da parte della (OMISSIS), sua ex convivente, erano state determinate dal desiderio di aiutarlo in un momento contingente di difficolta'.

La (OMISSIS) si costitui' in entrambi i giudizi, contestando la tesi dell'opponente.

Il Tribunale, riuniti i giudizi, revoco' i due decreti ingiuntivi e condanno' lo (OMISSIS) al pagamento, in favore della (OMISSIS), della somma complessiva di euro 102.258, nonche' al pagamento dei tre quarti delle spese di giudizio.

2. La sentenza e' stata appellata in via principale dallo (OMISSIS) e in via incidentale dalla (OMISSIS), e la Corte d'appello di Roma, con pronuncia del 26 novembre 2009, in riforma di quella di primo grado, ha accolto l'appello principale ed ha respinto quello incidentale; ha respinto, percio', tutte le domande della (OMISSIS), che ha condannato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.

Ha osservato la Corte territoriale che le richieste di restituzione erano state avanzate dalla (OMISSIS) solo dopo la cessazione della convivenza con lo (OMISSIS), convivenza dalla quale era nato anche un figlio. Le attribuzioni patrimoniali, pertanto, avevano "sicuramente una componente che faceva leva sull'affetto e la solidarieta' familiare, al fine di far funzionare meglio il menage"; il che trovava conferma nel fatto che la stessa (OMISSIS) - come risultava dal carteggio col suo difensore - non era stata in grado di determinare esattamente l'entita' della somma. Tale (almeno parziale) finalita' solidaristica obbligava la (OMISSIS) a dimostrare che il pagamento delle varie somme di denaro portate da assegni incassati dallo (OMISSIS) fosse da ritenere un prestito; ma di tale circostanza la (OMISSIS) non aveva fornito indizi chiari, precisi e concordanti.

Quanto alle varie missive delle parti con i rispettivi difensori e dei difensori tra di loro, la Corte - ferma restando l'inutilizzabilita' di alcuni documenti gia' dichiarata dal Tribunale per tardivita' della produzione - ha osservato che dalle medesime non poteva ritenersi deducibile un qualche riconoscimento di debito, poiche' si trattava di un carteggio ispirato dal desiderio di una composizione bonaria della vicenda.

3. Contro la sentenza della Corte d'appello di Roma propone ricorso (OMISSIS), con atto affidato a quattro motivi.

Resiste (OMISSIS) con controricorso.

La ricorrente ha presentato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), falsa applicazione degli articoli 1988, 2729, 2730 e 2735 del codice civile.

Osserva la ricorrente che le dazioni di denaro da lei effettuate in favore dello (OMISSIS) non potevano trovare fondamento in un legame familiare che non era mai esistito; e comunque le spese che avevano determinato i pagamenti erano state sempre decise dall'ex convivente, il quale si trovava in crisi di liquidita'.

Oltre a cio', la corretta lettura dell'epistolario intercorso tra le parti - del quale la ricorrente riporta alcune missive ritenute piu' significative - dimostrerebbe che il giudice di merito ha errato nella ricostruzione della vicenda, poiche' lo (OMISSIS) aveva in piu' occasioni riconosciuto l'esistenza di un debito.

1.1. Il motivo non e' fondato.

La giurisprudenza di questa Corte ha affermato che le missive antecedenti l'inizio del processo e le affermazioni contenute negli atti processuali provenienti dal legale della parte non hanno valore confessorio, ma solo carattere indiziario, e come tali possono essere legittimamente utilizzate e liberamente valutate dal giudice ai fini della formazione del proprio convincimento (sentenza 8 agosto 2002, n. 11946); come pure ha piu' volte ribadito che le dichiarazioni rese dal difensore, anche in giudizio, contenenti affermazioni relative a fatti sfavorevoli al proprio rappresentato e favorevoli all'altra parte non hanno efficacia di confessione ma costituiscono elementi di libero apprezzamento da parte del giudice di merito (sentenze 16 ottobre 2003, n. 15515, e 8 maggio 2012, n. 7015). Il che, tra l'altro, e' in linea con il principio del nostro diritto processuale secondo cui la confessione, intesa nei termini di cui all'articolo 2730 c.c., e' atto di parte, sia essa spontanea oppure provocata tramite interrogatorio formale.

Nel caso di specie la Corte d'appello si e' attenuta a tale giurisprudenza, compiendo una valutazione di merito che non viola le disposizioni di legge invocate nel ricorso; la sentenza, infatti, ha osservato che la corrispondenza intercorsa tra i legali delle due parti aveva la finalita' di pervenire ad una soluzione del contenzioso esistente tra i due ex conviventi e che "non potevano essere estrapolate frasi al fine di fondare sulle medesime un riconoscimento del debito che in realta' non vi era stato".

A fronte di queste osservazioni - peraltro non censurate in termini di vizio di motivazione - il motivo di ricorso in esame si risolve nell'evidente tentativo di ottenere da questa Corte, dietro l'apparente censura della violazione di legge, una nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimita'. Oltre tutto, e' appena il caso di evidenziare che le missive il cui contenuto e' in parte trascritto nel ricorso sono tutte di provenienza dei difensori e non della parte direttamente.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione degli articoli 1813 e 1815 c.c..

