La dichiarazione di sofferenza del credito per il mero inadempimento senza insolvenza è illegittima

La dichiarazione di sofferenza del credito, lungi dal poter discendere dalla sola analisi dello specifico o degli specifici rapporti in corso di svolgimento tra la singola banca segnalante ed il cliente, implica invece una valutazione della complessiva situazione patrimoniale di quest'ultimo. In tal caso, tuttavia, la diagnosi di "sofferenza", deve essere effettuata alla luce di ricostruzioni che, "oggettivamente gemmate" dalla piattaforma della norma di cui all’art. 5 della legge fallimentare, hanno proposto, ai fini della segnalazione in "sofferenza" alla Centrale dei Rischi, una nozione levior rispetto a quella dell'insolvenza fallimentare, così da concepire lo "stato di insolvenza" e le "situazioni equiparabili" in termini di valutazione negativa di una situazione patrimoniale apprezzata come "deficitaria", ovvero, in buona sostanza, di "grave (e non transitoria) difficoltà economica", senza, cioè, fare necessario riferimento all'insolvenza intesa quale situazione di incapienza, ovvero di definitiva irrecuperabilità. Pertanto l'eventuale iscrizione, da parte della banca, del credito in tale categoria, nonostante il mero inadempimento senza insolvenza, costituisce un comportamento illecito suscettibile di dare luogo al relativo risarcimento del danno. (Corte di Cassazione
Sezione prima civile,Sentenza del 12 ottobre 2007, n. 21428)



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Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 6/10.6.1994, la Safa (Società Agricola Fattoria Alimentare) S.r.l. conveniva davanti al Tribunale di Genova la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (d'ora in avanti, per brevità, denominata semplicemente BNL) e la Banca d'Italia, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni (economici e di immagine) subiti a causa dell’inserimento di essa attrice, da parte della seconda delle due convenute su segnalazione della prima, nell'elenco dei clienti in posizione di “sofferenza”, per l'importo di lire 164.000.000, benché si trattasse di debito in corso di accertamento giudiziale.
Esponeva, tra l'altro, la società istante di avere ottenuto dal Presidente del medesimo Tribunale provvedimento ex art. 700 c.p.c., di cui chiedeva la conferma, mediante il quale era stato ordinato alla Banca d'Italia di eliminare la ricorrente dalla posizione di sofferenza.
Si costituivano in giudizio le predette convenute, la Banca d'Italia eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della domanda e deducendo, nel merito, la propria estraneità all'attività asseritamente dannosa, là dove si era limitata a controllare la regolarità della segnalazione della BNL, su cui ricadeva l'eventuale responsabilità in forza della vigente normativa, la stessa BNL eccependo preliminarmente l'incompetenza del Tribunale adito per essere, invece, competente il Tribunale di Roma, davanti al quale era già pendente un giudizio inteso ad accertare l'esistenza del credito che la BNL aveva iscritto a sofferenza, deducendo altresì la violazione dell'art. 112 c.p.c. adopera del Giudice del cautelare, dal momento che la Safa non aveva richiesto la tutela del proprio diritto alla reputazione, nonché contestando, infine, la legittimità del suindicato provvedimento ex art. 700 c.p.c..
Il Tribunale anzidetto, con sentenza in data 3/22.6.1999, rigettate tutte le eccezioni pregiudiziali, accoglieva parzialmente la domanda risarcitoria nei confronti della sola BNL, che veniva condannata al pagamento della somma, equitativamente determinata, di lire 60.000.000, mandando, invece. assolta da ogni pretesa la Banca d’Italia.
Avverso la decisione, proponeva appello la Safa, lamentando vuoi l'erronea ed insufficiente liquidazione del danno a carico della BNL, vuoi il mancato riconoscimento della responsabilità anche della Banca d'Italia.
Resistevano nel grado ambedue le appellate, quest'ultima ribadendo l'eccezione di difetto di giurisdizione e chiedendo la conferma della sentenza impugnata, la BNL insistendo per il rigetto del mezzo principale e spiegando appello incidentale quanto alle ribadite eccezioni di incompetenza e di violazione dell'art. 112 c.p.c, nonché, nel merito, quanto alla richiesta di riforma della pronuncia gravata e di rigetto di tutte le domande proposte dalla Safa.
La Corte territoriale di Genova, con sentenza non definitiva del 6/27.3.2002, disattendeva le eccezioni preliminari sollevate dalle appellate, dichiarava la responsabilità della BNL per l'illegittima iscrizione della posizione debitoria della Safa a "sofferenza" e per la conseguente segnalazione alla Centrale dei Rischi presso la Banca d'Italia, condannava per l'effetto la stessa BNL a risarcire alla Safa il danno conseguito al fatto lesivo, rimettendo la causa, con separata ordinanza, davanti al Consigliere Istruttore per ulteriori adempimenti istruttori finalizzati alla determinazione del quantum del danno medesimo.
