La mancata o irrituale notificazione della cartella di pagamento determina l'invalidità derivata dell'avviso di mora

In tema di riscossione delle imposte dirette, nel vigore del testo del Dpr 602/1973 antecedente alle modifiche recate dal Dlgs 46/1999 la mancata o irrituale notificazione della cartella di pagamento, imposta e minuziosamente disciplinata dagli articoli 25 e 26 del Dpr 602/1973, determina l'invalidità derivata dell'avviso di mora, in occasione della cui impugnazione, tuttavia, è facoltà del contribuente impugnare, ai sensi dell'articolo 19 del Dlgs 546/1992, anche la cartella di pagamento non notificata o irritualmente notificata.



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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il contribuente impugnava in sede giurisdizionale, l'avviso di mora con cui veniva richiesto del pagamento di somme, asseritamente dovute dalla societa' partecipata " Pa. s. di. Pa. e. Pa. ", deducendo, in particolare, la mancata previa notifica della cartella, la qualifica di mero socio e l'intervenuta prescrizione.

L'adita C.T.P. di Latina accoglieva il ricorso, con decisione che veniva confermata in appello, giusta sentenza in epigrafe indicata.

In particolare, i Giudici di appello, dichiaravano la nullita' dell'avviso di mora, perche' non preceduto dalla notifica della cartella e perche' privo del contenuto indispensabile per far conoscere gli elementi essenziali della pretesa fiscale, onde dar modo al contribuente, in ipotesi, di poterla contrastare, con piena cognizione di causa.

Con ricorso notificato il 27.09.2005, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate hanno chiesto la cassazione dell'impugnata sentenza. L'intimato, con controricorso notificato il 7.11.2005 e successiva memoria 5.07.2007, ha chiesto il rigetto dell'impugnazione.

In data 12.12.2006, il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza, ex articolo 375 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Visto il ricorso, come sopra proposto e notificato, con cui l'impugnata decisione viene censurata per violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1973, n. 602, articolo 46;

Visto il controricorso dell'intimato e la successiva memoria;

Vista, pure, la richiesta rassegnata dal Sostituto Procuratore Generale;

Considerato che l'impugnazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze e' a ritenersi inammissibile, in quanto non e' stato parte nel giudizio di appello - che e' stato promosso solo dall'Agenzia delle Entrate di Formia - ed il ricorso risulta notificato il 27 settembre 2005, quindi, dopo la data dell'1 gennaio 2001, a decorrere dalla quale l'Agenzia delle Entrate e' subentrata all'Amministrazione delle Finanze nei rapporti giuridici gia' facenti capo a quest'ultima;

Ritenuto che la C.T.R. ha respinto l'appello dell'Agenzia, argomentando che, a fronte della deduzione del contribuente, - che aveva evidenziato di non aver mai ricevuto altro atto prodromico all'avviso di mora, - solo in appello l'Agenzia aveva chiarito che l'atto presupposto era rappresentato da un avviso di irrogazione di sanzioni, notificato in data 25.05.1994, alla societa' Pa. Fa. Ca. di. Pa. fa. Fa., divenuto esecutivo per mancata impugnazione, con la conseguenza che nessuna rilevanza poteva annettersi alla tardiva specificazione, essendo la stessa intervenuta nel corso del giudizio, addirittura in grado di appello, e che, d'altronde, la notifica dell'atto presupposto era avvenuta allorquando il contribuente, gia' da piu' di tre anni (dal 5.03.1991) non faceva piu' parte della precitata societa';

Considerato che costituisce principio consolidato quello secondo cui, in tema di riscossione delle imposte dirette, nel vigore del testo del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 antecedente alle modifiche recate dal Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 la mancata o irrituale notificazione della cartella di pagamento, imposta e minuziosamente disciplinata dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 articoli 25 e 26 determina l'invalidita' derivata dell'avviso di mora, in occasione della cui impugnazione, tuttavia, e' facolta' del contribuente impugnare, ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 articolo 19 anche la cartella di pagamento non notificata o irritualmente notificata (Cass. n. 7649/2006, n. 2798/2006, n. 18012/2005);

Considerato che l'impugnata sentenza - che ha ritenuto l'invalidita' dell'avviso di mora, perche' non preceduto dalla notifica dell'atto prodromico e, comunque, per essere privo dei requisiti minimi per consentire l'esercizio del diritto di difesa, risulta in linea con tale condiviso orientamento e, quindi, non giustifica le prospettate censure;

Considerato che il ricorso va, quindi, rigettato e che, d'altronde, le spese del presente giudizio, avuto riguardo all'epoca del consolidarsi del condiviso orientamento, vanno compensate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile l'impugnazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze e rigetta quella dell'Agenzia delle Entrate; compensa le spesse del presente giudizio di legittimita'.

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