La forma di tutela a disposizione del creditore procedente cui si contesta la caducazione del titolo è riconducibile alla opposizione agli atti esecutivi

In tema di esecuzione forzata, quando il giudice dell'esecuzione adotta un provvedimento che nega alla parte istante di proseguire nel processo esecutivo, si è in presenza di un atto esecutivo, contro il quale è dato di reagire nelle forme dell'opposizione agli atti esecutivi, allo scopo di ottenere che l'espropriazione intrapresa possa continuare. Quando, invece, il giudice dell'esecuzione si limita ad adottare i provvedimenti in cui il processo esecutivo si articola, ancorché in ipotesi sia stato sollecitato a pronunciarsi sulla mancanza del diritto della parte istante a procedere a esecuzione forzata, la reazione contro tali provvedimenti non può essere rappresentata dalla opposizione agli atti esecutivi, ma dalla opposizione all'esecuzione, poiché la ragione della domanda è nella contestazione del diritto a procedere a esecuzione forzata e il suo oggetto è una pronuncia che accerti che il processo esecutivo non poteva essere iniziato e, quindi, proseguito, cosicché l'annullamento dell'atto cui l'opposizione è rivolta è conseguenza mediata di quell'accertamento.



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Presidente

Dott. FICO Nino - Consigliere

Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere

Dott. FRASCA Raffaele - rel. Consigliere

Dott. D'AMICO Paolo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9480/2005 proposto da:

AV. IN. LTD, in persona del suo presidente De. Pr. Ro. Co., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR 10, presso lo studio dell'avvocato MINZI MASSIMO, che la rappresenta e difende con procura speciale del notaio dr. Madelyn J. Simpson in Milltown, New Jersey (U.S.A.) del 28 /03/05, apostille n. A222746;

- ricorrente -

contro

DE. SA. ED., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 78, presso lo studio dell'avvocato D'ASTICE FRANCESCO, che lo rappresenta e difende unitamente a se medesimo giusta procura a margine del controricorso;

avverso la sentenza n. 3113/2004, della CORTE D'APPELLO di Milano, terza sezione civile, emessa il 23/11/2004, depositata il 3/12/2004, R.G. 785/03;

- controricorrente -

sul ricorso 23058/2005 proposto da:

AV. IN. LTD, in persona del suo presidente De. Pr. Ro. Co., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR 10, presso lo studio dell'avvocato MINZI MASSIMO, che la rappresenta e difende con procura speciale del notaio dr. Madelyn J. Simpson in Milltown, New Jersey (U.S.A.), del 9/08/05;

- ricorrente -

contro

DE. SA. ED., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 26 - B, presso lo studio dell'avvocato PETRONI MASSIMO, che lo rappresenta e difende unitamente a se medesimo giusta procura a margine del controricorso;

avverso la sentenza n. 8239/2005, del TRIBUNALE di Milano, terza sezione civile, emessa e depositata il 12/07/2005, R.G. 80901/04;

- controricorrente -

sul ricorso 25531/2005 proposto da:

AV. IN. LTD, in persona del suo presidente De. Pr. Ro. Co., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR 10, presso lo studio dell'avvocato MINZI MASSIMO, che la rappresenta e difende con procura speciale del notaio dr. Madelyn J. Simpson in Milltown, New Jersey (U.S.A.), dell'11/10/05;

- ricorrente -

contro

DE. SA. ED.;

avverso la sentenza n. 2721/2004, della CORTE D'APPELLO di Milano, terza sezione civile, emessa il 6/04/2004, depositata il 22/10/2004, R.G. 312/03;

- intimato -

sul ricorso 29962/2005 proposto da:

DE. SA. ED., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 78, presso lo studio dell'avvocato D'ASTICE FRANCESCO, che lo rappresenta e difende unitamente a se medesimo, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

AV. IN. LTD;

avverso la sentenza n. 2721/2004 della CORTE D'APPELLO di Milano, terza sezione civile, emessa il 6/04/2004, depositata il 22/10/2004, R.G. 312/03;

- intimata -

sul ricorso 26648/2006 proposto da:

DE. SA. ED., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 78, presso lo studio dell'avvocato D'ASTICE FRANCESCO (Studio Picarone), che lo rappresenta e difende unitamente a se medesimo, giusta, procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

AV. IN. LTD, in persona del suo presidente De. Pr. Ro. Co., elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO SOMALIA 67, presso lo studio dell'avvocato GRADARA RITA, che la rappresenta e difende con procura speciale del notaio dr. Madelyn J. Simpson in Milltown, New Jersey (U.S.A.), del 17/12/07;

avverso la sentenza n. 1666/2006 della CORTE D'APPELLO di Milano, terza sezione civile, emessa il 14702/2006, depositata il 27/06/2006, R.G. 1916+1937/04;

- controricorrente -

sul ricorso 19981/2007 proposto da:

AV. IN. LTD, in persona del suo presidente De. Pr. Ro. Co., elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO SOMALIA 67, presso lo studio dell'avvocato GRADARA RITA, che la rappresenta e difende con procura speciale del notaio Madelyn J. Simpson in Milltown, New Jersey (U.S.A.), del 26/06/07;

- ricorrente -

contro

DE. SA. ED., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 26 - B, presso lo studio dell'avvocato PETRONI MASSIMO, che lo rappresenta e - difende unitamente all'avvocato TINO SINIBALDO, giusta procura in calce al controricorso;

avverso la sentenza n. 8781/2006 del TRIBUNALE di Milano, terza sezione, emessa il 10/07/2006, depositata il 17/07/2006, R.G. 25741/04;

- controricorrente -

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/2008 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l'Avvocato Rita GRADARA;

udito l'Avvocato DE. SA. Ed.;

udito l'Avvocato Francesco D'ASTICE (per delega Avv. Massimo PETRONI, depositata in udienza);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha cosi' concluso: R.G. 9480/05: rigetto del ricorso; R.G. 23058/05: rigetto del ricorso; R.G. 25532+29962/05: rigetto del ricorso principale e di quello incidentale;

R.G. 26648/06: accoglimento del ricorso;

R.G. 19981/07: inammissibilita' del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

p.1. La Av. In. LTD ha proposto ricorso per cassazione (iscritto al n.r.g. 9480 del 2005) contro l'avvocato De. Sa. Ed. avverso la sentenza n. 3113 del 3 dicembre 2004 pronunciata in grado di appello dalla Corte d'Appello di Milano in una controversia avente ad oggetto un'opposizione all'esecuzione.

p.1.2. Nel ricorso introduttivo si espone quanto segue.

Con atto notificato il 4 marzo 2003 l'Avv. De. Sa.Ed. proponeva appello contro la sentenza n. 12743 del 2002, con la quale il Tribunale Ordinario di Milano, aveva accolto l'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'articolo 615 c.p.c., da lui promossa avverso il precetto notificatogli su istanza dell'Av. In. Ltd, compensando, pero', le spese di lite. Si, costituiva l' Av. In. Ltd chiedendo il rigetto dell'appello e, in via incidentale, la totale riforma della sentenza appellata, perche' aveva affermato che il titolo esecutivo, "costituito dalla sentenza della Corte di Appello di Milano n. 384 del 1995 doveva ritenersi caducato, oltre al pagamento dell'importo di lire 254.774.800, incassato dall'Avv. De. Sa.Ed. in base ad un accordo transattivo raggiunto con la Soc. Ve. Bo., coobbligata in solido con l' Av. In. Ltd per effetto dell'articolo 68, L.P., e di un secondo importo di lire 75.582.241, versato all'Avv. De. Sa. Ed. dalla Soc. Av. It. S.p.A. per conto dell'Av. In. Ltd.

Con la sentenza n. 3113 del 3 dicembre 2004, la Corte d'Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza n. 12743 del 2002 del Tribunale di Milano, accogliendo per quanto di ragione l'appello del De. Sa., ha condannato l' Av. In. Ltd al rimborso all'avv. De. Sa. delle spese di giudizio di primo grado liquidate in euro 13.722,09 oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. e, per il resto, ha confermato l'impugnata sentenza, con condanna al rimborso in favore dell'avv. De. Sa. delle spese di giudizio di secondo grado liquidate in euro 13.017,00 oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A..

p.1.3. Al ricorso contro detta sentenza, propositivo di due motivi, ha resistito con controricorso il De. Sa..