Assumeva, per quanto interessa, detto Giudice:
a) che il fatto dannoso denunciato dall'attrice-appellata consistesse nell'iscrizione della posizione debitoria (per un importo di lire 164.000.000) della Safa nei confronti della BNL (che le aveva revocato i fidi) tra le "sofferenze in categoria 5" e nella conseguente comunicazione di tale circostanza alla Centrale Rischi, gestita dalla Banca d'Italia, la quale raccoglie ed ordina, secondo categorie di censimento, una serie di informazioni, provenienti da tutti gli enti creditizi (che hanno l'obbligo di trasmetterle alla Banca d'Italia stessa), relative alle posizioni debitorie dei clienti;
b) che la segnalazione della BNL e l’inserimento del credito vantato da quest'ultima nella categoria delle "sofferenze" fossero stati effettuati ingiustificatamente, ovvero in assenza dei presupposti richiesti e, segnatamente, in assenza del requisito della insolvenza;
c) che detta segnalazione, infatti, fosse conseguita, essenzialmente, all'esito favorevole della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Roma, il quale aveva accolto la riconvenzionale della BNL condannando la Safa a corrispondere alla medésima BNL, in dipendenza della revoda del fido, la somma di lire 59.028.017, oltre agli accessori, laddove l’inserimento a categoria"5" della posizione della Safa sarebbe stato giustificato dalla effettiva insorgenza di uno stato di insolvènza e non dalla presenza di un debito relativamente modesto e (all'epoca) litigioso;
d) che non si potesse seriamente negare la sussistenza di un danno economicamente valutabile in pregiudizio della Safa, ai fini della cui liquidazione equitativa, tuttavia, appariva opportuno acquisire ulteriori elementi e, segnatamente, espletare consulenza tecnica d'ufficio.
Avverso tale sentenza, ricorre per cassazione la BNL, deducendo tre motivi di gravame ai quali resiste con controricorso la Safa S.r.l. in liquidazione, mentre non resiste la Banca d'Italia.
Ambo le parti hanno presentato memorie.

Motivi della decisione


Con il primo motivo di impugnazione, lamenta la ricorrente violazione e falsa applicazione di norme di legge, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. e con riferimento agli artt. 1218 eseguenti, 1321, 1323, 1372, 1375,. 1362-1371 e 2043 c.c., nonché all’art. l2 delle preleggi ed agli artt. 44 ed altri del decreto legislativo n. 385 del 1993, deducendo:
a) che il presupposto logico-contrattuale del caso in esame è la revoca dell'affidamento bancario;
b) che il presupposto fattuale del caso in esame è che la banca ritenga il cliente non più affidabile e revochi l'affidamento (fido), laddove il presupposto giuridico è, progressivamente, che, a seguito della revoca, sorga un credito della banca, che quest'ultima deliberi (obbligatoriamente) in ordine alla possibilità e rapidità del recupero del suo credito, che la medesima banca, altrettanto obbligatoriamente, faccia una comunicazione alla Centrale dei Rischi, indicando la categoria di riferimento, che la predetta banca, in definitiva, esclusa soltanto l'ipotesi in cui essa valuti il credito totalmente perduto (poiché, in tal caso, la posizione sparisce dal censimento ed il credito è passato a perdita definitiva), scelga se inserire la posizione tra gli incagli o tra le sofferenze;
c) che, nell'ambito della categoria di censimento "sofferenze", devono essere segnalati, secondo le Istruzioni della Banca d'Italia, tutti i crediti per cassa in essere nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, là dove l'appostazione a sofferenza implica una valutazione, da parte dell'intermediario, della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel servizio di pagamento del debito;
d) che la Corte territoriale sembra avere ritenuto necessaria la sussistenza dell'insolvenza, secondo l'accezione fissata dall'art. 5 della legge fallimentare, leggendosi nell'impugnata sentenza che "la segnalazione della BNL e l'inserimento del credito vantato dalla stessa nella categoria delle "sofferenze" sono stati effettuati ingiustificatamente, cioè in assenza dei presupposti richiesti e, segnatamente, in assenza del requisito della "insolvenza" (laddove) tale inserimento sarebbe stato giustificato dalla effettiva insorgenza di uno stato di insolvenza...evidentemente mutuato dall’art. 5 L.F."
e) che un credito può essere, invece, sicuramente appostato in sofferenza quando la banca abbia elementi di valutazione che, senza necessariamente palesare uno stato di dissesto economico, la inducano però a ritenere che il cliente versi in una obiettiva condizione di grave difficoltà economica destinata a protrarsi nel tempo;
f) che, se la Corte territoriale ha, quindi, sulla base dell'equazione "sofferenza = insolvenza", ritenuto corretta l’inserzione tra le sofferenze soltanto nel caso di dissesto irreversibile ed ha, perciò, ritenuto che BNL sia inadempiente o alternativamente colpevole di fatto illecito perché ha iscritto la posizione della Safa tra le sofferenze, ancorché quest'ultima non versasse nello stato di insolvenza ex art. 5 della legge fallimentare, la relativa decisione è errata, inficiando la pronuncia di responsabilità emessa a carico della banca.
