L'efficacia probatoria dell'estratto dei saldaconti è limitata alla sola fase di emissione del decreto ingiuntivo

L'efficacia probatoria dell'estratto dei saldaconti -da intendersi quale esonero per gli istituti di credito dalle formalità ordinariamente richieste per l'ottenimento dell'ingiunzione di pagamento in base a documenti provenienti dallo stesso imprenditore- è limitata alla sola fase di emissione del decreto ingiuntivo; tuttavia, nel caso in cui il debitore, nella successiva ed eventuale fase di cognizione che si instaura a seguito di opposizione, non fornisca la prova specifica della mendacità di tutte le poste risultanti dagli estratti, il giudice ben potrà superare il valore meramente indiziario che i medesimi atti acquistano in tale sede e concludere in senso favorevole alla fondatezza della pretesa creditoria avanzata dall'istituto bancario, proprio fondandosi su di essi.



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MONZA

SEZIONE QUARTA CIVILE

Il Tribunale di Monza, Sezione Quarta Civile, in persona del magistrato

dott. Piero CALABRÒ

in funzione di Giudice Unico ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nelle cause civili riunite iscritte al RG n. 12427/06, n. 12428/06, n. 12429/06, n. 12430/06 e n. 13209/06, promosse con atti di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificati in data 23.11.2006

da

TO.Fe.An., MA.Ma., ID.Pi. e DeLE.Fr., rappresentati e difesi dagli avv.ti G.AL. M.BA. e F.MO., presso il cui studio in Monza via (omissis) hanno eletto domicilio OPPONENTI

FO.Ji., rappresentato e difeso dall'avv.G.CO., presso il cui studio in Lissone via (omissis) ha eletto domicilio

OPPONENTE

contro

BA. s.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. D.PI., elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. A.BR. in Sesto S.G. via (omissis)

OPPOSTA

e contro

CA. s.r.l.

CONVENUTA-Contumace

Oggetto della causa: opposizione a decreto ingiuntivo

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso in data 13.9.2006 la BA. s.p.a. chiedeva al Tribunale di Monza di ingiungere alla debitrice principale CA. 11 s.r.l. nonché ai suoi fidejussori Fo.Ji., To.Fe.An., Ma.Ma., Id.Pi. e DeLe.Fr., il pagamento delle somme da ciascuno di essi dovute o garantite in relazione al complessivo debito pari a Euro 437.511,86 (oltre agli interessi legali dall'1.7.2006 ed alle spese della procedura monitoria), in relazione allo scoperto del conto corrente bancario n. (...).

Avverso il conseguente decreto ingiuntivo n. 3270/06, emesso dal Giudice adito in data 10.10.2006, i fideiussori ingiunti proponevano opposizione con atto di citazione notificato in data 23.11.2006 alla banca opposta ed alla debitrice principale CA. 11 s.r.l.

Lamentavano gli opponenti:

- che la documentazione prodotta dalla banca doveva considerarsi inidonea ai fini della emissione del decreto ingiuntivo e della prova del credito vantato;

- che la banca aveva violato il dovere di correttezza e buona fede in relazione all'esecuzione del contratto, tenendo un comportamento discriminatorio tra i vari fideiussori e imprudente nei confronti della debitrice principale.

Chiedevano, in subordine, dichiarare CA. 11 s.r.l. tenuta alla liberazione dall'obbligazione fideiussoria ovvero alla prestazione di garanzie al fine del soddisfacimento dell'eventuale azione di regresso.

Ritualmente costituitasi in giudizio, l'opposta contestava in fatto e diritto il fondamento dell'opposizione ed instava per la conferma dell'ingiunzione.

CA. 11 s.r.l., benché ritualmente citata, non si costituiva in giudizio e veniva, pertanto, dichiarata contumace.

Riuniti i giudizi, respinta l'istanza di revoca della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, formalizzata la dichiarazione di rinunzia agli atti del giudizio tra l'opponente Fo.Ji. e la banca opposta e precisate, come in epigrafe, le conclusioni delle parti, la causa giunge ora all'esame decisionale del Tribunale in composizione monocratica ex art. 50ter c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., tra Fo.Ji. e la banca opposta.

