La mancata produzione da parte dell'opponente della copia notificata del decreto ingiuntivo non comporta la dichiarazione d'inammissibilità dell'opposizione

In tema di opposizione al decreto ingiuntivo, la mancata produzione da parte dell'opponente della copia notificata del decreto non comporta la dichiarazione d'inammissibilità dell'opposizione, qualora la prova dell'osservanza del termine di decadenza fissato dall'art. 641 cod. proc. civ. possa essere agevolmente desunta da altri sicuri elementi, quali le ammissioni contenute nella comparsa di costituzione e risposta o nella comparsa conclusionale dell'opposto in ordine alla data della notifica.



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE CIVILE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente

Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Consigliere

Dott. DEL CORE Sergio - rel. Consigliere

Dott. FITTIPALDI Onofrio - Consigliere

Dott. PETITTI Stefano - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

GA. MA. RO. , CI. RA. , CI. SE. , elettivamente domiciliati in ROMA VIA NOMENTANA, presso lo STUDIO LEGALE ROCCA ROMEO, rappresentati e difesi dall'avvocato SCIOSCIA CLELIA, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro

CA. S.P.A., gruppo bancario CA. , gia' Ba. di. Ro. S.P.A. gia' denominata Ba. di. Sa. Sp. S.P.A. e risultante dalla fusione per incorporazione del Ba. di. Ro. S.P.A. nel Ba. di. Sa. Sp. S.P.A., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI GRACCHI 278, presso l'avvocato RIVELLI MASSIMILIANO, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2896/04 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 19/10/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/05/2008 dal Consigliere Dott. Sergio DEL CORE;

udito, per la resistente, l'Avvocato MASSIMILIANO RIVELLI che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Ga.Ma. Ro. , Ci.Ra. e Ci.Se. chiedono, per due motivi, la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato inammissibile, per difetto di prova della sua tempestivita', l'opposizione proposta dai predetti avverso il decreto ingiuntivo emesso il 10 marzo 1998 dal locale Pretore su ricorso della Ba. di. Ro. s.p.a..

Resiste con controricorso Ca. s.p.a..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, i ricorrenti denunziano la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 645 c.p.c.. Dopo una lunga elencazione di massime di questa Corte, censurano la sentenza impugnata per non avere rilevato che "i dati in riferimento all'avvenuta (tempestiva) notifica dell'atto di opposizione erano, tra l'altro, inseriti nell'atto di memoria di costituzione e risposta in giudizio e nella comparsa conclusionale dell'ente opposto".

Con il secondo motivo, i ricorrenti denunziano la violazione e la falsa applicazione degli articoli 180 e 645 c.p.c., ascrivendo alla corte di avere rilevato di ufficio la inammissibilita' della proposta opposizione.

Il secondo motivo, pregiudiziale nell'ordine logico, e' infondato.

Tenuto all'esame d'ufficio del rispetto dei termini, versandosi in materia regolata da norme cogenti come tale sottratta alla disponibilita' delle parti, il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo deve controllarne in limine la tempestivita'.

Il primo motivo e' fondato.

La giurisprudenza di legittimita' ha da tempo evidenziato come la disciplina delle conseguenze della mancata produzione della copia notificata del decreto ingiuntivo nel giudizio di opposizione debba essere tratta dalle norme che regolano il procedimento monitorio e non da quelle che regolano le impugnazioni, non essendo consentito estendere, per analogia, al predetto procedimento le prescrizioni degli articoli 347 e 369 c.p.c. circa l'onere di produrre nel giudizio di impugnazione, a pena di improcedibilita', la copia del provvedimento impugnato; cio' in guanto, da un lato, trattasi di disposizioni che, arrestando l'iter dell'impugnazione con una sanzione di improcedibilita', sono di carattere eccezionale e quindi non applicabili oltre i casi e i tempi in esse considerati; dall'altro, il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, pur inteso a un completo riesame del provvedimento, non ne costituisce peraltro un'impugnazione, avendo piuttosto lo scopo di provocare quell'ordinario processo di cognizione che non ha avuto luogo nella prima fase del procedimento per il carattere sommario di essa svolgentesi a contraddittorio non integro. E', tuttavia, altrettanto vero che la stessa giurisprudenza ha evidenziato come la mancata produzione del documento de quo, pur non determinando L'improcedibilita' dell'opposizione, rilevi, tuttavia, sotto il diverso profilo dell'ammissibilita' della stessa, in quanto tale mezzo di gravame, essendo inteso a infirmare o modificare il provvedimento monitorio, ha quale necessario presupposto di esperibilita' che quest'ultimo non sia nel frattempo divenuto irrevocabile per essersi su di esso formato il giudicato interno, ond'e' che la produzione della sua copia recante la relata di notifica rappresenta, in una alla copia notificata del ricorso, lo strumento ordinario al fine di consentire al giudice adito, tenuto all'esame d'ufficio del rispetto dei termini, di controllarne in limine la tempestivita', salva, comunque, la possibilita' di desumere aliunde mediante l'esame degli altri documenti in atti, in ragione dell'evidenziata officiosita' dell'accertamento, la prova necessaria al riguardo (Cass. nn. 24048/2004, 15387/2000, 1920/1993, 435/1990, 84/1985, 2387/1982).