Il motivo non è fondato.
La Corte territoriale ha posto a fondamento della decisione gli apprezzamenti di fatto secondo i quali:
a) "la presente controversia, che vede quale convenuta, oltre alla B.N.L., anche la Banca d'Italia, tende a ottenere il ristoro dei danni conseguenti, a partire dal gennaio 1993, in dipendenza...dell'iscrizione della posizione debitoria della Safa nei confronti della B.N.L. (che le aveva revocato i fidi) tra le "sofferenze in categoria 5" e nella conseguente comunicazione di tale circostanza alla Centrale Rischi, gestita dalla Banca d'Italia";
b) "la segnalazione della B.N.L., risalente al gennaio 1993, è conseguita non ad una verificata situazione di insolvenza..., ma essenzialmente all'esito favorevole della sentènza di primo grado emessa dal Tribunale di Roma (peraltro non munita di formula esecutiva), che aveva accolto riconvenzionale della B.N.L. condannando la Safa a corrispondere alla B.N.L. (in dipendenza della revoca del fido) la somma di L. 59.028.017, oltre accessori";
c) del resto, "l'assunto relativo alla diminuzione dei beni da parte dei garanti è rimasto allo stato di pura allegazione;...l'esistenza di protesti e di ingiunzioni non è stata provata con congrua documentazione ufficiale e, comunque, è riferibile ad episodi di molto anteriori rispetto alla segnalazione e nulla vieta di ritenere che le eventuali situazioni debitorie della Safa siano state medio tempore sanate;...la revoca del fido da parte di altra banca risale ad epoca posteriore alla segnalazione “de qua”.
Sulla base dei riferiti apprezzamenti, la medesima Corte è addivenuta alle conclusioni secondo le quali:
a) "la segnalazione della B.N.L. e l'inserimento del credito vantato dalla stessa nella categoria delle "sofferenze" sono stati effettuati ingiustificatamente, cioè in assenza dei presupposti richiesti e, segnatamente, in assenza del requisito della "insolvenza";
b) ""è da ritenere che al gennaio '93 non sussistessero le condizioni per rinserimento a categoria "5" della posizione della Safa"", dal momento che "tale inserimento sarebbe stato giustificato dalla effettiva insorgenza di uno stato di insolvenza e non dalla presenza di un debito relativamente modesto e (all'epoca) litigioso, (onde) là segnalazione della B.N.L. fu illegittima, perché contrastante con la normativa vigente che doveva essere ben nota alla banca e che da essa avrebbe dovuto essere osservata puntualmente, stante l'estrema delicatezza dell'operazione, potenzialmente foriera di grave danno se non condotta secondo le regole”.
Simili conclusioni poggiano, in punto di diritto, sugli argomenti che detta Corte ha meglio sviluppato nel senso:
a) che la Centrale dei Rischi, gestita dalla Banca d'Italia, raccoglie ed ordina, secondo categorie di censimento, una serie di informazioni provenienti da tutti gli enti creditizi (che hanno l'obbligo di trasmetterle alla medesima Banca d'Italia) e riguardanti le posizioni debitorie dei clienti;
b) che alla quinta categoria sono classificate le situazioni di "sofferenza" (ed appunto in tale categoria è stata assegnata la posizione della Safa, così come segnalata dalla B.N.L., la quale aveva esposto un credito di lire 164.000.000); e) che le istruzioni emanate dalla stessa Banca d'Italia (ribadite e precisate anche con circolare 1.6.1992) prevedono criteri e requisiti di particolare rigore, disponendo che "vanno segnalati nella quinta categoria di censimento esclusivamente i crediti per cassa in essere nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche se non accertata giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili (onde) non vanno censiti automaticamente tra le sofferenze...i crediti vantati verso clienti che non versino nelle situazioni di gravi difficoltà economiche sopra descritte";
d) che "sulla stessa linea interpretativa si pongono anche gli stessi istituti bancari, compresa la Direzione Generale della B.N.L., la quale, nell'impartire agli uffici dipendenti le disposizioni attuative per la gestione delle posizioni di rischio, fornisce una definizione restrittiva della "posizione di sofferenza", imponendo di considerare sotto tale voce "le esposizioni per cassa...nei confronti di soggetti in grave e non transitoria situazione di insolvenza e/o sottoposti a procedure giudiziali (monitorie, esecutive o concorsuali)";
e) che "l'inserimento a categoria "5" (è) giustificato dalla effettiva insorgenza di uno stato di insolvenza e non dalla presenza di un debito relativamente modesto e (per di più) litigioso";
f) che neppure "pare condivisibile l'assunto della B.N.L., secondo cui lo stato di insolvenza richiamato dalle istruzioni della B.I. e dalla circolare 1.6.1992 non dovrebbe considerarsi in senso tecnico, cioè di incapacità patrimoniale dell'imprenditore di far fronte con mezzi ordinari alle proprie obbligazioni, ma dovrebbe essere considerato semplicemente in termini di inadempimento nell'ambito del rapporto singolo con la Banca segnalante (trattandosi) di interpretazione non autorizzata dalla lettera e dallo spirito delle citate istruzioni (che parlano di "stato di insolvenza - anche non accertato giudizialmente - o situazioni equiparabili"), ove si tenga conto che al concetto di insolvenza, evidentemente mutuato dall'art. 5 L.F., non può certo ricollegarsi un semplice inadempimento o, ancor meno, un debito a quel momento da considerare "litigioso".