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

p.2. Con altro ricorso, iscritto al n.r.g. 23058 del 2005, l' Av. In. Ltd ha impugnato una sentenza resa dal Tribunale di Milano il 12 luglio 2005.

Deduceva che il relativo giudizio si riferiva ad un'opposizione ex articolo 617 c.p.c., da essa ricorrente proposta avverso l'ordinanza del 14 maggio 2004, con la quale il Giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Milano, su istanza del debitore esecutato avvocato De. Sa.Ed., "rilevata la pronuncia di questo stesso Giudice n 2253/04 dichiarava l'improcedibilita' dell'azione esecutiva per carenza sopravvenuta del titolo esecutivo verificatasi anteriormente ai due interventi" disponendo altresi' la cancellazione del pignoramento. Il debitore si costituiva e chiedeva "il rigetto dell'appello", nonche' la condanna ai sensi dell'articolo 96 c.p.c., comma 1, dell'opponente.

Il Tribunale, con la sentenza qui impugnata rigettava sia l'opposizione che la richiesta di condanna per responsabilita' aggravata e condannava l'opponente alle spese.

p.2.1. Contro la detta sentenza il ricorso per cassazione propone due motivi, cui il De. Sa. ha resistito con controricorso.

p.3. La Av. In. LTD ha proposto altro ricorso per cassazione (iscritto al n.r.g. 25531 del 2005) sempre contro l'avvocato De. Sa. Ed. avverso la sentenza n. 2721 del 22 ottobre 2004 pronunciata in grado di appello dalla Corte d'Appello di Milano in una controversia avente ad oggetto un'opposizione all'esecuzione.

Il fatto sostanziale e processuale e' riferito nel ricorso nei seguenti termini:

"Con atto notificato il 24.1.2003, l'Avv. De. Sa.Ed. ha proposto appello contro la sentenza n. 7317/02, con la quale il Tribunale Ordinario di Milano, aveva accolto l'opposizione ai sensi dell'articolo 615 c.p.c., comma 2, e articolo 617 c.p.c., promossa dallo stesso Avv. De. Sa.Ed. per la revoca del provvedimento con il quale il Giudice dell'esecuzione, in data 21.2.2001, gli aveva rigettato la richiesta di estinzione del procedimento di esecuzione RGE 37717 per caducazione del titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 384/95 che era stata cassata con rinvio dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 8122/99. Chiedeva, inoltre, la condanna della societa' appellata al risarcimento del danno ex articolo 96 c.p.c.. Si costituiva in Cancelleria il 13.3.2003 l' Av. In. Ltd chiedendo il rigetto dell'appello e, in via incidentale, la parziale riforma della sentenza appellata nella parte in cui aveva affermato che il titolo esecutivo che il titolo esecutivo costituito dalla sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 384/95 fosse caducato. Con sentenza n. 2721 del 6.4.2004 e depositata il 22.10.2004, non notificata, la Corte d'Appello di Milano Sezione 3, in riforma della sentenza n. 731/02 del Tribunale Ordinario di Milano, ha rigettato l'appello incidentale proposto dall'Av. In. Ltd e ha accolto l'opposizione all'esecuzione proposta dall'avv. De. Sa. dichiarando improseguibile il processo esecutivo costituito dalla sentenza n. 384/95 della Corte d'Appello di Milano; ha rigettato la domanda del De. Sa. ex articolo 96 c.p.c., compensando fra le parti le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio".

p.3.1. Al ricorso, che si fonda su un unico motivo, ha resistito con controricorso l'intimato, che ha anche svolto un motivo di ricorso incidentale. Tale ricorso e' stato iscritto al n. 29962 del 2005.

p.4. Il De. Sa. ha proposto a sua volta ricorso per cassazione, iscritto al n.r.g. 26648 del 2006, contro la Av. In..

Il ricorso concerne la seguente vicenda processuale.

L'avvocato De. Sa.Ed. proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di Milano avverso l'esecuzione contro di lui promossa dalla Av. In. Ltd. in forza di titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza n. 394 del 1995 della Corte d'Appello di Milano e nella resistenza all'opposizione della creditrice procedente il Tribunale di Milano, con sentenza n. 2253 del 16 febbraio 2004, l'accoglieva, dichiarando l'inesistenza del diritto di proseguire nell'esecuzione forzata della Av. In. Ltd. Per la sopravvenuta caducazione del titolo esecutiovo, a seguito di cassazione da parte della Corte di Cassazione.

La Av. In. Ltd. appellava in via principale la sentenza, contro la quale proponeva appello incidentale il De. Sa. riguardo al mancato accoglimento della svolta domanda di condanna dell'opposta ai sensi dell'articolo 96 c.p.c..

Con sentenza n. 1666 del 2006 del 27 giugno 2006 la Corte d'Appello di Milano accoglieva parzialmente l'appello principale e dichiarava il diritto della Av. In. di procedere in via esecutiva nei confronti del De. Sa. per l'importo di lire 42.011.713 (pari ad euro 21.697,24), compensando tra le parti le spese dei due gradi.

p.4.1. Contro questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, conclusi da corrispondenti quesiti di diritto, il De. Sa..

Ha resistito con controricorso la Av. In..

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

p.5. La Av. In. ha proposto in fine contro il De. Sa. altro ricorso, iscritto al n.r.g. 19981 del 2007.

Esso concerne la seguente vicenda.

p.5.1. Con citazione qualificata "ex articoli 615 e 617 c.p.c.", notificata il 7 aprile 2004, l'avvocato De. Sa.Ed. proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di Milano, avverso il precetto notificatogli il 7 aprile precedente su istanza dell'Av. In. Ltd. Per l'importo di euro 98.699,21, in forza di titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza n. 968 del 2003 della Corte d'Appello di Milano. A sostengo dell'opposizione il De. Sa. deduceva che la Corte d'Appello di Milano, da lui adita ai sensi dell'articolo 373 c.p.c., nelle more del successivo ricorso per cassazione, aveva rigettato - con ordinanza dell'8 ottobre 2003 - l'istanza di sospensione dell'esecutivita' della sentenza, ma aveva disposto che dalla creditrice venisse prestata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza "la cauzione di euro 80.000,00 in titoli di debito pubblico nei modi stabiliti per i depositi giudiziari ex articolo 119 c.p.c., e articolo 86 disp. att. c.p.c.". Tale cauzione non risultava prestata nelle forme previste dall'ordinanza della Corte d'Appello e, pertanto, era insussistente il diritto dell'Av. In. Ltd. di procedere all'esecuzione forzata. L'opponente contestava, inoltre, la regolarita' formale del titolo esecutivo, notificato unitamente al precetto, per violazione dell'articolo 478 c.p.c., in quanto ad esso non era stato unito il certificato del cancelliere ai sensi dell'articolo 155 disp. att. c.p.c., attestante l'avvenuta prestazione della cauzione, bensi' esclusivamente una certificazione del cancelliere in cui si attestava l'avvenuto deposito di una "nota informativa operazione d'acquisto" di CCT per il valore di euro 80.000,00.

L'opposta si costituiva e deduceva di non aver ottemperato alle modalita' di versamento della cauzione indicate dalla Corte d'Appello perche' erano intervenute, rispetto alla normativa disciplinante il sistema dei depositi giudiziari, la privatizzazione dell'Amministrazione delle Poste, divenuta Poste Italiane s.p.a., e le disposizioni concernenti la dematerializzazione dei titoli di Stato. Allegava, inoltre, di avere costituto la cauzione mediante l'acquisto di CCT tramite la Ba. Po. di. Mi. ed il mantenimento degli stessi in deposito presso tale istituto con vincolo custodiale fino a nuovo ordine del giudice, come risultava da apposita dichiarazione dell'istituto, che aveva pure rilasciato nota informativa recante gli elementi identificativi dei titoli, necessari per la loro individuazione. L'uno e l'altro documento erano stati depositati presso la cancelleria della Corte d'Appello.

