L'iscrzione di ipoteca è illegittima se effettuata per un credito inferiore agli ottomila €

L'iscrizione ipotecaria effettuata dalla società di riscossione è illegittima quando eseguita in virtù di un credito inferiore all'importo di ottomila euro. Secondo la giurisprudenza, se il legislatore, in materia di esecuzione esattoriale consente il ricorso all’espropriazione forzata immobiliare soltanto quando il credito per cui si procede supera gli ottomila euro, tale limitazione non può che riguardare anche l’ipoteca che precede il pignoramento.
(Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, Sezione 1)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIAN0

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI SALERNO – SEZIONE 01

Riunita con l’intervento dei Signori
Di Luccia Giovanni Presidente
Battista Vincenziana Relatore
Fragomeno Vincenza Cinzia Giudice

Ha emesso la seguente SENTENZA

Sul ricorso n. 5726/07Depositato il 03/09/07Avverso iscriz. Ipotec n. PI17465/100 assente contro Concessionario Equitalia E.TR. S.p.A
Proposto dal ricorrente:
P.M.Via R…. – 8404
Difeso da:Avv. Claps Carlo V.le Gramsci 21 – 80100 Napoli (NA)


Svolgimento del processo e motivi della decisione

Ricorre la signora P. M. avverso l’iscrizione di ipoteca su immobili di proprietà per mancato pagamento di cartella esattoriali eccependo:
1.- violazione art 76 c.1 DPR 602/73 come modificato dalla Legge 248/2005 essendo il credito vantato inferiore alla somma di ottomila euro;
2.- infondatezza e prescrizione del diritto di credito vantato dall’E.T.R. per omessa notifica delle cartelle esattoriali;
3.- decadenza per la notifica delle cartelle ove l’ETR non dimostri di aver notificato le cartelle nei termini di Legge;
4.- violazione dell’art. 50 comma I° II° DPR 602/73 in quanto il Concessionario procede alla espropriazione forzata entro 60 giorni dalla notifica della cartella non intervenuta nello specifico
5.- violazione dello statuto del contribuente per mancanza nell’atto impugnato di ogni notizia utile per la difesa;
6.- violazione art. 47 DPR 602 per indebita richiesta di somme relative all’iscrizione ipotecaria;
Si costituisce l’Equitalia E.T.R. S.p.A. in ritardo, ma difendendo la ammissibilità della costituzione in virtù dell’art. 24 della Costituzione eccepisce di aver proceduto all’iscrizione ipotecaria ai sensi dell’art. 77 D.P.R. 602/73 legittimamente; la infondatezza della domanda sia per la regolare notifica delle cartelle sia per il limite degli ottomila euro.
La Commissione osserva: l’art. 76, comma 1, D.P.R. 602/1973 prescrive che il Concessionario può procedere all’espropriazione immobiliare se l’importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente euro 8.000,00.Secondo la giurisprudenza, se il legislatore, in materia di esecuzione esattoriale consente il ricorso all’espropriazione forzata immobiliare soltanto quando il credito per cui si procede supera gli ottomila euro, tale limitazione non può che riguardare anche l’ipoteca che precede il pignoramento (Tribunale di Napoli, 29/03/2007).
Trattasi, infatti, di rimedio che si inserisce nel processo di espropriazione immobiliare quale mezzo di realizzazione del credito e che, quale “atto funzionale all’espropriazione forzata e, quindi, mezzo di realizzazione del credito” (CAss. SS.UU. n. 2053/2006), non può che essere regolato dagli stessi principi.
Il ricorso, dunque, è meritevole di accoglimento.Il carattere assorbente di tale eccezione della ricorrente esonera da ogni ulteriore esame dei motivi del ricorso;la natura delle questioni trattate è giusto motivo per la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso; spese compensate

Salerno, 11/12/2007
Il Relatore
Il Presidente
Depositata 11.03.08

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