Le argomentazioni della Corte territoriale sopra riportate vanno esenti dalle censure dedotte dall'odierna ricorrente attraverso il motivo in esame.
Giova, al riguardo, premettere che il "Servizio per la centralizzazione dei rischi bancari", istituito con delibera del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) del 16.5.1962 ed "affidato alla Banca d'Italia", è oggi essenzialmente disciplinato dalla delibera dell'anzidetto CICR del 29.3.1994, adottata ai sensi degli artt. 53, comma primo, lettera "b", 67, comma primo, lettera "b" e 107, comma secondo, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, più brevemente indicato, di seguito, come "TUB"), nonché dalle relative Istruzioni emanate dalla stessa Banca d'Italia, segnatamente consistenti vuoi nelle generali "Istruzioni di vigilanza per le banche" (titolo IV, capitolo 13), trasmesse alle aziende di credito e concernenti la "Centrale dei Rischi", vuoi nelle specifiche "Istruzioni per gli intermediari partecipanti" (banche, società finanziarie, intermediari finanziari di cui all'art. 106 del TUB ovvero iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del medesimo TUB), appositamente dedicate alla materia della Centrale anzidetta, trasfuse nella Circolare n. 139 dell'I 1.2.1991 e successivi aggiornamenti.
Detto Servizio, figurativamente noto come "Centrale dei Rischi" (CE.RI.), trova la propria legittimazione nelle norme che individuano gli obiettivi generali che le autorità creditizie possono perseguire sulla base dell'art. 5 del TUB ed una base più puntuale nei loro poteri di vigilanza regolamentare e, segnatamente, nel potere di tali autorità di emanare disposizioni "per il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni" (art. 53, primo comma, lettera "b", del già richiamato TUB), articolandosi quindi:
a) nel dovere delle banche, a pena di sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 144 del medesimo TUB, di comunicare mensilmente alla Banca d'Italia, nella sua qualità di organo di vigilanza, la propria "esposizione creditizia verso ciascun cliente qualora la stessa raggiunga o superi i previsti limiti di censimento", sulla base della previsione contenuta nell'art.Sl del suddetto TUB, il quale, come già gli artt. 31 e 87 della legge bancaria di cui al regio decreto 12 marzo 1936, n. 375, dispone che "le banche inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto", onde tali informazioni vengono poi messe a disposizione, con varie modalità, dell'intero sistema bancario al fine di rendere più trasparente il mercato del credito, nonché, soprattutto in passato, di impedire gli "aggravamenti" di rischio risultanti dal cumulo dei finanziamenti effettuati dalle varie banche e la c.d."concentrazione dei rischi";
b) nella segnalazione, da parte della Banca d'Italia alle banche per ogni nominativo per il quale abbiano comunicato la concessione di fidi, della "posizione globale di rischio nei confronti dell'intero sistema bancario".
Il servizio appena descritto concerne le informazioni relative alle posizioni di coloro che hanno già ricevuto un affidamento da parte del sistema creditizio e consente alle banche che hanno effettuato tale affidamento di conoscere, quale "contropartita" della segnalazione effettuata, la "posizione di rischio" dell'affidato senza che la relativa informazione debba essere oggetto di una particolare domanda da parte dell'ente creditizio interessato.