Con sentenza del 17 luglio 2006 il Tribunale, previa qualificazione dell'opposizione alla stregua dell'articolo 615 c.p.c., per il profilo relativo alla mancata ottemperanza all'onere di deposto della cauzione nelle forme indicate dalla Corte d'Appello ed alla stregua dell'articolo 617 c.p.c., per il profilo relativo alla irregolarita' formale della notificazione del titolo esecutivo, per la mancata osservanza delle norme dell'articolo 478 c.p.c., e articolo 155 disp. att. c.p.c., rigettava entrambe le opposizioni con gravame delle spese di lite.

p.5.2. Contro questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi la Av. In. Ltd.

Ha resistito con controricorso il De. Sa..

Parte ricorrente ha depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

p.1. Preliminarmente la Corte, essendo chiamati nella stessa udienza i ricorsi di cui si e' riferito nel suesteso "svolgimento processuale", stante la connessione fra gli stessi sia sotto il profilo soggettivo, sia sotto il profilo della prospettazione di questioni in larga parte identiche, ne dispone (previa riunione dell'incidentale proposto riguardo al ricorso principale n. 25531 del 2005) la riunione al ricorso iscritto al n. 9480 r.g.n. 2005 e procede alla decisione congiunta dei ricorsi, esponendo distintamente le argomentazioni relative a ciascuno.

E' da rilevare che non e' d'ostacolo alla decisione congiunta la circostanza che alcuni ricorsi non siano soggetti alla decisione secondo il rito di cui al Decreto Legislativo n. 40 del 2006 ed altri lo siano. Le differenze di rito non riguardano, infatti, la decisione dei ricorsi come tale.

p.2. Esame del ricorso iscritto al n. 9480 r.g.n. del 2005:

p.2.1. Con il primo motivo si denuncia "violazione e falsa applicazione degli articoli 474 e 337 c.p.c.; motivazione del tutto omessa e, comunque, contraddittoria su un punto decisivo della controversia prospettato dalla ricorrente in relazione all'articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5", e, a premessa dell'illustrazione si dichiara di volersi dolere che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto caducato il titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 384 del 1995, perche' avrebbe male interpretato la sentenza n. 8122 del 1999, che, invece, l'aveva parzialmente cassata con rinvio.

La prospettazione - non sempre di agevole intendimento - e', in primo luogo, che la cassazione avrebbe comportato soltanto il venir meno della pretesa esecutiva della ricorrente per l'importo di lire 124.701.780, in quanto riguardo a tale importo, preteso dal De. Sa., la sentenza di questa Corte avrebbe demandato al giudice di rinvio di accertarne l'effettiva debenza. Viceversa, per la differenza fra detto importo e quello maggiore di lire 166.713.493 la sentenza n. 384 del 1995 della Corte di Appello di Milano non sarebbe stata cassata, onde avrebbe conservato vigore come titolo esecutivo. A sostegno della prospettazione della permanenza del titolo esecutivo almeno per tale differenza si invoca il principio di cui all'articolo 653 c.p.c..

Dopo di che si svolgono rilievi: a) in ordine all'atteggiamento tenuto dal De. Sa. con l'atto di riassunzione a seguito del rinvio (nel quale Egli avrebbe ammesso che l'importo di lire 124.701.780 in realta' non gli era dovuto e reclamato un importo di lire 121.901.120 per una causale diversa; b) riguardo al fatto che la Corte d'Appello, decidendo in sede di rinvio con sentenza n. 968 del 25 marzo 2003, nel condurre la verifica demandatagli dalla Corte di cassazione con la citata sentenza n. 8122 del 1999 in ordine alla sussistenza in atti della dimostrazione da parte del De. Sa. del credito di lire 124.701.780 l'avrebbe esclusa. Inoltre, prima di svolgere gli argomenti ai sensi dell'articolo 653 c.p.c., il motivo riferisce che nel giudizio di rinvio dopo la citata sentenza il De. Sa. avrebbe ammesso l'inesistenza del suo credito anche per una somma ulteriore, di lire 30.775.500.

Di questi ultimi rilievi non e' dato comprendere il senso: ai fini della decisione sulla fondatezza o meno dell'opposizione all'esecuzione proposta dal De. Sa., infatti, e' decisiva soltanto la questione della caducazione totale o soltanto parziale del titolo esecutivo di cui alla sentenza n. 384 del 1995. Gli accertamenti intervenuti nel giudizio di rinvio e sfociati nella sentenza n. 968 del 2003 della Corte d'Appello possono, infatti, soltanto aver contribuito alla formazione di un nuovo titolo esecutivo, ma non rilevano ai fini dello stabilire se ed entro che limiti il titolo esecutivo costituto dalla sentenza n. 384 del 1995 fosse rimasto fermo.

p.2.2. Cio' premesso, il motivo e' infondato.

La Corte d'Appello ha esattamente interpretato l'efficacia della sentenza n. 8122 del 1999 di questa Corte come dispositiva della cassazione della sentenza n. 384 del 1995 con riferimento alla condanna al pagamento della somma di lire 166.713.793 nella sua interezza, la' dove ha evidenziato che, pur dando atto che il credito del De. Sa. riguardo al quale veniva cassato l'accertamento relativo alla mancata dimostrazione era dal medesimo indicato in lire 124.701.780 e che veniva demandato un nuovo accertamento al giudice di rinvio riguardo ad esso, a quel giudice veniva tuttavia rimesso di procedervi tenendo conto anche degli interessi e di operare solo all'esito la relativa compensazione con il credito della qui ricorrente, cosi' determinando le somme dovute all'una o all'altra parte. In sostanza la Corte territoriale ha letto la sentenza dispositiva del rinvio non gia' come cassatoria della sentenza n. 384 del 1995 limitatamente al mancato riconoscimento del credito di lire 124.701.780, bensi' come cassatoria dell'intera statuizione sul rapporto di dare - avere fra le parti perche', spettando su tale credito gli interessi, il suo riconoscimento in sede di rinvio sarebbe potuto avvenire anche per un importo superiore al lordo degli interessi e cosi' incidere sulla determinazione del dovuto nel rapporto fra l'importo preteso dalla qui ricorrente e quello ipoteticamente di possibile determinazione in sede di rinvio.

Questa lettura, oltre a non essere criticata dalla ricorrente, che si disinteressa completamente del rilievo dato dalla corte territoriale al riferimento agli interessi (il che basterebbe a rendere inammissibile il motivo, perche' esso non si fa carico dell'effettivo tenore della decisione), trova riscontro nel passo della sentenza n. 8122 del 1999 che la Corte territoriale ha riportato fra virgolette nella motivazione, ma e' oggi anche imposta da un giudicato esterno formatosi in altro processo fra le parti, nel quale dinanzi a questa Corte era stata fatta questione identica a quella somministrata dal motivo proprio in ordine alla sentenza milanese n. 384 del 1995.

Si rileva, in proposito, che e' stato statuito che "nel caso in cui il giudicato esterno si sia formato a seguito di una sentenza della Corte di cassazione, i poteri cognitivi del giudice di legittimita' possono pervenire alla cognizione della precedente pronuncia anche mediante quell'attivita' d'istituto (relazioni preliminari ai ricorsi e massime ufficiali) che costituisce corredo della ricerca del collegio giudicante, in tal senso deponendo non solo il principio generale che impone di prevenire il contrasto tra giudicati ed il divieto del ne bis in idem, ma anche il rilievo secondo cui la conoscenza dei propri precedenti costituisce un dovere istituzionale della Corte, nell'adempimento della funzione nomofilattica di cui all'articolo 65 dell'ordinamento giudiziario" (cosi Cass. sez. un. 26482 del 2007; vedi pure Cass. n. 14014 del 1007).

Ora, il detto giudicato esterno e' quello formatosi a seguito di Cass. n. 12364 del 2006, la quale, nell'esaminare l'unico motivo del ricorso della Av. In., di identico tenore rispetto a quello in esame quanto all'interpretazione della sentenza n. 8122 del 1999, ha espressamente ritenuto che bene il giudice di merito (allora il Tribunale di Milano) avesse reputato che quella sentenza avesse cassato la condanna a favore della medesima contenuta nella sentenza n. 384 del 1995 nella sua interezza proprio per le ragioni innanzi indicate.