Le anzidette parti hanno formalizzato la rinunzia agli atti del giudizio e la correlativa sua accettazione all'udienza del 15.1.2008, di talché non potrà che essere pronunziata, in questa sede, l'estinzione del giudizio medesimo limitatamente alle loro posizioni processuali.

Quanto, invece, alle domande proposte da To.Fe.An., Ma.Ma., Id.Pi. e DeLe.Fr. nei confronti della BA. s.p.a., reputa il Tribunale che le stesse debbano essere respinte nel merito.

Com'è noto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la parte opposta conserva il ruolo sostanziale di parte attrice, mentre alla parte opponente è riservato il ruolo sostanziale di parte convenuta (Cass. 27.6.2000 n. 2451).

Una corretta distribuzione dell'onus probandi imponeva, pertanto, alla BA. s.p.a. l'onere di dimostrare l'esistenza del rapporto di conto corrente con la debitrice principale e dei rapporti di fidejussione con le parti opponenti, nonché l'ammontare del credito vantato e le sue causali, gravando sugli stessi opponenti il compito di fornire la prova della esistenza di fatti modificativi ovvero estintivi delle obbligazioni di pagamento in tal modo assunte (Cass. 30.10.2001 n. 13533 e Cass. 25.9.2002 n. 13925).

La banca opposta ha pienamente adempiuto all'onere probatorio richiestole, producendo in giudizio, sin dalla fase monitoria, l'estratto dei saldaconti del rapporto intercorso con il debitore principale e, nella fase di opposizione, il prospetto contabile relativo al periodo dal 20.5.2005 al 30.6.2006, dai quali risulta, senza ombra di dubbio, il saldo finale debitorio azionato in questa sede e le operazioni che, quantomeno nell'ultimo significativo periodo (ben tredici mesi), hanno cristallizzato un saldo debitore pari a Euro 437.511,86.

Sul punto, giova precisare che, dalla copiosa documentazione acquisita agli atti del processo, tale livello di esposizione debitoria era perfettamente pari o comunque in linea con quello dei periodi precedenti (vedansi il doc. 27 di parte opposta ed il doc. 5 prodotto dall'opponente DeLe.).

La Suprema Corte ha ripetutamente avuto modo di evidenziare che l'estratto dei saldaconti "ha efficacia probatoria fino a prova contraria anche nei confronti del fideiussore del correntista, non soltanto per la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche nel giudizio di opposizione allo stesso e in ogni altro procedimento di cognizione" (Cass. 5.12.2003 n. 18650; vedansi anche Cass. 15.9.2000 n. 12169 e Cass. 18.4.2001 n. 5675).

Risultano, altresì, incontestabilmente prodotti il contratto di conto corrente, gli affidamenti di volta in volta concessi a CA. 11 s.r.l. ed i contratti di fideiussione stipulati con gli odierni opponenti.

Dunque, nel mentre la banca opposta ha provato l'esistenza e l'ammontare del proprio credito principale, anche nei confronti dei fideiussori, le odierne parti opponenti si sono limitate a contestare genericamente i documenti che BA. s.p.a. ha prodotto in atti e ad instare per l'ammissione di mezzi di prova ininfluenti, generici e meramente esplorativi (quali, ad esempio, le richieste di esibizione di documenti e di ammissione di una CTU contabile).

Per converso, l'onere di fornire la prova contraria della veridicità di tutte le risultanze degli estratti di saldaconto avrebbe imposto, in primis, agli stessi opponenti una analitica e motivata contestazione delle poste ritenute in tutto o in parte non veritiere (Cass. 7.3.1992 n. 2765; Cass. 15.9.2000 n. 12169).

Per di più, tale possibilità dovrebbe considerarsi oggi preclusa ai fideiussori, non risultando in alcun modo impugnati dalla debitrice principale, ai sensi dell'art. 1832 c.c., gli estratti di saldaconto periodici inviati dalla banca (Cass. 5.12.2003 n. 18650).