Sulla base delle direttive del CICR, la Banca d'Italia ha, quindi, fissato modalità e limiti delle segnalazioni alle quali sono tenuti gli stessi enti creditizi, bastando qui ricordare:
a) che l'obbligo della segnalazione sorge soltanto quando l'affidamento superi una soglia minima che, tenuto conto del valore del metro monetario, si è venuta abbassando compatibilmente con le possibilità organizzative del servizio e che varia, tuttavia, con il grado di rischiosità della posizione censita, onde, accanto ad un "limite minimo generale" che concerne esclusivamente i rischi diretti, sono previsti un "limite minimo particolare", inferiore al precedente, che riguarda le posizioni in sofferenza ed un "limite minimo specifico", superiore agli altri, relativo ai rischi indiretti (Istruzioni per i partecipanti, capitolo II, sezione 1);
b) che le segnalazioni sono articolate per tipi di operazioni bancarie, prevedendosi una distinzione di queste in nove categorie di censimento, caratterizzate da una presunta diversità di rischio connessa con le caratteristiche tecniche delle operazioni medesime, tra le quali rientra quella delle “sofferenze”, là dove, nell'ambito di quest'ultima categoria, devono essere segnalati "tutti i crediti per cassa in essere nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili" (Istruzioni per i partecipanti, capitolo II, sezione 2, paragrafo 5);
c) che l'appostazione a sofferenza non può essere conseguenza automatica di un mero ritardo nel pagamento del debito (Istruzioni per i partecipanti, capitolo II, sezione 2, paragrafo 5);
d) che l'appostazione a sofferenza prescinde dall'esistenza di garanzie che assistano il debito (Istruzioni per i partecipanti, capitolo II, sezione 2, paragrafo 5);
e) che l'appostazione a sofferenza non implica una previsione di perdita, ovvero di irrecuperabilità del credito, giacché, anzi, ove la previsione di irrecuperabilità divenisse attuale, il credito, già segnalato a sofferenza, dovrebbe essere in tutto o in parte "spostato" nella categoria di censimento "crediti passati a perdita", con il relativo venir meno della sua iscrizione nella categoria delle sofferenze (Istruzioni per i partecipanti, capitolo II, sezione 2, paragrafo 6).
Sulla base, quindi, del tenore delle “Istruzioni” sopra richiamate, giova, innanzi tutto, osservare come alla nozione di "sofferenza" restino estranee:
a) la sussistenza di un inadempimento, stante l'inidoneità, ai fini che qui interessano, di uria situazione patrimoniale debitoria tale da proporre un rischio sì attuale, ma sostanzialmente generico, come pure di una illiquidità di taglio non strutturale ma contingente e del "mero ritardo" (appunto) nei pagamenti, nonché, più in generale, della mancata puntualità nei pagamenti stessi, onde un simile inadempimento, ancorché accompagnato (semmai) da un esplicito rifiuto di adempiere, quante volte non risulti correlato ad un oggettivo stato di difficoltà di far fronte alle proprie obbligazioni, non comporta la qualificazione della posizione del credito in termini di "sofferenza", laddove l'eventuale iscrizione, da parte della banca, del credito in tale categoria, nonostante il mero inadempimento senza insolvenza, costituisce un comportamento illecito suscettibile di dare luogo al relativo risarcimento del danno;
b) l'insussistenza (eventuale) di una oggettiva previsione di perdite, nel senso esattamente che la sofferenza, secondo quanto affermato in dottrina, può ben sussistere anche qualora il patrimonio del debitore consenta ancora, allo stato, e nel contesto della sua negatività, margini oggettivi di rientro (magari attraverso mezzi non del tutto "normali", ovvero secondo una linea prospettica di effettivo preannunzio del passaggio a pagamenti "irregolari"), ciò che conta, in sostanza, essendo la chiara e documentabile emergenza che, al momento, detto patrimonio non si affidi alla previsione di una capacità di rientro "sicuro", secondo quanto conferma, del resto, la circostanza che "sofferenza" può darsi anche se la previsione di "assenza di perdite" dipenda non dall'esistenza di (efficienti) garanzie, bensì da ragioni interne al patrimonio debitorio.