Il motivo e', pertanto, rigettato.

p.2.3. Con il secondo motivo si denuncia "omessa e, comunque, contraddittoria motivazione su due punti decisivi della controversia prospettati dalla ricorrente, ex articolo 360 c.p.c.", sotto il profilo "che la sentenza impugnata abbia dichiarato coperta da giudicato ogni altra questione relativa ad altri crediti da portare in detrazione al credito dell'avv. De. Sa. ".

Il primo di tali crediti sarebbe costituito da un importo di lire 254.774.800 che il De. Sa. avrebbe percepito dalla Soc. Bo., obbligata in solido con la ricorrente ai sensi dell'articolo 68 L.P., per effetto di un accordo transattivo riguardante decreti ingiuntivi ottenuti dal De. Sa. nei confronti sia della ricorrente che di detta societa' per le stesse prestazioni professionali. Di tale transazione la ricorrente aveva dichiarato di volersi avvalere ai sensi dell'articolo 1304 c.c.. Erroneamente la sentenza qui impugnata avrebbe disconosciuto il credito in questione ritenendo che il suo riconoscimento fosse incompatibile con l'avere in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di rinvio la Av. Industries chiesto confermarsi in ogni sua parte la sentenza n. 384 del 1995. Infatti, prima di tale richiesta di conferma era stata sollecitata ogni opportuna declaratoria e chiesto darsi atto che la Av. In. Ltd intendeva avvalersi della transazione ai sensi dell'articolo 1304 c.c.. Inoltre, la stessa sentenza n. 812 del 1999 avrebbe riconosciuto che al De. Sa. la Bo. aveva corrisposto il detto importo.

Il secondo credito erroneamente non riconosciuto sarebbe relativo alla richiesta di restituzione di una somma di lire 78.482.241, versata al De. Sa. dalla Soc. Av. It. s.p.a. per conto della qui ricorrente. Tale richiesta sarebbe stata fatta sin dal giudizio di primo grado e mantenuta in appello.

p.4. Il motivo e' inammissibile, perche' non si risolve in una critica all'effettiva ratio decidenti della sentenza impugnata.

In tanto la sua intestazione non e' in alcun modo coerente con l'enunciazione esplicativa che apre l'illustrazione del motivo, poiche' la prima denuncia un vizio ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 5, mentre la seconda dichiara compiuto dalla sentenza un vizio consistente nell'avere. la sentenza impugnata ritenuto erroneamente coperta da un giudicato la questione dell'esistenza di altri crediti. In secondo luogo, al di la' di questa non corrispondenza ed una - volta privilegiata la dichiarazione come vero motivo di ricorso, la successiva esposizione illustrativa omette completamente di spiegare come sarebbe stata erroneamente apprezzata l'esistenza di una cosa giudicata impeditiva del riconoscimento dei due crediti, di cui poi si discorre. Infatti, le enunciazioni concernenti il primo credito, la' dove prospettano il contenuto della precisazione delle conclusioni in sede di giudizio di rinvio non forniscono alcun argomento idoneo ad evidenziare l'inesistenza della cosa giudicata. La stessa cosa dicasi delle enunciazioni relative al secondo credito, che anzi sembrano piuttosto sottendere una omessa pronuncia.

In definitiva, il motivo non appare in alcun modo adeguato alla motivazione della sentenza impugnata, la quale (pagine 18 - 19), la quale fa leva sulla circostanza che nel giudizio di cognizione in cui intervenne la sentenza n. 384 del 1995 l'ammontare percepito per le sue prestazioni dal De. Sa. era stato accertato con esclusione dei due crediti de quibus da detta sentenza, che sul punto non era stata impugnata in cassazione, come emergerebbe dalla stessa sentenza n. 8122 del 1999 di questa Corte. L'avere la ricorrente chiesto in sede di rinvio confermarsi la sentenza n. 384 del 1995, cui pure la sentenza qui impugnata fa riferimento, in realta' non costituisce ratio decidendo essa e' rappresentata dal rilievo del giudicato, che il motivo non critica. Per tale ragione il motivo e' inammissibile (Cass. n. 359 del 2005).

p.2.5. Il ricorso iscritto al n. 9480 del 2005 e', dunque, rigettato.

p.3. Esame del ricorso iscritto al 23058 r.g.n. del 2005:

p.3.1. Con il primo motivo si lamenta "violazione e falsa applicazione degli articoli 474 e 337 c.p.c., e articoli 2818 e 2884 c.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3", la sentenza impugnata avrebbe erroneamente giudicato legittima l'ordinanza del Giudice dell'esecuzione, che aveva dichiarato l'improcedibilita' dell'azione esecutiva immobiliare di cui al n. 37717 R.G.E. a motivo della sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 384 del 1995. Questa sentenza aveva condannato il De. Sa. a restituire alla ricorrente la somma di lire 166.713.493, oltre interessi, perche' pagata in eccesso rispetto all'effettiva attivita' legale svolta per conto della ricorrente stessa e la Corte di cassazione, a seguito del ricorso del De. Sa., affidato a cinque motivi e lamentante il mancato riconoscimento di un suo controcredito di lire 124.701.780 per somme impiegate per registrazione di sentenze, con la sentenza n. 8122 del 1999, "facendo affidamento sulle menzognere dichiarazioni" del De. Sa. "secondo cui a tutte le proprie fatture aveva allegato le bollette della Cancelleria e dell'Ufficio del registro", aveva accolto il terzo motivo, dichiarato assorbito il quarto e rigettato gli altri, rinviando ad altra corte d'appello al fine di esaminare "per quanto di ragione" la fondatezza o meno di quanto richiesto dal De. Sa.. Conseguentemente, il titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza della Corte d'appello n. 384 del 1995 era rimasto in essere per la differenza delle residue lire 42.011.713 (lire 166.713.493 - lire 124.701.780). Inoltre dall'asserito credito del De. Sa. dovevano detrarsi anche lire 30.775.500 per le tasse di decreti ingiuntivi che lo stesso De. Sa. aveva ammesso in sede di rinvio di aver pagato con denaro proprio della ricorrente. D'altro canto, in sede di rinvio la Corte d'Appello di Milano, con la sentenza del 25 marzo 2003 aveva confermato la sentenza n. 395 del 1995, ritenendo che il De. Sa. non avesse fornito la prova dell'esistenza e dell'entita' delle spese di registrazione e di cancelleria indicate come controcredito.

L'esecuzione doveva, dunque, proseguire, sia perche' il giudizio di rinvio avrebbe solo potuto incidere sul quantum ma non sull'an, sia perche' la stessa ricorrente era intervenuta nel processo esecutivo sulla base di altri due differenti titoli esecutivi. In base al principio della proporzionale conservazione degli atti esecutivi vengono citate Cass. n. 12318 del 1997 e n. 10945 del 1991 il titolo esecutivo di cui alla sentenza n. 384 del 1995 non aveva perso validita' ed efficacia, "perche' il credito in esso contenuto poteva, nella peggiore delle ipotesi, essere ridotto e non eliminato, e cio' ai sensi e per gli effetti dell'articolo 653 c.p.c., comma 2 ".

Con il secondo motivo si deduce "violazione e falsa applicazione degli articoli 2818 e 2884 c.c., in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3", e ci si duole che la sentenza impugnata abbia giudicato legittima l'ordinanza del Giudice dell'esecuzione nella parte in cui aveva disposto la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Peraltro, dopo tale enunciazione si ragiona di una pretesa questione della sorte dell'ipoteca giudiziale nel caso di cassazione con rinvio della sentenza che ha consentito l'iscrizione e si assume che verrebbe in rilievo l'articolo 2884 c.c.. Dopo di che si cita Cass. n. 584 del 1996 e si enuncia che il De. Sa. aveva impugnato la sentenza pronunciata in sede di rinvio e che la sentenza del Tribunale di Milano n. 2253 del 2004, cui si richiama la sentenza impugnata sarebbe stata vicendevolmente impugnata dalle parti dinanzi alla Corte d'Appello di Milano, precisandosi che il giudizio sarebbe stato rimesso per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23 novembre 2005.

p.3.2. Preliminarmente va esaminata la questione di inammissibilita' del ricorso per cassazione prospettata dalla parte resistente sotto il profilo che la sentenza impugnata avrebbe dovuto essere sottoposta ad appello e non a ricorso per cassazione, giacche' l'oggetto dell'opposizione sarebbe stato riconducibile alla figura dell'opposizione all'esecuzione e non a quella dell'opposizione agli atti esecutivi. L'indicazione di "opposizione ex articolo 617 c.p.c.", figurante nel frontespizio della sentenza impugnata come oggetto della causa sarebbe insufficiente a giustificare la scelta da parte della ricorrente di sottoporre a ricorso per cassazione la sentenza. L'oggetto della causa, infatti, non riguarderebbe il quo modo dell'esecuzione forzata, bensi' l'an del diritto di procedervi, atteso che l'ordinanza del giudice dell'esecuzione oggetto di impugnazione aveva rilevato d'ufficio il venir meno del titolo esecutivo, per effetto della cassazione della sentenza della Corte d'Appello costituente il titolo esecutivo.

