L'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente

L'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito. (Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, Sentenza del 29 febbraio 2008, n. 5515)



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SENTENZA

sul ricorso proposto da:

MO. FA. , elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, difeso da se medesimo, con studio in 98123 - Messina, Via Pippo Romeo n. 4;

- ricorrente -

contro

I.N.P.D.A.P.;

- intimato -

avverso la sentenza n. 39/05 del Giudice di pace di MILAZZO, emessa il 29/01/05, depositata il 31/01/05, R.G.483/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/08 dal Consigliere Dott. SPIRITO Angelo;

udito l'Avvocato MO. Fa. ;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato nel gennaio del 2003 l'I.N.P.D.A.P. propose opposizione avverso l'esecuzione forzata per espropriazione presso terzi nei suoi confronti iniziata dall'avvocato Mo. , sulla base di titolo esecutivo rappresentato da una statuizione di una sentenza del Tribunale di Mistretta, relativamente alla somma di euro 254,29, dovuta quale residuo a seguito di parziale adempimento dell'obbligazione consacrata nel titolo. L'adito Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Distaccata di Milazzo, dopo aver sospeso l'esecuzione forzata, rimetteva le parti avanti al Giudice di Pace di Milazzo, competente sul merito ratione valoris.

Riassunta la causa dal Mo. , il Giudice di Pace di Milazzo, con sentenza del 31 gennaio 2005, riteneva fondata l'eccezione di inefficacia del precetto dal quale era stata preceduta l'esecuzione in quanto - come aveva dedotto l'opponente - il creditore opposto aveva in esso richiesto le spese giudiziali dovute per le competenze successive alla pronuncia della sentenza costituente il titolo esecutivo in misura eccessiva. Sulla base di tale motivazione il Giudice di Pace ha dichiarato l'inefficacia dell'atto di precetto "non costituendo lo stesso titolo idoneo per procedere ad esecuzione".

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione affidato ad un unico motivo il Mo. .

L'intimato non ha resistito nel giudizio di legittimita'. Il ricorrente ha depositato memoria per l'udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso propone un unico motivo, con cui si lamenta "violazione di norme processuali (articoli 112 e 480 c.p.c.) e conseguente nullita' del procedimento (articolo 360 c.p.c., n. 4)", sotto il profilo che la riconosciuta eccessivita' delle spese precettate avrebbe dovuto comportare soltanto il disconoscimento del diritto di procedere ad esecuzione forzata per la somma non dovuta, ma non la declaratoria di nullita' del precetto e la negazione di tutta la pretesa esecutiva, tanto che lo stesso I.N.P.D.A.P. nel far valere il relativo motivo di opposizione aveva chiesto, per il caso di riconosciuta sua fondatezza e, quindi, di accoglimento parziale dell'opposizione, che fosse ridotto l'importo dovuto.

Il ricorso e' fondato.

Infatti, come esattamente ha lamentato il ricorrente, il riconoscimento da parte del giudice di merito dell'insussistenza della pretesa esecutiva per una parte dell'ammontare precettato e fatto valere con l'esecuzione forzata, avrebbe dovuto giustificare soltanto una decisione di accertamento della fondatezza dell'opposizione limitatamente alla parte della somma precettata non ritenuta dovuta, in ragione dell'errore di applicazione dello scaglione di valore per il calcolo delle spese giudiziali successive alla sentenza costituente il titolo esecutivo.

La non debenza di parte della somma precettata non avrebbe, invece, potuto giustificare la disposta dichiarazione di "inefficacia" del precetto nella sua interezza, la quale, al di la' della formulazione impropriamente adottata ha avuto il valore di accertamento della insussistenza di tutto il credito precettato e fatto valere in via esecutiva.

Cio' e' pacifico nella giurisprudenza di questa Corte. Una volta ricordato - in ragione del caso di specie - che "ha natura d'opposizione all'esecuzione la domanda con cui la parte sostiene che e' superiore a quella da lei dovuta la somma di cui le viene intimato il pagamento e per la cui realizzazione coattiva la controparte minaccia di procedere all'esecuzione forzata. Cio' anche se l'eccesso della somma richiesta rispetto a quella dovuta riguarda le spese successive alla sentenza o gli onorari e diritti relativi agli atti, compiuti con il ministero di difensore, compresi tra la pubblicazione della sentenza costituente titolo esecutivo e la notificazione del precetto" (Cass. n. 15533 del 2000).

Piu' di recente si e' confermato che "l'intimazione di precetto per somma superiore a quella dovuta non produce la nullita' del precetto ma da luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta" (Cass. n. 2938 del 1992, giustamente citata dal ricorrente).

Ed ancora: Cass. n. 2123 del 1998 ha statuito che "l'opposizione a precetto puo' configurare sia opposizione all'esecuzione (articolo 615 c.p.c.) sia agli atti esecutivi (articolo 617 c.p.c.) a seconda che il debitore contesti l'ammontare della somma con esso ingiunta - nella specie l'intero delle spese di registrazione della sentenza, a fronte della compensazione totale di quelle processuali - ovvero ne chieda la nullita' per vizi formali, e pertanto, se e' accolta, nell'un caso persiste l'idoneita' il precetto - sia pure per minore ammontare - a fungere da presupposto per l'esecuzione; nell'altro il precetto, fondato sul medesimo titolo esecutivo, deve esser rinnovato".

Il ricorso e', pertanto, accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio all'ufficio del giudice di pace che l'ha pronunciata, che decidera' con diverso magistrato e si atterra' al principio secondo cui l'eccessivita' della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero, ma ne determina la nullita' o inefficacia parziale per la somma eccedente. L'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che e' investito di poteri di cognizione ordinaria, a seguito dell'opposizione, in ordine alla quantita' del credito (in termini, cfr. Cass. 11 marzo 1992, n. 2938; 15 settembre 1970, n. 1445).

Il Giudice del rinvio, dunque, previo accertamento delle somme precettate non dovute, accogliera' parzialmente l'opposizione all'esecuzione dichiarando inesistente il diritto di procedere ad esecuzione forzata per esse e la respingera' per la somma dovuta, a seguito di tale riduzione, dichiarando esistente il diritto di procedere ad esecuzione forzata per essa. Il Giudice di rinvio provvedere alla liquidazione delle spese del giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia le parti avanti al Giudice di Pace di Milazzo, che decidera' in persona di altro magistrato, provvedendo anche alla liquidazione delle spese del giudizio di Cassazione.


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