Per converso, premesso che, secondo l'orientamento più diffuso nella dottrina e nella giurisprudenza di merito, l'appostazione a sofferenza del credito, lungi dal poter discendere dalla sola analisi dello specifico o degli specifici rapporti in corso di svolgimento tra la singola banca segnalante ed il cliente, implica invece una valutazione della complessiva situazione patrimoniale di quest'ultimo, ovvero dei debitore di cui alla diagnosi di "sofferenza", ritiene la Corte che lo stesso tenore letterale delle sopra riportate “Istruzioni” e, segnatamente, l'accostamento che tali ''Istruzione hanno inteso di stabilire tra “stato di insolvenza” (anche non accertato giudizialmente) e "situazioni sostanzialmente equiparabili" inducano a preferire quelle ricostruzioni che, "oggettivamente gemmate" (secondo l'espressione che trovasi adoperata in dottrina) dalla piattaforma della norma di cui all’art. 5 della legge fallimentare, hanno tuttavia proposto, ai fini della segnalazione in "sofferenza" alla Centrale dei Rischi, una nozione levior rispetto a quella dell'insolvenza fallimentare, così da concepire lo "stato di insolvenza" e le "situazioni equiparabili" in termini di valutazione negativa di una situazione patrimoniale apprezzata come "deficitaria", ovvero, in buona sostanza, di "grave (e non transitoria) difficoltà economica", senza, cioè, fare necessario riferimento all'insolvenza intesa quale situazione di incapienza, ovvero di definitiva irrecuperabilità, essendosi rilevato da più di un Autore che, se la nozione di insolvenza rilevante a detti fini si identificasse effettivamente con quella contemplata in ambito fallimentare e se il debitore potesse legittimamente essere appostato a sofferenza soltanto qualora versasse in uno stato di decozione, sarebbe frustrata l'utilità del servizio di centralizzazione dei rischi, poiché gli altri intermediari si troverebbero nell'impossibilità di attivarsi in tempo utile per cautelare la propria posizione, laddove, del resto, in un ordine di idee nel quale la nozione stessa di "sofferenza" poggi sulla nozione di insolvenza "fallimentare", le "situazioni sostanzialmente equiparabili" all'insolvenza, di cui è parola nelle più volte richiamate "Istruzioni", verrebbero a manifestarsi, secondo quanto trovasi affermato in dottrina, "come le sfumature di una sola tonalità cromatica, se non addirittura come delle addizioni di mero stile".
La Corte territoriale, indipendentemente dall'affermazione (incidentale) che il concetto di insolvenza risulta "evidentemente mutuato dall'art. 5 L.F.", la quale (affermazione) si inserisce, peraltro, nell'enunciato (principale) secondo cui a tale concetto"non può certo ricollegarsi un semplice inadempimento o, ancor meno, un debito a quel momento...relativamente modesto e (all'epoca) "litigioso", ha, in realtà, fondato la propria decisione sui rilievi che "l'inserimento a categoria "5" (sia) giustificato dalla effettiva insorgenza di uno stato di insolvenza" e che, per contro, la segnalazione e l'inserimento di un credito nella categoria delle "sofferenze" vengano effettuati ingiustificatamente in assenza di "una verificata situazione di insolvenza secondo l'accezione sopra ricordata", ovvero, in forza delle Istruzioni della Banca d'Italia specificatamente richiamate nell'impugnata sentenza e non contraddette (ma, anzi, avvalorate) dalle "disposizioni attuative per la gestione delle posizioni di rischio" impartite dalla Direzione Generale della B.N.L. (del pari richiamate nella sentenza testé citata, là dove accennano alle "esposizioni per cassa...nei confronti di soggetti in grave e non transitoria situazione di insolvenza e/o sottoposti a procedure ...monitorie, esecutive o concorsuali"), “verso clienti che non versino nelle situazioni di gravi difficoltà economiche”, le quali si compendiano appunto nello "stato di insolvenza, anche se non accertata giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili", onde, in questo senso, come accennato all'inizio, è da ritenere che detto Giudice, così argomentando, abbia fatto corretta applicazione dei principi di diritto sopra illustrati e non sia, quindi, incorso nelle censure dedotte dalla ricorrente.
Con il secondo (subordinato) motivo di impugnazione, lamenta quest’ultima violazione e falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento agli artt. 1218 e seguenti, 1321 e seguenti, 1372,1375, 2043 e seguenti, 2697 c.c., 12 delle preleggi, 44 ed altri del decreto legislativo n. 385 del 1993,112, 113,115, 116 c.p.c, nonché errata o contraddittoria motivazione, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, c.p.c, deducendo:
a) che è certamente rilevante che la Safa si autodichiari "in gravissima crisi", laddove la (così definita dalla Corte territoriale) "strategia processuale" non può né deve violare il precetto inderogabile fissato dall'art. 88 c.p.c, secondo cui né la parte né il difensore sono facoltizzati ad enunciare il falso;
b) che l'affermazione iniziale della Safa suona a conferma della valutazione negativa che la ricorrente ha maturato sulla situazione patrimoniale della controparte;
c) che risultano documentati tutti i fatti esposti dalla medesima ricorrente per confermare la legittimità della segnalazione fatta alla Centrale dei Rischi, mentre resta contemporaneamente dimostrata l'erroneità della determinazione di detto Giudice, il quale è pervenuto ad una decisione sbagliata, ignorando i documenti prodotti in cui viene illustrata la "storia" della Safa;
d) che, escludendo la possibilità di prendere a riferimento l'insolvenza ex art. 5 della legge fallimentare, la "sofferenza" si traduce in un più consistente intralcio nel recupero del credito riconducibile ad una presumibile condizione economica critica, derivata da una instabilità finanziaria o patrimoniale ovvero anche da una situazione sostanzialmente equiparabile, onde deve considerarsi "sofferente" quel cliente che non può e/o non vuole pagare, rifuggendo i tentativi di recupero anche giudiziali;
e) che all'affermazione della Corte territoriale secondo cui la B.N.L. non avrebbe provato i fatti posti a giustificazione, si deve replicare che tali fatti sono addirittura pacifici e comunque documentati;
f) che, là dove, poi, la medesima Corte ha ritenuto che i fatti allegati sarebbero irrilevanti perché "vecchi" o "superati", si deve replicare che esiste una successione di circostanze la quale documenta l'aggravamento della crisi della debitrice e che giustifica il passaggio dalla categoria "incagli" a quella "sofferenze".