L'eccezione e' infondata.

Va avvertito che una situazione come quella che e' stata assunta a base del provvedimento del giudice dell'esecuzione impugnato con l'opposizione decisa dalla sentenza impugnata, cioe' la constatazione - possibile anche d'ufficio - del sopravvenuto venir meno del titolo esecutivo posto a base dell'esecuzione forzata, ove rilevata dal giudice dell'esecuzione ed assunta a base di un provvedimento di "blocco definitivo" dell'esecuzione forzata, ancorche' abbia come fondamento la constatazione da parte di quel giudice dell'inesistenza del diritto di procedere all'esecuzione forzata con effetti ex tunc (giacche' afferisce al rilievo - possibile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio ed anche per la prima volta nel giudizio per cassazione (Cass. n. 9293 del 2001) - della mancanza di un presupposto dell'azione esecutiva, che questa deve accompagnare dal momento del suo inizio fino al suo compimento), non e' espressamente considerata dal nostro ordinamento in genere e, quindi, nemmeno dal punto di vista del mezzo di reazione esperibile. Tuttavia, trattandosi di situazione che e' espressa in un provvedimento del giudice dell'esecuzione, tale considerazione deve ritenersi implicita nell'ambito del possibile oggetto dell'opposizione agli atti esecutivi, di cui all'articolo 617 c.p.c., comma 2. Infatti, intesa la nozione di "singoli atti di esecuzione", come relativa agli "atti del processo esecutivo" (Cass. n. 1755 del 1970; n. 2675 del 1975; n. 1244 del 1978) e considerato che il rimedio dell'opposizione all'esecuzione di cui all'articolo 615 c.p.c., e' considerato come rimedio esperibile dal soggetto minacciato di essere assoggettato all'esecuzione forzata o gia' attinto dall'esecuzione, la tutela che chieda il creditore procedente contro il provvedimento di blocco del processo esecutivo, pur basata sulla contestazione che il diritto di procedere all'esecuzione forzata e' venuto meno per effetto della caducazione del titolo e, quindi, di un evento che travolge ex tunc l'esecuzione forzata nel suo stesso atto presupposto, cioe' il titolo esecutivo e, quindi, la fonte del diritto di procedere all'esecuzione forzata, non si presta ad essere, ricondotta allo schema previsto per l'opposizione all'esecuzione di cui all'articolo 615 c.p.c.: quest'ultimo rimedio e', infatti, previsto soltanto come rimedio esperibile dal soggetto minacciato dall'esecuzione forzata o assoggettato all'esecuzione forzata e non da chi minacci o abbia iniziato l'esecuzione avverso la contestazione di tale diritto. Di modo che la ricerca della forma di tutela esperibile da parte di costui di fronte ad un provvedimento di "blocco definitivo" dell'esecuzione forzata per effetto della sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo necessariamente sembra riconducibile all'ambito dell'articolo 617 c.p.c., comma 2. Siffatta conclusione si impone anche per la ragione che la giurisprudenza di questa Corte, con recenti decisioni ha inteso restrittivamente l'ambito di applicazione del sistema di rimedi previsto dall'articolo 630 c.p.c., escludendone la tutela contro forme di estinzione del processo esecutivo diverse da quelle tipiche contemplate dall'articolo 630 c.p.c., o considerate da altre specifiche norme (cioe' differenti dalla rinuncia agli atti del processo "ex" articolo 629 c.p.c., dall'inattivita' delle parti "ex" articolo 630 c.p.c., dalla mancata comparizione delle parti a due udienze successive "ex" articolo 631 c.p.c., e dalle cause espressamente previste dalla legge, anche speciale), e iscrivendola appunto nell'ambito del rimedio di cui all'articolo 617 c.p.c.: Cass. n. 3276 del 2008; n. 27148 del 2006; n. 6391 del 2004).

Certamente, l'esposta conclusione potrebbe dare adito ad un'apparente incongruenza, somministrata dalla seguente riflessione: qualora la situazione di sopravvenuta carenza del titolo esecutivo debba farsi constare dal debitore esecutato, sembrerebbe che il sistema dell'articolo 615 c.p.c., consenta al debitore, atteso che cio' che egli prospetta e' certamente una contestazione del diritto di procedere all'esecuzione nell'an e, quindi, tipica contestazione deducibile con il rimedio di cui a detta norma, di prospettare la sopravvenienza direttamente con un'opposizione ai sensi dell'articolo 615 c.p.c., piuttosto che con ricorso ai sensi dell'articolo 486 c.p.c., al giudice dell'esecuzione, diretto a provocare un suo provvedimento, e, qualora esso sia esso negativo, a consentire l'impugnazione ai sensi dell'articolo 617 c.p.c.. E' evidente che, secondo che l'iniziativa della prospettazione della sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo sia presa dal debitore con una opposizione all'esecuzione ai sensi dell'articolo 615 c.p.c., oppure attraverso la prospettazione al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 486 c.p.c., il processo diretto ad accertarla finisce per potersi svolgere con due diverse forme di tutela, tra l'altro soggette anteriormente alla modifica dell'articolo 616 c.p.c., a diverso mezzo di impugnazione. Non solo, ove sia scelta dal debitore la strada della prospettazione con l'istanza ai sensi dell'articolo 486 ed essa abbia successo, cioe' sfoci in un provvedimento di "blocco definitivo" del processo esecutivo da parte del giudice dell'esecuzione, oppure tale. provvedimento venga adottato addirittura d'ufficio da parte di quel giudice, si puo' verificare la stessa situazione.

Dal possibile concorso di queste evenienze si palesa allora che lo stesso oggetto di decisione puo' essere giudicato con due diversi mezzi di tutela: ma cio' non deve sorprendere. Si tratta di un'evenienza che dipende dalla previsione da parte del legislatore nel sistema dei mezzi di tutela relativi all'azione esecutiva di rimedi tipici (uno spunto in questo senso si coglie in Cass. n. 5259 del 1994).

Le svolte considerazioni sono conformi a quanto questa Corte ha gia' avuto modo di affermare statuendo che "in tema di esecuzione forzata, quando il giudice dell'esecuzione adotta un provvedimento che nega alla parte istante di proseguire nel processo esecutivo, si e' in presenza di un atto esecutivo, contro il quale e' dato di reagire nelle forme dell'opposizione agli atti esecutivi, allo scopo di ottenere che l'espropriazione intrapresa possa continuare. Quando, invece, il giudice dell'esecuzione si limita ad adottare i provvedimenti in cui il processo esecutivo si articola, ancorche' in ipotesi sia stato sollecitato a pronunziarsi sulla mancanza del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, la reazione contro tali provvedimenti non puo' essere rappresentata dall'opposizione agli atti esecutivi, ma dall'opposizione all'esecuzione, poiche' la ragione della domanda e' nella contestazione del diritto a procedere ad esecuzione forzata e il suo oggetto e' una pronunzia che accerti che il processo esecutivo non poteva essere iniziato e, quindi, proseguito, cosicche' l'annullamento dell'atto cui l'opposizione e' rivolta e' conseguenza mediata di quell'accertamento" (cosi' Cass. n. 10028 del 1998; in precedenza, per la riconduzione del provvedimento di dichiarazione della improseguibilita' dell'esecuzione per la carenza originaria o sopravvenuta del titolo esecutivo all'ambito dell'opposizione di cui all'articolo 617 c.p.c., comma 2, si veda la gia' citata Cass. n. 5259 del 1994).

