L'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere rivolta al giudice che ha emesso il decreto

Con sentenza n. 5105 del 6 marzo 2007, la Corte di Cassazione ha statuito che requisito di validità dell’opposizione avverso decreto ingiuntivo è che la stessa sia rivolta al giudice che ha emesso il decreto e che contenga una chiamata in giudizio dell’altra parte davanti a quel giudice, tenuto conto che esso serve ad impedire che il giudizio sulla domanda di condanna si concluda con il decreto, valendo a far proseguire un giudizio già iniziato. Ne consegue, pertanto, secondo la Corte, che un’opposizione avverso giudice incompetente non potrà essere sanata, nei modi previsti dall’art. 164 c.p.c., mediante un ordine di rinnovazione della chiamata in giudizio davanti al giudice del decreto. Consentendo, infatti, che la pendenza del giudizio di opposizione possa essere realizzata davanti a un giudice diverso da quello che ha emesso il decreto, si avrebbe la conseguenza per cui, sino a quando il giudizio non sia riassunto davanti a lui, la parte che ha ottenuto il decreto per domandare la provvisoria esecutorietà non potrebbe rivolgersi al giudice, competente sulla domanda e che ha emesso il decreto, e dovrebbe allora doverla chiedere al diverso giudice adito dall’opponente.



- Leggi la sentenza integrale -

Cassazione – Sezione terza civile – sentenza 7 febbraio – 6 marzo 2007, n. 5105
Presidente – Relatore Vittoria
Pm Ceniccola – difforme – Ricorrente V. Srl


Premesso in fatto

1.- La controversia trae origine da un decreto d’ingiunzione, dotato di provvisoria esecutorietà, emesso dal giudice di Milano il 28.4.2003 contro la società S. S. di Di G. N. e C. Snc ed a favore della società V. Srl, da questa seconda notificato alla prima in uno ad un atto di precetto contenente l’intimazione a pagare la somma di euro 1.058,55 (o 1.085,55).
Il decreto è stato pronunciato sulla base di un assegno bancario, datato 28.12.2001, emesso dalla S. S. a favore della V. per la somma di lire 1.248.000.
2. La S. S., con la citazione a comparire davanti al GdP di Campobasso, ha proposto opposizione e vi ha chiesto di dichiarare la nullità ed inefficacia del precetto e del decreto d’ingiunzione nonché di dichiarare che era tenuta al solo pagamento della somma indicata nell’assegno.
Ha sostenuto che la V. in un primo tempo aveva dichiarato d’aver smarrito l’assegno, ma, nelle more della sua sostituzione, senza avvertirla, dopo averlo ritrovato, aveva chiesto sulla sua base il decreto.
3. Il giudice di pace di Campobasso, che si è pronunciato nella contumacia della V., ha revocato il decreto, perché ha ritenuto che la parte, nel chiederlo, s’era comportata in modo contrario a buona fede, ed ha conseguentemente dichiarato la nullità del precetto e la carenza del diritto della V. a procedere ad esecuzione forzata.
La sentenza è stata pronunciata il 18.11.2003 e notificata alla V. il 30.12.2003.
4. La V. ne ha chiesto la cassazione.
La notifica ne è stata chiesta il 27.2.2004 ed è stata eseguita a mezzo del servizio postale: la consegna ne è avvenuta il 6.3.2004 nel domicilio eletto dalla S. S. presso il difensore costituito in giudizio.
La S. S. non ha svolto attività di difesa.