Il motivo non è fondato.
Per quanto attiene, in primo luogo, alle censure "in diritto" dedotte dalla ricorrente, meglio illustrate sotto la lettera "d" che precede, è sufficiente fare qui richiamo, allo scopo di disattenderle, a quanto già osservato in relazione al primo motivo di impugnazione.
Riguardo, invece, alle restanti censure di cui al motivo in esame, giova osservare:
1) che, a fronte dello specifico apprezzamento di fatto della Corte territoriale secondo cui "del tutto priva di incidenza probatoria...appare la circostanza che nell'atto di citazione avanti al Tribunale di Roma la difesa della Safa abbia denunciato che, a seguito della revoca dei fidi da parte della B.N.L., si era determinata per l'azienda una "gravissima crisi", trattandosi di espressione evidentemente dettata da esigenze di strategia processuale, ma non certo di affermazione probatoriamente confessoria circa l'effettiva insorgenza di uno stato di insolvenza", l'odierna ricorrente si è limitata a prospettare una doglianza (quella meglio riportata alla lettera "a" di cui sopra) del tutto generica e che, del resto, pretende di contraddire l'assunto del Giudice di merito (trattarsi, appunto, "di espressione - l'accenno della Safa alla propria "gravissima crisi" - evidentemente dettata da esigenze di strategia processuale") sulla base del mero richiamo ad una norma processuale (quella contenuta nell’art. 88 c.p.c), il quale, di per sé, non appare decisivo non essendo tale da escludere l'ipotesi dell'inosservanza di una simile disposizione;
2) che, a fronte degli ulteriori apprezzamenti di fatto della Corte territoriale ("la segnalazione della B.N.L....è conseguita...essenzialmente all'esito favorevole della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Roma..., che aveva accolto la riconvenzionale della B.N.L. condannando la Safa a corrispondere alla B.N.L....la somma di L. 59.028.017, oltre accessori"; "l'assunto relativo alla diminuzione dei beni da parte dei garanti è rimasto allo stato di pura allegazione"; "l'esistenza di protesti e di ingiunzioni non è stata provata con congrua documentazione ufficiale e, comunque, è riferibile ad episodi di molto anteriori rispetto alla segnalazione e nulla vieta di ritenere che le eventuali situazioni debitorie della Safa siano state medio tempore sanate”; "la revoca del fido da parte di altra banca risale ad epoca posteriore alla segnalazione de qua''), la medesima ricorrente si è limitata, per un verso, a prospettare circostanze per nulla decisive (così, in particolare, quelle di cui alle lettere da "a" a "g" delle pagine 46 e 47 del ricorso), siccome già considerate da detta Corte senza che il relativo apprezzamento compiutone da quest'ultimo Giudice risulti specificatamente censurato, nonché, per altro verso, a richiamare le produzioni documentali di causa (così, in particolare, quelle di cui ai numeri da "5" a "9" della pagina 45 del ricorso), le quali, da un lato, non sono state minimamente riportate quanto al loro analitico contenuto in modo da permettere a quésta Corte di valutarne la decisività, mentre, dall'altro lato, si palesano, comunque, riferibili ad epoca (1983/1984) "di molto anteriore alla segnalazione", così da ricadere sotto l'apprezzamento della Corte territoriale meglio prima riportato ("nulla vieta di ritenere che le eventuali situazioni debitorie della Safa siano state medio tempore sanate"), non altrimenti censurato dall'odierna ricorrente.