Quanto, invece, alle dedotte "inefficacia e inoperatività" delle fideiussioni per effetto del preteso comportamento "discriminatorio" e non diligente che sarebbe stato tenuto dalla banca opposta, val solo la pena di osservare:

- che la conseguenza invocata dagli opponenti ("inefficacia e inoperatività" della fideiussione) non appare contemplata da alcuna norma di legge;

- che le ben diverse ipotesi di invalidità della fideiussione (art. 1939 c.c.) e di liberazione del fideiussore (artt.1955 e 1956 c.c.) sono assoggettare a fatti e a presupposti differenti, rispetto a quelli dedotti dagli opponenti;

- che, in particolare, la liberazione del fideiussore "per fatto del creditore" è ricollegata alla circostanza, mai sostenuta dagli opponenti, della perdita del diritto di surrogazione nei diritti del creditore e non può, in ogni caso, essere ricollegata alla mera inazione di quest'ultimo (Cass. 16.6.2003 n. 9634);

- che, non sussistendo alcun obbligo giuridico di "non discriminazione" nei rapporti tra il creditore ed i vari fideiussori, non può in alcun modo essere sindacata la scelta della banca di ridurre l'obbligo di garanzia nei confronti di uno solo (o di alcuni soltanto) dei garanti;

- che, infine, la già menzionata costanza delle esposizioni della debitrice nel corso del rapporto, esclude a priori l'applicabilità dell'art. 1956 c.c. al caso di specie.

L'opposizione avverso il decreto ingiuntivo de quo proposta dagli opponenti To.Fe.An., Ma.Ma., Id.Pi. e DeLe.Fr. deve, per tali complessive ragioni, essere respinta.

Può, invece, trovare accoglimento la domanda dagli stessi opponenti svolta, ai sensi dell'art. 1953 c.c., nei confronti della debitrice principale.

L'azione di rilievo, non contestata dalla contumace CA. 11 s.r.l., appare conforme all'ipotesi n. l) di cui alla citata norma, essendo stati convenuti in giudizio i fideiussori in via monitoria e "per il pagamento" del debito principale, nella misura da ciascuno di essi garantita.

CA. 11 s.r.l., pertanto, dovrà essere dichiarata tenuta a procurare agli opponenti la liberazione dalle garanzie fideiussorie ovvero, in via gradata, a prestare le garanzie necessarie al soddisfacimento dell'azione di regresso.

Le spese processuali seguono la soccombenza degli opponenti e si liquidano come da dispositivo.

Debbono, invece, essere dichiarate non ripetibili le spese nei confronti della convenuta CA. 11 s.r.l. in forza della mancata resistenza alla domanda nei suoi confronti svolta dagli opponenti.

La presente sentenza deve essere, ai sensi di legge, munita della clausola di provvisoria esecutività di cui all'art. 282 c.p.c.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta con atto di citazione notificato in data 23.11.2006 da To.Fe.An., Ma.Ma., Id.Pi., DeLe.Fr. e Fo.Ji., nei confronti di BA. s.p.a. e di CA. 11 s.r.l., avverso il decreto ingiuntivo recante il n. 3270/06 ed emesso in data 10.10.2006, così provvede:

1) dichiara estinto il giudizio tra Fo.Ji. e la banca opposta;

2) respinge l'opposizione proposta da To.Fe.An., Ma.Ma., Id.Pi., DeLe.Fr., confermando l'opposto decreto ingiuntivo;

3) in accoglimento della domanda subordinata proposta dagli opponenti nei confronti della convenuta CA. 11 s.r.l., dichiara quest'ultima tenuta a procurare a To.Fe.An., Ma.Ma., Id.Pi. e DeLe.Fr. la liberazione dalle garanzie fideiussorie prestate in favore della BA. s.p.a. o, in via gradata, a prestare le garanzie necessarie al soddisfacimento dell'eventuale azione di regresso;

4) condanna i predetti opponenti al pagamento delle spese processuali in favore dell'opposta, liquidate in Euro 20.948,75 (di cui Euro 430,75 per esborsi, Euro 4.518,00 per diritti e Euro 16.000,00 per onorari), oltre alle spese generali, nonché IVA e CPA come per legge;

5) dichiara non ripetibili, dagli stessi opponenti, le spese processuali nei confronti della convenuta CA. 11 s.r.l.;

6) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.

Così deciso in Monza il 9 ottobre 2008.

Depositata in Cancelleria il 14 ottobre 2008.


INDICE
DELLA GUIDA IN Recupero crediti

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 712 UTENTI