p.3.3. L'ordinanza del giudice dell'esecuzione e' stata, dunque, correttamente fatta oggetto di un'opposizione agli atti esecutivi e nella specie appare superflua qualsiasi indagine sulla sufficienza della mera indicazione dell'oggetto figurante nella sentenza impugnata per verificare se ad essa abbia corrisposto l'effettiva qualificazione dell'azione in quel senso dalla sentenza impugnata (non viene, cioe', in rilievo il principio secondo cui "L'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere fatta in base al principio dell'apparenza, e cioe' con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione proposta effettuata dal giudice a quo, sia essa corretta o meno, ed a prescindere dalla qualificazione che ne abbiano dato le parti; tuttavia,. occorre verificare se il giudice a quo abbia inteso effettivamente qualificare l'azione proposta, o se abbia fatto in riferimento ad essa una affermazione meramente generica, in quanto, se si ritiene che il potere di qualificazione non sia stato esercitato dal giudice a quo, esso puo' essere esercitato dal giudice ad quem, e cio' non solo ai fini del merito, ma altresi' dell'ammissibilita' dell'impugnazione": Cass. n. 4507 del 2006).

P.3.4. Il primo motivo di ricorso e' inammissibile per palese difetto di autosufficienza.

Invero, le enunciazioni con le quali il motivo si articola fanno riferimento ad una serie di atti e precisamente all'ordinanza dichiarativa della improcedibilita' dell'esecuzione, alla sentenza della Corte di Appello di Milano n. 384 del 1995, alla sentenza del Tribunale di Milano n. 8293 del 2005 ed alla sentenza n. 968 del 2003 senza riprodurne il contenuto nella parte in cui esso dovrebbe supportare le argomentazioni del motivo e senza indicare dove in questa sede di legittimita' sarebbero esaminabili. Inoltre, fanno riferimento alla sentenza n. 8122 del 1999 di questa Corte senza specificare il punto di essa che verrebbe in rilievo per giustificare l'asserto che essa, con il rinvio, non avrebbe determinato la caducazione della sentenza n. 384 del 1995 come titolo esecutivo nella sua interezza.

In tale situazione, l'omessa specificazione del contenuto dei detti atti per la parte che dovrebbe sorreggere le argomentazioni svolte nel motivo si concreta in un'evidente inosservanza del principio di autosufficienza nell'esposizione del motivo di ricorso per cassazione, giacche' affida alla Corte il compito di ricercare, con innegabile rischio di soggettivismo, il fondamento delle enunciazioni nel contenuto degli atti in discorso, in palese violazione dell'onere di formulazione della domanda di cassazione della sentenza impugnata ed in contrasto con la logica del giudizio di legittimita' che vuole che l'oggetto del giudizio sia fissato nel ricorso (e nel controricorso), non essendovi nella sostanza istruzione.

A sua volta (salvo per quanto attiene alla sentenza di questa Corte n. 8122 del 999, che la Corte, essendo parte della propria giurisprudenza, ben potrebbe conoscere attraverso i propri mezzi di ricerca nel proprio archivio) l'omessa specificazione della sede in cui gli atti sarebbero esaminabili concreta ulteriore violazione del principio di autosufficienza: cio', sulla base del principio di diritto, per cui "Con riferimento al regime processuale anteriore al Decreto Legislativo n. 40 del 2006 ad integrare il requisito della cosiddetta autosufficienza del motivo di ricorso per cassazione concernente, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 5, (ma la stessa cosa dicasi quando la valutazione dev'essere fatta ai fini dello scrutinio di un vizio ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 3, o di un vizio integrante error in procedendo ai sensi dei nn. 1, 2 e 4 di detta norma), la valutazione da parte del giudice di merito di prove documentali, e' necessario non solo che tale contenuto sia riprodotto nel ricorso, ma, anche che risulti indicata la sede processuale del giudizio di merito in cui la produzione era avvenuta e la sede in cui nel fascicolo d'ufficio o in quelli di parte, rispettivamente acquisito e prodotti in sede di giudizio di legittimita' essa e' rinvenibile. L'esigenza di tale doppia indicazione, in funzione dell'autosufficienza, si giustificava al lume della previsione dell'articolo 369 c.p.c., comma 2, vecchio n. 4, che sanzionava (come, del resto, ora il nuovo) con l'improcedibilita' la mancata produzione dei documenti fondanti il ricorso, producibili (in quanto prodotti nelle fasi di merito) ai sensi dell'articolo 372 c.p.c., comma 1", (cosi' Cass. n. 12239 del 2007 In senso conforme: Cass. n. 20594 del 2007 e Cass. n. 20437 del 2008; adde Cass. n. 21032 del 2008).

p.3.5. Il secondo motivo e' del tutto inidoneo ad integrare un motivo di ricorso per cassazione, atteso che non identifica in alcun modo come le norme di cui si denuncia la violazione sarebbero state violate dalla sentenza impugnata. Questa, nel rigettare l'impugnazione dell'ordinanza dichiarativa della improcedibilita' dell'esecuzione, ha confermato il suo disposto che - come si dice nello stesso motivo - e' di cancellazione della trascrizione del pignoramento. Non si comprende in che modo venga evocata la disciplina del regime della iscrizione ipotecaria giudiziale.

Cio', si osserva tenendo in disparte che in ogni caso - ove il motivo fosse percepibile come tale - resterebbero i rilievi di difetto di autosufficienza formulati a proposito dell'altro motivo, che sono riferibili anche ad esso.

p.3.6. Il ricorso e', dunque, rigettato.

p.3.7. Parte resistente ha rivolto sollecitazione alla Corte affinche' sia ordinata - ai sensi dell'articolo 89 c.p.c., - la cancellazione della seguente espressione contenute alla pagina 3 del ricorso, riga 14: "la Cassazione, con la sentenza n. 8122/99, facendo affidamento sulle menzognere dichiarazioni dell'avv. De. Sa. Ed. .... ha accolto il terzo motivo".

L'istanza non appare fondata alla luce del seguente consolidato principio di diritto: "La sussistenza dei presupposti per la cancellazione di espressioni sconvenienti ed offensive contenute negli scritti difensivi prevista dall'articolo 89 c.p.c., che puo' essere disposta anche nel giudizio di legittimita', rientrando fra i poteri officiosi del giudice, va esclusa allorquando le espressioni contenute negli scritti difensivi non siano dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo e non rivelino percio' un intento offensivo nei confronti della controparte, ma, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalla esigenze difensive, siano preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilita' delle sue tesi e affermazioni" (cosi' Cass. n. 805 del 2004, ex multis). Nella specie e' di tutta evidenza il nesso delle affermazioni di cui passo riportato del ricorso con la materia controversa.

p.4. Esame del ricorso iscritto al n.r.g. 25531 del 2005 e di quello incidentale iscritto al n.r.g. 29962 del 2005.

p.4.1. Con l'unico motivo di ricorso principale la ricorrente Av. In. Ltd lamenta "violazione e falsa applicazione degli articoli 474 e 337 c.p.c.", sotto il profilo che la Corte d'Appello avrebbe erroneamente ritenuto caducato il titolo esecutivo costituto dalla sentenza n. 384/95 della Corte d'Appello di Milano a seguito della sentenza n. 8122 del 1999 della Corte di cassazione.

Con l'unico motivo di ricorso incidentale il De. Sa. deduce "violazione e falsa applicazione dell'articolo 112, nonche' degli articoli 91, 96, 99 e 100 c.p.c., e articolo 336 c.p.c., comma 2, in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3, nonche' motivazione inesistente e comunque erronea ex articolo 360 c.p.c., n. 5": il motivo si duole della compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, disposta dalla sentenza impugnata.

p.4.2. L'unico motivo del ricorso principale e' infondato per le medesime ragioni esposte sopra (al punto 2.2.) a proposito del primo motivo di ricorso relativo al ricorso iscritto al r.g. n. 9480 del 2005.

Il motivo proposto con il ricorso incidentale e' da rigettare con riferimento ad entrambe le censure, che parrebbero attingere sia la compensazione delle spese dei due gradi in se', sia la conseguente reiezione della domanda ai sensi dell'articolo 96 c.p.c..

