La valutazione dell’essenzialità del termine per l’adempimento della prestazione deve tenere conto della volontà delle parti

Con sentenza n. 645 dell’8 febbraio 2007 il Tribunale di Roma, pronunciandosi in tema di inadempimento per mancato rispetto del termine, ha stabilito che il termine per il completamento di opere può essere ritenuto essenziale ai sensi dell’art. 1457 c.c. solo quando alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell’oggetto del contratto, risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l’utilità economica del contratto con l’inutile decorso del termine.

INDICE
DELLA GUIDA IN Recupero crediti

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 719 UTENTI