Ritenuto in diritto


1. Il ricorso contiene un motivo.
La cassazione vi è chiesta per il vizio di violazione di norme sulla competenza e di norme sul procedimento (articolo 360 nn. 2 e 4 Cpc, in relazione all’ articolo 645 dello stesso codice).
La ricorrente sostiene che la citazione non gli è stata notificata nel domicilio eletto nel ricorso per decreto, ma nei modi consentiti per l’opposizione a precetto, di cui del resto mette in dubbio la validità e che ciò gli ha impedito di sollevare davanti al giudice di Campobasso l’eccezione di incompetenza.
La ricorrente chiede sia dichiarata l’incompetenza del giudice adito con quella citazione, perché sulla opposizione a decreto d’ingiunzione era competente il GdP di Milano e che la sentenza sia cassata per tale motivo.
Il ricorso è fondato.
Quando è minacciata l’ esecuzione forzata in base a decreto d’ingiunzione dotato di provvisoria esecutorietà, avverso il quale possa ancora essere proposta opposizione tempestiva o tardiva, la parrte cui il precetto è notificato, se vuole difendersi dalla domanda di condanna al pagamento, non si può avvalere del rimedio dell’opposizione a precetto, ma appunto solo di quello della opposizione al decreto, che va proposta davanti al giudice che lo ha emesso (oltre a dover essere notificata nel domicilio eletto nel ricorso per ingiunzione: articolo 645 Cpc).
L’ambito di applicazione che residua all’opposizione contro il precetto è quello che riguarda la liquidazione delle spese in esso liquidate a fronte delle attività rivolte alla futura esecuzione.
E’ dunque chiaro che, nel caso, le ragioni della domanda, poi accolta dal GdP di Campobasso, erano da ricondurre schema dell’opposizione a decreto d’ingiunzione e non a quello della opposizione a precetto.
La competenza a conoscere della opposizione a decreto di ingiunzione spetta però all’ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che lo ha emesso e questa per costante giurisprudenza è una competenza funzionale, che si sottrae alla disciplina del rilievo delle questioni di competenza per materia o territorio inderogabile ed alle preclusioni a tale riguardo previste dall’articolo 38 Cpc, perché la competenza stabilita dall’articolo 645 Cpc si connette alla natura impugnatoria della opposizione (come si argomenta da Cassazione 402/99, sulla scorta di Cassazione, Su, 10985/92 e poi di Cassazione, Su, 1835/96).
Ne risulta che il motivo di ricorso, sotto il profilo della denunzia di violazione delll’articolo 645 Cpc è fondato, senza che si debba scrutinare se lo sia anche sotto l’altro profilo, giacché esso è stato prospettato non nel senso che la notificazione della citazione in opposizione sia stata inesistente o tardiva, ma in quello che il giudice di pace di Campobasso non ne abbia disposto la rinnovazione.
3. Il ricorso è accolto.
4. Si presenta a questo punto la questione se della causa debba essere disposta la prosecuzione davanti al GdP di Milano.
La regola posta dall’articolo 50 Cpc è quella per cui se la domanda è proposta a giudice che difetta di competenza, quando ne è dichiarata l’incompetenza il giudizio può proseguire davanti al giudice competente e da tempo è stata avviata la discussione sul punto, se il principio di unicità della giurisdizione, che si desume dall’articolo 102 Costituzione e non è incompatibile con la ripartizione della funzione giurisdizionale tra diversi ordini di giudici, non giustifichi che di una regola dello stesso tipo si faccia applicazione appunto quando la domanda introdotta davanti a giudice che difetti di giurisdizione.
Ne risulta il concetto che competenza (ed eventualmente giurisdizione) non sono requisiti di validità della domanda, ma requisiti di validità della sentenza, che sulla domanda deve essere pronunciata.
Questa disciplina. nell’ambito della giurisdizione civile, è stata applicata dalla giurisprudenza della Corte anche nel caso dell’appello (così Cassazione 3355/96) e dunque nel settore delle impugnazioni, quante volte la parte fa impiego del giusto rimedio e lo indirizza al giudice che ha funzioni di giudice di appello rispetto a quello che ha pronunziato la sentenza impugnata, ma lo propone ad un giudice che non è quello competente per territorio (un’affermazione di principio, in senso contrario, è stata però fatta di recente, in Cassazione 2709/05 che ha negato l’applicabilità, nel campo delle impugnazioni, sia alla disciplina sul rilievo dell’ incompetenza, sia a quella della prosecuzione del giudizio davanti a diverso giudice).
Può dunque apparire che se si segue l’indirizzo sin qui prevalente nulla osti a che la medesima disciplina sia applicata nel caso dell’opposizione a decreto d’ingiunzione proposta a giudice dello stesso grado, ma incompetente per territorio.
Se non che l’opposizione a decreto ingiuntivo si propone bensì con un atto citazione o ricorso che ha la forma dell’atto introduttivo del giudizio, ma se questo atto può servire anche a proporre una domanda propria dell’opponente, l’opposizione non è poi una domanda e l’atto serve all’opponente per contrapporre le sue eccezioni e difese alla domanda dell’attore, che è stata già proposta, davanti al giudice da lui adito con il ricorso per decreto d’ingiunzione, cui hanno fatto seguito il decreto e la loro notificazione.
L’opposizione dunque serve ad. impedire che il giudizio sulla domanda di condanna si concluda con il decreto e vale a far proseguire un giudizio già iniziato.
Appare, allora, che dovendo l’opposizione essere rivolta al giudice che ha emesso il decreto ed avere come contenuto una chiamata in giudizio dell’altra parte davanti a quel giudice configuri un requisito di validità della opposizione, che non si presti ad essere superato con l’applicazione della disciplina dettata dall’articolo 50 Cpc né sanato nei modi previsti dall’articolo 164 Cpc, mediante un’ordine di rinnovazione della chiamata in giudizio davanti al giudice del decreto.
Del resto, consentendo che la pendenza del giudizio di opposizione possa essere realizzata davanti ad un giudice diverso da quello che ha emesso il decreto, si avrebbe la conseguenza per cui, sino a quando il giudizio non sia riassunto davanti a lui, la parte che ha ottenuto il decreto, per domandarne la provvisoria esecutorietà (articolo 648 Cpc), non potrebbe rivolgersi al giudice, competente sulla domanda e che ha emesso il decreto, e dovrebbe allora doverla chiedere al diverso giudice adito dall’ opponente.
Ma questo contraddice al principio della competenza funzionale del giudice del decreto a pronunciarsi sulla domanda di condanna anche nella fase di opposizione, sino a quando non sia dichiarato che era invece privo di competenza per quella, e d’altro canto espone un tale provvedimento a restare caducato dalla sentenza che dichiari poi l’incompetenza del giudice cui l’opposizione è stata rivolta.
5. la sentenza impugnata deve essere quindi cassata senza rinvio perché il giudizio non poteva essere proseguito (articolo 382, secondo comma Cpc).
6 – la S. S. è condannata a rimborsare alla ricorrente le spese del giudizio di cassazione, liquidate nel dispositivo; non spetta invece alla ricorrente alcun rimborso per il primo grado non avendo preso parte al relativo giudizio.


PQM


La Corte accoglie il ricorso e cassa senza rinvio la sentenza impugnata, perché il giudizio non avrebbe potuto essere proseguito, condanna la società S. S. di Di G. N. e C. Snc al rimborso in favore della società V. delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in 600,00 euro, 500dei quali per onorari, oltre al rimborso forfetario delle spese generali ed agli accessori di legge.


INDICE
DELLA GUIDA IN Recupero crediti

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 3453 UTENTI