La motivazione della compensazione delle spese incentrata sulla complessita' delle questioni decise e' ragionevole, come dimostra lo stesso tenore delle questioni affrontate dalla sentenza impugnata e la stessa circostanza che stato affrontato da essa un problema di interpretazione dei limiti della cassazione disposta dalla sentenza n. 8122 del 1999, il quale e' fra l'altro stato deciso diversamente dal foro milanese, come dimostra la diversa soluzione adottata in altro giudizio riguardo al quale e' stato proposto altro ricorso per cassazione che di seguito si decide: si tratta del ricorso iscritto al n. 26648/06.

Una volta ravvisata ragionevole la compensazione sulle spese e tenuta ferma la relativa decisione, la sentenza impugnata va a questo punto soltanto corretta quanto alla motivazione in ordine all'istanza ai sensi dell'articolo 96 c.p.c.: detta istanza avrebbe dovuto essere semplicemente dichiarata infondata per la ravvisata ragione di compensazione delle spese. E' infatti evidente l'ontologica incompatibilita' fra la riconosciuta sussistenza di una situazione giustificativa della compensazione delle spese e l'ipotizzabilita' in astratto della condanna ai sensi dell'articolo 96 c.p.c..

p.4.3. La resistente ha presentato istanza ai sensi dell'articolo 89 c.p.c., negli stessi termini in cui l'ha proposta nel ricorso iscritto al n.r.g. 23058 del 2005: riguardo ad essa valgono le stesse considerazioni induttive della sua reiezione esposte sopra a proposito del detto ricorso.

p.5. Esame del ricorso iscritto al n.r.g. 26648 del 2006:

p.5.1. Con il primo motivo di ricorso il De. Sa. lamenta "violazione e falsa applicazione degli articoli 324 e 336 c.p.c., articolo 2094 c.c. (?), nonche' motivazione confusa, contraddittoria ed errata su un punto decisivo della controversia". Con una serie di enunciazioni (spesso inutilmente) ripetitive si censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che la cassazione della sentenza n. 395 del 1995 della Corte di Appello di Milano fosse stata disposta dalla sentenza n. 8122 del 1999 di questa Corte soltanto parzialmente e precisamente per la parte del credito oggetto della condanna al pagamento in favore della Av. In. Ltd. ed a carico del De. Sa. eccedente l'importo di lire 42.011.713, pari alla differenza fra l'importo posto in esecuzione di lire 166.713.493 e quello di lire 124.791.780, riguardo al cui accertamento sarebbe stato disposto il rinvio. Il motivo si sostanzia in definitiva, nella deduzione che la Corte d'Appello di Milano avrebbe male interpretato gli effetti della sentenza n. 8122 del 1999, della quale viene riportato il passo motivazionale che, in accoglimento del terzo motivo del ricorso allora proposto ebbe a cassare la sentenza della Corte di Appello milanese n. 395 del 1995, rigettando gli altri motivi e dichiarando assorbito il quarto motivo. In particolare, l'effetto di cassazione in loto della condanna contenuta nella sentenza n. 384 del 1995 si coglierebbe nel seguente passo della sentenza n. 8192 del 1999: "Sul punto il giudice di rinvio dovra' accertare, attraverso il raffronto delle causali indicate nei corrispondenti importi delle fatture prodotte in causa, l'ammontare complessivo (calcolato dal ricorrente in lire 124.701.780) delle spese sostenute dal De. Sa. per conto della Av. da sottrarre dagli acconti ricevuti, per procedere, quindi, alle operazioni di dare e avere e, previo calcolo dei relativi interessi, alla liquidazione delle somme ancora dovute all'una o all'altra parte". A torto, dunque, la Corte d'Appello di Milano avrebbe inteso la cassazione cosi' disposta come parziale, cioe' nel senso di eliminare l'efficacia della sentenza d'appello costituente il titolo esecutivo soltanto per la parte dell'importo posto in esecuzione sulla base della condanna da essa disposta (lire 166.713.493) corrispondente all'importo di lire 124.701.780, ma di lasciarla integra per il residuo di lire 42.011.713.

Con il secondo motivo si deduce "violazione e falsa applicazione degli articoli 115, 336 e 324 c.p.c. sotto altro profilo. Nonche' motivazione inesistente ed erronea su un punto decisivo della controversia". Ci si duole, in sostanza, del fatto che la Corte d'Appello di Milano, nella. sentenza qui impugnata, una volta considerato erroneamente rimasto in essere il titolo esecutivo di cui alla sentenza n. 384 del 1995 per la parte di pretesa esecutiva corrispondente a lire 42.011.713, preso atto della circostanza che la stessa Corte milanese, in sede di giudizio di rinvio dopo la cassazione disposta dalla sentenza n. 8122 del 1999, con sentenza n. 968 del 2003, ha confermato che il credito della Av. era pari all'importo di lire 166.713.493 3 e che sulla base di essa la stessa sia intervenuta nel processo di esecuzione facendo valere il credito cosi' riconosciuto (o meglio, sembrerebbe, quello eccedente l'importo per cui il titolo di cui alla sentenza n. 384 del 1995 sarebbe rimasto in vita), abbia ritenuto legittimo detto intervento, contrariamente a quanto aveva affermato il Tribunale in prime cura, la' dove, sulla premessa che quel titolo era venuto meno, aveva ritenuto che la sentenza n. 968 potesse essere utilizzata solo come titolo per una nuova esecuzione.

p.5.2. Il primo motivo e' fondato per ragioni speculari a quelle per cui e' gia' stato ritenuto sopra infondato il primo motivo del ricorso iscritto al n.r.g. 9480 del 2005.

La sentenza della Corte d'Appello ha dato un'interpretazione erronea dell'efficacia della sentenza n. 8122 del 1999 di questa Corte, la' dove, invece che intenderla come dispositiva della cassazione della sentenza n. 384 del 1995 con riferimento alla condanna al pagamento della somma di lire 166.713.793 nella sua interezza, l'ha intesa come dispositiva soltanto della cassazione della parte di tale condanna corrispondente all'importo di lire 124.701.780, riguardo alle cui causali veniva demandato un nuovo accertamento alla corte di rinvio. La lettura della sentenza di questa Corte per la parte dispositiva della cassazione, evidenzia, che, pur dandosi atto che il credito del De. Sa. riguardo al quale veniva cassata la sentenza n. 395 del 1995 riguardo all'accertamento della mancata dimostrazione era stato dal medesimo indicato in lire 124.701.780, venne demandato un nuovo accertamento al giudice di rinvio riguardo ad esso, ad esso, tuttavia, rimettendosi di procedervi tenendo conto anche degli interessi e di operare solo all'esito la relativa compensazione con il credito della Av. In. Ltd. e gli interessi ad esso relativi, determinando all'esito le somme dovute all'una o all'altra parte. In sostanza la sentenza dispositiva del rinvio non puo' essere letta come cassatoria della sentenza n. 384 del 1995 limitatamente al mancato riconoscimento del credito di lire 124.701.780, bensi' come cassatoria dell'intera statuizione sul rapporto di dare - avere fra le parti che di quel giudizio era oggetto, perche', spettando su quel credito, sia pure una volta che fosse stato accertato, gli interessi, il suo riconoscimento in sede di rinvio sarebbe potuto avvenire anche per un importo al lordo degli interessi superiore alla somma capitale e cosi' incidere sulla determinazione del dovuto nel rapporto fra l'importo preteso dalla qui ricorrente e quello ipoteticamente di possibile determinazione in sede di rinvio. E, dunque, anche sull'importo di lire 42.011.713. Il quale, pertanto, non restava dovuto, ma anch'esso da accertare all'esito dell'accertamento del credito del De. Sa., su cui era stato disposto il nuovo accertamento da parte del giudice di rinvio, e dell'operazione di compensazione.

Questa lettura trova riscontro - come si e' gia' detto - nel passo della sentenza n. 8122 del 1999 che la Corte territoriale ha riportato fra virgolette nella motivazione, ma e' oggi anche imposta da un giudicato esterno formatosi in altro processo fra le parti, nel quale dinanzi a questa Corte era stata fatta questione identica a quella somministrata dal motivo proprio in ordine alla sentenza milanese n. 384 del 1995 (si veda quanto osservato sopra sub 2.2.).