Con il terzo (subordinato) motivo di impugnazione, lamenta quest'ultima violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. e con riferimento agli artt. 1223 e seguenti e 2697 c.c., nonché 61, 112, 113,115,116, 191 c.p.c., deducendo:
a) che la statuizione dell'impugnata sentenza relativa ai danni risarcibili è destinata ad essere travolta dall'opinione che riconosce la correttezza dell'atto compiuto dalla ricorrente;
b) che, comunque, se sono genericamente condivisibili le considerazioni della Corte territoriale in ordine alla prova (necessaria ed obbligatoria) del danno risarcibile, deve rimanere punto fermo che l'esistenza di tale danno non può reputarsi in re ipsa;
c) che detto Giudice tenta di affrontare d'ufficio ed attraverso una consulenza contabile esplorativa la ricerca di un danno risarcibile, sostituendosi così alla Safa nella ricerca di parametri qualitativi di un danno già provato nella sua esistenza, laddove il medesimo Giudice non avrebbe potuto sostituirsi alla parte nella realizzazione di un compito (l'onere probatorio) che grava completamente su quest'ultima e che comporta la soccombenza quante volte l'onere stesso non venga assolto.
Il motivo non è fondato.
Giova, al riguardo, premettere che la Corte territoriale, mediante l'impugnata sentenza, ha dichiarato la responsabilità dell'odierna ricorrente per l'illegittima iscrizione della posizione debitoria della Safa a "sofferenza"e per la conseguente segnalazione alla Centrale dei Rischi presso la Banca d'Italia, onde, per l'effetto, ha condannato la stessa ricorrente a risarcire alla predetta Safa il danno conseguito al fatto lesivo sopraindicato, rimettendo la causa al Consigliere Istruttore con separata ordinanza per ulteriori adempimenti istruttori finalizzati alla determinazione del quantum del danno medesimo.
Tanto premesso, deve nella specie osservarsi:
a) che il Giudice del merito, datosi carico di "verificare se in concreto vi sia stato danno e di quale entità, con speciale riguardo al periodo tra il gennaio '93 (epoca della segnalazione) e il maggio '94 (data del provvedimento cautelare)", ha, quindi, sulla base di un apprezzamento di per sé non specificatamente censurato, ritenuto "che non si possa seriamente negare l'insorgenza di un danno economicamente valutabile a carico della Safa...(essendo) innegabile l'esistenza di una lesione della c.d. reputazione economica, la quale postula la prova del pregiudizio economico conseguente...che (però) può essere fornita anche con presunzioni, mentre, una volta accertata l'insorgenza del danno, la liquidazione può anche essere operata equitativamente, non senza rilevare che, per la ricerca dei parametri per la liquidazione equitativa e per la individuazione dei più opportuni dati di riferimento per l'espletamento di tale liquidazione, può tornare utile l'ausilio di una consulenza tecnica", onde appunto la decisione, riaffermate l'illegittimità dell'operato della B.N.L. e la lesività del medesimo, di rinviare nei contempo alla sentenza definitiva la determinazione del quantum;
b) che, comunque, la pronuncia di condanna generica al risarcimento del danno per fatto illecito (emessa, come nella specie, ai sensi dell’art. 278 c.p.c. là dove tale disposizione prevede che, nell'ipotesi in cui, risultando accertata la sussistenza di un diritto, ma essendo controversa la quantità della prestazione dovuta, il giudice, su istanza di parte, si limiti a pronunciare, con sentenza non definitiva, appunto la condanna generica alla prestazione, disponendo con ordinanza che il processo prosegua per la liquidazione) integra un accertamento circa la potenziale idoneità lesiva di quel fatto, in base ad un apprezzamento anche di probabilità o di verosimiglianza, non anche circa l'effettiva idoneità lesiva del medesimo fatto, onde la prova dell'esistenza in concreto del danno, della sua reale entità e del rapporto di causalità è riservata alla fase successiva di determinazione e di liquidazione, nel senso esattamente che la pronuncia sulla responsabilità si configura come una mera declaratoria iuris da cui esula qualunque accertamento in ordine alla misura ed alla stessa concreta esistenza del danno, con la conseguenza che il giudicato formatosi su detta pronuncia non incide sul giudizio di liquidazione e non osta, in particolare, a che, in quest'ultimo giudizio, venga negato il fondamento della domanda risarcitoria, previo accertamento del fatto che il danno non si sia in concreto verificato (Cass. 2 maggio 2002, n. 6257; Cass. 18 giugno 2003, n. 9709; Cass. 14 luglio 2006, n.l6123).
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
La sorte delle spese del giudizio di cassazione, limitatamente al rapporto tra la ricorrente e la controricorrente (nulla essendo a pronunciare riguardo al rapporto tra la stessa ricorrente e l'altra intimata, la quale non ha, in questa sede, né resistito né, comunque, svolto attività difensiva alcuna), segue il disposto dell'art. 385, primo comma, c.p.c, liquidandosi dette spese in complessivi euro 4.600,00, di cui euro 4.500,00 per onorari, oltre le spese generali (nella misura percentuale del 12,50 % sull'importo degli onorari medesimi) e gli accessori (Iva e Cassa Previdenza Avvocati) dovuti per legge.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso in favore della controricorrente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 4.600,00, di cui euro 4.500,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori dovuti per legge.


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