Secondo la ricorrente, nel caso specifico esisteva tra le parti, a fondamento dei ripetuti prestiti, un vero contratto di mutuo, come la (OMISSIS) aveva dichiarato nel proprio interrogatorio, completamente ignorato dalla Corte d'appello.

2.1. Il motivo non e' fondato.

La ricorrente, infatti, pretende di dimostrare l'esistenza di un contratto di mutuo richiamando, peraltro soltanto in parte, il contenuto del proprio interrogatorio formale. E' evidente, quindi, che, a prescindere dal profilo dell'ammissibilita' di tale interrogatorio - sul quale nel controricorso vi sono contestazioni - e' decisivo il fatto che la pro se declaratio non puo' avere valore di prova legale, ma, semmai, di mero indizio soggetto alla libera valutazione del giudice di merito.

2.2. Va altresi' ricordato che, come questa Corte ha affermato piu' volte, l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo e', ai sensi dell'articolo 2697 c.c., comma 1, tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione; l'esistenza di un contratto di mutuo, infatti, non puo' essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale di per se' a fondare una richiesta di restituzione), essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa (sentenza 24 febbraio 2004, n. 3642). In altre parole, la circostanza che il convenuto ammetta di aver ricevuto una somma di denaro dall'attore, ma neghi che cio' sia avvenuto a titolo di mutuo, non costituisce una eccezione in senso sostanziale, si' da invertire l'onere della prova; con la conseguenza, pertanto, che rimane fermo a carico dell'attore l'onere di dimostrare che la consegna del denaro e' avvenuta in base ad un titolo (mutuo) che ne imponga la restituzione (v., da ultimo, la sentenza 13 marzo 2013, n. 6295).

3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), falsa applicazione degli articoli 769 e 782 c.c..

Risulterebbe dal complessivo comportamento delle parti che tra le stesse era intercorso un contratto di mutuo; i versamenti di denaro, infatti, non potevano costituire ne' un'obbligazione naturale ne' una donazione di modico valore, imponendo quest'ultima l'uso della forma scritta. La prova di cio' risiederebbe, tra l'altro, nel fatto che la (OMISSIS), nel consegnare allo (OMISSIS) gli assegni da lui poi incassati, aveva sempre preteso che questi le rendesse la ricevuta bancaria dell'incasso.

3.1. Il motivo non e' fondato.

Oltre a quanto gia' rilevato a proposito dei motivi precedenti - con argomentazioni che sarebbero di per se' sufficienti al rigetto anche di questo motivo - e' palese che non sussiste l'invocata violazione di legge, perche' per le donazioni di modico valore aventi ad oggetto beni mobili e' sufficiente la traditio, anche in mancanza di atto pubblico (articolo 783 c.c.); e, d'altra parte, e' circostanza pacifica in causa il fatto che i versamenti di denaro non avvennero tutti in un'unica soluzione, bensi' in circostanze diverse e distanziate nel tempo, sicche' sarebbe stato onere della parte ricorrente dimostrare, in sede di merito, il carattere non modico dei singoli versamenti.

Per cio' che riguarda, invece, il valore da attribuire alle ricevute che la (OMISSIS) si sarebbe fatta consegnare dallo (OMISSIS) al momento dell'incasso delle somme in banca, si tratta di una valutazione sulle prove che questa Corte non puo' compiere; e comunque, ove pure tale profilo fosse fondato, cio' non potrebbe mai tradursi nella violazione delle richiamate disposizioni di legge in tema di donazione.

4. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione dell'articolo 183 c.p.c..

Osserva la ricorrente che nel giudizio di primo grado il Tribunale aveva riunito le due opposizioni ai due decreti ingiuntivi. Nel fare cio', quel giudice aveva erroneamente ritenuto che alcuni documenti fossero stati depositati fuori termine, in tale modo facendo "prevalere un discutibile precetto formale su quello sostanziale, prescindendo dalla natura dei giudizi, gia' riuniti". Da tanto consegue che la declaratoria di inammissibilita' sarebbe errata, con conseguente necessita' di acquisizione di tutti i documenti espunti dal Tribunale.

4.1. Il motivo non e' fondato.

Come risulta dal tenore della sentenza impugnata, la (OMISSIS) aveva svolto appello incidentale al solo scopo di vedersi riconoscere una somma maggiore rispetto a quella liquidata dal Tribunale; non risulta pero' - ne' il motivo in esame lo sostiene in alcun modo - che l'errore procedurale asseritamente compiuto in primo grado sia stato fatto valere in sede di appello, il che implica che il punto non puo' piu' essere posto in discussione in questa sede.

Oltre a cio', il motivo non contiene alcuna indicazione, neppure generica, volta a dimostrare la presunta decisivita' delle prove che sono state escluse dal Tribunale per la tardivita' della produzione.

5. In conclusione, il ricorso e' rigettato.

In considerazione, tuttavia, della particolarita' della vicenda e degli alterni esiti dei giudizi di merito, la Corte stima equo procedere all'integrale compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese del giudizio di cassazione.
 

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