Il motivo e', dunque, accolto e la sentenza impugnata va cassata in relazione.

p.5.3. L'accoglimento del primo motivo, comportando che debba essere riconosciuta la carenza sopravvenuta del titolo esecutivo, di cui alla sentenza n. 384 del 1995 e, quindi, il venir meno del processo esecutivo, rende ulteriormente assorbito il secondo motivo. Il quale, peraltro, era inammissibile per difetto di interesse ab origine: invero, la deduzione del primo motivo, comportando la prospettiva della cassazione della sentenza impugnata e dell'affermazione che il titolo esecutivo fondante l'esecuzione si era caducato, implicava necessariamente, per gli effetti della cassazione sugli atti dipendenti e, quindi, sul processo esecutivo, che anche l'intervento della Av. In. Ltd. Basato sul nuovo titolo esecutivo cadesse automaticamente. La' dove l'affermazione della sentenza impugnata in ordine alla sua legittimita' era meramente consequenziale alla ritenuta persistenza parziale del titolo esecutivo posto a base dell'esecuzione originaria e, quindi, alla permanenza del processo esecutivo.

Il secondo motivo dev'essere, dunque, dichiarato inammissibile.

p.5.4. Non occorrendo alcun accertamento di fatto per affermare che l'opposizione del De. Sa. era fondata, in quanto deducente la sopravvenuta carenza del titolo esecutivo ricorrono le condizioni per decidere nel merito.

Tale decisione va adottata nel senso che l'opposizione all'esecuzione dev'essere accolta e dev'essere dichiarata l'inesistenza del diritto di procedere all'esecuzione della Av. In. Ltd. sulla base del titolo esecutivo, di cui alla sentenza n. 384 del 1995 della Corte di Appello di Milano, per essere venuta meno in toto l'efficacia di titolo esecutivo di tale sentenza a seguito della cassazione disposta dalla sentenza n. 8122 del 1999 di questa Corte.

La cassazione e decisione nel merito comporta che debba statuirsi su tutte le spese del giudizio nella sua interezza.

La Corte ritiene di disporre la compensazione delle spese dell'intero giudizio, sia in 4 ragione della circostanza che la questione che ha occasionato la lite ha tratto titolo da un problema reale di interpretazione degli effetti di una cassazione con rinvio, che poteva giustificare le diverse letture date dalle parti e dai giudici di merito, sia e soprattutto perche' le parti - fra le quali oggi sono decisi ricorsi concernenti la stesa vicenda - non hanno avvertito l'esigenza di una definizione complessiva della stessa, sia al lume del giudicato di cui alla sentenza n. 12364 del 2006 (che nemmeno e' stato evocato), sia in ragione della definizione del giudizio di legittimita' insorto sulla sentenza di rinvio n. 968 del 2003 e definito - come si da atto nella memoria della resistente e questa Corte comunque rileva d'ufficio - con una sentenza che ha rigettato il ricorso del De. Sa., confermando che il credito della Av. In. Ltd. era quello gia' posto a base dell'esecuzione intrapresa sulla base della sentenza n. 384 del 1995: tale circostanza bene avrebbe potuto consigliare le parti una definizione transattiva dei numerosi giudizi concernenti la vicenda.

p.6. Esame del ricorso iscritto al n.r.g. 19981 del 2007:

p.6.1. Con il primo motivo - evidentemente pertinente al profilo della controversia ricondotto all'ambito dell'articolo 615 c.p.c., - si deduce "violazione e falsa applicazione di norma di legge ex articolo 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli articoli 119 - 478 c.p.c., e articoli 86 - 155 disp. att. c.p.c., nonche' motivazione confusa, contraddittoria ed errata su un punto decisivo della controversia".

Vi si sostiene in primo luogo che erroneamente la sentenza impugnata avrebbe ritenuto che la ricorrente avrebbe versato la cauzione con modalita' diverse da quelle indicate dalla Corte d'Appello: infatti, il Tribunale non avrebbe considerato che nel titolo 5 del Decreto Legislativo 24 giugno 1998, n. 213, attuativo della Legge 17 dicembre 1997, n. 433, sulla "dematerializzazione degli strumenti finanziari pubblici e privati" era stata introdotta la dematerializzazione assoluta dei Titoli di Stato, e che in base all'articolo 30, del Decreto Legislativo, il trasferimento degli strumenti finanziari soggetti alla disciplina di quel titolo e l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali era divenuto attuabile solo tramite intermediari autorizzati, i cui poteri erano stati disciplinati nell'articolo 31, che, nel comma 2, attribuiva al deposito delle certificazioni dallo stesso rilasciate efficacia sostitutiva ad ogni effetto di legge del deposito del titolo previsto da normative vigenti. Da tanto discendeva che, in riferimento ai depositi giudiziali di cui all'articolo 119 c.p.c., e articolo 86 disp. att. c.p.c., questa nuova normativa aveva sostituito la normativa precedente e, quindi, il Regio Decreto 10 marzo 1910, n. 149, articolo 2, cui aveva fatto riferimento l'ordinanza della Corte d'Appello di Milano.

In secondo luogo - svolgendo una serie di rilievi che, per quanto si dira' non merita riferire - si censura la sentenza impugnata perche' avrebbe ancora considerato possibile il deposito giudiziario nei modi di cui al detto Regio Decreto.

In terzo luogo, svolgendo un terzo profilo del motivo (alla pagina nove del ricorso), si assume testualmente, senza nulla spiegare ed aggiungere, che "contrariamente a quanto affermato a pag. 6 della sentenza impugnata, non c'era alcun obbligo di richiedere alla Corte di Appello di modificare le modalita' concrete di prestazione della cauzione in quanto le stesse sono state attuate in conformita' con la normativa vigente".

Con il secondo motivo - che, evidentemente, pertiene al profilo qualificato dal Tribunale come opposizione agli atti - si deduce "violazione e falsa applicazione ex articolo 360 c.p.c., n. 3, degli articoli 478 - 156 c.p.c., e articolo 155 disp. att. c.p.c., nonche' motivazione inesistente ed erronea su un punto decisivo della controversia. Delle argomentazioni svolte a sostengo di questo motivo non merita riferire per una ragione che emergera' una volta scrutinato il primo motivo.

p.6.2. Preliminarmente va rilevato sia che la duplice qualificazione dell'opposizione prospettata dal Tribunale e' condivisibile, sia che la sentenza e' stata correttamente impugnata - in applicazione del vigente articolo 616 c.p.c., applicabile in relazione alla data della sentenza impugnata (si vedano in termini Cass. n. 20414 del 2006, correttamente evocata nel ricorso, e Cass. (ord.) n. 14179 del 2008) - dinanzi a questa Corte con riferimento alle statuizioni relative ad entrambe le qualificazioni.

In secondo luogo deve rilevarsi che le argomentazioni svolte dal resistente in punto di inosservanza dell'articolo 366 bis c.p.c., e di inosservanza dell'articolo 366 c.p.c., n. 4, per quanto attiene alla indicazione delle norme violate sono prive di pregio, poiche' si risolvono nell'esame della stessa fondatezza dei motivi.

p.6.3. Cio' premesso, in riferimento al primo motivo e' preliminare dal punto di vista logico l'esame della terza censura, che, peraltro, sarebbe anche l'unica che trova rispondenza nell'effettiva ratio decidendi adottata dalla sentenza impugnata riguardo all'opposizione all'esecuzione. Detta sentenza, infatti, per pervenire all'accoglimento dell'opposizione all'esecuzione per mancata prestazione della cauzione nei modi fissati dalla Corte d'Appello e, quindi, per il conseguente illegittimo inizio dell'esecuzione in ragione di tale mancanza, non ha svolto considerazioni sugli effetti della normativa invocata dalla ricorrente e non ha nemmeno detto che la normativa di cui al citato Regio Decreto sarebbe ancora attuabile, come si pretende con la seconda censure oggetto del primo motivo. La sentenza ha, viceversa, ritenuto che la cauzione dovesse ritenersi non prestata per la ragione che un mutamento della modalita' di sua prestazion

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