Nella specie, la corte ha rilevato di ufficio la inammissibilita' dell'opposizione in ragione della mancata produzione da parte degli opponenti della copia notificata del decreto ingiuntivo opposto. Agli atti la corte non ha rinvenuto, invero, ne' nel fascicolo dell'opponente ne' in quello dell'opposto, copia alcuna del decreto ingiuntivo de quo recante la relata di notifica.

Eppero' la corte non ha verificato se, a prescindere dalla produzione della copia notificata dell'opposizione, emergesse dagli atti qualche documento dal quale la data dell'avvenuta notifica potesse altrimenti essere desunta; ovverosia se la prova della tempestiva proposizione del ricorso in opposizione potesse essere desunta aliunde.

Dall'esame diretto degli atti di causa, consentito a questa Corte dalla natura del vizio denunziato, la prova dell'osservanza, da parte dell'opponente, del termine di decadenza fissato dall'articolo 641 c.p.c., rispetto all'avvenuta notifica del decreto monitorio, e' agevolmente evincibile da altri sicuri elementi, quali la memoria di costituzione e risposta e la comparsa conclusionale della banca opposta; in tali scritti difensivi, la banca riferiva come dato pacifico che la notifica del decreto ingiuntivo era avvenuta il 27 marzo 1997. Piu' specificatamente, nella comparsa di risposta lo stesso ingiungente dava atto di aver notificato il ricorso monitorio, col pedissequo provvedimento ingiunzionale emesso il 10 marzo 1998 dal Pretore di Napoli, alla Fe. e agli odierni ricorrenti in data 27 marzo 1998. Analogamente, l'incipit della comparsa conclusionale della banca opposta e' del seguente tenore:

"Su ricorso della Ba. di. Ro. s.p.a., il Pretore di Napoli, con decreto in data 10 marzo 1998, notificato il 27 marzo 1998, ingiungeva, per le causali esposte in ricorso, alla Fe. di Pa. Ci. &. c. s.a.s. e ai Sig.ri Ci.Ma. Ro. , Ci.Pa. , Ci.Ra. e Ci.Se. , di pagare, in solido tra di loro, alla ricorrente la somma di Legge 43.694,511, oltre interessi convenzionali al tasso del 15%, con capitalizzazione trimestrale, dall'1/1/1998".

E' pacificamente ammesso nei cennati scritti difensivi di parte opposta che la citazione in opposizione al decreto ingiuntivo della banca davanti al Pretore di Napoli fu eseguita tempestivamente in data 20 aprile 1998.

Avendo gli opponenti spiegato domanda riconvenzionale per danni, il Pretore, sull'accordo delle parti, si dichiaro' incompetente (ratione valoris), rimettendo le parti davanti al (ritenuto) competente tribunale di Napoli, assegnando termine per la riassunzione. E' altresi', pacifico, ed emerge incontrovertibilmente dagli atti, che gli opponenti provvidero a riassumere la causa con citazione notificata il 19 ottobre 1998, ben entro il termine all'uopo assegnato dal Pretore. Cio', ovviamente, e' valso a preservare l'opposizione dalla decadenza, stante il principio secondo cui la tempestiva proposizione dell'impugnazione (cui e' equiparata l'opposizione a d.i.) proposta davanti a giudice incompetente ha efficacia conservativa, ovverosia impedisce il passaggio in giudicato del provvedimento gravato, in quanto instaura pur sempre un valido rapporto processuale il quale poi prosegue, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 50 c.p.c., dinanzi al nuovo giudice.

Pertanto, dalla esplicita ammissione dell'intimata - la quale non ha mai eccepito la tardivita' della opposizione, limitandosi invece ad una contestazione nel merito della proposta opposizione - e dai sopra indicati atti del processo, il tribunale prima e dopo la corte, indipendentemente dalla controversa circostanza se gli odierni ricorrenti in quel giudizio di merito abbiano anche esibito l'originale del decreto notificato, avrebbero potuto e dovuto trarre un sicuro elemento di prova in ordine alla tempestivita', e quindi ammissibilita', della opposizione notificata in termini, in data 20 aprile 1998 (e non il 19 ottobre 1998 come indicato nella sentenza qui impugnata, che ha fatto erroneamente riferimento alla data di notifica dell'atto di riassunzione del giudizio susseguente alla dichiarazione di incompetenza del Pretore, originariamente investito dall'opposizione).

Consegue che la decisione impugnata deve essere cassata per guanto concerne la statuizione di inammissibilita' della opposizione al decreto ingiuntivo, con rinvio alla stessa corte distrettuale, diversamente composta, la quale dovra' esaminare nel merito le altre questioni poste con l'atto di gravame.

Al giudice del rinvio si demanda anche la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimita'.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, rigetta il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione.

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