L' opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo giudiziale può essere proposta solo in forza di fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore che si siano verificati posteriormente alla alla formazione del titolo

In sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo giudiziale, il debitore può invocare soltanto i fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore che si siano verificati posteriormente alla alla formazione del titolo, e non anche quelli intervenuti anteriormente, i quali sono deducibili esclusivamente nel giudizio preordinato alla formazione del titolo. (Cassazione

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